Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1205 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1205 /2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. PASSERI SILVIA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. PILERI PAOLO parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI
AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte come da verbale udienza
Con ricorso depositato in data 17.7.2024, premesso di aver Controparte_1 intrattenuto dal 2004 una relazione sentimentale con dalla Controparte_2 quale nasceva il 27.02.2010 a Narni, che la Persona_1 convivenza tra le parti si interrompeva nel 2016 ha esposto:
-che successivamente all'interruzione della relazione e conseguentemente anche della convivenza le parti hanno sempre gestito di comune accordo ogni bisogno e esigenza della propria figlia;
-che le parti decidevano di concerto la collocazione prevalente della minore presso l'abitazione della odierna ricorrente in Amelia, anche in ragione degli impegni di lavoro del padre spesso fuori regione;
- che la minore avrebbe ottimo rapporto con entrambi i genitori, intrattenendo costanti rapporti con il padre anche dopo il trasferimento dello stesso in Roma, recandosi nei week end presso la sua abitazione romana ovvero presso la casa dei nonni paterni in
Guardea;
- che il resistente sarebbe stato assente quanto al sostegno economico della figlia, non partecipando congruamente al mantenimento ordinario per la figlia e pro quota alle spese straordinarie sostenute dalla ricorrente per la minore, maturando debiti;
tanto premesso la ricorrente ha chiesto venisse determinato il contributo mensile di mantenimento da porre a carico del resistente per la figlia nella misura di € 250 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, e accertato l'inadempimento posto in essere dal all'obbligo di mantenimento della figlia con condanna al pagamento delle CP_2 somme non versate;
con vittoria di spese.
Si è costituito recisando di aver provveduto in accordo con la Controparte_2 ricorrente alla cura e al mantenimento della figlia, contestando le allegazioni della controparte in merito ai presunti inadempimenti dello stesso, precisando di aver sempre partecipato attivamente ed in maniera fattiva alla vita della figlia, trascorrendo con la stessa tutto il tempo necessario ed aiutandola e supportandola sotto ogni aspetto anche economico sia mediante l'acquisto diretto di tutto il necessario, sia mediante la corresponsione di denaro direttamente alla madre;
tanto premesso il resistente ha concluso formulando le seguenti conclusioni:
- Rigettare le richieste di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
- Disporre l'affidamento congiunto della figlia nata a [...] il Persona_1
27/02/2010, con prevalente collocazione presso l'abitazione della madre;
- Disporre che le frequentazioni del Sig. con la figlia potranno avvenire Controparte_2 con la massima discrezionalità tra i genitori in base agli orari e ai giorni che verranno concordati anche in base alle esigenze di ciascuno e pertanto il padre potrà tenere con sé la figlia quando lo vorrà e in base alle esigenze scolastiche e ricreative della stessa e alle esigenze della madre;
- Disporre che le spese straordinarie, per la cui individuazione dovrà farsi riferimento al
Protocollo adottato dal Tribunale di Terni, verranno ripartite al 50% tra i genitori e dovranno essere previamente concordate e debitamente documentate;
- Determinare l'assegno di mantenimento per la figlia che l'odierno resistente Per_1 dovrà versare alla Sig.ra , nella misura non superiore ad €.200,00 Controparte_1 mensili.
All'udienza di comparizione delle parti la ricorrente ha dichiarato di risiedere in Amelia in immobile di proprietà, di percepire come insegnante reddito mensile netto di euro
1400/1500 per 13 mensilità; il resistente di risiedere in Guardea, in immobile in comproprietà con la madre, di essere disoccupato privo di reddito, proprietario al 50% della casa di abitazione.
All'esito dell'udienza le parti hanno raggiunto il seguente accordo sulle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore : Persona_1
- La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione materna;
- Il padre, salvo diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, e in forma alternata per le festività, per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
- Il padre corrisponderà contributo mensile di € 200,00 per il mantenimento della figlia, oltre ISTAT annuale, con decorrenza dal mese di novembre 2024, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, con bonifico bancario;
le parti si accordano a che, qualora il padre dovesse reperire occupazione con reddito pari o superiore a € 1300,00 (salva revisione in caso di redditi molto più elevati), corrisponderà contributo mensile per la figlia di € 250,00 (oltre ISTAT) dal mese successivo alla percezione di tale reddito;
- Le spese straordinarie disciplinate da Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale sono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, previamente concordate;
- L'assegno unico verrà percepito per intero dalla madre al 100%;
- Il padre rimborserà alla madre le spese straordinarie già anticipate nella misura di €
2073,90, somma che il padre corrisponderà in tre rate di pari importo, la prima entro 30 novembre 2024, la seconda entro il 31 gennaio 2025 la terza entro il 30 marzo 2025;
- Spese compensate.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Le condizioni di affidamento e mantenimento della prole, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c..
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 18.12.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti