TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/03/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 10219/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 10219/21 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1714/21, emesso dal Tribunale di Salerno il 21/07/21, depositato il 22/07/21
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Vicidomini, presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Paolo de Granita n. 14, giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, con i quali è elett.te dom.ta in La Spezia, alla via Paolo Emilio
Taviani n. 170, giusta procura alle liti allegata al ricorso monitorio
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 27/12/21, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1714/21, notificato il 25/11/21, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della somma di Controparte_1
€ 6.715,94, oltre interessi moratori convenzionali e spese processuali, a titolo di saldo debitorio del contratto di finanziamento n. 141666, stipulato dall'opponente l'11/08/09 con la Credit IF s.p.a.
L'opponente eccepiva: l'inefficacia del decreto ingiuntivo sia per tardiva notifica dello stesso, oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c., sia perché la notifica era stata effettuata con un pagina 1 di 7 servizio postale privato a ciò non abilitato, con conseguente inesistenza della notifica, non altrimenti sanabile;
la carenza di legittimazione attiva della società opposta, la quale non aveva provato di essere cessionaria del credito vantato, posto che, peraltro, il contratto di cessione dei crediti “in blocco” del 16/01/17 non indicava anche il credito oggetto di causa;
la mancata prova dell'erogazione della somma mutuata, stante l'irrilevanza della documentazione prodotta nella fase monitoria, priva peraltro di sottoscrizione della asserita finanziatrice;
che anche gli estratti conto della erano irrilevanti, in quanto documenti mai comunicati ad esso opponente;
che il credito Pt_2 vantato da controparte, trovando fondamento in un asserito contratto dell'11/08/09, era prescritto, ed altrettanto prescritti, per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., erano gli interessi richiesti dalla controparte;
che, ai fini del perfezionamento della cessione del credito, era anche necessaria l'iscrizione dell'operazione di cartolarizzazione nel Registro delle Imprese ex artt.
4 l. n. 130/99 e 58 T.U.B.
Tanto premesso, l'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni addotte, vinte le spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 12/05/22, si costituiva la la quale, Controparte_1 deducendo l'infondatezza delle avverse doglianze, concludeva per la condanna di al Parte_1
pagamento della medesima somma oggetto del decreto ingiuntivo, ovvero di quella diversa risultante dall'espletanda attività istruttoria, vinte le spese giudiziali.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per l'asserita mancata partecipazione personale della alla procedura di mediazione ex Controparte_1
d.lgs. n. 28/2010.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Nel regime normativo antecedente alla cd. riforma Cartabia operata dal d.lgs. n. 149/22, la giurisprudenza ha statuito, in relazione alle modalità di partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 8 d.lgs. n. 28/10, che è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura speciale, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste (Cass. n. 18106/24, che richiama Cass. n. 8473/19, secondo cui, peraltro, la procura pagina 2 di 7 sostanziale non può identificarsi con la procura alle liti ex art. 83 c.p.c., né può essere autenticata dal difensore).
Nel caso di specie, come si evince dal verbale negativo di mediazione del 19/01/23, al primo incontro dinanzi all'organismo di mediazione la partecipò con l'assistenza dell'avv. Controparte_1
Michele Costagliola, per delega degli avv.ti Zurlo e Ornati, nonché da IA LD “in forza di procura in atti”, conformemente, quindi, al predetto orientamento giurisprudenziale.
Risulta, invece, fondata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica dello stesso.
Il provvedimento monitorio è stato pubblicato il 22/07/21 e notificato, in partenza, il 19/11/21, in violazione del termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.
Va, pertanto, dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo.
Tuttavia, come precisato in giurisprudenza, la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta sì l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. n. 951/13, n. 21050/06), e ciò anche indipendentemente dall'accettazione del contraddittorio (Cass. n. 8955/06, n. 67/02).
Nel caso di specie, quindi, va comunque esaminata nel merito la domanda creditoria formulata dalla che questa ha, peraltro, reiterato con la propria comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta.
In proposito, occorre dapprima soffermarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione (rectius: titolarità) attiva della sollevata dall'opponente. Controparte_1
Ebbene, la società opposta ha dichiarato di essersi resa cessionaria, con contratto del 16/01/17 stipulato nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 l. n. 130/99 e dell'art. 58 T.U.B., del credito vantato dalla Banca Ifis s.p.a. nei confronti dell'odierno opponente,
e, a tal fine, ha prodotto in giudizio il contratto di cessione, l'avviso di tale cessione pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 21 del 18/02/17, nonché la comunicazione dell'intervenuta pagina 3 di 7 cessione inviata dalla stessa cessionaria all'opponente con racc. a.r. del 23/03/17, ricevuta il
31/03/17.
