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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NI IS, Presidente
NI RO, RE
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 169/2024 depositato il 02/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Torino-Territorio - Via Guicciardini 11 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2023TO0290110 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2023TO0290110 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' avv. Ricorrente_1, come meglio generalizzata in atti, rappresentata e difesa dall' avv. Difensore_1,
Torino, c/so Vinzaglio n. 29, presentava ricorso contro l' Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Torino –
Territorio, avverso e per l' annullamento dell' avviso di accertamento catastale n. 2023TO0290110, notificato in data 23.11.2023, inerente il classamento di unità immobiliare sita in Torino, Indirizzo_1 , interno 7R, identificata al Ident.Catast_1 , censita in categoria A/1 “abitazione di tipo signorile”, classe 2, vani 8,5, R.C. 2.019,27 L' atto impugnato modificava il classamento e la rendita proposti con la DOCFA del 11.01.2023, prot. TO0006690, ovvero categoria A/2, classe 2, vani 8, R.C. 1.714,64.
Eccepiva la ricorrente con ampio e articolato atto introduttivo:
-Violazione e falsa applicazione dell' art. 11 DL 14 marzo 1988 n. 70, nonché motivazione apparente e carente.
-Erronea valutazione in fatto e diritto. L' abitazione non risultava essere di “lusso” non avendo le caratteristiche per essere classato in categoria A/1
-I termini di comparazione riportati nell' atto impugnato non risultavano congrui.
-Nel medesimo complesso immobiliare vi erano unità immobiliari censite in A/2
-Non corretta la rettifica dei vani da 8, in DOCFA, a 8,5.
Ritualmente costituita, l' Agenzia delle Entrate - Territorio, con dettagliate controdeduzioni, descriveva la U.
I. in vertenza, riportante caratteristiche riconducibili ad “abitazioni di tipo signorile”, rammentando essere classata già in origine in A/1. Esponeva quindi una serie di elementi fattuali posti a suffragio del proprio operato, quali l' analisi comparativa con U.I del medesimo stabile, tutte classate in A/1 e una precedente
DOCFA del 2014, con la quale la medesima proprietà proponeva il classamento in A/2, rettificata in seguito dall' Ufficio, accertamento non impugnato. Confermava l' assegnazione dei vani.
Citando giurisprudenza di legittimità, confutava l' eccezione relativa alla carenza di motivazione dell' atto impugnato.
Con Memorie del 17.10.2025, la ricorrente contestava le affermazioni contenute nelle controdeduzioni, quali
“pregiato stabile” e/o “elegante complesso”, con cui si tentava di sanare le gravi carenze motivazionali, eccezione già avanzata in ricorso. Contestava altresì il richiamo dell' Ufficio alla precedente DOCFA del
2014, in quanto circostanza fattuale non esposta nell' atto impugnato, in violazione dell' art. 7 L 212/2000.
Allegava, a supporto delle ragioni di merito esposte, Perizia Asseverata geom. Nominativo_1.
All' odierna udienza le parti si richiamano alle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame deve essere respinto. Invero, come correttamente evidenziato dall' Ufficio, l' atto impugnato risulta sufficientemente motivato, laddove sono state esplicitate le ragioni delle modifiche dei dati di classamento, in termini di categoria, consistenza e rendita, oltre, ovviamente, alla elencazione dei dati identificativi dell' immobile in vertenza.
Nell' avviso di accertamento si è poi indicato che il classamento assegnato risulta conforme e coerente alle
U.I. adiacenti e contigue, per caratteristiche intrinseche ed estrinseche. Non pare quindi sia stato leso, nel caso, il diritto di difesa della contribuente che, con la proposizione del ricorso ha dimostrato di comprendere appieno i motivi e le ragioni della variazione operata dall' Ufficio.
Conforta, nel caso, l' indirizzo fornito dalla Corte di Cassazione (n. 12974/2016, n. 12425/2018, n. 13665/2020
e n. 15169/2020) in ordine alla motivazione dell' avviso di accertamento inerente a classamento, anche a seguito di correzione della procedura DOCFA presentata dal contribuente, ove si afferma che l' obbligo di motivazione di tale atto è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della U.I.
Ma vi è di più, secondo l' orientamento interpretativo maggioritario, seguito anche dalla CGTR del Piemonte, sentenza 1019/1/18 e 97/2025, in fattispecie analoga a quella in esame, riguardante classamento di una U.
