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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 09/10/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 83/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 83 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del Tribunale
di Terni, vertente
TRA
Parte 2 (P.IVA: P.IVA 1 ), in persona del legale Parte 1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Chiaramonti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via XX Settembre n. 15, giusta procura a margine dell'atto introduttivo;
-attrice-
E
Controparte_1 (P.IVA: P.IVA 2 ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Briziarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via XX
Settembre n. 13/H, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
NONCHE'
(P.IVA: P.IVA 3 , in persona del Controparte_2
Presidente del CDA, rappresentata e difesa dagli Avv. Angela Fabbri, Avv. Massimiliano Sagradini
e Avv. Laura Parca ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec dei difensori, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-terza chiamata-
Oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti: come precisate all'udienza del 15.05.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta Parte 1 di Parte 2
conveniva in giudizio la Controparte_1 chiedendo, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte della convenuta per aver fornito alla ditta attrice materiale difforme o comunque privo delle caratteristiche tecniche promesse e inidoneo ad assolvere la funzione per cui era stato acquistato, di dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita e accertare il diritto della Ditta attrice ad ottenere la restituzione del corrispettivo pagato, pari ad euro 5.030,60, nonché condannare la Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 71.451,16 sino alla concorrenza della massima somma di euro 51.999,99.
In particolare, l'attore deduceva che nel giugno 2019, avendo avviato i lavori di ristrutturazione dei per l'acquisto di locali per l'apertura di un'attività commerciale, si era rivolto alla Controparte_1
piastrelle da installare presso i suddetti locali.
Al momento dell'acquisto l'attore aveva richiesto che il materiale avesse una particolare capacità di resistere agli urti e alla movimentazione di materiale pesante, motivo per cui gli veniva consigliato l'acquisto di piastrelle in gres porcellanato.
Successivamente, a seguito della posa delle mattonelle da parte della Controparte 3 l'istante notava ammaccature e deformazioni delle stesse, che venivano immediatamente contestate alla società
venditrice, la quale effettuava un sopralluogo in data 04.03.2020.
CP 1 i vizi e difetti rilevati, richiedendo la sostituzione del L'attore formalizzava alla materiale a cura e spese della convenuta, ma tuttavia la richiesta rimaneva priva di riscontro.
Per tali motivi, il agiva in giudizio al fine di ottenere la risoluzione del contratto Pt 2 intercorso con la con conseguente restituzione del corrispettivo pagato ed il CP 1
risarcimento dei danni subiti, in termini di danno emergente e lucro cessante.
Con comparsa del 26.03.2021 si costituiva in giudizio la CP 1 contestando le deduzioni avversarie in fatto ed eccependo:
1) In via preliminare, la decadenza dall'azione di denunzia dei vizi ai sensi dell'art. 1495 c.c., poiché l'attore non aveva contestato e denunciato i vizi nei termini di legge (otto giorni dalla scoperta);
2) Nel merito, carenza dei vizi della cosa venduta: i materiali venduti erano idonei all'uso pattuito e privi di vizi o difetti. Le scheggiature rilevate erano piuttosto dipese da una non corretta posa in opera.
3) Infondatezza della domanda risarcitoria, in quanto eccessiva e non provata, nell'an e nel quantum, data l'assenza di nesso logico e fattuale della domanda risarcitoria con i vizi della cosa venduta. [...] La CP 1 hiedeva anzitutto di essere autorizzata alla chiamata in causa della quale ditta produttrice delle piastrelle e nel merito, in via principale, di Controparte_2 rigettare la domanda attorea per decadenza dai termini di legge per la denunzia dei vizi;
in via subordinata, di rigettare la domanda attorea in quanto infondata nell'an e nel quantum o, comunque,
ridurne l'importo.
Con comparsa del 06.10.2021 si costituiva in giudizio la Controparte_2 la quale contestava la sussistenza dei vizi relativi al materiale ceramico posato, eccependo piuttosto che le problematiche lamentate dall'attrice erano in realtà dovute ad una posa effettuata non a regola d'arte e dalla mancanza di cautele e accorgimenti per la protezione delle piastrelle durante l'allestimento dei locali.
chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzata alla La Controparte_2 quale reale produttrice del materiale e cheControparte_4 chiamata in causa della venisse dichiarata la tardività dell'azione spiegata dalla ditta attrice ai sensi dell'art. 1495 c.c.; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché di essere tenuta indenne e manlevata, da parte della dal pagamento di Controparte_4
qualsiasi somma che fosse stata riconosciuta a favore dell'attore in caso di accoglimento della domanda.