Ebbene, la documentazione prodotta da parte opposta - a fronte della contestazione sollevata fin dall'atto di opposizione in ordine all'inesistenza dell'intervenuta cessione iniziale e di quelle intermedie - non è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo all'asserita cessionaria opposta.
Invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10200/21), alla quale il
Tribunale intende aderire, in relazione alle cessioni di crediti in blocco disciplinate dall'art. 58
T.U.B. (d.lgs. n. 385/93), sono individuabili tre distinti profili, ossia: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità della cessione al debitore ceduto, tenuto conto che la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (ex multis, Cass. n. 4713/19). Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 l. n. 130/99, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dal predetto art. 58, ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c. e, dunque, di agevolare la realizzazione di tale cessione in blocco di rapporti giuridici.
Nei procedimenti in cui si ponga questione della legittimazione (rectius: titolarità) ad agire del cessionario, allora, si tratta di valutare se risulti prova della cessione e del fatto che questa si sia perfezionata prima dell'intimazione opposta, mentre la notifica al debitore ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata – anche con l'atto di intimazione al pagamento del credito e anche nel corso del giudizio, e dunque non necessariamente con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale - rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile (Cass. n. 20495/20).
Non bisogna, però, confondere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto.
Infatti, una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare pagina 4 di 7 del debito ceduto, ma, se anche individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima (Cass. n. 22151/19, n. 5997/06).
In definitiva, può sostenersi che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, nel caso di specie, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Pertanto, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (in proposito, si veda Cass. n. 4277/23).
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del “thema probandum”): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, dalla esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo: cfr., sul punto, Cass. n. 9412/23).
pagina 5 di 7 Diverso è, però, il caso (ricorrente nella specie) in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi (e, quindi, non singolarmente), possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad es., nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (in tal senso, Cass. n. 17944/23).
Nel caso di specie, l'onere probatorio gravante su parte opposta non è stato assolto, in quanto non è stata fornita alcuna prova delle varie cessioni intermedie del credito oggetto di causa.
Invero, premesso che né dal contratto di cessione tra la Banca Ifis s.p.a. e la né dal Controparte_1
relativo avviso pubblicato sulla G.U. è dato evincere alcun riferimento al credito oggetto di causa, atteso che non risultano prodotti gli allegati al contratto di cessione contenenti l'elenco dei crediti ceduti (non vi è prova, peraltro, che il documento allegato n. 8 della fase monitoria, indicante il credito ceduto, si riferisca al contratto del 16/01/17), a risultare del tutto sfornita di prova è la circostanza di come e quando il credito “de quo” sia pervenuto alla cedente Banca Ifis s.p.a.
In proposito, deve rilevarsi che: a) con il documento n. 5 della fase monitoria, la società opposta ha prodotto un estratto conto della GO TO s.p.a. al 31/08/13 ed un saldaconto della Banca Ifis
s.p.a. in cui si fa riferimento ad una precedente cessione del credito del 30/11/15 intervenuta con la
DI SP;
2) nulla è stato, però, allegato e provato in ordine ai rapporti tra l'originaria finanziatrice Credit IF s.p.a., la DI SP e la GO TO s.p.a.; 3) non sono stati prodotti i contratti di cessione intercorsi tra tali società, né è stato operato, negli scritti difensivi dell'opposta, alcun riferimento alle vicende traslative del credito intervenute tra tali soggetti;
4) non si comprende, quindi, come il credito oggetto di causa sarebbe pervenuto alla Banca Ifis s.p.a., prima che quest'ultima lo trasferisse alla 5) non è stata neppure mai indicata da parte Controparte_1
opposta la data delle cessioni di credito intervenute tra la Credit IF s.p.a., la DI SP, la
GO TO s.p.a. e la Banca Ifis s.p.a.
pagina 6 di 7 Stante una così evidente carenza allegatoria e probatoria, considerato che in caso di cessioni multiple la prova va assolta in relazione a tutte le cessioni intermedie (App. Milano n. 3674/2022, in expartecreditoris.it; Trib. Salerno 3 gennaio 2024, in ilcaso.it), non può che essere rilevato il difetto di titolarità del credito “de quo” in capo alla Controparte_1
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, va rigettata la domanda proposta dalla società opposta.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza della e sono liquidate come in Controparte_1 dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), con attribuzione in favore del difensore antistatario.
L'opponente, non avendo partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, va condannato al pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 8, co. 5, d.lgs. n. 28/10, nella formulazione “ratione temporis” vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 10219/21 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1714/21, emesso dal
Tribunale di Salerno il 21/07/21, depositato il 22/07/21;
2) rigetta la domanda proposta dalla nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
3) condanna la al pagamento, in favore di , delle spese processuali, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 150,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Pierluigi
Vicidomini;
4) condanna al pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari al contributo Parte_1
unificato dovuto per il presente giudizio.
