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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/11/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1660/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta esperita nella data del 13.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Rosa Crocitti Parte_1
(PEC: . Email_1
RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, in proprio e quale mandatario della rappresentato e difeso, giusta procura CP_2 in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli (PEC: E
), NC OS (PEC: Email_2 E
) e LV AR (PEC: Email_4
t). Email_5
RESISTENTE e
, Controparte_3
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: . Email_6
RESISTENTE e
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_4
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Pia Iannaccone (PEC:
). Email_7
RESISTENTE Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 22/08/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
1 13920239000558213000, notificata il 13.7.2023, cui sono sottesi: le cartelle di pagamento n. 13920110011701556000; 13920120012118423000, 13920150005086857000; 13920150008321944000; 13920160005248879000; 13920170003998521000; 13920180005721731000 e gli avvisi di addebito n. 43920120000795155000; 43920160000129224000; 43920160000649822000; 439201600001026064000; 4392017000549929000; 43920180000087538000; 43920160001162635000; 43920190001047744000, di importo complessivamente pari a 60.857,17€, deducendo l'omessa ricezione degli atti di pagamento suddetti e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “
1. Accertare e Dichiarare, l'inesistenza, la nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata e sottese cartelle per omessa notifica degli atti presupposti;
2. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del debito contributivo previdenziale e assistenziale e delle sanzioni amministrative, recato nell' intimazione di pagamento per tutti i motivi indicati in diritto nel presente atto;
3. Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente alla Sede ed in quanto CP_1 CP_3 ampiamente prescritti;
4. Per l'effetto dichiarare non dovute le somme iscritte e portate nell' intimazione di pagamento impugnata, ordinando ai resistenti di procedere alla relativa cancellazione inibendone ogni procedura di riscossione esattoriale sullo stesso;
5. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore e difensore dichiaratosi antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , CP_1 CP_3 CP_5 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'esito della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente, secondo le motivazioni di seguito indicate.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti ivi riportati per intervenuta prescrizione e per mancata notifica deli atti presupposti.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale
2 a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente di previdenza ha dedotto e documentato di aver ritualmente notificato alla parte ricorrente gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920120000795155000 è stato notificato il 5/12/2012;
- l'avviso di addebito n. 43920160000129224000 è stato notificato il 17/5/2016;
- l'avviso di addebito n. 43920160000649822000 è stato notificato l 15/11/2016;
- l'avviso di addebito n. 439201600001026064000 è stato notificato il 29/12/2016;
- l'avviso di addebito n. 4392017000549929000 è stato notificato il 17/10/2017;
- l'avviso di addebito n. 43920180000087538000 è stato notificato il 12/7/2018;
- l'avviso di addebito n. 43920160001162635000 è stato notificato il 16/1/2017;
- l'avviso di addebito n. 43920190001047744000 è stato notificato il 17/2/2020. 5. Il ha dedotto e documentato, invece, l'avvenuta notifica a parte ricorrente delle CP_6 cartelle di pagamento, nelle date di seguito indicate:
- la cartella di pagamento n. 13920110011701556000 è stata notificata il 16/12/2011;
- la cartella di pagamento n. 13920120012118423000 è stata notificata il 14/1/2013;
- la cartella di pagamento n. 13920150005086857000 è stata notificata il 15/1/2016;
- la cartella di pagamento n. 13920150008321944000 è stata notificata il 17/3/2016;
- la cartella di pagamento n. 13920160005248879000 è stata notificata il 3/10/2016;
- la cartella di pagamento n. 13920170003998521000 è stata notificata il 25/8/2017;
- la cartella di pagamento n. 13920180005721731000 è stata notificata il 2/11/2021. 6. Il ha, altresì, documentato di aver notificato a una richiesta di CP_6 Parte_1 pagamento – le altre richieste di pagamento documentate in atti non possono assumere rilievo, stante la dimostrata insufficienza della notifica, che ne esclude la validità – avente n. 13920159004979804000, notificata il 22.12.2015 e contenente le cartelle di pagamento n. 13920110011701556000 e 13920120012118423000 e l'avviso di addebito n. 43920120000795155000. 7. Sulla base di quanto fin qui detto, il ricorso può trovare accoglimento limitatamente agli atti di pagamento aventi n. 13920110011701556000; 13920120012118423000, 13920150005086857000; 13920150008321944000; 13920160005248879000; 13920170003998521000; 43920120000795155000; 43920160000129224000; 43920160000649822000; 439201600001026064000 e 43920160001162635000, poiché dalla data della loro notifica a quella dell'intimazione di pagamento impugnata in via principale (o nel caso dell'avviso di addebito n. 43920120000795155000, considerando il primo atto interruttivo, notificato il 22.12.2015 e la successiva intimazione di pagamento in questa sede impugnata) è decorso il termine quinquennale di prescrizione, determinando l'estinzione dei crediti ivi riportati.
