CASS
Ordinanza 8 luglio 2022
Ordinanza 8 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 08/07/2022, n. 21696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21696 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2022 |
Testo completo
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 3312-2022 proposto da: MAZZA PROVVIDENZA, SC AN, VENUTO SC, MA IC, RU SQ, OL IN, DI TR LV, NE AN, CA RI, DE EO TT, BR LA, CA AN, RU PP, GA SA IA, DE IC IA, CERAOLO NI, PROCED SRL, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dalP avvocato SALVATORE CATALANO;
Ricorrenti contro Civile Ord. Sez. 6 Num. 21696 Anno 2022 Presidente: SCODITTI ENRICO Relatore: SCODITTI ENRICO Data pubblicazione: 08/07/2022 ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore pro tempore,;
- intimati -
SETTINERI LE LL, TI IA, DI MAURO SONIA, RA EL, D'ARRIGO RITA, MACELI TT, PARROCCHIA MADONNA DELLA c,q-11,JAP PACE, TT AN,OMA IN, AM EL, IA ME IA, OV ME AN IA, FONDAZIONE CITTA' DEL RAGAZZO, VENUTI NI, NO SARIA, BADESSA OTTAVIO, EFAL ENTE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO LAVORATORI IN LIQUIDAZIONE;
- intimati -
DI MAURO SONIA, TI IA, SETTINERI LE LL,;
- intimati -
avverso l'ordinanza n. 1587/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Presidente Relatore Dott. ENRICO SCODITTI. Rilevato che: AR IU e altri hanno proposto istanza di correzione dell'errore materiale dell'ordinanza n. 1587 di data Ric. 2022 n. 03312 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -2- 19 gennaio 2022 di questa Corte nella parte in cui, nel capo del dispositivo relativo alle spese processuali, risulta liquidato in favore delle parti odierne istanti un importo per spese pari ad Euro 6.700,00 inferiore a quello liquidato in favore delle altre parti (Euro 8.700,009), nonostante da queste sia stata espletata la medesima attività. Considerato che: l'istanza è inammissibile. Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. (Cass. n. 16877 del 2020 - in applicazione del suddetto principio è stata cassata con rinvio la pronunzia del giudice del gravame con la quale, in accoglimento di istanza di correzione di errore materiale, era stato rideterminato l'ammontare delle spese di lite). L'odierna istanza di correzione errore materiale mira ad incidere sul contenuto della decisione in quanto si chiede una liquidazione delle spese processuali di importo diverso da quello disposta nell'ordinanza. Peraltro, ove si consideri che presupposto della correzione è la non corrispondenza del dispositivo alla volontà espressa dal giudicante nella motivazione (cfr. Cass. Sez. U. n. 16415 del 2018), nella motivazione non vi è alcuna manifestazione da cui desumere l'intenzione della liquidazione delle spese secondo una determinata misura, evincendosi solo il generico Ric. 2022 n. 03312 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -3- riconoscimento dell'onere delle spese a carico della parte (ricorrente) soccombente.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile l'istanza. Così deciso in Roma il giorno 14 giugno 2022 Il P ente
Ricorrenti contro Civile Ord. Sez. 6 Num. 21696 Anno 2022 Presidente: SCODITTI ENRICO Relatore: SCODITTI ENRICO Data pubblicazione: 08/07/2022 ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore pro tempore,;
- intimati -
SETTINERI LE LL, TI IA, DI MAURO SONIA, RA EL, D'ARRIGO RITA, MACELI TT, PARROCCHIA MADONNA DELLA c,q-11,JAP PACE, TT AN,OMA IN, AM EL, IA ME IA, OV ME AN IA, FONDAZIONE CITTA' DEL RAGAZZO, VENUTI NI, NO SARIA, BADESSA OTTAVIO, EFAL ENTE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO LAVORATORI IN LIQUIDAZIONE;
- intimati -
DI MAURO SONIA, TI IA, SETTINERI LE LL,;
- intimati -
avverso l'ordinanza n. 1587/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Presidente Relatore Dott. ENRICO SCODITTI. Rilevato che: AR IU e altri hanno proposto istanza di correzione dell'errore materiale dell'ordinanza n. 1587 di data Ric. 2022 n. 03312 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -2- 19 gennaio 2022 di questa Corte nella parte in cui, nel capo del dispositivo relativo alle spese processuali, risulta liquidato in favore delle parti odierne istanti un importo per spese pari ad Euro 6.700,00 inferiore a quello liquidato in favore delle altre parti (Euro 8.700,009), nonostante da queste sia stata espletata la medesima attività. Considerato che: l'istanza è inammissibile. Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. (Cass. n. 16877 del 2020 - in applicazione del suddetto principio è stata cassata con rinvio la pronunzia del giudice del gravame con la quale, in accoglimento di istanza di correzione di errore materiale, era stato rideterminato l'ammontare delle spese di lite). L'odierna istanza di correzione errore materiale mira ad incidere sul contenuto della decisione in quanto si chiede una liquidazione delle spese processuali di importo diverso da quello disposta nell'ordinanza. Peraltro, ove si consideri che presupposto della correzione è la non corrispondenza del dispositivo alla volontà espressa dal giudicante nella motivazione (cfr. Cass. Sez. U. n. 16415 del 2018), nella motivazione non vi è alcuna manifestazione da cui desumere l'intenzione della liquidazione delle spese secondo una determinata misura, evincendosi solo il generico Ric. 2022 n. 03312 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -3- riconoscimento dell'onere delle spese a carico della parte (ricorrente) soccombente.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile l'istanza. Così deciso in Roma il giorno 14 giugno 2022 Il P ente