Salerno, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 10219/21 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1714/21, emesso dal Tribunale di Salerno il 21/07/21, depositato il 22/07/21
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Vicidomini, presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Paolo de Granita n. 14, giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, con i quali è elett.te dom.ta in La Spezia, alla via Paolo Emilio
Taviani n. 170, giusta procura alle liti allegata al ricorso monitorio
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 27/12/21, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1714/21, notificato il 25/11/21, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della somma di Controparte_1
€ 6.715,94, oltre interessi moratori convenzionali e spese processuali, a titolo di saldo debitorio del contratto di finanziamento n. 141666, stipulato dall'opponente l'11/08/09 con la Credit IF s.p.a.
L'opponente eccepiva: l'inefficacia del decreto ingiuntivo sia per tardiva notifica dello stesso, oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c., sia perché la notifica era stata effettuata con un pagina 1 di 7 servizio postale privato a ciò non abilitato, con conseguente inesistenza della notifica, non altrimenti sanabile;
la carenza di legittimazione attiva della società opposta, la quale non aveva provato di essere cessionaria del credito vantato, posto che, peraltro, il contratto di cessione dei crediti “in blocco” del 16/01/17 non indicava anche il credito oggetto di causa;
la mancata prova dell'erogazione della somma mutuata, stante l'irrilevanza della documentazione prodotta nella fase monitoria, priva peraltro di sottoscrizione della asserita finanziatrice;
che anche gli estratti conto della erano irrilevanti, in quanto documenti mai comunicati ad esso opponente;
che il credito Pt_2 vantato da controparte, trovando fondamento in un asserito contratto dell'11/08/09, era prescritto, ed altrettanto prescritti, per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., erano gli interessi richiesti dalla controparte;
che, ai fini del perfezionamento della cessione del credito, era anche necessaria l'iscrizione dell'operazione di cartolarizzazione nel Registro delle Imprese ex artt.
4 l. n. 130/99 e 58 T.U.B.
Tanto premesso, l'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni addotte, vinte le spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 12/05/22, si costituiva la la quale, Controparte_1 deducendo l'infondatezza delle avverse doglianze, concludeva per la condanna di al Parte_1
pagamento della medesima somma oggetto del decreto ingiuntivo, ovvero di quella diversa risultante dall'espletanda attività istruttoria, vinte le spese giudiziali.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per l'asserita mancata partecipazione personale della alla procedura di mediazione ex Controparte_1
d.lgs. n. 28/2010.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Nel regime normativo antecedente alla cd. riforma Cartabia operata dal d.lgs. n. 149/22, la giurisprudenza ha statuito, in relazione alle modalità di partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 8 d.lgs. n. 28/10, che è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura speciale, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste (Cass. n. 18106/24, che richiama Cass. n. 8473/19, secondo cui, peraltro, la procura pagina 2 di 7 sostanziale non può identificarsi con la procura alle liti ex art. 83 c.p.c., né può essere autenticata dal difensore).
Nel caso di specie, come si evince dal verbale negativo di mediazione del 19/01/23, al primo incontro dinanzi all'organismo di mediazione la partecipò con l'assistenza dell'avv. Controparte_1
Michele Costagliola, per delega degli avv.ti Zurlo e Ornati, nonché da IA LD “in forza di procura in atti”, conformemente, quindi, al predetto orientamento giurisprudenziale.
Risulta, invece, fondata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica dello stesso.
Il provvedimento monitorio è stato pubblicato il 22/07/21 e notificato, in partenza, il 19/11/21, in violazione del termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.
Va, pertanto, dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo.
Tuttavia, come precisato in giurisprudenza, la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta sì l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. n. 951/13, n. 21050/06), e ciò anche indipendentemente dall'accettazione del contraddittorio (Cass. n. 8955/06, n. 67/02).
Nel caso di specie, quindi, va comunque esaminata nel merito la domanda creditoria formulata dalla che questa ha, peraltro, reiterato con la propria comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta.
In proposito, occorre dapprima soffermarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione (rectius: titolarità) attiva della sollevata dall'opponente. Controparte_1
Ebbene, la società opposta ha dichiarato di essersi resa cessionaria, con contratto del 16/01/17 stipulato nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 l. n. 130/99 e dell'art. 58 T.U.B., del credito vantato dalla Banca Ifis s.p.a. nei confronti dell'odierno opponente,
e, a tal fine, ha prodotto in giudizio il contratto di cessione, l'avviso di tale cessione pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 21 del 18/02/17, nonché la comunicazione dell'intervenuta pagina 3 di 7 cessione inviata dalla stessa cessionaria all'opponente con racc. a.r. del 23/03/17, ricevuta il
31/03/17.
