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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/10/2025, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 29.10.2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 805/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “mansioni superiori e differenze retributive” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Francesco EL ed elettivamente Parte_1 io sito in Caserta (CE) alla via Turati n. 55 RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e difesa dall'avvocato Massimo Tommasone CP_1 mente domiciliata presso il suo studio legale sito in Caserta Largo Daniel Bovet n. 1, RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 11.02.2021, il ricorrente, in epigrafe indicato, premettendo aver lavorato alle dipendenze della con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 27.12.2016 al CP_1
10.02.2021, 10 a seguito di licenziamento per giusta causa, esponeva di essere, dapprima, stato inquadrato con la qualifica di operaio, nel livello 5° ccnl Addetti alle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, e, successivamente, senza motivo e avviso, declassato al 7° livello subendo così un demansionamento. Esponeva di aver svolto in concreto le mansioni di addetto alla vendita e di assistenza di registratori di cassa ed altre apparecchiature economiche e che detta attività veniva svolta dal ricorrente tramite l'utilizzo dell'auto aziendale senza ottenere alcun rimborso;
che, per l'intero periodo di lavoro, la prestazione era stata svolta per sei giorni alla settimana, per un totale di 54 ore settimanali, di cui 10 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato;
che nulla aveva percepito a titolo di lavoro straordinario e straordinario festivo. Asseriva, inoltre, di aver fruito delle ferie in misura ridotta durante il rapporto di lavoro, diversamente da quanto previsto nel contratto.
Tanto premesso, deducendo di aver svolto mansioni superiori, analiticamente indicate nell'atto introduttivo, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, e chiedeva di accertare il diritto del ricorrente, in relazione alle mansioni svolte ad essere inquadrato nel
3°Livello del CCNL di categoria, relativamente al periodo di lavoro dal 27.12.2016 al 10.02.2021 e quindi accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto per il periodo di lavoro svolto, dal 27.12.2016 al 10.02.2021, il trattamento economico corrispondente;
per l'effetto chiedeva di
1 condannare la resistente in persona del legale rappr.te p.t. al pagamento della somma CP_1 complessiva di euro 100.676,85 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo, a titolo di differenze retributive, e Tfr non corrisposte, così come dettagliate nei conteggi analitici, o di quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa. Chiedeva, altresì, di condannare la resistente al pagamento della somma di euro 164,00, quale rimborso delle spese anticipate per il rifornimento dell'auto aziendale e dei biglietti autostradali;
vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la con memoria difensiva depositata, in CP_1 data 28.02.2022, con la quale deduceva l'infondatezza del ricorso e concludeva per il suo rigetto.
Rappresentava che il ricorrente era stato assunto con mansioni e qualifica di operaio 7° Livello CCNL
Terziario e che lo stesso era stato incaricato, esclusivamente di consegnare i registratori di cassa ai clienti che gli venivano indicati da HG, prevalentemente nella provincia di Napoli e Caserta e successivamente, che era stato adibito alla consegna dei software di aggiornamento di facile installazione (mediante usb oppure sd card), al fine di adeguare i vecchi registratori alle nuove specifiche, ovvero di prelevare i vecchi registratori, riportarli in sede affinché venissero aggiornati e/o manutenuti, per poi riconsegnarli al cliente.
Parte resistente chiedeva, poi, in via riconvenzionale di condannare il ricorrente al pagamento in suo favor, della somma di € 1.639,72, indebitamente incamerati a titolo di assegni familiari non dovuti, con vittoria di spese di lite.
Espletata l'istruttoria e nominato un consulente tecnico, la causa veniva decisa all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito della sentenza completa di motivazione
Il ricorso è fondato per quanto di ragione e nei limiti della presente motivazione
Mansioni superiori
Giova, preliminarmente, evidenziare che secondo il granitico orientamento della Suprema Corte (Cass.
n. 8025/2003) il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
Nel caso de quo, le allegazioni contenute in ricorso risultano assolutamente conformi al dettato giurisprudenziale: il ricorso descrive in maniera sufficientemente specifica le mansioni svolte dal ricorrente e riporta la declaratoria contrattuale sia del livello di inquadramento che del livello (rectius livelli) rivendicato, evidenziando, altresì, i tratti caratterizzanti di ciascuno in relazione alle mansioni espletate.
2 Pertanto, il ricorso è sufficientemente articolato, offrendo al Giudice gli elementi necessari per operare quell'operazione logico-giuridica, consistente nell'individuazione delle mansioni svolte, delle declaratorie contrattuali di riferimento e del raffronto dell'attività svolta con le previsioni contrattuali.
Ebbene, appare opportuno far, preliminarmente, riferimento alle declaratorie contrattuali. Il ricorrente risulta essere stato inquadrato prima nel livello V e, successivamente, nel livello VII del c.c.n.l.
