CASS
Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2024, n. 41548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41548 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO AU nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza Roma ha rigettato il reclamo di UD GI, detenuto in espiazione della pena di anni 27 e mesi 6 di reclusione, avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha rigettato l'istanza di permesso premio. A ragione osserva che l'accertata immobilità del processo di revisione critica da parte del condannato è di per sé ostativa alla concessione del beneficio e rende, comunque, necessario un ulteriore periodo di osservazione al fine di stimolarlo a comprendere il ruolo personale avuto nei reati oggetto della condanna in esecuzione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41548 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 18/09/2024 2. Ricorre GI, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione delle norme dell'ordinamento penitenziario che disciplinano l'accesso ai permessi premio e, in particolare, dell'art. 30-ter Ord. pen. A differenza di quanto opinato dal Tribunale, il legislatore non ha configurato la revisione critica alla stregua di un requisito per la concessione del beneficio che si aggiunge a quelli della regolare condotta del detenuto, dell'assenza di pericolosità sociale e dell'avvenuta espiazione di una porzione di pena, tutti pacificamente esistenti nel caso in esame. L'assenza di revisione critica può essere valorizzata come elemento sintomatico della persistenza di pericolosità sociale. In quest'ottica la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il mancato o insufficiente avvio del processo di rivisitazione del passato deviante può assumere rilevanza nel giudizio prognostico sul pericolo di recidiva solo se sussistono ulteriori elementi che consentono di attualizzare siffatto rischio. Nel caso di specie, sono stati acquisti specifici elementi che depongono in radice per l'assenza dell'attualità della pericolosità sociale: la risalenza nel tempo dei reati in esecuzione, le risultanze largamente positive della relazione di sintesi, le concrete modalità esecutive del permesso richiesto con la costante vigilanza di agenti di custodia e del personale civile. Non a caso l'unico elemento che il Tribunale ha, nella sostanza, valorizzato è costituito dalla mancata ammissione degli addebiti;
circostanza che, tuttavia, non può mai essere valorizzata come esclusivo indice della persistenza del pericolo di reiterazione delle condotte illecite. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione rimarcando il contrasto palese con altri provvedimenti emessi dallo stesso Ufficio che hanno escluso qualunque connessione logico - giuridica tra omessa emenda e sussistenza del pericolo di recidivanza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 1. Il beneficio previsto dall'art. 30-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) ha un carattere plurifunzionale. Oltre ad avere una specifica funzione pedagogico - propulsiva, quale parte integrante del trattamento di cui, come correttamente ricordato dal ricorrente, costituisce uno strumento cruciale (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 504 del 1995), ha una funzione premiale, per la stretta subordinazione alla osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza nel beneficiano di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, ai fini della concessione dei permessi-premio, deve accertare, acquisendo informazioni adeguate, la sussistenza di tre requisiti, da considerarsi presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio: in primo luogo, la regolare condotta del detenuto;
in secondo luogo, l'assenza di pericolosità sociale dello stesso;
in terzo luogo, la funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. 2. Il Tribunale di Sorveglianza, come denunciato dal ricorrente, ha respinto la richiesta di applicazione della misura alternativa sulla scorta della valutazione negativa di un unico elemento: la mancata ammissione del fatto, l'omicidio Magaddino, per il quale GI aveva riportato condanna, ritenuta da sola significativa della mancanza di revisione critica e, quindi, di meritevolezza del beneficio. L'argomentazione è erronea posto che la mancanza o le criticità nel processo di rivisitazione critica non sono da sole ostative alla concessione del permesso premio, ai sensi dell'art. 30-ter dell'ordinamento penitenziario, potendo assumere rilevanza quale indicatore di uno dei presupposti normativamente previsti per l'ammissione al beneficio ovvero l'assenza della pericolosità sociale. In quest'ottica, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che nella valutazione delle istanze di permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen. può attribuirsi rilevanza negativa alla mancata rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante da parte del condannato (Sez. 1 , n. 435 del 29/11/2023 dep. 2024, Barcella, Rv. 285567 - 01), a condizione che non si pretenda il completamento del processo di rivisitazione del vissuto criminale, non richiesto nemmeno per benefici certamente più estesi del permesso premio come l'affidamento in prova, potendo, invece, ritenersi sufficiente "che il processo abbia avuto inizio in modo significativo" (Sez. 1,n. 26557 del 10/05/2023, Chiocchia, Rv. 284894 - 01). A fortiori ai fini della concessione permesso premio, come per ogni altra misura alternativa alla detenzione, non può mai pretendersi la confessione del condannato, il quale ha il diritto di non ammettere le proprie responsabilità, pur dovendosi attivare per prendere parte in modo attivo all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 8258 dell'8/2/2008, Angelone, n. 240586; sez. 1, n. 18388 del 20/2/2008, Cesarini, n. 240306.) L'atteggiamento di negazione dell'addebito, in linea teorica, può assumere rilevanza quale elemento negativo di valutazione se si è tradotto nel rifiuto dell'istante di prendere coscienza della gravità dell'accusa e di partecipare all'opera Z rieducativa, ma deve sempre essere preso in considerazione in un contesto di analisi globale della personalità individuale e di verifica della sua evoluzione psicologica;