3 8. Nel resto, il ricorso non può trovare valorizzazione perché, anche in occasione della sospensione dei termini prescrizionali, durante il periodo pandemico - (pari a 311 giorni): in virtù del Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” – il quinquennio non è decorso.
8. Pertanto, per gli atti di pagamento n. 13920180005721731000; 4392017000549929000 e 43920180000087538000, il ricorso deve essere rigettato.
9. Le spese di lite possono essere integralmente compensate nei rapporti con e CP_1 CP_3 CP_2
e compensate per un terzo in considerazione del non totale accoglimento delle domande nei
[...] rapporti con liquidando il resto come in dispositivo. CP_5
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti relativi agli atti di pagamento n. 13920110011701556000; 13920120012118423000, 13920150005086857000; 13920150008321944000; 13920160005248879000; 13920170003998521000; 43920120000795155000; 43920160000129224000; 43920160000649822000; 439201600001026064000 e 43920160001162635000, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente le spese di nei rapporti con e CP_1 CP_3 CP_2
- compensa per un terzo le spese di lite nei rapporti con e condanna al CP_5 CP_5 pagamento della residua parte liquidata in complessivi 1.600,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente siccome dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 18/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta esperita nella data del 13.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Rosa Crocitti Parte_1
(PEC: . Email_1
RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, in proprio e quale mandatario della rappresentato e difeso, giusta procura CP_2 in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli (PEC: E
), NC OS (PEC: Email_2 E
) e LV AR (PEC: Email_4
t). Email_5
RESISTENTE e
, Controparte_3
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: . Email_6
RESISTENTE e
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_4
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Pia Iannaccone (PEC:
). Email_7
RESISTENTE Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 22/08/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
1 13920239000558213000, notificata il 13.7.2023, cui sono sottesi: le cartelle di pagamento n. 13920110011701556000; 13920120012118423000, 13920150005086857000; 13920150008321944000; 13920160005248879000; 13920170003998521000; 13920180005721731000 e gli avvisi di addebito n. 43920120000795155000; 43920160000129224000; 43920160000649822000; 439201600001026064000; 4392017000549929000; 43920180000087538000; 43920160001162635000; 43920190001047744000, di importo complessivamente pari a 60.857,17€, deducendo l'omessa ricezione degli atti di pagamento suddetti e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “
1. Accertare e Dichiarare, l'inesistenza, la nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata e sottese cartelle per omessa notifica degli atti presupposti;
2. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del debito contributivo previdenziale e assistenziale e delle sanzioni amministrative, recato nell' intimazione di pagamento per tutti i motivi indicati in diritto nel presente atto;
3. Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente alla Sede ed in quanto CP_1 CP_3 ampiamente prescritti;
4. Per l'effetto dichiarare non dovute le somme iscritte e portate nell' intimazione di pagamento impugnata, ordinando ai resistenti di procedere alla relativa cancellazione inibendone ogni procedura di riscossione esattoriale sullo stesso;
5. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore e difensore dichiaratosi antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , CP_1 CP_3 CP_5 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'esito della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente, secondo le motivazioni di seguito indicate.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti ivi riportati per intervenuta prescrizione e per mancata notifica deli atti presupposti.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale
2 a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente di previdenza ha dedotto e documentato di aver ritualmente notificato alla parte ricorrente gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920120000795155000 è stato notificato il 5/12/2012;
- l'avviso di addebito n. 43920160000129224000 è stato notificato il 17/5/2016;
- l'avviso di addebito n. 43920160000649822000 è stato notificato l 15/11/2016;
- l'avviso di addebito n. 439201600001026064000 è stato notificato il 29/12/2016;
- l'avviso di addebito n. 4392017000549929000 è stato notificato il 17/10/2017;
- l'avviso di addebito n. 43920180000087538000 è stato notificato il 12/7/2018;
- l'avviso di addebito n. 43920160001162635000 è stato notificato il 16/1/2017;
- l'avviso di addebito n. 43920190001047744000 è stato notificato il 17/2/2020. 5. Il ha dedotto e documentato, invece, l'avvenuta notifica a parte ricorrente delle CP_6 cartelle di pagamento, nelle date di seguito indicate:
- la cartella di pagamento n. 13920110011701556000 è stata notificata il 16/12/2011;
- la cartella di pagamento n. 13920120012118423000 è stata notificata il 14/1/2013;
- la cartella di pagamento n. 13920150005086857000 è stata notificata il 15/1/2016;
- la cartella di pagamento n. 13920150008321944000 è stata notificata il 17/3/2016;
- la cartella di pagamento n. 13920160005248879000 è stata notificata il 3/10/2016;
- la cartella di pagamento n. 13920170003998521000 è stata notificata il 25/8/2017;
- la cartella di pagamento n. 13920180005721731000 è stata notificata il 2/11/2021. 6. Il ha, altresì, documentato di aver notificato a una richiesta di CP_6 Parte_1 pagamento – le altre richieste di pagamento documentate in atti non possono assumere rilievo, stante la dimostrata insufficienza della notifica, che ne esclude la validità – avente n. 13920159004979804000, notificata il 22.12.2015 e contenente le cartelle di pagamento n. 13920110011701556000 e 13920120012118423000 e l'avviso di addebito n. 43920120000795155000. 7. Sulla base di quanto fin qui detto, il ricorso può trovare accoglimento limitatamente agli atti di pagamento aventi n. 13920110011701556000; 13920120012118423000, 13920150005086857000; 13920150008321944000; 13920160005248879000; 13920170003998521000; 43920120000795155000; 43920160000129224000; 43920160000649822000; 439201600001026064000 e 43920160001162635000, poiché dalla data della loro notifica a quella dell'intimazione di pagamento impugnata in via principale (o nel caso dell'avviso di addebito n. 43920120000795155000, considerando il primo atto interruttivo, notificato il 22.12.2015 e la successiva intimazione di pagamento in questa sede impugnata) è decorso il termine quinquennale di prescrizione, determinando l'estinzione dei crediti ivi riportati.
3 8. Nel resto, il ricorso non può trovare valorizzazione perché, anche in occasione della sospensione dei termini prescrizionali, durante il periodo pandemico - (pari a 311 giorni): in virtù del Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” – il quinquennio non è decorso.
8. Pertanto, per gli atti di pagamento n. 13920180005721731000; 4392017000549929000 e 43920180000087538000, il ricorso deve essere rigettato.
9. Le spese di lite possono essere integralmente compensate nei rapporti con e CP_1 CP_3 CP_2
e compensate per un terzo in considerazione del non totale accoglimento delle domande nei
[...] rapporti con liquidando il resto come in dispositivo. CP_5
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti relativi agli atti di pagamento n. 13920110011701556000; 13920120012118423000, 13920150005086857000; 13920150008321944000; 13920160005248879000; 13920170003998521000; 43920120000795155000; 43920160000129224000; 43920160000649822000; 439201600001026064000 e 43920160001162635000, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente le spese di nei rapporti con e CP_1 CP_3 CP_2
- compensa per un terzo le spese di lite nei rapporti con e condanna al CP_5 CP_5 pagamento della residua parte liquidata in complessivi 1.600,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente siccome dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 18/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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