I. in categoria A/1, motivazioni condivise da questo Collegio, la funzione della proceduta DOCFA è quella di acquisire tutte le informazioni necessarie per censire correttamente i diversi tipi di fabbricati. Si tratta, in sostanza, di una procedura per eseguire l' accatastamento o segnalare eventuali variazioni subite dagli immobili;
in assenza di variazioni significative allo stato dei luoghi, o cambio d' uso dell' U.I., come nel caso di specie, scorporo del locale stenditoio e della cantina, tale procedura non appare giustificata.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, ordinanza n. 18617/2020, osservando che “nel caso in esame il contribuente ha scelto per la revisione catastale lo strumento del procedimento DOCFA che come si è detto è regolato dal DM n. 701 del 1994, che prevede che si possa far ricorso ad essa in due soli casi:
o la presentazione di dichiarazione di nuova costruzione di cui al DPR n. 1142, art. 56, o nel caso di variazione dello stato dei beni di cui al RDL N. 652 del 1939, art. 20, il quale impone alle persone o enti indicati nell' art. 3, l' obbligo di denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi con il regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutazioni ai sensi dell' art. 17. L' impiego della procedura DOCFA è pertanto limitato ai soli casi di variazione effettiva dello stato dell' immobile….
Circostanza questa che non si è verificata nel caso in esame ove è incontestato che la procedura DOCFA sia stata presentata dal contribuente unicamente per una variazione che riguarda la diversa distribuzione degli spazi interni inidonei, come tali, ad intaccare l' originario classamento in A/1 e quindi a giustificare una variazione al ribasso della classe, tenendo conto della sua situazione preesistente (caratteristiche costruttive, tecnologiche e ornamentali”. Nello stesso senso Ordinanza n. 2250/2021.
La facoltà del contribuente di chiedere la revisione del classamento del proprio immobile, quando rilevi che la rendita attribuita sia incongrua, anche in assenza di variazioni significative nello stato del bene, è riconosciuta dal legislatore, ma non attraverso la procedura DOCFA. Il titolare di diritti reali sull' immobile può, infatti, chiedere la revisione della rendita dell' U.I., presentando richiesta di autotutela, ed evidenziando le anomalie riscontrate, in modo tale che l' Ufficio possa procedere con analisi dell' immobile e con il controllo della correttezza della rendita attribuita. Ne consegue che la dichiarazione DOCFA, come tale, si rileva inidonea ad ottenere un classamento dell' immobile diverso da quello originario in categoria A/1, in assenza di sostanziali modificazioni rispetto al precedente classamento. In conformità a tale criterio si deve ritenere improprio l' uso della procedura DOCFA da parte della proprietà ai fini di ottenere un declassamento dell' immobile relativamente al quale non era intervenuta alcuna modifica. Invero il comportamento della contribuente, nel caso, appare incongruo e contraddittorio in ragione della particolare circostanza rilevata dall' Ufficio, relativamente alla variazione DOCFA presentata nel 2014, inerente l' immobile in contestazione, per diversa distribuzione di spazi interni, con cui la U.I. assumeva l' attuale conformazione, con classamento proposto dalla proprietà in categoria A/2 classe 4. Ebbene la rettifica dell' Ufficio, nel 2015, riassegnava all' immobile l' originario classamento in A/1, classe 2, senza che l' attuale proprietà impugnasse l' avviso di accertamento, divenuto definitivo. Orbene la variazione DOCFA da cui scaturisce l' atto impugnato, non ha apportato alcuna sostanziale modifica dell' immobile;
si tratta dello scorporo della cantina e dal locale stenditoio. La planimetria allegata, per la parte abitativa risulta identica a quella presentata nel 2014. Non pare evidenziarsi, quindi, alcun depauperamento/impoverimento dell' immobile tale da giustificare un declassamento dello stesso.
La correttezza del classamento in A/1, riassegnato con l' accertamento impugnato, oltre a quanto sopra argomentato, risulta tale anche alla luce delle circostanza fattuali rilevabili: immobile di mq. 186, composto da ingresso, ampio disimpegno, soggiorno doppio, cucina, ampia lavanderia finestrata, secondo disimpegno,
3 camere, 2 bagni, 2 ripostigli e 2 balconi. Inoltre, tutte le U.I. aventi dotazione e consistenze simili a quella in esame, nello stesso stabile o comunque nella quarta zona censuaria del Comune di Torino, sono classate in categoria A/1.
Le tre U.I. richiamate dalla ricorrente come paragone, censite in A/2, non possono apportare alcun beneficio comparativo perchè derivanti da frazionamento di immobili in categoria A/1, simili a quello in vertenza, che hanno subito, appunto, un considerevole ridimensionamento in termini di superficie e consistenza.
Deve essere confermato il numero dei vani, in 8,5, risultando corretto il calcolo effettuato dall' Ufficio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE RESPINGE IL RICORSO E CONDANNA PARTE SOCCOMBENTE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE CHE SI LIQUIDANO IN EURO 1.500,00.