A seguito della prima udienza del 14.12.2021, il giudice, ritenuto di non dover autorizzare l'ulteriore chiamata in causa proposta da CP_2 (Cass. civ. n. 9570 del 2015, per cui l'autorizzazione alla chiamata risulta essere discrezionale anche in relazione ad esigenze di economia processuale e ragionevole durata del giudizio), concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
A seguito del deposito delle predette memorie e della successiva istruttoria consistita nell'assunzione delle prove orali ammesse con ordinanza dell'11.10.2022 e nell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio disposta con provvedimento del 12.09.2024, all'udienza del
15.05.2025 lo scrivente giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e all'udienza del
22.05.2025 tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Giova anzitutto evidenziare che l'azione spiegata dall'attore si inserisce all'interno della disciplina regolamentata all'art. 1497 c.c., avendo egli chiesto la risoluzione del contratto per mancanza delle qualità promesse della cosa venduta. La fattispecie disciplinata all'art. 1497 c.c. è diversa da quella disciplinata dall'art. 1490 c.c. e dalla c.d. vendita aliud pro alio. In tema di compravendita, infatti, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.) pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra; entrambe le ipotesi differiscono dalla consegna di "aliud pro alio" che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (Cass. 6596/2016).
Ciò posto, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il compratore è tenuto a dimostrare che il bene acquistato non corrisponda a quanto pattuito o presenti un vizio, non essendo sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda,
l'allegazione del danno subito: è necessario, infatti, stabilire un nesso causale tra il difetto del prodotto ed il danno stesso. Dall'altro lato, grava sul venditore o produttore il compito di dimostrare, eventualmente anche per presunzioni, che il bene consegnato era conforme agli standard del prodotto e realizzato secondo un processo regolare (v. Cass. civ., ordinanza n. 25548/2025).
Nel caso di mancanza di qualità, inoltre, l'art. 1497 c.c. prevede la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali, purché il difetto di qualità ecceda i limiti della tollerabilità stabiliti dagli usi, osservati peraltro i termini di decadenza e di prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c.
In particolare, su un piano sistematico va osservato che l'art. 1497 c.c., nel sancire, al comma 2, che il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite proprio dal precedente art. 1495 c.c., non stabilisce che siffatti termini attengano anche all'esercizio della relativa azione. Appare incontestabile che, con riguardo al potere di agire, viene in rilievo la pretesa sostanziale del compratore, ovvero la pretesa contrattuale all'esatta esecuzione del contratto, con la conseguenza che, alla tutela di questa pretesa ad essere garantito se insoddisfatta, soccorrono i rimedi sostanziali che non si sostituiscono al diritto primario, ma ne perseguono una tutela diretta o indiretta.
La presenza di alcuni difetti o di talune qualità, ad ogni modo, non implica necessariamente la non conformità della cosa venduta;
ben può accadere, infatti, che le “imperfezioni” della cosa venduta non impediscano alla stessa di essere utilizzata per il proprio scopo.
Di qui la conseguenza che anche per questa azione, intesa nel senso di difetto di qualità, vale la regola dell'onere della prova a carico del compratore, proprio perché si tratta di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali “azioni edilizie", riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, per cui una diversa disciplina creerebbe una distonia di sistema, oltre a non avere alcuna ragione di differenziazione (si veda, Cass. civ., sentenza n. 14895/2023).
In applicazione dei suddetti principi alo caso di specie deve rilevarsi quanto segue.
L'attore non ha assolto l'onere della prova a proprio carico, atteso che le contestazioni mosse in ordine alla carenza di qualità del materiale oggetto di vendita sono state smentite sia dalla documentazione prodotta da parte convenuta, nonché dalle risultanze delle prove orali e della Ctu. hanno invece dato prova delLa CP_1 e la società Controparte_2
rispetto dei requisiti di qualità e conformità della merce allo scopo cui era destinata.