dal fatto di reato tale analisi deve estendersi ai precedenti e alle pendenze penali, agli eventuali progressi compiuti dal condannato nel periodo successivo, alla condotta di vita precedente e seguente la condanna.Tale indagine deve essere condotta sulla scorta dei dati conoscitivi forniti dalla osservazione e dalle valutazioni offerte dal servizio sociale allo scopo di accertare l'idoneità della misura alternativa a contribuire al reinserimento sociale del condannato ed a contenerne la sua pericolosità sociale, se tuttora esistente (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Bonzeri, Rv. 257001 - 01; Sez. 1, n. 5061 del 29/11/1999, Navone, Rv. 214844; Sez. 1, n. 6680 del 22/11/2000, Matera, Rv. 218314). 3. Nel caso in esame l'indagine condotta dal Tribunale di Sorveglianza si è arrestata all'atteggiamento negazionista di GI, peraltro solo parziale avendo il condannato ammesso, come si legge nel provvedimento impugnato, una partecipazione, sia pure limitata, alla vicenda giudiziaria conclusa con la sua condanna, negando di essere l'autore materiale del delitto e riconoscendo di essere colpevole soltanto "per avere incassato gli assegni"; ha, di contro, omesso la considerazione analitica dei presupposti giustificativi della misura richiesta come emergenti dall'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata. L'ordinanza impugnata, anziché formulare la richiesta prognosi sulla pericolosità sociale del condannato, con particolare riferimento al rischio di commissione di reati durante la fruizione del permesso, ed anziché prendere in esame la pregressa condotta carceraria al fine di valutare la strumentalità del beneficio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro non solo ha focalizzato, in via esclusiva, la sua attenzione, ritenendola decisiva, sull' "immobilità del processo di revisione critica", considerata alla stregua di un presupposto avente rilevanza autonoma e non strumentale per la concessione del permesso, ma ha erroneamente inteso l'avvio di tale processo come necessariamente implicante, ai finì di una positiva valutazione, la confessione del condannato o meglio l'ammissione piena di tutti gli addebiti e non invece come "accettazione della sentenza e della sanzione inflittagli nell'ambito di un giudizio che ha ad oggetto l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale" (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01). nedb't 4. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo esame sull'istanza da condurre alla luce dei principi di diritto sopra esposti e colmando le individuate lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma., Così deciso, in Roma 18 settembre 2024.
lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza Roma ha rigettato il reclamo di UD GI, detenuto in espiazione della pena di anni 27 e mesi 6 di reclusione, avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha rigettato l'istanza di permesso premio. A ragione osserva che l'accertata immobilità del processo di revisione critica da parte del condannato è di per sé ostativa alla concessione del beneficio e rende, comunque, necessario un ulteriore periodo di osservazione al fine di stimolarlo a comprendere il ruolo personale avuto nei reati oggetto della condanna in esecuzione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41548 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 18/09/2024 2. Ricorre GI, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione delle norme dell'ordinamento penitenziario che disciplinano l'accesso ai permessi premio e, in particolare, dell'art. 30-ter Ord. pen. A differenza di quanto opinato dal Tribunale, il legislatore non ha configurato la revisione critica alla stregua di un requisito per la concessione del beneficio che si aggiunge a quelli della regolare condotta del detenuto, dell'assenza di pericolosità sociale e dell'avvenuta espiazione di una porzione di pena, tutti pacificamente esistenti nel caso in esame. L'assenza di revisione critica può essere valorizzata come elemento sintomatico della persistenza di pericolosità sociale. In quest'ottica la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il mancato o insufficiente avvio del processo di rivisitazione del passato deviante può assumere rilevanza nel giudizio prognostico sul pericolo di recidiva solo se sussistono ulteriori elementi che consentono di attualizzare siffatto rischio. Nel caso di specie, sono stati acquisti specifici elementi che depongono in radice per l'assenza dell'attualità della pericolosità sociale: la risalenza nel tempo dei reati in esecuzione, le risultanze largamente positive della relazione di sintesi, le concrete modalità esecutive del permesso richiesto con la costante vigilanza di agenti di custodia e del personale civile. Non a caso l'unico elemento che il Tribunale ha, nella sostanza, valorizzato è costituito dalla mancata ammissione degli addebiti;
