Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5318/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 24/10/2024
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ABATIANNI ALESSANDRO
E
( ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv.
ABATIANNI ALESSANDRO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono che l'ill.mo Tribunale di Mantova Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi e i figli nelle modalità di seguito indicate:
A)L' affido dei figli minori nato a [...] il [...] e Persona_1
nata a Mantova il [...], ad [...] i genitori, secondo le Persona_2 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli,
La Sig.ra avrà la facoltà di trasferire altrove la propria Controparte_1 residenza e quella dei figli appena verrà venduta la casa coniugale, non limitando il diritto di visita del padre.
All'atto del trasferimento della residenza la Sig.ra sarà Controparte_1 tenuta a darne notizia al Sig. con congruo preavviso. Pt_1
B)Il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la Pt_1 facoltà di tenere con sé i figli almeno due giorni alla settimana il mercoledì e il venerdì al ritorno dal lavoro andandoli a prendere presso la casa materna saranno accompagnati dalla madre entro le ore 10,00 del sabato, che li riaccompagnerà dal padre entro le ore 18,00 della domenica, il quale li accompagnerà a scuola il lunedì mattina.
Il padre potrà, altresì, tenere con sé i figli a weekend alternati fino alle 18,00 della domenica quando li riaccompagnerà a casa della madre;
nei weekend che saranno presso la casa materna saranno accompagnati dalla madre entro le ore 10,00 del sabato, che li riaccompagnerà dal padre entro le ore 18,00 della domenica il quale li accompagnerà a scuola il lunedì mattina.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali e dei desideri dei figli e . Per_1 Per_2
C) Per quanto concerne le festività natalizie a partire dal corrente anno i figli trascorreranno il giorno di Natale con il padre e Santo Stefano con la madre e l'anno seguente viceversa e così via ad anni alterni. Il padre avrà facoltà di trascorrere 3 giorni di vacanza con i figli durante le vacanze pasquali previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni e dei desideri dei figli.
In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con Pt_1
i figli almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative del Sig. Pt_1 degli impegni e dei desideri dei figli. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli. Qualora la Sig.ra decida di trascorrere dei periodi di Controparte_1 vacanza con i figli dovrà darne notizia al Sig. con congruo preavviso, Pt_1 indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
D) Il Sig. – a decorrere dal mese di ottobre 2024 compreso - si Per_1 impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 150,00 per figlio e così in totale € 300,00 da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra oppure Controparte_1 mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla
2 Sig.ra stessa, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese Controparte_1 solare già a partire dal corrente mese.
Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Pt_1 nell'interesse dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti.
E)disporsi a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 gg. a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da e straordinarie:
A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo, quali a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e)occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f)farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
B) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo, quali a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c)materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
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f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
C) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo, quali a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b)centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
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D) spese mediche che, invece, richiedono il preventivo accordo, quali a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
E) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, quali a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di speciali e) alloggio presso la sede universitaria;
F) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c)attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h)acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
-A tal fine il genitore che propone la spesa richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare.
- L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 gg. dalla ricezione della richiesta.-In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.
-In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
4 F)I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
G)Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nei propri passaporti.
H) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 13.3.25
La Giudice relatrice
Valeria Monti Il Presidente
Giorgio Bertola
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