Terziario,
Nel livello V vi rientrano “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè:
1. fatturista;
2. preparatore di commissioni;
3. informatore negli istituti di informazioni commerciali;
4. addetto di biblioteca circolante;
5. addetto al controllo delle vendite;
6. addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
7. addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;
8. pratico di laboratorio chimico;
9. ; CP_2
10. archivista, protocollista;
11. schedarista;
12. codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);
13. operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
14. campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);
15. addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;
16. addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;
17. addetto al controllo e alla verifica delle merci;
18. addetto al centralino telefonico;
19. aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi
e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati);
20. aiuto banconiere di spacci di carne;
3 21. aiutante commesso (1);
22. conducente di autovetture;
23. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;
24. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;
25. operaio qualificato;
26. operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami:
a) il secondo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il secondo operatore alla cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, il secondo operatore alla linea di taglio e foratura travi, il secondo operatore alla linea a bandellare o profilare,
i quali tutti, sorvegliando le macchine operatrici, compiono anche operazioni di preparazione, avviamento e conduzione coadiuvando il primo operatore;
b) l'operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità professionali, che provvede, sulla base di dettagliate istruzioni, ad effettuare manovre di normale difficoltà per la realizzazione del ciclo di lavorazione, il tagliatore alle seghe meccaniche anche con avanzamento automatico, il tagliatore con ossitaglio manuale o semi-automatico, l'addetto alle presse, il sagomatore di tondo per cemento armato, l'addetto alla piegatrice e l'addetto alla cesoia a ghigliottina;
il tagliatore alla fiamma;
c) l'operatore su impianti di legatura e impilamento automatico
d) il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;
e) l'addetto alla manovra vagoni;
f) il conduttore di carrelli elevatori;
g) il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e
4 alle relative registrazioni di peso;
h) il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;
27. addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
28. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”
Al VII livello appartengono” i lavoratori che svolgono: impiegati amministrativi che operano in autonomia sulla base di istruzioni e procedure assegnateo mansioni di pulizia o equivalenti”
Tra i profili professionali vi rientra la figura del garzone e addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici.
Il ricorrente rivendica l'inquadramento superiore nella III categoria.
Nella categoria III, invero, vi rientrano “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:
… 16. commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell' addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori;
Tanto premesso la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che “al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla cosiddetta promozione automatica ex art. 2103 c.c. incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato” Al riguardo, il giudice deve compiere una rigorosa e penetrante indagine quanto alla continuità, alla rilevanza e all'impegno temporale giornaliero delle mansioni, delle diverse categorie, espletate dal lavoratore (da ultimo cfr. Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 18418/2013).
Ebbene, occorre, a questo punto, esaminare la pretesa nel merito, accertando innanzitutto le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente nel periodo di causa, attraverso l'analisi delle risultanze emerse dalla prova orale.
5 All'udienza del 31.01.2024 veniva introdotto il teste di parte ricorrente, che dichiarava: ''Ho Tes_1 lavorato alle dipendenze della , circa 8 anni fa, per una decina di anni. Ho lavorato insieme al ricorrente, CP_1 ricordo che è stata assunto poco dopo di me. Io ero un tecnico informatico e mi occupavo delle installazioni di sistemi informatici avanzati. Il ricorrente lavorava nel settore commerciale: ricordo che il responsabile commerciale e svolgeva le seguenti attività: procacciava i clienti presso i vari esercizi commerciali, su tutta la Campania;
era addetto alla vendita ed alla assistenza di registratori di cassa e attrezzature elettronico/informatiche presso le pizzerie, i ristoranti e i negozi vari, gestendo i rapporti con la clientela attraverso l'assistenza telefonica o in sede. Svolgeva l'attività di vendita e di assistenza post-vendita, Non ricordo se incassasse gli assegni: di solito i clienti facevano i bonifici. Mi è capitato di accompagnarlo più volte presso i punti vendita quando erano richieste anche esigenze tecniche. Nessun altro dipendente era addetto a svolgere le attività del ricorrente, solo il titolare. Eravamo 4 dipendenti: due tecnici, un responsabile commerciale ed un operatore di ricevimento. Le direttive sul luogo di lavoro venivano date oralmente da Il ricorrente lavorava dal lunedì al Pt_2 venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00. Questo era anche il mio orario di lavoro. Spesso il ricorrente ritornava più tardi, ma anche io spesso mi trattenevo. L'azienda veniva aperta da noi dipendenti da me o dal ricorrente o da altri addetti. Di solito il ricorrente arrivava per primo. Il ricorrente da quello che so ogni tanto lavorava, in caso di esigenze particolari, anche il sabato. Posso dire ciò quando io ho lavorato il sabato perché lo vedevo. Gli interventi di vendita ed assistenza erano avallati da rapporti di intervento. Usufruivamo di ferie nel periodo Natalizio, Pasquale e ad agosto circa 2 settimane. E poi vi erano le ferie chieste per motivi personali. Spesso ci mettevano in ferie d'ufficio. Non venivano pagate le ferie. È capitato che in busta paga veniva segnato il godimento di ferie, ma in realtà quel giorno ero andato al lavoro.