TORINO, 27 GENNAIO 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NI IS, Presidente
NI RO, RE
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 169/2024 depositato il 02/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Torino-Territorio - Via Guicciardini 11 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2023TO0290110 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2023TO0290110 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' avv. Ricorrente_1, come meglio generalizzata in atti, rappresentata e difesa dall' avv. Difensore_1,
Torino, c/so Vinzaglio n. 29, presentava ricorso contro l' Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Torino –
Territorio, avverso e per l' annullamento dell' avviso di accertamento catastale n. 2023TO0290110, notificato in data 23.11.2023, inerente il classamento di unità immobiliare sita in Torino, Indirizzo_1 , interno 7R, identificata al Ident.Catast_1 , censita in categoria A/1 “abitazione di tipo signorile”, classe 2, vani 8,5, R.C. 2.019,27 L' atto impugnato modificava il classamento e la rendita proposti con la DOCFA del 11.01.2023, prot. TO0006690, ovvero categoria A/2, classe 2, vani 8, R.C. 1.714,64.
Eccepiva la ricorrente con ampio e articolato atto introduttivo:
-Violazione e falsa applicazione dell' art. 11 DL 14 marzo 1988 n. 70, nonché motivazione apparente e carente.
-Erronea valutazione in fatto e diritto. L' abitazione non risultava essere di “lusso” non avendo le caratteristiche per essere classato in categoria A/1
-I termini di comparazione riportati nell' atto impugnato non risultavano congrui.
-Nel medesimo complesso immobiliare vi erano unità immobiliari censite in A/2
-Non corretta la rettifica dei vani da 8, in DOCFA, a 8,5.
Ritualmente costituita, l' Agenzia delle Entrate - Territorio, con dettagliate controdeduzioni, descriveva la U.
I. in vertenza, riportante caratteristiche riconducibili ad “abitazioni di tipo signorile”, rammentando essere classata già in origine in A/1. Esponeva quindi una serie di elementi fattuali posti a suffragio del proprio operato, quali l' analisi comparativa con U.I del medesimo stabile, tutte classate in A/1 e una precedente
DOCFA del 2014, con la quale la medesima proprietà proponeva il classamento in A/2, rettificata in seguito dall' Ufficio, accertamento non impugnato. Confermava l' assegnazione dei vani.
Citando giurisprudenza di legittimità, confutava l' eccezione relativa alla carenza di motivazione dell' atto impugnato.
Con Memorie del 17.10.2025, la ricorrente contestava le affermazioni contenute nelle controdeduzioni, quali
“pregiato stabile” e/o “elegante complesso”, con cui si tentava di sanare le gravi carenze motivazionali, eccezione già avanzata in ricorso. Contestava altresì il richiamo dell' Ufficio alla precedente DOCFA del
2014, in quanto circostanza fattuale non esposta nell' atto impugnato, in violazione dell' art. 7 L 212/2000.
Allegava, a supporto delle ragioni di merito esposte, Perizia Asseverata geom. Nominativo_1.
All' odierna udienza le parti si richiamano alle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame deve essere respinto. Invero, come correttamente evidenziato dall' Ufficio, l' atto impugnato risulta sufficientemente motivato, laddove sono state esplicitate le ragioni delle modifiche dei dati di classamento, in termini di categoria, consistenza e rendita, oltre, ovviamente, alla elencazione dei dati identificativi dell' immobile in vertenza.
Nell' avviso di accertamento si è poi indicato che il classamento assegnato risulta conforme e coerente alle
U.I. adiacenti e contigue, per caratteristiche intrinseche ed estrinseche. Non pare quindi sia stato leso, nel caso, il diritto di difesa della contribuente che, con la proposizione del ricorso ha dimostrato di comprendere appieno i motivi e le ragioni della variazione operata dall' Ufficio.
Conforta, nel caso, l' indirizzo fornito dalla Corte di Cassazione (n. 12974/2016, n. 12425/2018, n. 13665/2020
e n. 15169/2020) in ordine alla motivazione dell' avviso di accertamento inerente a classamento, anche a seguito di correzione della procedura DOCFA presentata dal contribuente, ove si afferma che l' obbligo di motivazione di tale atto è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della U.I.
Ma vi è di più, secondo l' orientamento interpretativo maggioritario, seguito anche dalla CGTR del Piemonte, sentenza 1019/1/18 e 97/2025, in fattispecie analoga a quella in esame, riguardante classamento di una U.
