Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 342
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Accolto
    Deficit di motivazione

    La Corte ha ritenuto che gli elementi desumibili dalla cartella non raggiungono la soglia di comprensibilità necessaria per assolvere l'obbligo motivazionale, in violazione dell'art. 7 L. n. 202/2000. Non è chiaro se la pretesa riguardi quote consortili o oneri per l'utilizzo dell'acqua, e la motivazione sulle quote non fisse di consumo è assolutamente carente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 342
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 342
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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