Lavoravamo insieme tutti i giorni dal lunedì' al venerdì: ricordo che qualche volta anche il ricorrente ha lavorato anche il sabato. Il ricorrente utilizzava l'auto aziendale ma da quello che so anticipava tutto lui (benzina, pedaggio autostradale, parcheggi)''
All'udienza del 28.10.2024 veniva introdotto il secondo teste di parte ricorrente, che Testimone_2 riferiva: '' Ho lavorato alle dipendenze della ed ho cessato la mia attività una quindicina di anni fa intorno al CP_1
2012. Ho iniziato più o meno intorno al 2000/2002 ero responsabile tecnico. Conosco ha lavorato Parte_1 per la Inizialmente è stato assunto per dare un supporto alla proprietà nel settore commerciale e tecnico. Il CP_1 ricorrente un paio di anni dopo la sua venuta è stato addetto al settore commerciale e tecnico. Il ricorrente svolgeva le seguenti attività: acquisiva i clienti, portava in ufficio la commessa che veniva lavorata dalla parte tecnica, cioè il laboratorio che preparava l'attrezzatura. Il ricorrente operava anche in questa fase di supporto fungendo da collante tra
l'azienda e il cliente. Successivamente il ricorrente si è occupato anche di questa successiva parte tecnica. Il ricorrente è stato addetto alla vendita ed alla assistenza di registratori di cassa e di altre attrezzature elettronico/informatiche presso le pizzerie, i ristoranti e i negozi vari, gestendo in completa autonomia i rapporti con la clientela attraverso l'assistenza telefonica o in sede, utilizzando sistemi promozionali e di acquisizione di clientela, incassando contanti ed assegni dagli stessi clienti. Aveva un'auto aziendale. Non ricordo come venissero gestite le spese. Di solito venivano consegnate delle carte prepagate per il carburante ed autostrade. Il ricorrente ha svolto tali mansioni fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Non ricordo i turni di lavoro del ricorrente. L'orario di lavoro solitamente era dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle
6 ore 19:00 dal lunedì al venerdì. Non so dire se ha goduto di ferie e permessi. L'assistenza tecnica viene fatta a richiesta anche di sabato anche io ho lavorato il sabato se necessario.''
Ebbene, tanto premesso. dalla spiegata prova orale è emerso che il ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro ha assunto la posizione di responsabile commerciale ed ha svolto le mansioni di addetto alla vendita e di assistenza post-vendita, di registratori di cassa e di altre attrezzature elettronico/informatiche presso le pizzerie, i ristoranti e i negozi vari, gestendo in completa autonomia i rapporti con la clientela attraverso l'assistenza telefonica o in sede, utilizzando sistemi promozionali e di acquisizione di clientela, incassando contanti ed assegni dagli stessi clienti per i servizi resi dalla società resistente
Tali compiti disimpegnati dal ricorrente trovano, altresì, riscontro nella documentazione allegata dalla parte ricorrente, non specificamente contestata (cfr. rapporti di interventi tecnici in atti).
Le dette mansioni espletate dal ricorrente (di vendita ed assistenza post vendita di registratori di cassa e di altre attrezzature elettronico/informatiche sopra descritte) appaiono certamente sussumibili nel livello superiore di inquadramento rivendicato atteso che, come confermato dai testi il ricorrente gestiva in autonomia i rapporti con la clientela, aveva piena iniziativa in detti rapporti , forniva attività di consulenza ed assistenza , intratteneva rapporti commerciali, di vendita al pubblico anche attraverso azioni promozionali, effettuava, in determinati casi, operazioni di incasso.
Per tali ragioni sussiste il diritto del ricorrente al riconoscimento del superiore inquadramento per tutto il periodo di lavoro dal 27.12.2016 al 10.02.2021 (ad eccezione del periodo di sospensione
COVID)
Differenze retributive a titolo di lavoro straordinario ed indennità di ferie non godute
Il ricorrente sul punto ha detto di aver lavorato sei giorni alla settimana , per un totale di 54 ore settimanali, di cui 10 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato su richiesta della parte datoriale e che , nel corso del rapporto di lavoro ha goduto delle ferie in misura ridotta, rispetto alla previsione contrattuale. In particolare, il lavoratore ha sempre goduto solo di 2 settimane l'anno, coincidenti con il mese di agosto, ad eccezione del mese di agosto 2018, in cui il lavoratore non ha usufruito delle ferie, stante il suo stato di malattia.
Deve infatti applicarsi, con riferimento alla materia in esame, l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato” (sic Cass. Lav. 29 gennaio 2003 n. 1389).
7 Ed ancora, deve ritenersi che: “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (sic Cass. Lav. 16 febbraio
2009 n. 3714).
“Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta” (Cass, sez. lav., 19 aprile
2013, n. 9599).
Infine, occorre rimarcare che, giusta il disposto di cui all'art. 2697 c.c., “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta”. (Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. Sic CASS. SEZ. II, 5/5/2003 N° 6760; conforme CASS. LAV., 26/5/1999 N° 5133.).
