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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/01/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO di ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE
IL GIUDICE DELEGATO dott.ssa Gisella Dedato
nella causa civile iscritta al n 6451/2023 R.G. ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dagli Avv.ti Giuseppina Tenga (c.f. ) e Fabio C.F._1
Calo' (c.f. ), come da procura in atti C.F._2
RICORRENTE E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato RESISTENTE E
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA, non costituiti Controparte_2
RESISTENTI
OGGETTO: ricorso proposto da avverso il Parte_1 decreto di pagamento emesso dalla Corte di Appello di Roma, III sezione penale, nel procedimento R.G. C. App. 339/17 – n. Siamm 5174/23 in data 26.10.2023, depositato in cancelleria in data 27.10.2023 RAGIONI DELLA DECISIONE La società ricorrente ha esposto le seguenti circostanze: - ha ricevuto in custodia, in data 15.03.2011, 25 colli di merce in sequestro, nello specifico contenenti nr. 1563 articoli sportivi, come da verbale di affidamento in giudiziale custodia redatto dalla Guardia di Finanza;
- il trasporto della merce è stato effettuato con veicolo Ford Transit targato BN 552 WB di proprietà della società ricorrente;
- le merci sequestrate sono rimaste in custodia sino alla data del 27.06.2023, quando operanti della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione al provvedimento di confisca e distruzione, come da verbale in atti;
- nel verbale gli operanti della Guardia di Finanza hanno precisato di procedere alla “formale revoca di custodia a pagamento di mc 5,5 del reperto consistente in nr. 1563 articoli di merce r.g. n. 1 contraffatta contenuti in nr. 25 colli, che è risultata custodita in are coperta e chiusa, conservata nelle medesime condizioni in cui veniva affidata”; in data 28.06.2023 ha provveduto a richiedere la liquidazione degli oneri di custodia per un importo complessivo di € 22.454,70, facendo riferimento alle tariffe di custodia giornaliere, da applicarsi ai beni mobili sequestrati, emesse dall , le quali da tempo vengono applicate Controparte_3 oltre che dal custode, anche dalla Prefettura e dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, come si evince dai decreti di liquidazione emessi dai vari Tribunali nonché dalla Corte di Appello di Roma, assumendo, pertanto, il valore di uso locale ex art. 58 del Testo Unico delle Spese di Giustizia;
- in data 26.10.2023 è stato emesso dalla
Corte di Appello di Roma, III sezione penale, il decreto di liquidazione oggetto della presente impugnazione, con cui ha liquidato la minor somma omnicomprensiva di € 1.388,75 oltre Iva. Tanto premesso, sul presupposto che non possano essere condivisi i criteri di liquidazione posti a base del provvedimento impugnato, in riferimento all'utilizzo dei Protocollo d'intesa tra Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e il Tribunale di Roma, ma piuttosto che la liquidazione debba avvenire secondo le tabelle dell , Controparte_3 assumendo esse valore di uso locale, ha chiesto di riformare il decreto opposto, condannando il al pagamento della somma Controparte_4 di € 22.454,70, oltre IVA, così determinata: custodia dal primo al 30 giorno (dal 15/03/2011 al 13/04/2011) indennità giornaliera di 1,82 da moltiplicarsi per i metri cubi pari a 5,5, per un totale di € 300,30; custodia relativa al secondo mese (dal 14/04/2011 al 13/05/2011) indennità giornaliera di 1,82 da moltiplicarsi per i metri cubi pari a 5,5, per un totale di € 198,00; custodia dal 61° giorno in poi (dal 14/05/2011 al 27/06/2023) indennità giornaliera di 1,82 da moltiplicarsi per i metri cubi pari a 5,5, per un totale di € 21.918,60. Il ha contestato le avverse doglianze, Controparte_1 sostenendo che parte avversa non ha fornito la prova, come sarebbe stato suo onere, della valenza di usi locali delle tabelle dell CP_3
[...]