circostanza che, tuttavia, non può mai essere valorizzata come esclusivo indice della persistenza del pericolo di reiterazione delle condotte illecite. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione rimarcando il contrasto palese con altri provvedimenti emessi dallo stesso Ufficio che hanno escluso qualunque connessione logico - giuridica tra omessa emenda e sussistenza del pericolo di recidivanza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 1. Il beneficio previsto dall'art. 30-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) ha un carattere plurifunzionale. Oltre ad avere una specifica funzione pedagogico - propulsiva, quale parte integrante del trattamento di cui, come correttamente ricordato dal ricorrente, costituisce uno strumento cruciale (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 504 del 1995), ha una funzione premiale, per la stretta subordinazione alla osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza nel beneficiano di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, ai fini della concessione dei permessi-premio, deve accertare, acquisendo informazioni adeguate, la sussistenza di tre requisiti, da considerarsi presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio: in primo luogo, la regolare condotta del detenuto;
in secondo luogo, l'assenza di pericolosità sociale dello stesso;
in terzo luogo, la funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. 2. Il Tribunale di Sorveglianza, come denunciato dal ricorrente, ha respinto la richiesta di applicazione della misura alternativa sulla scorta della valutazione negativa di un unico elemento: la mancata ammissione del fatto, l'omicidio Magaddino, per il quale GI aveva riportato condanna, ritenuta da sola significativa della mancanza di revisione critica e, quindi, di meritevolezza del beneficio. L'argomentazione è erronea posto che la mancanza o le criticità nel processo di rivisitazione critica non sono da sole ostative alla concessione del permesso premio, ai sensi dell'art. 30-ter dell'ordinamento penitenziario, potendo assumere rilevanza quale indicatore di uno dei presupposti normativamente previsti per l'ammissione al beneficio ovvero l'assenza della pericolosità sociale. In quest'ottica, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che nella valutazione delle istanze di permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen. può attribuirsi rilevanza negativa alla mancata rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante da parte del condannato (Sez. 1 , n. 435 del 29/11/2023 dep. 2024, Barcella, Rv. 285567 - 01), a condizione che non si pretenda il completamento del processo di rivisitazione del vissuto criminale, non richiesto nemmeno per benefici certamente più estesi del permesso premio come l'affidamento in prova, potendo, invece, ritenersi sufficiente "che il processo abbia avuto inizio in modo significativo" (Sez. 1,n. 26557 del 10/05/2023, Chiocchia, Rv. 284894 - 01). A fortiori ai fini della concessione permesso premio, come per ogni altra misura alternativa alla detenzione, non può mai pretendersi la confessione del condannato, il quale ha il diritto di non ammettere le proprie responsabilità, pur dovendosi attivare per prendere parte in modo attivo all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 8258 dell'8/2/2008, Angelone, n. 240586; sez. 1, n. 18388 del 20/2/2008, Cesarini, n. 240306.) L'atteggiamento di negazione dell'addebito, in linea teorica, può assumere rilevanza quale elemento negativo di valutazione se si è tradotto nel rifiuto dell'istante di prendere coscienza della gravità dell'accusa e di partecipare all'opera Z rieducativa, ma deve sempre essere preso in considerazione in un contesto di analisi globale della personalità individuale e di verifica della sua evoluzione psicologica;
dal fatto di reato tale analisi deve estendersi ai precedenti e alle pendenze penali, agli eventuali progressi compiuti dal condannato nel periodo successivo, alla condotta di vita precedente e seguente la condanna.Tale indagine deve essere condotta sulla scorta dei dati conoscitivi forniti dalla osservazione e dalle valutazioni offerte dal servizio sociale allo scopo di accertare l'idoneità della misura alternativa a contribuire al reinserimento sociale del condannato ed a contenerne la sua pericolosità sociale, se tuttora esistente (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Bonzeri, Rv. 257001 - 01; Sez. 1, n. 5061 del 29/11/1999, Navone, Rv. 214844; Sez. 1, n. 6680 del 22/11/2000, Matera, Rv. 218314). 3. Nel caso in esame l'indagine condotta dal Tribunale di Sorveglianza si è arrestata all'atteggiamento negazionista di GI, peraltro solo parziale avendo il condannato ammesso, come si legge nel provvedimento impugnato, una partecipazione, sia pure limitata, alla vicenda giudiziaria conclusa con la sua condanna, negando di essere l'autore materiale del delitto e riconoscendo di essere colpevole soltanto "per avere incassato gli assegni"; ha, di contro, omesso la considerazione analitica dei presupposti giustificativi della misura richiesta come emergenti dall'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata. L'ordinanza impugnata, anziché formulare la richiesta prognosi sulla pericolosità sociale del condannato, con particolare riferimento al rischio di commissione di reati durante la fruizione del permesso, ed anziché prendere in esame la pregressa condotta carceraria al fine di valutare la strumentalità del beneficio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro non solo ha focalizzato, in via esclusiva, la sua attenzione, ritenendola decisiva, sull' "immobilità del processo di revisione critica", considerata alla stregua di un presupposto avente rilevanza autonoma e non strumentale per la concessione del permesso, ma ha erroneamente inteso l'avvio di tale processo come necessariamente implicante, ai finì di una positiva valutazione, la confessione del condannato o meglio l'ammissione piena di tutti gli addebiti e non invece come "accettazione della sentenza e della sanzione inflittagli nell'ambito di un giudizio che ha ad oggetto l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale" (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01). nedb't 4. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo esame sull'istanza da condurre alla luce dei principi di diritto sopra esposti e colmando le individuate lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma., Così deciso, in Roma 18 settembre 2024.