Ebbene nella fattispecie in esame, dalla prova orale, è emerso che il ricorrente ha lavorato dal lunedì al venerdì dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 (Cfr. dichiarazioni testi escussi ) e che il ricorrente aveva goduto di sole due settimane di ferie (cfr. dichiarazioni del teste ). Tes_1
Tuttavia, non vi è prova delle ore di lavoro espletate nella giornata di sabato atteso che le dichiarazioni dei testi sul punto appaiono estremamente generiche ( “Il ricorrente da quello che so ogni tanto lavorava, in caso di esigenze particolari, anche il sabato” ed ancora “ L'assistenza tecnica viene fatta a richiesta anche di sabato anche io ho lavorato il sabato se necessario”) .
Ne consegue che risulta accertato l'espletamento della prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 e che il ricorrente ha goduto di sole due settimane di ferie
Consulenza tecnica
Sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite, il giudice, ritenuta la domanda sufficientemente istruita e documentata, ha disposto ctu contabile al fine dell'esatta determinazione delle spettanze in ipotesi a credito tenuto conto del seguente periodo di lavoro : dal 27.12.2016 al 10.02.2021 (ad esclusione del periodo di sospensione Covid e CIGS dal 02.03.2020 al 02.05.2020; dal 03.08.2020 al 29.08.2020; dal
8 04.05.2020 al 30.05.2020; dal 12.10.2020 al 07.11.2020; dal 30.11.2020 al 26.12.2020; dal 09.11.2020 al
28.11.2020; dal 04.07.2020 al 25.07.2020; dal 01.06.2020 al 27.06.2020)
Come importo percepito è stato indicato al CTU di utilizzare il quantum come indicato nel ricorso e nei conteggi allegati (e procedendo alla lordizzazione dei siffatti importi) atteso che le buste paga allegate non sono state firmate né per ricevuta né per quietanza essendoci, su alcune di esse, una firma senza l'apposizione di alcuna di queste diciture e dunque non idonea a determinare l'inversione dell'onere probatorio in capo alla lavoratrice in ordine al pagamento di una somma minore a quella riportata nei documenti contabili.
Il giudicante, ritiene, pertanto, di poter fare affidamento ai conteggi, contenuti nell'esaustivo lavoro peritale (ipotesi II ) , stante la loro precisione e la mancanza di vizi tecnici e logici, oltre che di errori matematici.
Dunque, tenuto conto dei conteggi effettuati e detratte le voci indicate, l'importo spettante al ricorrente
è pari ad € 54.316,98, a titolo di differenze retributive, di cui € 6.325,76, a titolo di trattamento di fine rapporto, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
Rimborso spese
Va, infine, accolta la domanda del ricorrente volta ad ottenere la condanna della in persona CP_1 del legale rappr.te p.t. al pagamento della somma complessiva di Euro 164,00, quale rimborso delle spese anticipate per il rifornimento dell'auto aziendale e dei biglietti autostradali (Cfr. allegati produzione parte ricorrente) atteso che il teste escusso ha confermato che il ricorrente Tes_1 utilizzava, per l'espletamento delle mansioni lavorative, l'auto aziendale e che anticipava le spese di benzina, pedaggio autostradale, parcheggi.
Conclusioni
Dunque, va accertata e dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal
27.12.2016 al 10.02.2021 con diritto all'inquadramento nel livello 3°Livello del CCNL di categoria, e, per l'effetto - non avendo la resistente dato prova di aver ottemperato al pagamento delle retribuzioni spettanti ex art. 36 Costituzione, quest'ultima va condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di € 54.316,98, a titolo di differenze retributive, di cui € 6.325,76, a titolo di trattamento di fine rapporto, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo nonché della somma di euro 164,00, quale rimborso delle spese anticipate per il rifornimento dell'auto aziendale e dei biglietti autostradali
Domanda riconvenzionale
Va, infine, rigettata la domanda riconvenzionale spiegata avente ad oggetto la condanna del ricorrente alla restituzione della somma di € 1.639,72, indebitamente incamerata dal medesimo, a titolo di assegni familiari non dovuti atteso che la società resistente non ha documentalmente provato di aver
9 restituito l'importo indebitamente conguagliato all' su cui si fonda la suddetta domanda, e sia in CP_3 quanto non ha dimostrato che suddetto indebito sia stato causato dal comportamento del ricorrente.
In ragione dell'accoglimento parziale della domanda le spese di lite vanno compensate nella misura della metà. La restante metà è posta a carico della parte resistente e si liquida come da dispositivo con distrazione.
Le spese di ctu sono poste a definitivo carico della parte resistente e sono liquidate come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento parziale del ricorso accerta che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di tipo subordinato, dal 27.12.2016 al 10.02.2021, secondo le modalità indicate in parte motiva e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro € 54.316,98, a titolo di differenze retributive, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo nonché della somma di euro 164,00, quale rimborso delle spese anticipate per il rifornimento dell'auto aziendale e dei biglietti autostradali
2) rigetta nel resto il ricorso
3) condanna la parte resistente al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro
4.600,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. Francesco
EL compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite
4) pone le spese di ctu a definitivo carico della parte resistente, liquidate come da separato decreto
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
10
rapp.to e difeso dall'avv. Francesco EL ed elettivamente Parte_1 io sito in Caserta (CE) alla via Turati n. 55 RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e difesa dall'avvocato Massimo Tommasone CP_1 mente domiciliata presso il suo studio legale sito in Caserta Largo Daniel Bovet n. 1, RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 11.02.2021, il ricorrente, in epigrafe indicato, premettendo aver lavorato alle dipendenze della con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 27.12.2016 al CP_1
10.02.2021, 10 a seguito di licenziamento per giusta causa, esponeva di essere, dapprima, stato inquadrato con la qualifica di operaio, nel livello 5° ccnl Addetti alle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, e, successivamente, senza motivo e avviso, declassato al 7° livello subendo così un demansionamento. Esponeva di aver svolto in concreto le mansioni di addetto alla vendita e di assistenza di registratori di cassa ed altre apparecchiature economiche e che detta attività veniva svolta dal ricorrente tramite l'utilizzo dell'auto aziendale senza ottenere alcun rimborso;
che, per l'intero periodo di lavoro, la prestazione era stata svolta per sei giorni alla settimana, per un totale di 54 ore settimanali, di cui 10 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato;
che nulla aveva percepito a titolo di lavoro straordinario e straordinario festivo. Asseriva, inoltre, di aver fruito delle ferie in misura ridotta durante il rapporto di lavoro, diversamente da quanto previsto nel contratto.
Tanto premesso, deducendo di aver svolto mansioni superiori, analiticamente indicate nell'atto introduttivo, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, e chiedeva di accertare il diritto del ricorrente, in relazione alle mansioni svolte ad essere inquadrato nel
3°Livello del CCNL di categoria, relativamente al periodo di lavoro dal 27.12.2016 al 10.02.2021 e quindi accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto per il periodo di lavoro svolto, dal 27.12.2016 al 10.02.2021, il trattamento economico corrispondente;
per l'effetto chiedeva di
1 condannare la resistente in persona del legale rappr.te p.t. al pagamento della somma CP_1 complessiva di euro 100.676,85 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo, a titolo di differenze retributive, e Tfr non corrisposte, così come dettagliate nei conteggi analitici, o di quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa. Chiedeva, altresì, di condannare la resistente al pagamento della somma di euro 164,00, quale rimborso delle spese anticipate per il rifornimento dell'auto aziendale e dei biglietti autostradali;
vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la con memoria difensiva depositata, in CP_1 data 28.02.2022, con la quale deduceva l'infondatezza del ricorso e concludeva per il suo rigetto.
Rappresentava che il ricorrente era stato assunto con mansioni e qualifica di operaio 7° Livello CCNL
Terziario e che lo stesso era stato incaricato, esclusivamente di consegnare i registratori di cassa ai clienti che gli venivano indicati da HG, prevalentemente nella provincia di Napoli e Caserta e successivamente, che era stato adibito alla consegna dei software di aggiornamento di facile installazione (mediante usb oppure sd card), al fine di adeguare i vecchi registratori alle nuove specifiche, ovvero di prelevare i vecchi registratori, riportarli in sede affinché venissero aggiornati e/o manutenuti, per poi riconsegnarli al cliente.
Parte resistente chiedeva, poi, in via riconvenzionale di condannare il ricorrente al pagamento in suo favor, della somma di € 1.639,72, indebitamente incamerati a titolo di assegni familiari non dovuti, con vittoria di spese di lite.
Espletata l'istruttoria e nominato un consulente tecnico, la causa veniva decisa all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito della sentenza completa di motivazione
Il ricorso è fondato per quanto di ragione e nei limiti della presente motivazione
Mansioni superiori
Giova, preliminarmente, evidenziare che secondo il granitico orientamento della Suprema Corte (Cass.
n. 8025/2003) il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
Nel caso de quo, le allegazioni contenute in ricorso risultano assolutamente conformi al dettato giurisprudenziale: il ricorso descrive in maniera sufficientemente specifica le mansioni svolte dal ricorrente e riporta la declaratoria contrattuale sia del livello di inquadramento che del livello (rectius livelli) rivendicato, evidenziando, altresì, i tratti caratterizzanti di ciascuno in relazione alle mansioni espletate.
2 Pertanto, il ricorso è sufficientemente articolato, offrendo al Giudice gli elementi necessari per operare quell'operazione logico-giuridica, consistente nell'individuazione delle mansioni svolte, delle declaratorie contrattuali di riferimento e del raffronto dell'attività svolta con le previsioni contrattuali.
Ebbene, appare opportuno far, preliminarmente, riferimento alle declaratorie contrattuali. Il ricorrente risulta essere stato inquadrato prima nel livello V e, successivamente, nel livello VII del c.c.n.l.
Terziario,
Nel livello V vi rientrano “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè:
1. fatturista;
2. preparatore di commissioni;
3. informatore negli istituti di informazioni commerciali;
4. addetto di biblioteca circolante;
5. addetto al controllo delle vendite;
6. addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
7. addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;
8. pratico di laboratorio chimico;
9. ; CP_2
10. archivista, protocollista;
11. schedarista;
12. codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);
13. operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
14. campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);
15. addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;
16. addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;
17. addetto al controllo e alla verifica delle merci;
18. addetto al centralino telefonico;
19. aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi
e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati);
20. aiuto banconiere di spacci di carne;
3 21. aiutante commesso (1);
22. conducente di autovetture;
23. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;
24. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;
25. operaio qualificato;
26. operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami:
a) il secondo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il secondo operatore alla cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, il secondo operatore alla linea di taglio e foratura travi, il secondo operatore alla linea a bandellare o profilare,
i quali tutti, sorvegliando le macchine operatrici, compiono anche operazioni di preparazione, avviamento e conduzione coadiuvando il primo operatore;
b) l'operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità professionali, che provvede, sulla base di dettagliate istruzioni, ad effettuare manovre di normale difficoltà per la realizzazione del ciclo di lavorazione, il tagliatore alle seghe meccaniche anche con avanzamento automatico, il tagliatore con ossitaglio manuale o semi-automatico, l'addetto alle presse, il sagomatore di tondo per cemento armato, l'addetto alla piegatrice e l'addetto alla cesoia a ghigliottina;
il tagliatore alla fiamma;
c) l'operatore su impianti di legatura e impilamento automatico
d) il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;
e) l'addetto alla manovra vagoni;
f) il conduttore di carrelli elevatori;
g) il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e
4 alle relative registrazioni di peso;
h) il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;
27. addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
28. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”
Al VII livello appartengono” i lavoratori che svolgono: impiegati amministrativi che operano in autonomia sulla base di istruzioni e procedure assegnateo mansioni di pulizia o equivalenti”
Tra i profili professionali vi rientra la figura del garzone e addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici.
Il ricorrente rivendica l'inquadramento superiore nella III categoria.
Nella categoria III, invero, vi rientrano “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:
… 16. commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell' addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori;
Tanto premesso la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che “al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla cosiddetta promozione automatica ex art. 2103 c.c. incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato” Al riguardo, il giudice deve compiere una rigorosa e penetrante indagine quanto alla continuità, alla rilevanza e all'impegno temporale giornaliero delle mansioni, delle diverse categorie, espletate dal lavoratore (da ultimo cfr. Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 18418/2013).
Ebbene, occorre, a questo punto, esaminare la pretesa nel merito, accertando innanzitutto le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente nel periodo di causa, attraverso l'analisi delle risultanze emerse dalla prova orale.
5 All'udienza del 31.01.2024 veniva introdotto il teste di parte ricorrente, che dichiarava: ''Ho Tes_1 lavorato alle dipendenze della , circa 8 anni fa, per una decina di anni. Ho lavorato insieme al ricorrente, CP_1 ricordo che è stata assunto poco dopo di me. Io ero un tecnico informatico e mi occupavo delle installazioni di sistemi informatici avanzati. Il ricorrente lavorava nel settore commerciale: ricordo che il responsabile commerciale e svolgeva le seguenti attività: procacciava i clienti presso i vari esercizi commerciali, su tutta la Campania;
era addetto alla vendita ed alla assistenza di registratori di cassa e attrezzature elettronico/informatiche presso le pizzerie, i ristoranti e i negozi vari, gestendo i rapporti con la clientela attraverso l'assistenza telefonica o in sede. Svolgeva l'attività di vendita e di assistenza post-vendita, Non ricordo se incassasse gli assegni: di solito i clienti facevano i bonifici. Mi è capitato di accompagnarlo più volte presso i punti vendita quando erano richieste anche esigenze tecniche. Nessun altro dipendente era addetto a svolgere le attività del ricorrente, solo il titolare. Eravamo 4 dipendenti: due tecnici, un responsabile commerciale ed un operatore di ricevimento. Le direttive sul luogo di lavoro venivano date oralmente da Il ricorrente lavorava dal lunedì al Pt_2 venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00. Questo era anche il mio orario di lavoro. Spesso il ricorrente ritornava più tardi, ma anche io spesso mi trattenevo. L'azienda veniva aperta da noi dipendenti da me o dal ricorrente o da altri addetti. Di solito il ricorrente arrivava per primo. Il ricorrente da quello che so ogni tanto lavorava, in caso di esigenze particolari, anche il sabato. Posso dire ciò quando io ho lavorato il sabato perché lo vedevo. Gli interventi di vendita ed assistenza erano avallati da rapporti di intervento. Usufruivamo di ferie nel periodo Natalizio, Pasquale e ad agosto circa 2 settimane. E poi vi erano le ferie chieste per motivi personali. Spesso ci mettevano in ferie d'ufficio. Non venivano pagate le ferie. È capitato che in busta paga veniva segnato il godimento di ferie, ma in realtà quel giorno ero andato al lavoro.
Lavoravamo insieme tutti i giorni dal lunedì' al venerdì: ricordo che qualche volta anche il ricorrente ha lavorato anche il sabato. Il ricorrente utilizzava l'auto aziendale ma da quello che so anticipava tutto lui (benzina, pedaggio autostradale, parcheggi)''
All'udienza del 28.10.2024 veniva introdotto il secondo teste di parte ricorrente, che Testimone_2 riferiva: '' Ho lavorato alle dipendenze della ed ho cessato la mia attività una quindicina di anni fa intorno al CP_1
2012. Ho iniziato più o meno intorno al 2000/2002 ero responsabile tecnico. Conosco ha lavorato Parte_1 per la Inizialmente è stato assunto per dare un supporto alla proprietà nel settore commerciale e tecnico. Il CP_1 ricorrente un paio di anni dopo la sua venuta è stato addetto al settore commerciale e tecnico. Il ricorrente svolgeva le seguenti attività: acquisiva i clienti, portava in ufficio la commessa che veniva lavorata dalla parte tecnica, cioè il laboratorio che preparava l'attrezzatura. Il ricorrente operava anche in questa fase di supporto fungendo da collante tra
l'azienda e il cliente. Successivamente il ricorrente si è occupato anche di questa successiva parte tecnica. Il ricorrente è stato addetto alla vendita ed alla assistenza di registratori di cassa e di altre attrezzature elettronico/informatiche presso le pizzerie, i ristoranti e i negozi vari, gestendo in completa autonomia i rapporti con la clientela attraverso l'assistenza telefonica o in sede, utilizzando sistemi promozionali e di acquisizione di clientela, incassando contanti ed assegni dagli stessi clienti. Aveva un'auto aziendale. Non ricordo come venissero gestite le spese. Di solito venivano consegnate delle carte prepagate per il carburante ed autostrade. Il ricorrente ha svolto tali mansioni fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Non ricordo i turni di lavoro del ricorrente. L'orario di lavoro solitamente era dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle
6 ore 19:00 dal lunedì al venerdì. Non so dire se ha goduto di ferie e permessi. L'assistenza tecnica viene fatta a richiesta anche di sabato anche io ho lavorato il sabato se necessario.''
Ebbene, tanto premesso. dalla spiegata prova orale è emerso che il ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro ha assunto la posizione di responsabile commerciale ed ha svolto le mansioni di addetto alla vendita e di assistenza post-vendita, di registratori di cassa e di altre attrezzature elettronico/informatiche presso le pizzerie, i ristoranti e i negozi vari, gestendo in completa autonomia i rapporti con la clientela attraverso l'assistenza telefonica o in sede, utilizzando sistemi promozionali e di acquisizione di clientela, incassando contanti ed assegni dagli stessi clienti per i servizi resi dalla società resistente
Tali compiti disimpegnati dal ricorrente trovano, altresì, riscontro nella documentazione allegata dalla parte ricorrente, non specificamente contestata (cfr. rapporti di interventi tecnici in atti).
Le dette mansioni espletate dal ricorrente (di vendita ed assistenza post vendita di registratori di cassa e di altre attrezzature elettronico/informatiche sopra descritte) appaiono certamente sussumibili nel livello superiore di inquadramento rivendicato atteso che, come confermato dai testi il ricorrente gestiva in autonomia i rapporti con la clientela, aveva piena iniziativa in detti rapporti , forniva attività di consulenza ed assistenza , intratteneva rapporti commerciali, di vendita al pubblico anche attraverso azioni promozionali, effettuava, in determinati casi, operazioni di incasso.
Per tali ragioni sussiste il diritto del ricorrente al riconoscimento del superiore inquadramento per tutto il periodo di lavoro dal 27.12.2016 al 10.02.2021 (ad eccezione del periodo di sospensione
COVID)
Differenze retributive a titolo di lavoro straordinario ed indennità di ferie non godute
Il ricorrente sul punto ha detto di aver lavorato sei giorni alla settimana , per un totale di 54 ore settimanali, di cui 10 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato su richiesta della parte datoriale e che , nel corso del rapporto di lavoro ha goduto delle ferie in misura ridotta, rispetto alla previsione contrattuale. In particolare, il lavoratore ha sempre goduto solo di 2 settimane l'anno, coincidenti con il mese di agosto, ad eccezione del mese di agosto 2018, in cui il lavoratore non ha usufruito delle ferie, stante il suo stato di malattia.
Deve infatti applicarsi, con riferimento alla materia in esame, l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato” (sic Cass. Lav. 29 gennaio 2003 n. 1389).
7 Ed ancora, deve ritenersi che: “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (sic Cass. Lav. 16 febbraio
2009 n. 3714).
“Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta” (Cass, sez. lav., 19 aprile
2013, n. 9599).
Infine, occorre rimarcare che, giusta il disposto di cui all'art. 2697 c.c., “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta”. (Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. Sic CASS. SEZ. II, 5/5/2003 N° 6760; conforme CASS. LAV., 26/5/1999 N° 5133.).
Ebbene nella fattispecie in esame, dalla prova orale, è emerso che il ricorrente ha lavorato dal lunedì al venerdì dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 (Cfr. dichiarazioni testi escussi ) e che il ricorrente aveva goduto di sole due settimane di ferie (cfr. dichiarazioni del teste ). Tes_1
Tuttavia, non vi è prova delle ore di lavoro espletate nella giornata di sabato atteso che le dichiarazioni dei testi sul punto appaiono estremamente generiche ( “Il ricorrente da quello che so ogni tanto lavorava, in caso di esigenze particolari, anche il sabato” ed ancora “ L'assistenza tecnica viene fatta a richiesta anche di sabato anche io ho lavorato il sabato se necessario”) .
Ne consegue che risulta accertato l'espletamento della prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 e che il ricorrente ha goduto di sole due settimane di ferie
Consulenza tecnica
Sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite, il giudice, ritenuta la domanda sufficientemente istruita e documentata, ha disposto ctu contabile al fine dell'esatta determinazione delle spettanze in ipotesi a credito tenuto conto del seguente periodo di lavoro : dal 27.12.2016 al 10.02.2021 (ad esclusione del periodo di sospensione Covid e CIGS dal 02.03.2020 al 02.05.2020; dal 03.08.2020 al 29.08.2020; dal
8 04.05.2020 al 30.05.2020; dal 12.10.2020 al 07.11.2020; dal 30.11.2020 al 26.12.2020; dal 09.11.2020 al
28.11.2020; dal 04.07.2020 al 25.07.2020; dal 01.06.2020 al 27.06.2020)
Come importo percepito è stato indicato al CTU di utilizzare il quantum come indicato nel ricorso e nei conteggi allegati (e procedendo alla lordizzazione dei siffatti importi) atteso che le buste paga allegate non sono state firmate né per ricevuta né per quietanza essendoci, su alcune di esse, una firma senza l'apposizione di alcuna di queste diciture e dunque non idonea a determinare l'inversione dell'onere probatorio in capo alla lavoratrice in ordine al pagamento di una somma minore a quella riportata nei documenti contabili.
Il giudicante, ritiene, pertanto, di poter fare affidamento ai conteggi, contenuti nell'esaustivo lavoro peritale (ipotesi II ) , stante la loro precisione e la mancanza di vizi tecnici e logici, oltre che di errori matematici.
Dunque, tenuto conto dei conteggi effettuati e detratte le voci indicate, l'importo spettante al ricorrente
è pari ad € 54.316,98, a titolo di differenze retributive, di cui € 6.325,76, a titolo di trattamento di fine rapporto, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
Rimborso spese
Va, infine, accolta la domanda del ricorrente volta ad ottenere la condanna della in persona CP_1 del legale rappr.te p.t. al pagamento della somma complessiva di Euro 164,00, quale rimborso delle spese anticipate per il rifornimento dell'auto aziendale e dei biglietti autostradali (Cfr. allegati produzione parte ricorrente) atteso che il teste escusso ha confermato che il ricorrente Tes_1 utilizzava, per l'espletamento delle mansioni lavorative, l'auto aziendale e che anticipava le spese di benzina, pedaggio autostradale, parcheggi.
Conclusioni
Dunque, va accertata e dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal
27.12.2016 al 10.02.2021 con diritto all'inquadramento nel livello 3°Livello del CCNL di categoria, e, per l'effetto - non avendo la resistente dato prova di aver ottemperato al pagamento delle retribuzioni spettanti ex art. 36 Costituzione, quest'ultima va condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di € 54.316,98, a titolo di differenze retributive, di cui € 6.325,76, a titolo di trattamento di fine rapporto, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo nonché della somma di euro 164,00, quale rimborso delle spese anticipate per il rifornimento dell'auto aziendale e dei biglietti autostradali
Domanda riconvenzionale
Va, infine, rigettata la domanda riconvenzionale spiegata avente ad oggetto la condanna del ricorrente alla restituzione della somma di € 1.639,72, indebitamente incamerata dal medesimo, a titolo di assegni familiari non dovuti atteso che la società resistente non ha documentalmente provato di aver
9 restituito l'importo indebitamente conguagliato all' su cui si fonda la suddetta domanda, e sia in CP_3 quanto non ha dimostrato che suddetto indebito sia stato causato dal comportamento del ricorrente.
In ragione dell'accoglimento parziale della domanda le spese di lite vanno compensate nella misura della metà. La restante metà è posta a carico della parte resistente e si liquida come da dispositivo con distrazione.
Le spese di ctu sono poste a definitivo carico della parte resistente e sono liquidate come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento parziale del ricorso accerta che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di tipo subordinato, dal 27.12.2016 al 10.02.2021, secondo le modalità indicate in parte motiva e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro € 54.316,98, a titolo di differenze retributive, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo nonché della somma di euro 164,00, quale rimborso delle spese anticipate per il rifornimento dell'auto aziendale e dei biglietti autostradali
2) rigetta nel resto il ricorso
3) condanna la parte resistente al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro
4.600,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. Francesco
EL compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite
4) pone le spese di ctu a definitivo carico della parte resistente, liquidate come da separato decreto
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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