Ebbene, la documentazione prodotta da parte opposta - a fronte della contestazione sollevata fin dall'atto di opposizione in ordine all'inesistenza dell'intervenuta cessione iniziale e di quelle intermedie - non è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo all'asserita cessionaria opposta.
Invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10200/21), alla quale il
Tribunale intende aderire, in relazione alle cessioni di crediti in blocco disciplinate dall'art. 58
T.U.B. (d.lgs. n. 385/93), sono individuabili tre distinti profili, ossia: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità della cessione al debitore ceduto, tenuto conto che la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (ex multis, Cass. n. 4713/19). Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 l. n. 130/99, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dal predetto art. 58, ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c. e, dunque, di agevolare la realizzazione di tale cessione in blocco di rapporti giuridici.
Nei procedimenti in cui si ponga questione della legittimazione (rectius: titolarità) ad agire del cessionario, allora, si tratta di valutare se risulti prova della cessione e del fatto che questa si sia perfezionata prima dell'intimazione opposta, mentre la notifica al debitore ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata – anche con l'atto di intimazione al pagamento del credito e anche nel corso del giudizio, e dunque non necessariamente con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale - rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile (Cass. n. 20495/20).
Non bisogna, però, confondere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto.
Infatti, una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare pagina 4 di 7 del debito ceduto, ma, se anche individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima (Cass. n. 22151/19, n. 5997/06).
In definitiva, può sostenersi che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, nel caso di specie, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Pertanto, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (in proposito, si veda Cass. n. 4277/23).
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del “thema probandum”): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, dalla esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo: cfr., sul punto, Cass. n. 9412/23).
pagina 5 di 7 Diverso è, però, il caso (ricorrente nella specie) in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi (e, quindi, non singolarmente), possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad es., nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (in tal senso, Cass. n. 17944/23).
Nel caso di specie, l'onere probatorio gravante su parte opposta non è stato assolto, in quanto non è stata fornita alcuna prova delle varie cessioni intermedie del credito oggetto di causa.
Invero, premesso che né dal contratto di cessione tra la Banca Ifis s.p.a. e la né dal Controparte_1
relativo avviso pubblicato sulla G.U. è dato evincere alcun riferimento al credito oggetto di causa, atteso che non risultano prodotti gli allegati al contratto di cessione contenenti l'elenco dei crediti ceduti (non vi è prova, peraltro, che il documento allegato n. 8 della fase monitoria, indicante il credito ceduto, si riferisca al contratto del 16/01/17), a risultare del tutto sfornita di prova è la circostanza di come e quando il credito “de quo” sia pervenuto alla cedente Banca Ifis s.p.a.
In proposito, deve rilevarsi che: a) con il documento n. 5 della fase monitoria, la società opposta ha prodotto un estratto conto della GO TO s.p.a. al 31/08/13 ed un saldaconto della Banca Ifis
s.p.a. in cui si fa riferimento ad una precedente cessione del credito del 30/11/15 intervenuta con la
DI SP;
2) nulla è stato, però, allegato e provato in ordine ai rapporti tra l'originaria finanziatrice Credit IF s.p.a., la DI SP e la GO TO s.p.a.; 3) non sono stati prodotti i contratti di cessione intercorsi tra tali società, né è stato operato, negli scritti difensivi dell'opposta, alcun riferimento alle vicende traslative del credito intervenute tra tali soggetti;
4) non si comprende, quindi, come il credito oggetto di causa sarebbe pervenuto alla Banca Ifis s.p.a., prima che quest'ultima lo trasferisse alla 5) non è stata neppure mai indicata da parte Controparte_1
opposta la data delle cessioni di credito intervenute tra la Credit IF s.p.a., la DI SP, la
GO TO s.p.a. e la Banca Ifis s.p.a.
pagina 6 di 7 Stante una così evidente carenza allegatoria e probatoria, considerato che in caso di cessioni multiple la prova va assolta in relazione a tutte le cessioni intermedie (App. Milano n. 3674/2022, in expartecreditoris.it; Trib. Salerno 3 gennaio 2024, in ilcaso.it), non può che essere rilevato il difetto di titolarità del credito “de quo” in capo alla Controparte_1
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, va rigettata la domanda proposta dalla società opposta.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza della e sono liquidate come in Controparte_1 dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), con attribuzione in favore del difensore antistatario.
L'opponente, non avendo partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, va condannato al pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 8, co. 5, d.lgs. n. 28/10, nella formulazione “ratione temporis” vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 10219/21 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1714/21, emesso dal
Tribunale di Salerno il 21/07/21, depositato il 22/07/21;
2) rigetta la domanda proposta dalla nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
3) condanna la al pagamento, in favore di , delle spese processuali, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 150,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Pierluigi
Vicidomini;
4) condanna al pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari al contributo Parte_1
unificato dovuto per il presente giudizio.
Salerno, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 7 di 7