TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/05/2025, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 533/2025 R.G.
* * *
Oggi 13 maggio 2025 h.14.26 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte ricorrente: avv. GITTO GIUSEPPE per parte convenuta: nessuno
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti con richiesta di liquidazione anche delle spese di mediazione.
Le parti discutono la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE
* * *
Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 533/2025 di R.G., promossa da:
elettivamente domiciliato in Torino al Corso Ferrucci n. Controparte_1
46 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gitto che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti;
Parte ricorrente contro
residente in [...]alla Natale Palli n. 19 Controparte_2
Parte convenuta n.c.
Oggetto: ricorso ex art. 447 bis c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “a) accertare e dichiarare che , c.f. Controparte_2 C.F._1
occupa senza titolo, a far data dal 01 dicembre 2024, l'immobile sito in Torino alla Via Natale
Palli nr. 19, e censito al NCEU di Torino al Foglio 1106 - nr. 193 - sub 1 (già Foglio 36 - nr. 99) –
Via Natale Palli nr. 19 - Piano T - zona cens.
2 - cat. A/4 - cl.
1 - vani 4 - R.C. Euro 237,57, di proprietà di c.f. , e per l'effetto Controparte_1 C.F._2
dichiarare tenuto e condannare , c.f. , a rilasciare libero e Controparte_2 C.F._1
sgombero da persone o cose l'immobile, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso del proprietario, fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
b) dichiarare tenuto e condannare , c.f. , a corrispondere, a titolo di indennità Controparte_2 C.F._1
per l'occupazione dell'immobile e di risarcimento del danno la somma di euro 260,00 mensile dal
01 dicembre 2024 al mese di gennaio 2024 per un totale di Euro 520,00, in favore dell'odierno ricorrente, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con il favore delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
Le domande sono procedibili avendo parte ricorrente esperito (senza esito positivo) la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma primo bis, del d.lgs n. 28 del 2020 e s.m.i.
2. Qualificazione giuridica.
In data 24 novembre 2014 le parti stipulavano in contratto di comodato d'uso gratuito di durata decennale (con decorrenza dal 01 dicembre 2014 al 30 novembre 2024), registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 25 novembre 2014 (doc. 2 e 3).
A norma dell'art. 1809, comma primo, c.c. “il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto…”.
Come noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)” (Cass. civ., Sez. Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; nonché Cass. civ.,
Sez. I, 25 settembre 2018, n. 22777 e Cass. civ., Sez. II, 21 maggio 2019, n. 13685).
3. Domanda di rilascio. Con diffida notificata ex artt. 140 e 149 c.p.c. per “compiuta giacenza”, il comodante ha richiesto formalmente la restituzione dell'immobile senza esito positivo (doc. 4).
Parte ricorrente ha pertanto allegato e provato la fonte (negoziale o legale) del suo diritto (contratto di comodato stipulato in data 24 novembre 2014 ed il relativo termine di scadenza (ossia la data del 30 novembre 2024), mentre parte convenuta non si è costituita e non ha pertanto né allegato né fornito prova contraria.
Da ciò consegue l'accoglimento della domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di comodato a far data dal 30 novembre 2024 e la condanna al rilascio immediato dell'immobile sito in Torino alla via Natale Palli n. 19 piano T nella disponibilità di parte ricorrente.
4. Domanda di pagamento dell'indennità di occupazione e di risarcimento del danno.
La difesa di parte ricorrente insta per il pagamento della somma di € 260,00 mensili per le mensilità di dicembre 2024 e gennaio 2025.
In merito, si puntualizza quanto segue.
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno statuito, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, che “il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato)” (Cass. civ., Sez. Unite,
15 novembre 2022, n. 33645).
Nella fattispecie, la difesa di parte ricorrente si è limitata a richiamare alcuni principi giurisprudenziali ed a fornire una modalità di calcolo dell'indennità (con richiamo all'art. 41 ter del d.P.R. n. 600 del 1973), ma non ha svolto alcuna allegazione in tema di concreta possibilità di godimento perduta ovvero di specifico pregiudizio subito, non avendo neppure affermato di essere intenzionato a locare l'immobile e, del resto, ha inviato la “diffida al rilascio” dopo soli tre giorni dalla scadenza del termine decennale del contratto di comodato d'uso gratuito ed ha poi iscritto a ruolo la causa entro breve termine.
Per questi motivi
la domanda non merita accoglimento.
5. Spese di lite.
In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) si condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite come liquidate in dispositivo a norma del d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore indeterminato, complessità bassa, scaglione da € 26.001,00 ad
€ 52.000,00, tariffa media per le prime due fasi e minima per le restanti attesa l'assenza di istruttoria orale e la semplicità della discussione).
p.q.m.
il giudice, definitivamente pronunciando,
visti gli artt. 429 e 447 bis c.p.c.
- accerta e dichiara la risoluzione del contratto di comodato alla data del 30 novembre 2024 e, per l'effetto, ordina a parte convenuta il rilascio immediato dell'immobile sito in Torino alla via Natale Palli n. 19 a favore di parte ricorrente, libero da persone e/o cose;
- rigetta la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione e di risarcimento del danno;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 5.702,00 per competenze professionali (di cui € 441,00 per fase di mediazione, € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria ed € 1.453,00 per fase decisionale) ed € 167,60 per spese (di cui € 97,60 per spese di mediazione obbligatoria), oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 13 maggio 2025.
Il giudice
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 533/2025 R.G.
* * *
Oggi 13 maggio 2025 h.14.26 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte ricorrente: avv. GITTO GIUSEPPE per parte convenuta: nessuno
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti con richiesta di liquidazione anche delle spese di mediazione.
Le parti discutono la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE
* * *
Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 533/2025 di R.G., promossa da:
elettivamente domiciliato in Torino al Corso Ferrucci n. Controparte_1
46 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gitto che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti;
Parte ricorrente contro
residente in [...]alla Natale Palli n. 19 Controparte_2
Parte convenuta n.c.
Oggetto: ricorso ex art. 447 bis c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “a) accertare e dichiarare che , c.f. Controparte_2 C.F._1
occupa senza titolo, a far data dal 01 dicembre 2024, l'immobile sito in Torino alla Via Natale
Palli nr. 19, e censito al NCEU di Torino al Foglio 1106 - nr. 193 - sub 1 (già Foglio 36 - nr. 99) –
Via Natale Palli nr. 19 - Piano T - zona cens.
2 - cat. A/4 - cl.
1 - vani 4 - R.C. Euro 237,57, di proprietà di c.f. , e per l'effetto Controparte_1 C.F._2
dichiarare tenuto e condannare , c.f. , a rilasciare libero e Controparte_2 C.F._1
sgombero da persone o cose l'immobile, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso del proprietario, fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
b) dichiarare tenuto e condannare , c.f. , a corrispondere, a titolo di indennità Controparte_2 C.F._1
per l'occupazione dell'immobile e di risarcimento del danno la somma di euro 260,00 mensile dal
01 dicembre 2024 al mese di gennaio 2024 per un totale di Euro 520,00, in favore dell'odierno ricorrente, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con il favore delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
Le domande sono procedibili avendo parte ricorrente esperito (senza esito positivo) la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma primo bis, del d.lgs n. 28 del 2020 e s.m.i.
2. Qualificazione giuridica.
In data 24 novembre 2014 le parti stipulavano in contratto di comodato d'uso gratuito di durata decennale (con decorrenza dal 01 dicembre 2014 al 30 novembre 2024), registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 25 novembre 2014 (doc. 2 e 3).
A norma dell'art. 1809, comma primo, c.c. “il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto…”.
Come noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)” (Cass. civ., Sez. Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; nonché Cass. civ.,
Sez. I, 25 settembre 2018, n. 22777 e Cass. civ., Sez. II, 21 maggio 2019, n. 13685).
3. Domanda di rilascio. Con diffida notificata ex artt. 140 e 149 c.p.c. per “compiuta giacenza”, il comodante ha richiesto formalmente la restituzione dell'immobile senza esito positivo (doc. 4).
Parte ricorrente ha pertanto allegato e provato la fonte (negoziale o legale) del suo diritto (contratto di comodato stipulato in data 24 novembre 2014 ed il relativo termine di scadenza (ossia la data del 30 novembre 2024), mentre parte convenuta non si è costituita e non ha pertanto né allegato né fornito prova contraria.
Da ciò consegue l'accoglimento della domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di comodato a far data dal 30 novembre 2024 e la condanna al rilascio immediato dell'immobile sito in Torino alla via Natale Palli n. 19 piano T nella disponibilità di parte ricorrente.
4. Domanda di pagamento dell'indennità di occupazione e di risarcimento del danno.
La difesa di parte ricorrente insta per il pagamento della somma di € 260,00 mensili per le mensilità di dicembre 2024 e gennaio 2025.
In merito, si puntualizza quanto segue.
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno statuito, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, che “il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato)” (Cass. civ., Sez. Unite,
15 novembre 2022, n. 33645).
Nella fattispecie, la difesa di parte ricorrente si è limitata a richiamare alcuni principi giurisprudenziali ed a fornire una modalità di calcolo dell'indennità (con richiamo all'art. 41 ter del d.P.R. n. 600 del 1973), ma non ha svolto alcuna allegazione in tema di concreta possibilità di godimento perduta ovvero di specifico pregiudizio subito, non avendo neppure affermato di essere intenzionato a locare l'immobile e, del resto, ha inviato la “diffida al rilascio” dopo soli tre giorni dalla scadenza del termine decennale del contratto di comodato d'uso gratuito ed ha poi iscritto a ruolo la causa entro breve termine.
Per questi motivi
la domanda non merita accoglimento.
5. Spese di lite.
In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) si condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite come liquidate in dispositivo a norma del d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore indeterminato, complessità bassa, scaglione da € 26.001,00 ad
€ 52.000,00, tariffa media per le prime due fasi e minima per le restanti attesa l'assenza di istruttoria orale e la semplicità della discussione).
p.q.m.
il giudice, definitivamente pronunciando,
visti gli artt. 429 e 447 bis c.p.c.
- accerta e dichiara la risoluzione del contratto di comodato alla data del 30 novembre 2024 e, per l'effetto, ordina a parte convenuta il rilascio immediato dell'immobile sito in Torino alla via Natale Palli n. 19 a favore di parte ricorrente, libero da persone e/o cose;
- rigetta la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione e di risarcimento del danno;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 5.702,00 per competenze professionali (di cui € 441,00 per fase di mediazione, € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria ed € 1.453,00 per fase decisionale) ed € 167,60 per spese (di cui € 97,60 per spese di mediazione obbligatoria), oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 13 maggio 2025.
Il giudice
Ivana Peila