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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/02/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 24.02.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1970/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Micali;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Oliviero Atzeni;
Oggetto: assegno ordinario di invalidità e pensione o assegno di invalidità civile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.04.2023 esponeva: Parte_1
- che in data 22.01.2020 aveva presentato domanda alla competente Commissione Medica dell' al fine di essere sottoposto ad accertamento sanitario per il riconoscimento o CP_1
l'aggravamento del grado d'invalidità quale invalido civile nella misura pari al 100% o, in subordine, al 75% al fine di ottenere i benefici economici spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione riconosciuta;
- che a seguito della visita medico collegiale ai fini del conseguimento della pensione o dell'assegno di invalidità civile, parte ricorrente veniva riconosciuta invalida nella misura del 60% con definizione del 27.10.2020;
- che al contempo il ricorrente, svolgente l'attività di responsabile e magazziniere alle dipendenze di supermercato, aveva presentato in data 22.01.2020 domanda tendente ad ottenere il conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della L. n. 222/84, respinta in data 15.07.2020 e impugnata con ricorso in data 27.10.2021;
1 - che presentati ricorsi ex art. 445 bis c.p.c. gli stessi veniva riuniti;
- che con perizia deposita in data 10.02.2023 il ctu, nominato nel predetto giudizio, aveva riconosciuto parte ricorrente invalida nella misura del 76% ma non aveva riconosciuto il diritto all'assegno ordinario di invalidità;
- che con atto di dissenso inviato in via telematica in data 19.10.2022 il procuratore di parte ricorrente aveva contestato la suddetta ctu.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di ritenere e dichiarare che ricorrendo i presupposti di legge parte ricorrente possedeva i requisiti sanitari sottesi al diritto al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile (75%) confermando quanto rassegnato dal ctu, nonché dell'assegno ordinario di invalidità da parte dell' Conseguentemente condannare CP_1
l' convenuto alla corresponsione di detto assegno ordinario in favore del ricorrente nella CP_2 misura di legge e con decorrenza dalla data del primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o dalla data di insorgenza dello stato invalidante per riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa oltre interessi legali. Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L' costituitosi in giudizio con memoria del 29.09.2023, contestava il fondamento del ricorso CP_1 chiedendone il rigetto e la condanna alle spese di lite.
L'udienza del 24.02.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma
VI, cpc.
Nel corso dei giudizi per accertamento tecnico preventivo promossi dall'istante al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità e della pensione o assegno di invalidità civile (giudizio iscritto al n. R.G.
4232/2020 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto da “Diabete Mellito tipo 2, cardiopatia ipertensiva, obesità, sindrome ansiosa” e che tali patologie determinavano in capo al ricorrente un'invalidità civile nella misura del 76% decorrente dalla data del 01.01.2022 ma non determinavano la riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa e di guadagno del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini di lavoro. Il consulente concludeva, pertanto, che in capo al ricorrente non sussistevano le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
2 Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, è stata disposta la rinnovazione della ctu ed il consulente ha dichiarato che il ricorrente è affetto da “Artropatia degenerativa polidistrettuale, con maggiore interessamento del rachide e delle ginocchia, a moderata incidenza funzionale. Obesità classe 2. Limitazioni dolorose e funzionali di 1/3 della spalla sinistra per lesione degenerativa della cuffia dei rotatori. Cardiopatia sclerotico-ipertensiva in trattamento farmacologico. Diabete mellito insulinotrattato in scarso compenso glicometabolico ed associato a complicanze neuropatiche e macroangiopatiche.
Sindrome ansioso-depressiva di entità moderata con note di conversione somatica in ex operaio 61enne in una catena di supermercati con incarico di magazziniere-addetto alle vendite” ed ha affermato che tali patologie determinano la sussistenza dei requisiti sanitari utili all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal mese di gennaio 2023.
In merito alla sussistenza dei requisiti sanitari utili alla pensione e all'assegno di invalidità civile, il consulente ha dichiarato che in capo al ricorrente si può riconoscere un'invalidità pari all'82% a decorrere dal mese di gennaio 2022.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu – che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale - va dichiarato che si trova nelle condizioni Parte_1 sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal mese di gennaio
2023 e dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal mese di gennaio 2022.
La natura di mero accertamento del presente giudizio preclude alla condanna dei ratei.
Atteso l'esito della lite si compensano integralmente le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo e per due terzi le spese del presente giudizio e la restante quota viene posta a carico dell' unico legittimato per l'accertamento sanitario, così come liquidata in dispositivo ai sensi CP_1
3 del D.M. n. 55/2014 tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari in considerazione della durata infratriennale del giudizio.
Le spese di ctu separatamente liquidate sono poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno Parte_1 ordinario di invalidità a decorrere dal mese di gennaio 2023 e dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal mese di gennaio 2022;
- compensa le spese relative alla fase di atp;
- compensa in ragione di due terzi le spese del presente giudizio e condanna l in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione della restante quota in favore di parte ricorrente che liquida – già ridotte – in euro 1.545,50 oltre spese generali, iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu separatamente liquidate. CP_1
Messina, 25.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 24.02.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1970/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Micali;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Oliviero Atzeni;
Oggetto: assegno ordinario di invalidità e pensione o assegno di invalidità civile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.04.2023 esponeva: Parte_1
- che in data 22.01.2020 aveva presentato domanda alla competente Commissione Medica dell' al fine di essere sottoposto ad accertamento sanitario per il riconoscimento o CP_1
l'aggravamento del grado d'invalidità quale invalido civile nella misura pari al 100% o, in subordine, al 75% al fine di ottenere i benefici economici spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione riconosciuta;
- che a seguito della visita medico collegiale ai fini del conseguimento della pensione o dell'assegno di invalidità civile, parte ricorrente veniva riconosciuta invalida nella misura del 60% con definizione del 27.10.2020;
- che al contempo il ricorrente, svolgente l'attività di responsabile e magazziniere alle dipendenze di supermercato, aveva presentato in data 22.01.2020 domanda tendente ad ottenere il conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della L. n. 222/84, respinta in data 15.07.2020 e impugnata con ricorso in data 27.10.2021;
1 - che presentati ricorsi ex art. 445 bis c.p.c. gli stessi veniva riuniti;
- che con perizia deposita in data 10.02.2023 il ctu, nominato nel predetto giudizio, aveva riconosciuto parte ricorrente invalida nella misura del 76% ma non aveva riconosciuto il diritto all'assegno ordinario di invalidità;
- che con atto di dissenso inviato in via telematica in data 19.10.2022 il procuratore di parte ricorrente aveva contestato la suddetta ctu.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di ritenere e dichiarare che ricorrendo i presupposti di legge parte ricorrente possedeva i requisiti sanitari sottesi al diritto al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile (75%) confermando quanto rassegnato dal ctu, nonché dell'assegno ordinario di invalidità da parte dell' Conseguentemente condannare CP_1
l' convenuto alla corresponsione di detto assegno ordinario in favore del ricorrente nella CP_2 misura di legge e con decorrenza dalla data del primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o dalla data di insorgenza dello stato invalidante per riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa oltre interessi legali. Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L' costituitosi in giudizio con memoria del 29.09.2023, contestava il fondamento del ricorso CP_1 chiedendone il rigetto e la condanna alle spese di lite.
L'udienza del 24.02.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma
VI, cpc.
Nel corso dei giudizi per accertamento tecnico preventivo promossi dall'istante al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità e della pensione o assegno di invalidità civile (giudizio iscritto al n. R.G.
4232/2020 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto da “Diabete Mellito tipo 2, cardiopatia ipertensiva, obesità, sindrome ansiosa” e che tali patologie determinavano in capo al ricorrente un'invalidità civile nella misura del 76% decorrente dalla data del 01.01.2022 ma non determinavano la riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa e di guadagno del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini di lavoro. Il consulente concludeva, pertanto, che in capo al ricorrente non sussistevano le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
2 Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, è stata disposta la rinnovazione della ctu ed il consulente ha dichiarato che il ricorrente è affetto da “Artropatia degenerativa polidistrettuale, con maggiore interessamento del rachide e delle ginocchia, a moderata incidenza funzionale. Obesità classe 2. Limitazioni dolorose e funzionali di 1/3 della spalla sinistra per lesione degenerativa della cuffia dei rotatori. Cardiopatia sclerotico-ipertensiva in trattamento farmacologico. Diabete mellito insulinotrattato in scarso compenso glicometabolico ed associato a complicanze neuropatiche e macroangiopatiche.
Sindrome ansioso-depressiva di entità moderata con note di conversione somatica in ex operaio 61enne in una catena di supermercati con incarico di magazziniere-addetto alle vendite” ed ha affermato che tali patologie determinano la sussistenza dei requisiti sanitari utili all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal mese di gennaio 2023.
In merito alla sussistenza dei requisiti sanitari utili alla pensione e all'assegno di invalidità civile, il consulente ha dichiarato che in capo al ricorrente si può riconoscere un'invalidità pari all'82% a decorrere dal mese di gennaio 2022.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu – che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale - va dichiarato che si trova nelle condizioni Parte_1 sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal mese di gennaio
2023 e dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal mese di gennaio 2022.
La natura di mero accertamento del presente giudizio preclude alla condanna dei ratei.
Atteso l'esito della lite si compensano integralmente le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo e per due terzi le spese del presente giudizio e la restante quota viene posta a carico dell' unico legittimato per l'accertamento sanitario, così come liquidata in dispositivo ai sensi CP_1
3 del D.M. n. 55/2014 tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari in considerazione della durata infratriennale del giudizio.
Le spese di ctu separatamente liquidate sono poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno Parte_1 ordinario di invalidità a decorrere dal mese di gennaio 2023 e dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal mese di gennaio 2022;
- compensa le spese relative alla fase di atp;
- compensa in ragione di due terzi le spese del presente giudizio e condanna l in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione della restante quota in favore di parte ricorrente che liquida – già ridotte – in euro 1.545,50 oltre spese generali, iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu separatamente liquidate. CP_1
Messina, 25.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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