L'attore fonda la propria domanda su contestazioni generiche, non suffragate da dati oggettivi, contrariamente a quelle prodotte da controparte, come la scheda tecnica dei prodotti (di cui al doc. 2 della comparsa di costituzione della CP 1 attestante le qualità promesse del prodotto), le risultanze del sopralluogo effettuato nel marzo 2020, a seguito del quale la CP_2 rilevava che le scheggiature erano dipese da una non corretta posa in opera e dalla movimentazione dei pesanti arredi (bancone, grate in ferro...) che, al momento del sopralluogo risultavano già posizionati, senza idonea protezione della pavimentazione. contestava altresì la prova di resistenza effettuata mediante la caduta del martello, La CP 2
poiché non conforme con quanto stabilito dal metodo di prova UNI EN ISO 10545-5
"Determinazione della resistenza all'urto mediante la misurazione del coefficiente di restituzione”.
Anche le risultanze delle prove orali hanno ulteriormente rafforzato le deduzioni delle parti convenute: il teste Tes 1 agente di commercio e rappresentante di CP 2 all'udienza del 19.01.2023 aveva riferito che in occasione del sopralluogo di marzo 2020* il pavimento non 66
era coperto da alcuna protezione... un cancello blindato molto grande divideva le due zone.
C'erano casseforti, scaffalature e mobili... ho visto scaffalature già montate ed altre a terra da montare." E ancora ...non c'erano fogli di cartone o altro che potessero proteggere il pavimento, ad esempio, dal passaggio di bravette o simili..." e all'udienza del 21.06.2023 aveva aggiunto:
"Quando andai io c'era l'impresa che stava lavorando e c'era un transpallet che circolava sul pavimento senza protezione. Non so se siano state adottate precauzioni in precedenza. Le ceramiche di cui parliamo sono state utilizzate in precedenza per luoghi pubblici ove c'è grande passaggio senza alcun problema".
Anche le dichiarazioni del teste Testimone 2 dirigente della logistica e controllo qualità CP 2 aveva dato prova del fatto che il materiale venduto fosse di prima scelta, "perché della ha già superato tutti i controlli del processo produttivo. Preciso che il materiale di prima scelta è indicato come tale sia sui documenti che sulla fattura che sugli imballi del pallet e segue un percorso diverso da quello non di prima scelta", ed ancora “chiarisco che non è possibile che il materiale fatturato non fosse di prima scelta, in quanto la prima scelta ha sempre un tono (nel caso
PG49), che nella seconda scelta manca del tutto e non compare. Il materiale di seconda scelta Ра riporta sull'imballaggio la scritta che sta per secondaria e non è tonalizzato. Non vi è quindi possibilità di scambiare le due produzioni".
Ad avvalorare la ricostruzione prospettata dalle convenute si pongono le risultanze della Ctu espletata in corso di causa, che lo scrivente ritiene pienamente condivisibili.
Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando e nella misura in cui – i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass.
23594/2017, Cass. 12703/2015 e Cass. 25862/2011).
Nel caso di specie, ad ogni modo, alle osservazioni critiche avanzate dal consulente di parte attrice, il Ctu ha risposto in modo esaustivo, basando le proprie conclusioni su dati oggettivi di natura tecnico-scientifica (scheda tecnica, documenti di trasporto e test d'impatto allegata alla prova di laboratorio), non essendovi, tra l'altro, documentazione fotografica sullo stato delle mattonelle a posa ultimata e a lavori finiti.
Il Ctu ha dunque riconosciuto l'idoneità delle piastrelle all'assolvimento delle naturali funzioni delle stesse, specificando che le sbeccature presenti sulle stesse e prevalentemente concomitanti con la fuga cementizia, siano dipese da una posa non effettuata a regola d'arte ("Questo tipo di piastrelle essendo in gres porcellanato rettificato hanno lo spigolo vivo e quindi materiale più delicato in fase di posa;
questo comporta l'avere particolare attenzione sia nella movimentazione delle piastrelle che nella posa in opera. Può capitare che questo tipo di piastrelle, di queste dimensioni, con lo spigolo vivo, se non adeguatamente maneggiate si possano danneggiare durante la messa in opera").
Alla luce delle predette argomentazioni, la domanda attorea non è meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate a carico dell'attore nella misura quantificata come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore della domanda (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia. Quanto al criterio di imputazione delle spese di lite nei confronti del terzo chiamato viene in rilievo l'ordinanza n. 6144/2024 della Cassazione con cui viene affermato il seguente principio di diritto:
"in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa".
L'istituto in esame è noto in giurisprudenza come il c.d. litisconsorzio alternativo, che consiste in un litisconsorzio necessario per dipendenza di cause: "nel caso di cosiddetto litisconsorzio
"alternativo", sussistente allorché il convenuto nel giudizio chiami in causa un terzo, assumendo che questi debba ritenersi in via esclusiva tenuto al risarcimento del danno domandato dall'attore,
quest'ultimo deve ritenersi vittorioso tanto se la domanda venga accolta nei confronti del convenuto, quanto se venga accolta nei confronti del chiamato in causa, al quale l'originaria domanda si estende automaticamente" (Cass. Civ., Sez. VI, 22 novembre 2022, n. 34278; cfr, anche
Cass. Civ., Sez. I, 13 febbraio 2024, n. 3916; Cass. Civ., Sez. I, 28 febbraio 2018, n. 4722; Cass.
Civ., Sez. II, 8 agosto 2003, n. 11946). Tale istituto non comporta un vizio di ultrapetizione della sentenza, atteso che proprio l'automatica estensione della domanda attorea verso il terzo consente al
Giudice di emettere direttamente una pronuncia di condanna nei suoi confronti (Cass. Civ., Sez. II,
28 novembre 2013, n. 26638; Cass. Civ., Sez. III, 7 ottobre 2011, n. 20610).
Per la medesima ragione le spese della consulenza tecnica d'ufficio, devono porsi integralmente a carico dell'attore, ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del
C.t.u. (v. in proposito Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015 e
Cass. 25179/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte 2 nei confronti di CP 1 e Controparte_2
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
[...]
Rigetta la domanda attorea;
- Condanna Parte_2 alla rifusione in favore di parte convenuta e parte chiamata delle spese processuali che liquida in € 7.616,00 ciascuno. - Pone definitivamente a carico di Parte_2
come da decreto di liquidazione del 9.10.2025.
Terni, 9.10.2025
le spese per la consulenza tecnica
Il Giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 83 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del Tribunale
di Terni, vertente
TRA
Parte 2 (P.IVA: P.IVA 1 ), in persona del legale Parte 1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Chiaramonti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via XX Settembre n. 15, giusta procura a margine dell'atto introduttivo;
-attrice-
E
Controparte_1 (P.IVA: P.IVA 2 ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Briziarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via XX
Settembre n. 13/H, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
NONCHE'
(P.IVA: P.IVA 3 , in persona del Controparte_2
Presidente del CDA, rappresentata e difesa dagli Avv. Angela Fabbri, Avv. Massimiliano Sagradini
e Avv. Laura Parca ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec dei difensori, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-terza chiamata-
Oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti: come precisate all'udienza del 15.05.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta Parte 1 di Parte 2
conveniva in giudizio la Controparte_1 chiedendo, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte della convenuta per aver fornito alla ditta attrice materiale difforme o comunque privo delle caratteristiche tecniche promesse e inidoneo ad assolvere la funzione per cui era stato acquistato, di dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita e accertare il diritto della Ditta attrice ad ottenere la restituzione del corrispettivo pagato, pari ad euro 5.030,60, nonché condannare la Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 71.451,16 sino alla concorrenza della massima somma di euro 51.999,99.
In particolare, l'attore deduceva che nel giugno 2019, avendo avviato i lavori di ristrutturazione dei per l'acquisto di locali per l'apertura di un'attività commerciale, si era rivolto alla Controparte_1
piastrelle da installare presso i suddetti locali.
Al momento dell'acquisto l'attore aveva richiesto che il materiale avesse una particolare capacità di resistere agli urti e alla movimentazione di materiale pesante, motivo per cui gli veniva consigliato l'acquisto di piastrelle in gres porcellanato.
Successivamente, a seguito della posa delle mattonelle da parte della Controparte 3 l'istante notava ammaccature e deformazioni delle stesse, che venivano immediatamente contestate alla società
venditrice, la quale effettuava un sopralluogo in data 04.03.2020.
CP 1 i vizi e difetti rilevati, richiedendo la sostituzione del L'attore formalizzava alla materiale a cura e spese della convenuta, ma tuttavia la richiesta rimaneva priva di riscontro.
Per tali motivi, il agiva in giudizio al fine di ottenere la risoluzione del contratto Pt 2 intercorso con la con conseguente restituzione del corrispettivo pagato ed il CP 1
risarcimento dei danni subiti, in termini di danno emergente e lucro cessante.
Con comparsa del 26.03.2021 si costituiva in giudizio la CP 1 contestando le deduzioni avversarie in fatto ed eccependo:
1) In via preliminare, la decadenza dall'azione di denunzia dei vizi ai sensi dell'art. 1495 c.c., poiché l'attore non aveva contestato e denunciato i vizi nei termini di legge (otto giorni dalla scoperta);
2) Nel merito, carenza dei vizi della cosa venduta: i materiali venduti erano idonei all'uso pattuito e privi di vizi o difetti. Le scheggiature rilevate erano piuttosto dipese da una non corretta posa in opera.
3) Infondatezza della domanda risarcitoria, in quanto eccessiva e non provata, nell'an e nel quantum, data l'assenza di nesso logico e fattuale della domanda risarcitoria con i vizi della cosa venduta. [...] La CP 1 hiedeva anzitutto di essere autorizzata alla chiamata in causa della quale ditta produttrice delle piastrelle e nel merito, in via principale, di Controparte_2 rigettare la domanda attorea per decadenza dai termini di legge per la denunzia dei vizi;
in via subordinata, di rigettare la domanda attorea in quanto infondata nell'an e nel quantum o, comunque,
ridurne l'importo.
Con comparsa del 06.10.2021 si costituiva in giudizio la Controparte_2 la quale contestava la sussistenza dei vizi relativi al materiale ceramico posato, eccependo piuttosto che le problematiche lamentate dall'attrice erano in realtà dovute ad una posa effettuata non a regola d'arte e dalla mancanza di cautele e accorgimenti per la protezione delle piastrelle durante l'allestimento dei locali.
chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzata alla La Controparte_2 quale reale produttrice del materiale e cheControparte_4 chiamata in causa della venisse dichiarata la tardività dell'azione spiegata dalla ditta attrice ai sensi dell'art. 1495 c.c.; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché di essere tenuta indenne e manlevata, da parte della dal pagamento di Controparte_4
qualsiasi somma che fosse stata riconosciuta a favore dell'attore in caso di accoglimento della domanda.
A seguito della prima udienza del 14.12.2021, il giudice, ritenuto di non dover autorizzare l'ulteriore chiamata in causa proposta da CP_2 (Cass. civ. n. 9570 del 2015, per cui l'autorizzazione alla chiamata risulta essere discrezionale anche in relazione ad esigenze di economia processuale e ragionevole durata del giudizio), concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
A seguito del deposito delle predette memorie e della successiva istruttoria consistita nell'assunzione delle prove orali ammesse con ordinanza dell'11.10.2022 e nell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio disposta con provvedimento del 12.09.2024, all'udienza del
15.05.2025 lo scrivente giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e all'udienza del
22.05.2025 tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Giova anzitutto evidenziare che l'azione spiegata dall'attore si inserisce all'interno della disciplina regolamentata all'art. 1497 c.c., avendo egli chiesto la risoluzione del contratto per mancanza delle qualità promesse della cosa venduta. La fattispecie disciplinata all'art. 1497 c.c. è diversa da quella disciplinata dall'art. 1490 c.c. e dalla c.d. vendita aliud pro alio. In tema di compravendita, infatti, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.) pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra; entrambe le ipotesi differiscono dalla consegna di "aliud pro alio" che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (Cass. 6596/2016).
Ciò posto, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il compratore è tenuto a dimostrare che il bene acquistato non corrisponda a quanto pattuito o presenti un vizio, non essendo sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda,
l'allegazione del danno subito: è necessario, infatti, stabilire un nesso causale tra il difetto del prodotto ed il danno stesso. Dall'altro lato, grava sul venditore o produttore il compito di dimostrare, eventualmente anche per presunzioni, che il bene consegnato era conforme agli standard del prodotto e realizzato secondo un processo regolare (v. Cass. civ., ordinanza n. 25548/2025).
Nel caso di mancanza di qualità, inoltre, l'art. 1497 c.c. prevede la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali, purché il difetto di qualità ecceda i limiti della tollerabilità stabiliti dagli usi, osservati peraltro i termini di decadenza e di prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c.
In particolare, su un piano sistematico va osservato che l'art. 1497 c.c., nel sancire, al comma 2, che il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite proprio dal precedente art. 1495 c.c., non stabilisce che siffatti termini attengano anche all'esercizio della relativa azione. Appare incontestabile che, con riguardo al potere di agire, viene in rilievo la pretesa sostanziale del compratore, ovvero la pretesa contrattuale all'esatta esecuzione del contratto, con la conseguenza che, alla tutela di questa pretesa ad essere garantito se insoddisfatta, soccorrono i rimedi sostanziali che non si sostituiscono al diritto primario, ma ne perseguono una tutela diretta o indiretta.
La presenza di alcuni difetti o di talune qualità, ad ogni modo, non implica necessariamente la non conformità della cosa venduta;
ben può accadere, infatti, che le “imperfezioni” della cosa venduta non impediscano alla stessa di essere utilizzata per il proprio scopo.
Di qui la conseguenza che anche per questa azione, intesa nel senso di difetto di qualità, vale la regola dell'onere della prova a carico del compratore, proprio perché si tratta di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali “azioni edilizie", riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, per cui una diversa disciplina creerebbe una distonia di sistema, oltre a non avere alcuna ragione di differenziazione (si veda, Cass. civ., sentenza n. 14895/2023).
In applicazione dei suddetti principi alo caso di specie deve rilevarsi quanto segue.
L'attore non ha assolto l'onere della prova a proprio carico, atteso che le contestazioni mosse in ordine alla carenza di qualità del materiale oggetto di vendita sono state smentite sia dalla documentazione prodotta da parte convenuta, nonché dalle risultanze delle prove orali e della Ctu. hanno invece dato prova delLa CP_1 e la società Controparte_2
rispetto dei requisiti di qualità e conformità della merce allo scopo cui era destinata.
L'attore fonda la propria domanda su contestazioni generiche, non suffragate da dati oggettivi, contrariamente a quelle prodotte da controparte, come la scheda tecnica dei prodotti (di cui al doc. 2 della comparsa di costituzione della CP 1 attestante le qualità promesse del prodotto), le risultanze del sopralluogo effettuato nel marzo 2020, a seguito del quale la CP_2 rilevava che le scheggiature erano dipese da una non corretta posa in opera e dalla movimentazione dei pesanti arredi (bancone, grate in ferro...) che, al momento del sopralluogo risultavano già posizionati, senza idonea protezione della pavimentazione. contestava altresì la prova di resistenza effettuata mediante la caduta del martello, La CP 2
poiché non conforme con quanto stabilito dal metodo di prova UNI EN ISO 10545-5
"Determinazione della resistenza all'urto mediante la misurazione del coefficiente di restituzione”.
Anche le risultanze delle prove orali hanno ulteriormente rafforzato le deduzioni delle parti convenute: il teste Tes 1 agente di commercio e rappresentante di CP 2 all'udienza del 19.01.2023 aveva riferito che in occasione del sopralluogo di marzo 2020* il pavimento non 66
era coperto da alcuna protezione... un cancello blindato molto grande divideva le due zone.
C'erano casseforti, scaffalature e mobili... ho visto scaffalature già montate ed altre a terra da montare." E ancora ...non c'erano fogli di cartone o altro che potessero proteggere il pavimento, ad esempio, dal passaggio di bravette o simili..." e all'udienza del 21.06.2023 aveva aggiunto:
"Quando andai io c'era l'impresa che stava lavorando e c'era un transpallet che circolava sul pavimento senza protezione. Non so se siano state adottate precauzioni in precedenza. Le ceramiche di cui parliamo sono state utilizzate in precedenza per luoghi pubblici ove c'è grande passaggio senza alcun problema".
Anche le dichiarazioni del teste Testimone 2 dirigente della logistica e controllo qualità CP 2 aveva dato prova del fatto che il materiale venduto fosse di prima scelta, "perché della ha già superato tutti i controlli del processo produttivo. Preciso che il materiale di prima scelta è indicato come tale sia sui documenti che sulla fattura che sugli imballi del pallet e segue un percorso diverso da quello non di prima scelta", ed ancora “chiarisco che non è possibile che il materiale fatturato non fosse di prima scelta, in quanto la prima scelta ha sempre un tono (nel caso
PG49), che nella seconda scelta manca del tutto e non compare. Il materiale di seconda scelta Ра riporta sull'imballaggio la scritta che sta per secondaria e non è tonalizzato. Non vi è quindi possibilità di scambiare le due produzioni".
Ad avvalorare la ricostruzione prospettata dalle convenute si pongono le risultanze della Ctu espletata in corso di causa, che lo scrivente ritiene pienamente condivisibili.
Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando e nella misura in cui – i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass.
23594/2017, Cass. 12703/2015 e Cass. 25862/2011).
Nel caso di specie, ad ogni modo, alle osservazioni critiche avanzate dal consulente di parte attrice, il Ctu ha risposto in modo esaustivo, basando le proprie conclusioni su dati oggettivi di natura tecnico-scientifica (scheda tecnica, documenti di trasporto e test d'impatto allegata alla prova di laboratorio), non essendovi, tra l'altro, documentazione fotografica sullo stato delle mattonelle a posa ultimata e a lavori finiti.
Il Ctu ha dunque riconosciuto l'idoneità delle piastrelle all'assolvimento delle naturali funzioni delle stesse, specificando che le sbeccature presenti sulle stesse e prevalentemente concomitanti con la fuga cementizia, siano dipese da una posa non effettuata a regola d'arte ("Questo tipo di piastrelle essendo in gres porcellanato rettificato hanno lo spigolo vivo e quindi materiale più delicato in fase di posa;
questo comporta l'avere particolare attenzione sia nella movimentazione delle piastrelle che nella posa in opera. Può capitare che questo tipo di piastrelle, di queste dimensioni, con lo spigolo vivo, se non adeguatamente maneggiate si possano danneggiare durante la messa in opera").
Alla luce delle predette argomentazioni, la domanda attorea non è meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate a carico dell'attore nella misura quantificata come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore della domanda (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia. Quanto al criterio di imputazione delle spese di lite nei confronti del terzo chiamato viene in rilievo l'ordinanza n. 6144/2024 della Cassazione con cui viene affermato il seguente principio di diritto:
"in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa".
L'istituto in esame è noto in giurisprudenza come il c.d. litisconsorzio alternativo, che consiste in un litisconsorzio necessario per dipendenza di cause: "nel caso di cosiddetto litisconsorzio
"alternativo", sussistente allorché il convenuto nel giudizio chiami in causa un terzo, assumendo che questi debba ritenersi in via esclusiva tenuto al risarcimento del danno domandato dall'attore,
quest'ultimo deve ritenersi vittorioso tanto se la domanda venga accolta nei confronti del convenuto, quanto se venga accolta nei confronti del chiamato in causa, al quale l'originaria domanda si estende automaticamente" (Cass. Civ., Sez. VI, 22 novembre 2022, n. 34278; cfr, anche
Cass. Civ., Sez. I, 13 febbraio 2024, n. 3916; Cass. Civ., Sez. I, 28 febbraio 2018, n. 4722; Cass.
Civ., Sez. II, 8 agosto 2003, n. 11946). Tale istituto non comporta un vizio di ultrapetizione della sentenza, atteso che proprio l'automatica estensione della domanda attorea verso il terzo consente al
Giudice di emettere direttamente una pronuncia di condanna nei suoi confronti (Cass. Civ., Sez. II,
28 novembre 2013, n. 26638; Cass. Civ., Sez. III, 7 ottobre 2011, n. 20610).
Per la medesima ragione le spese della consulenza tecnica d'ufficio, devono porsi integralmente a carico dell'attore, ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del
C.t.u. (v. in proposito Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015 e
Cass. 25179/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte 2 nei confronti di CP 1 e Controparte_2
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
[...]
Rigetta la domanda attorea;
- Condanna Parte_2 alla rifusione in favore di parte convenuta e parte chiamata delle spese processuali che liquida in € 7.616,00 ciascuno. - Pone definitivamente a carico di Parte_2
come da decreto di liquidazione del 9.10.2025.
Terni, 9.10.2025
le spese per la consulenza tecnica
Il Giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)