In particolare, ha così ricostruito il quadro normativo applicabile in materia: - l'indennità, prevista ex art. 58 comma 1 D.P.R. 115/2002 per il custode, diverso dal proprietario o dall'avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo è determinata sulla base delle tariffe di cui alle tabelle approvate con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, da emettere, ai sensi dell'art. 59 comma 1 del D.P.R. 115/2002; - l'art. 276 T.U.S.G. disponeva, inoltre, con disposizione transitoria, che, sino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 59, l'indennità sarebbe stata determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità e, in via residuale, secondo gli usi locali;
r.g. n.
2 - il successivo D.M. n. 265 del 2006, adottando le tabelle in applicazione della suddetta disciplina, si è tuttavia limitato a disporre per i soli veicoli a motore e per i natanti;
-per quanto riguarda, invece, la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa alle altre categorie di beni, diverse da quelle espressamente disciplinate, l'art. 5 del D.M. 265/2006 ha disposto che “Per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni si fa riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'articolo 58, comma 2, del Testo Unico citato [ossia il D.P.R. 115/2002]”; nel caso di specie si fa riferimento ad un'attività di custodia di beni non rientranti nelle categorie di cui al citato D.M. 265/2006, pertanto, a seguito dell'emanazione del predetto D.M. n. 265 del 2006, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, sulla base degli usi locali, non essendo più applicabile l'art. 276 del D.P.R. 115/2002, il quale aveva consentito in via esclusivamente transitoria il riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità; - nel caso di specie, non essendo nemmeno ammissibile un'applicazione analogica del D.M.265/2006 in base ad un'ipotetica similitudine fisica dei beni, invero non sussistente in concreto, occorre riferirsi ai soli usi locali, da intendersi come quelli vigenti nel luogo dove l'attività di custodia è svolta e non dove ha sede il giudice chiamato a decidere sulla liquidazione;
le tabelle dell non hanno Controparte_3 natura di uso locale, in quanto esse non sono utilizzate in modo costante o ripetuto. Tanto detto, considerata l'assenza di una tabella specifica per l'indennità di custodia delle merci nonché di usi locali adeguatamente provati, la liquidazione in questa sede contestata da parte avversa secondo il resistente è corretta, perché avvenuta secondo i criteri di cui al Protocollo d'intesa tra Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e il Tribunale di Roma, che si basano su una valutazione equitativa volta ad adeguare l'indennità al valore della prestazione nell'ambito dell'economia processuale. Infatti, ha proseguito il resistente, appare conseguenziale ed immediato, in mancanza di criteri liquidativi predeterminati da norme giuridiche e, per questo, in caso di lacuna dell'ordinamento, guardare ai principi generali dell'ordinamento giuridico e quindi, ricorrere all'equità. Il ricorso deve essere parzialmente accolto. Si premette che il primo giudice ha applicato il protocollo del 17 luglio 2013 a firma congiunta del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, con il quale si sono stabiliti i nuovi parametri per la determinazione dell'indennità di custodia dei reperti diversi dai veicoli a motore e dei natanti.
Ebbene, a seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale Giustizia del 9 febbraio 2006, n. 265, che ha approvato il regolamento recante le tabelle per la determinazione delle indennità spettanti al custode di beni r.g. n. 3 sottoposti a sequestro, non è più applicabile la disposizione transitoria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 276 (secondo cui sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59 stesso Decreto del Presidente della Repubblica, l'indennità è determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità, e, in via residuale, secondo gli usi locali): la determinazione dell'indennità di custodia, per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal Decreto Ministeriale n. 265 del 2006, deve ora essere fatta, a sensi dell'articolo 5 predetto decreto, sulla base degli usi locali. L'art. 58, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia e l'art. 5 del Decreto Ministeriale n. 265 del 2006,nello stabilire che l'indennità deve essere determinata con riferimento agli usi locali, rinviano al corrispettivo della custodia usualmente praticato dagli operatori del settore nella realtà economica del luogo dove l'attività è svolta, a prescindere dalla ricorrenza di un elemento ulteriore del tipo di quello denominato correntemente opinio iuris ac necessitatis, consistente nella valutazione, comune ai consociati, della giuridica necessità della tenuta del comportamento di osservanza di quelle tariffe. In sostanza, posto che sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per se', a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris ( Cass. Civ. ord.
7.02.2022 n.3802). Pertanto, ha errato il primo giudice ad applicare il c.d. protocollo tra Presidente del Tribunale di Roma e Procura della Repubblica, in quanto tale intesa non ha alcun valore normativo e, soprattutto, non ha i requisiti per poter essere considerato uso locale ed assumere quindi i caratteri della giuridicità (essendo comunque priva dall'elemento della convinzione di obbligatorietà) rispetto a quelle diverse tariffe che risultano avere costante ripetizione del comportamento di applicazione ad opera dei consociati nella realtà economica del luogo. In particolare, si può affermare che le tariffe dell CP_3
in quanto uniformemente e diffusamente applicate (dette tariffe
[...] da tempo vengono applicate oltre che dal custode anche dalla Prefettura e dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, come si evince dai decreti di liquidazione emessi dai vari Tribunali per cui la presta la propria attività di custode giudiziario, Parte_1 nonché dalle ordinanze di liquidazione emesse dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma), hanno assunto carattere di uso locale, donde ad esse occorre far riferimento nel calcolo dell'indennità
r.g. n. 4 di custodia.
Nel caso di specie, devono quindi applicarsi le tariffe di custodia giornaliere per i beni mobili sequestrati di cui alla tabella dell CP_3 della provincia di Roma, prendendo a base del calcolo l'ingombro
[...] della merce custodita (e quindi i m/c complessivi) per la durata della custodia e tendo conto che la custodia è avvenuta in area coperta chiusa, che ben può essere assimilata al locale chiuso. Sono corretti i calcoli effettuati dal ricorrente, che qui si riportano: custodia dal primo al 30 giorno (dal 15/03/2011 al 13/04/2011) indennità giornaliera di 1,82 da moltiplicarsi per i metri cubi pari a 5,5, per un totale di € 300,30; custodia relativa al secondo mese (dal 14/04/2011 al
13/05/2011) indennità giornaliera di 1,82 da moltiplicarsi per i metri cubi pari a 5,5, per un totale di € 198,00; custodia dal 61° giorno in poi (dal
14/05/2011 al 27/06/2023) indennità giornaliera di 1,82 da moltiplicarsi per i metri cubi pari a 5,5, per un totale di € 21.918,60. Tuttavia, l'importo complessivo di € 22.454,70, oltre IVA, così come richiesto dal ricorrente, non può essere integralmente riconosciuto dovendosi applicare alle tariffe dell le riduzioni di Controparte_3 cui all'art. 3 D.M n. 265/06, dettate per i veicoli a motore e per i natanti ed avente il seguente tenore:
“Riduzione dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene
1. Per gli anni successivi al primo, gli importi dell'indennità giornaliera determinati in base alle tariffe di cui all'articolo 1, rispettivamente, alla lettera a) n. 2; alla lettera b) n. 2; alla lettera c) n. 2 e alla lettera d), nonché all'articolo 2, rispettivamente, alla lettera a) n. 2 e alla lettera b) n. 2, sono ridotti, in relazione allo stato di conservazione del bene, secondo le percentuali di seguito riportate: a) per il secondo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera è ridotto nella misura del 20%; b) per il terzo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera a), è ulteriormente ridotto nella misura del 30%; c) per il quarto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera b), è ulteriormente ridotto nella misura del 40%; d) per il quinto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera c), è ulteriormente ridotto nella misura del 50%.
2. Per il sesto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato alla lettera d) del comma 1 è ulteriormente ridotto nella misura del 50%.
3. L'importo dell'indennità giornaliera determinato per il sesto anno è dovuto per ciascun anno, o frazione di esso, successivo al sesto”.
r.g. n. 5 Ed invero, l'art. 58 comma 2 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 recita: “L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.”.
Ai sensi del successivo art. 59 d.p.r. cit. le tabelle sono approvate con decreto del Ministro della giustizia e sono redatte “con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblica dell'incarico” e “prevedono, altresì le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene”.
In attuazione di tale disciplina di rango primario è stato adottato il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 265/2006 il quale, tuttavia, sull'espresso presupposto che “il rilievo statistico dei sequestri concerne essenzialmente i veicoli a motore ed i natanti” ha ritenuto di limitare a tali beni la determinazione dell'indennità di custodia (agli artt. 1-4), prevedendo per “le altre categorie di beni” (all'art. 5) che si debba far
“riferimento, in via residuale, agli usi locali” così come già contemplato dall'art. 58, comma 2, d.p.r. n. 115/2002.
Si ritiene che le riduzioni percentuali dell'indennità di custodia in relazione allo stato di conservazione del bene debbano trovare applicazione anche alle “altre categorie di beni” diverse dai veicoli a motore ed i natanti per le seguenti ragioni.
Occorre primariamente evidenziare che le percentuali di riduzione previste dall'art. 3 D.M n. 265/06 – piuttosto che disposizioni eccezionali – devono essere considerate applicazione del principio generale che dispone l'adeguamento dell'indennità allo stato di conservazione dei bene, principio ricavabile anzitutto dall'art. 59 T.U 115/2002 e, in concreto, dal D.M 265/2006.
La ratio sottesa all'art. 3 è infatti quella di contenere la spesa pubblica avendo riguardo non solo alla lunga durata dei procedimenti penali, ma anche alla minore onerosità di custodie di lungo periodo ed all'inevitabile deterioramento delle merci nel lungo periodo.
Da ciò consegue che il rinvio agli usi locali operato dall'art.5 D.M. n. 265/06 per le “altre categorie di beni” sia applicabile solo nei limiti in cui sia compatibile con la normativa primaria, avuto riguardo, in particolare, al principio di riduzione dell'indennità per obsolescenza dei beni ex art. 59 d.pr. cit.
Inoltre, occorre rilevare che le tariffe adottate dall' CP_3
vigenti in sede amministrativa, prevedono riduzioni delle
[...] indennità solo per i primi due mesi, mentre a partire dal 61° giorno sono fisse a tempo indeterminato.
r.g. n. 6 Mutuando tali tariffe in sede penale, in ragione della durata pluriennale dei processi, l'indennità viene a raggiungere un ammontare del tutto incompatibile con l'esigenza, imposta dalla fonte primaria e, come detto, espressiva di un principio generale, di ridurre percentualmente l'indennità di custodia “in relazione allo stato di conservazione del bene” ex art. 59, comma 3, d. p.r. n. 115/2002.
Peraltro, una simile applicazione delle tariffe dell CP_3 determina un'irragionevole disparità tra la disciplina della
[...] custodia dei veicoli a motore ed i natanti e quella di altre categorie di beni parimenti deteriorabili e che quindi, allo stesso modo, dovrebbero essere assoggettati al principio dell'adeguamento dell'indennità allo stato di conservazione dei bene.
Ciò considerato, nulla osta all'applicazione analogica dei criteri di riduzione dell'indennità previsti per la custodia dei veicoli a motore ed i natanti anche ad altre categorie di beni per le seguenti ragioni.
In primo luogo, occorre considerare che il rinvio agli usi contemplato dal citato art. 5 D.M.265/2006 non comporta un rinvio rigido ed esclusivo alle Tariffe dell . Ne consegue che Controparte_3 risulta possibile l'adozione di un criterio interpretativo sistematico tale da consentire un corretto coordinamento con la disciplina complessiva delle indennità in parola e da risolverne gli evidenziati profili di irragionevolezza.
Al fine di realizzare tale coordinamento appare preferibile l'applicazione analogica del criterio della riduzione percentuale dell'indennità di custodia in relazione allo stato di conservazione del bene che, oltre ad essere recato da una fonte primaria, è espressivo di un principio di carattere generale la cui ratio trova spazio tanto nel caso dei veicoli a motore ed i natanti quanto in quello degli altri beni similmente deteriorabili.
Del resto, l'art. 3 D.M. n. 265/06 si presta nella sua formulazione a tale applicazione analogica: sia perché indica mere percentuali di riduzione sia soprattutto perché tali percentuali aumentano per ciascuna ulteriore scadenza annuale – fino alla sesta – per tener conto della durata complessiva propria dei processi penali, non confrontabile con quella ordinaria dei procedimenti amministrativi nell'ambito dei quali sono invalse le tariffe mutuate in sede penale.
Peraltro, l'adozione di una siffatta interpretazione analogica appare tanto più necessaria in quanto, in presenza di un rinvio generico agli usi il cui contenuto era indeterminato, sarebbe stato persino inappropriato da parte del Legislatore prestabilire un rigido meccanismo automatico di riduzione che invece era consequenziale per la custodia dei veicoli e dei natanti, la cui tariffazione era stata invece esattamente predeterminata r.g. n. 7 dall'art. 2 dello stesso D.M.
Pertanto, considerati da un lato la natura del rinvio e, dall'altro, la natura di principio generale del principio che impone l'adeguamento dell'indennità allo stato di conservazione del bene, non si pongono ostacoli all'applicazione analogica delle percentuali di riduzione previste per i veicoli a motore ed i natanti anche ad altre categorie di beni.
In conclusione, oltre all'utilizzo delle tariffe dell CP_3 devono trovare applicazione anche alle “altre categorie di beni” i
[...] criteri correttivi per lunghe custodie previsti dal D.M 265/2006 agli artt. 1 e 2 che, seppure dettati dall'art. 3 per la custodia dei veicoli e natanti, risultano applicabili anche nel caso di specie trattandosi comunque di beni deteriorabili.
Ne consegue che alle tariffe dell' debbano Controparte_3 essere applicate le riduzioni previste dal citato art. 3, come su indicato.
Nel caso di specie, in applicazione dei suddetti criteri, l'ammontare del compenso deve essere così determinato:
Primo Anno: per i primi 30 giorni : custodia dal primo al 30 giorno (dal 15/03/2011 al 13/04/2011) indennità giornaliera di 1,82 da moltiplicarsi per i metri cubi pari a 5,5, per un totale di € 300,30; custodia relativa al secondo mese (dal 14/04/2011 al 13/05/2011) indennità giornaliera di 1,20 da moltiplicarsi per i metri cubi pari a 5,5, per un totale di € 198,00; custodia per gli ulteriori 305 giorni (dal 14 maggio 2011 al 31 dicembre 2011) indennità giornaliera di 0,90 da moltiplicarsi per i metri cubi pari a 5,5, per un totale di € 1.509,75. Secondo anno: custodia per 365 giorni, indennità giornaliera di € 0,72 ( 0,90 – 20 %) da moltiplicarsi per i metri cubi pari a 5,5, per un totale di
€ 1.445,4. Terzo anno: custodia per 365 giorni, indennità giornaliera di € 0,504 ( 0,72 –30 %) da moltiplicarsi per i metri cubi pari a 5,5, per un totale di € 1011,78.
Quarto anno: custodia per 365 giorni, indennità giornaliera di € 0,3024 ( 0,504 – 40 %) da moltiplicarsi per i metri cubi pari a 5,5, per un totale di
€ 607,068.
Quinto anno: custodia per 365 giorni, indennità giornaliera di € 0,1512 ( 0,3034 – 50 %) da moltiplicarsi per i metri cubi pari a 5,5, per un totale di € 303,534.
Per gli anni successivi dal 15 marzo 2016 al 27/06/2023, custodia per 2657 giorni, indennità giornaliera di € 0,0756 (€ 0,1512 – 50 %) da moltiplicarsi per i metri cubi pari a 5,5, per un totale di € 1104,7806.
r.g. n. 8 L'importo complessivamente dovuto sarà pari, quindi a € 6480,6126, oltre IVA e interessi legali dalla domanda al saldo. In ragione dell'esito del giudizio, e, segnatamente, del notevole divario tra petitum e importo liquidato, si compensano le spese di lite nella misura del 50%, - liquidate per l'intero nella somma di € 3966,00 (scaglione da € 5201,00 a € 26.000; valori medi ed esclusa la fase istruttoria perché non espletata) -, ponendosi il residuo, pari a € 1983,00, a carico del . Controparte_1
PQM
- In riforma del decreto di cui in epigrafe:
- liquida, in favore di la somma di € Parte_1
6480,6126, oltre IVA e interessi legali dalla domanda al saldo;
- compensa per la metà le spese di lite, condannando il
[...]
al pagamento del residuo, pari a € 1983,00, in favore dei Controparte_1 procuratori di dichiaratisi antistatari. Parte_1
Roma, 20 gennaio 2025 Il Giudice delegato Dott.ssa Gisella Dedato
I
r.g. n. 9