I. in categoria A/1, motivazioni condivise da questo Collegio, la funzione della proceduta DOCFA è quella di acquisire tutte le informazioni necessarie per censire correttamente i diversi tipi di fabbricati. Si tratta, in sostanza, di una procedura per eseguire l' accatastamento o segnalare eventuali variazioni subite dagli immobili;
in assenza di variazioni significative allo stato dei luoghi, o cambio d' uso dell' U.I., come nel caso di specie, scorporo del locale stenditoio e della cantina, tale procedura non appare giustificata.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, ordinanza n. 18617/2020, osservando che “nel caso in esame il contribuente ha scelto per la revisione catastale lo strumento del procedimento DOCFA che come si è detto è regolato dal DM n. 701 del 1994, che prevede che si possa far ricorso ad essa in due soli casi:
o la presentazione di dichiarazione di nuova costruzione di cui al DPR n. 1142, art. 56, o nel caso di variazione dello stato dei beni di cui al RDL N. 652 del 1939, art. 20, il quale impone alle persone o enti indicati nell' art. 3, l' obbligo di denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi con il regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutazioni ai sensi dell' art. 17. L' impiego della procedura DOCFA è pertanto limitato ai soli casi di variazione effettiva dello stato dell' immobile….
Circostanza questa che non si è verificata nel caso in esame ove è incontestato che la procedura DOCFA sia stata presentata dal contribuente unicamente per una variazione che riguarda la diversa distribuzione degli spazi interni inidonei, come tali, ad intaccare l' originario classamento in A/1 e quindi a giustificare una variazione al ribasso della classe, tenendo conto della sua situazione preesistente (caratteristiche costruttive, tecnologiche e ornamentali”. Nello stesso senso Ordinanza n. 2250/2021.
La facoltà del contribuente di chiedere la revisione del classamento del proprio immobile, quando rilevi che la rendita attribuita sia incongrua, anche in assenza di variazioni significative nello stato del bene, è riconosciuta dal legislatore, ma non attraverso la procedura DOCFA. Il titolare di diritti reali sull' immobile può, infatti, chiedere la revisione della rendita dell' U.I., presentando richiesta di autotutela, ed evidenziando le anomalie riscontrate, in modo tale che l' Ufficio possa procedere con analisi dell' immobile e con il controllo della correttezza della rendita attribuita. Ne consegue che la dichiarazione DOCFA, come tale, si rileva inidonea ad ottenere un classamento dell' immobile diverso da quello originario in categoria A/1, in assenza di sostanziali modificazioni rispetto al precedente classamento. In conformità a tale criterio si deve ritenere improprio l' uso della procedura DOCFA da parte della proprietà ai fini di ottenere un declassamento dell' immobile relativamente al quale non era intervenuta alcuna modifica. Invero il comportamento della contribuente, nel caso, appare incongruo e contraddittorio in ragione della particolare circostanza rilevata dall' Ufficio, relativamente alla variazione DOCFA presentata nel 2014, inerente l' immobile in contestazione, per diversa distribuzione di spazi interni, con cui la U.I. assumeva l' attuale conformazione, con classamento proposto dalla proprietà in categoria A/2 classe 4. Ebbene la rettifica dell' Ufficio, nel 2015, riassegnava all' immobile l' originario classamento in A/1, classe 2, senza che l' attuale proprietà impugnasse l' avviso di accertamento, divenuto definitivo. Orbene la variazione DOCFA da cui scaturisce l' atto impugnato, non ha apportato alcuna sostanziale modifica dell' immobile;
si tratta dello scorporo della cantina e dal locale stenditoio. La planimetria allegata, per la parte abitativa risulta identica a quella presentata nel 2014. Non pare evidenziarsi, quindi, alcun depauperamento/impoverimento dell' immobile tale da giustificare un declassamento dello stesso.
La correttezza del classamento in A/1, riassegnato con l' accertamento impugnato, oltre a quanto sopra argomentato, risulta tale anche alla luce delle circostanza fattuali rilevabili: immobile di mq. 186, composto da ingresso, ampio disimpegno, soggiorno doppio, cucina, ampia lavanderia finestrata, secondo disimpegno,
3 camere, 2 bagni, 2 ripostigli e 2 balconi. Inoltre, tutte le U.I. aventi dotazione e consistenze simili a quella in esame, nello stesso stabile o comunque nella quarta zona censuaria del Comune di Torino, sono classate in categoria A/1.
Le tre U.I. richiamate dalla ricorrente come paragone, censite in A/2, non possono apportare alcun beneficio comparativo perchè derivanti da frazionamento di immobili in categoria A/1, simili a quello in vertenza, che hanno subito, appunto, un considerevole ridimensionamento in termini di superficie e consistenza.
Deve essere confermato il numero dei vani, in 8,5, risultando corretto il calcolo effettuato dall' Ufficio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE RESPINGE IL RICORSO E CONDANNA PARTE SOCCOMBENTE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE CHE SI LIQUIDANO IN EURO 1.500,00.
TORINO, 27 GENNAIO 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE