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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 342/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTI ROBERTO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2882/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230002817967000 ALTRI TRIBUTI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso
Resistente/Appellato: Rigettare il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29120230002817967000, emessa da Agenzia delle entrate - Riscossione, con la quale si chiedeva il pagamento della somma complessiva di
€ 566,88di cui € 561,00 a titolo di quota consortile anno 2017 ed € 5,88 per diritti di notifica;
Ha dedotto sotto diversi profili l'illegittimità dell'atto, in relazione all'omessa o contraddittoria motivazione, unitamente alla prescrizione del credito prospettato.
L'Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi, ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva e comunque l'infondatezza del ricorso
La causa, all'udienza del 23.1.2026, all'esito della memoria depositata dal ricorrente, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per l'assorbente censura relativa al deficit di motivazione.
Giova evidenziare che la cartella impugnata indica, come evidenziato dalla ricorrente, nella prima pagina la causale della ripresa fiscale come “quote consortili” per alcune annualità.
Nello sviluppo della cartella alle pagine successive la specifica dei ruoli posti a base della stessa vengono esplicitati come riferiti a “consuntivo irriguo” e “beneficio irriguo”. Nella parte successiva si riporta i seguenti dati
RIEPILOGO-NOTE-DETTAGLIO TRIB.0750: CONSUNTIVO IRRIGAZIONE SEDE:MENFI; COMUNE:
MENFI;MC EROGATI:
2.135 TRIB.0630: BENEFICIO IRRIGUO COMUNE DI MENFI F.:75-P.
LLE:115;117;124;868;895;-ТОТ.НA:01.27.96 F.:88-P.LLE:40;-TOТ.НА: 00.12.00 F.:93-P.LLE: 9;11;201;-
TOT.HA:01.66.40
Orbene, reputa questa Corte di giustizia che gli elementi desumibili dalla cartella impugnata non raggiungono la soglia di comprensibilità tale da potere ritenere assolto l'obbligo motivazionale.
Ed invero, la dedotta illegittimità dell'atto per violazione dell'art.7 l.n.202/2000 coglie nel segno, ove si consideri che risultando l'atto impugnato l'unico emesso con riguardo alla pretesa fiscale in esame, dallo stesso non è possibile evidenziare le ragioni giuridiche poste a fondamento dell'atto ed i presupposti di fatto che lo sostengono. In questa direzione si è orientata la giurisprudenza della Corte di cassazione, a sezioni Unite, secondo la quale la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta "per relationem" ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione-cfr.Cass.S.U. n.11722/2010 in tema di riscossione di contributi consortili ai sensi dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215).
A ciò va aggiunto che la giurisdizione di questa Corte di giustizia tributaria riguarda la quota fissa dovuta in ragione della partecipazione al consorzio ma non già le spese relative all'utilizzazione dell'acqua. Ed infatti, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale con la quale il Consorzio di bonifica che sia ente erogatore del servizio di somministrazione di acqua potabile abbia agito nei confronti dell'utente per il recupero delle somme da quest'ultimo dovute per l'utilizzazione del servizio medesimo. Infatti, in tal caso l'ente non agisce nell'esercizio del potere impositivo che ad esso è riconosciuto in materia di contributi consortili, ma in forza di un rapporto contrattuale di erogazione di acqua potabile, che nemmeno comporta l'iscrizione dell'utente al Consorzio (Cass., Sez. U., 11720/2010).
Ciò posto, nel caso di specie nessun elemento desumibile dall'atto impugnato consente di comprendere se l'oggetto della pretesa siano le quote consortili, come indicato a pagina 1 della cartella, per le quali sussisterebbe in astratto la giurisdizione di questa autorità giudiziaria, o gli oneri connessi all'utilizzazione di acque, come sembrerebbe dallo sviluppo dei dati contemplati nella cartella medesima. Che se così fosse dovrebbe affermarsi il difetto di giurisdizione di questa Corte di giustizia.
Ma il punto assorbente rispetto ad ogni questione riguarda le quote non fisse di consumo che, invece, potrebbero risultare indicate nelle pagine successive e per le quali risulta assolutamente carente la motivazione. Ed è appena il caso di evidenziare che tale conclusione, assorbendo il tema dell'eccepita prescrizione, rende superfluo esaminare la deduzione difensiva dell'agente della riscossione relativa alla chiamata in causa dell'ente creditore, non avendo il ricorrente eccepito l'illegittimità di atti diversi e propedeutici rispetto a quello impugnato che, per l'appunto è stato notificato dall'agente della riscossione al contribuente senza previa comunicazione di altri atti pregressi.
L'atto va quindi annullato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Pone a carico dell'Agenzia delle entrate riscossione le spese del giudizio che liquida in favore del ricorrente in euro 400,00.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTI ROBERTO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2882/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230002817967000 ALTRI TRIBUTI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso
Resistente/Appellato: Rigettare il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29120230002817967000, emessa da Agenzia delle entrate - Riscossione, con la quale si chiedeva il pagamento della somma complessiva di
€ 566,88di cui € 561,00 a titolo di quota consortile anno 2017 ed € 5,88 per diritti di notifica;
Ha dedotto sotto diversi profili l'illegittimità dell'atto, in relazione all'omessa o contraddittoria motivazione, unitamente alla prescrizione del credito prospettato.
L'Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi, ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva e comunque l'infondatezza del ricorso
La causa, all'udienza del 23.1.2026, all'esito della memoria depositata dal ricorrente, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per l'assorbente censura relativa al deficit di motivazione.
Giova evidenziare che la cartella impugnata indica, come evidenziato dalla ricorrente, nella prima pagina la causale della ripresa fiscale come “quote consortili” per alcune annualità.
Nello sviluppo della cartella alle pagine successive la specifica dei ruoli posti a base della stessa vengono esplicitati come riferiti a “consuntivo irriguo” e “beneficio irriguo”. Nella parte successiva si riporta i seguenti dati
RIEPILOGO-NOTE-DETTAGLIO TRIB.0750: CONSUNTIVO IRRIGAZIONE SEDE:MENFI; COMUNE:
MENFI;MC EROGATI:
2.135 TRIB.0630: BENEFICIO IRRIGUO COMUNE DI MENFI F.:75-P.
LLE:115;117;124;868;895;-ТОТ.НA:01.27.96 F.:88-P.LLE:40;-TOТ.НА: 00.12.00 F.:93-P.LLE: 9;11;201;-
TOT.HA:01.66.40
Orbene, reputa questa Corte di giustizia che gli elementi desumibili dalla cartella impugnata non raggiungono la soglia di comprensibilità tale da potere ritenere assolto l'obbligo motivazionale.
Ed invero, la dedotta illegittimità dell'atto per violazione dell'art.7 l.n.202/2000 coglie nel segno, ove si consideri che risultando l'atto impugnato l'unico emesso con riguardo alla pretesa fiscale in esame, dallo stesso non è possibile evidenziare le ragioni giuridiche poste a fondamento dell'atto ed i presupposti di fatto che lo sostengono. In questa direzione si è orientata la giurisprudenza della Corte di cassazione, a sezioni Unite, secondo la quale la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta "per relationem" ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione-cfr.Cass.S.U. n.11722/2010 in tema di riscossione di contributi consortili ai sensi dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215).
A ciò va aggiunto che la giurisdizione di questa Corte di giustizia tributaria riguarda la quota fissa dovuta in ragione della partecipazione al consorzio ma non già le spese relative all'utilizzazione dell'acqua. Ed infatti, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale con la quale il Consorzio di bonifica che sia ente erogatore del servizio di somministrazione di acqua potabile abbia agito nei confronti dell'utente per il recupero delle somme da quest'ultimo dovute per l'utilizzazione del servizio medesimo. Infatti, in tal caso l'ente non agisce nell'esercizio del potere impositivo che ad esso è riconosciuto in materia di contributi consortili, ma in forza di un rapporto contrattuale di erogazione di acqua potabile, che nemmeno comporta l'iscrizione dell'utente al Consorzio (Cass., Sez. U., 11720/2010).
Ciò posto, nel caso di specie nessun elemento desumibile dall'atto impugnato consente di comprendere se l'oggetto della pretesa siano le quote consortili, come indicato a pagina 1 della cartella, per le quali sussisterebbe in astratto la giurisdizione di questa autorità giudiziaria, o gli oneri connessi all'utilizzazione di acque, come sembrerebbe dallo sviluppo dei dati contemplati nella cartella medesima. Che se così fosse dovrebbe affermarsi il difetto di giurisdizione di questa Corte di giustizia.
Ma il punto assorbente rispetto ad ogni questione riguarda le quote non fisse di consumo che, invece, potrebbero risultare indicate nelle pagine successive e per le quali risulta assolutamente carente la motivazione. Ed è appena il caso di evidenziare che tale conclusione, assorbendo il tema dell'eccepita prescrizione, rende superfluo esaminare la deduzione difensiva dell'agente della riscossione relativa alla chiamata in causa dell'ente creditore, non avendo il ricorrente eccepito l'illegittimità di atti diversi e propedeutici rispetto a quello impugnato che, per l'appunto è stato notificato dall'agente della riscossione al contribuente senza previa comunicazione di altri atti pregressi.
L'atto va quindi annullato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Pone a carico dell'Agenzia delle entrate riscossione le spese del giudizio che liquida in favore del ricorrente in euro 400,00.