Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 263/2024 r.g. P.U. – SUB 1 promosso da , C.F. E P.I. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Diego Galeotti del Foro di Modena, presso la cui persona e il cui studio è elettivamente domiciliata;
e da
, C.F. , rappresentato e difeso, ai fini del presente procedimento Parte_2 C.F._1 dall'Avv. Marcello Corazzari, del Foro di Modena, presso la cui persona e il cui studio è elettivamente domiciliato;
nei confronti di
(c.f./P.Iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in San Felice sul Panaro P.IVA_2
(MO), Via Roncaglia, n. 12.
Con ricorso del 21/11/2024 è stata proposta da domanda di domanda di Parte_1
apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di lamentando la mancata CP_2
corresponsione degli importi di € 24.678,52 ed € 21.801,22 per totali € 46.479,74 (come da atti di precetto) dovuti in forza, rispettivamente, del decreto ingiuntivo n. 111/2024 (R.G. n. 299/2024), e del decreto ingiuntivo n. 1609/2024 (R.G. n. 3923/2024), entrambi emessi dal Tribunale di Modena
1
Con ulteriore ricorso del 20/12/2024, ha chiesto la declaratoria di apertura della Parte_2 liquidazione giudiziale nei confronti dell'odierna resistente, lamentando il mancato pagamento della somma complessiva di € 8.163,89 fondata sul decreto ingiuntivo n. 337/2024 (R.G. n. 1272/2024) emesso dal Tribunale di Modena – sez. Lavoro, oggetto di giudizio di opposizione.
Il procedimento si è svolto regolarmente ed all'udienza del 15/1/2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, perfezionatasi mediante PEC inviata a cura della Cancelleria in data
25/11/2024, i ricorrenti hanno insistito nella propria domanda, mentre la resistente - la quale ha presenziato all'udienza per il tramite del legale rappresentante e di un legale munito di apposita procura - si è rimessa a giustizia.
Ciò posto, si deve considerare che la resistente ha sede legale nella circoscrizione di questo Tribunale
(che è quindi competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII e che i documenti e la visura camerale prodotta ne comprovano la qualità di imprenditore commerciale.
Tanto premesso, esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite:
- ritenuto che ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione degli istanti, i crediti vantati possano ritenersi sufficientemente provati in forza del decreto ingiuntivo n. 111/2024 (R.G. n. 299/2024), e del decreto ingiuntivo n. 1609/2024 (R.G. n.
3923/2024), entrambi emessi dal Tribunale di Modena, e corredati dal decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., pedissequi atti di precetto e successivo tentativo (sulla base del primo titolo esecutivo) di pignoramento presso terzi, concluso con esito negativo (docc. 2-6); nonché del decreto ingiuntivo n.
337/2024 (R.G. n. 1272/2024) emesso dal Tribunale di Modena – sez. Lavoro, in relazione al quale veniva concessa la provvisoria esecuzione.
È, infatti, ormai pacifico nella giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare che non ha motivo di essere disattesa, in ragione dell'uguale tenore delle norme che (Cass., Sez. Un., n.
1521 del 23/1/2013) “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 della legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo
pag. 2 di 6 scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (in termini, da ultimo, Cass. ord. n. 30827 del
28/11/2018);
- ritenuto che, non essendosi costituito nel presente giudizio, il debitore non abbia assolto l'onere della prova circa il mancato superamento dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII.
Come già chiarito dalla giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare e oggi espressamente previsto a livello normativo, “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del
15/01/2016). Si rileva, in ogni caso, che dall'ultimo bilancio acquisito dal Registro delle imprese relativo all'esercizio 2021, risultano superate le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), sia con riferimento all'attivo (pari a € 498.973), che ai ricavi (€ 474.985);
- ritenuto che sussista altresì il requisito di cui all'art. 49, co. 5, CCII, poiché il credito vantato dai ricorrenti ammonta ad € 54.643,63 e dall'istruttoria sono emersi ulteriori debiti scaduti pari ad €
565.101,68 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione oltre che € 320.274,70 nei confronti di
Agenzia dell'Entrate, non ancora trasmessi all'Agente della Riscossione;
- ritenuto che l'insolvenza, che si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett b),
CCII in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risulti provata. Si rammenta che la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare in cui era prevista una identica definizione di insolvenza (art. 6), aveva avuto modo di chiarire che “il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti
pag. 3 di 6 all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr. Cass. n. 7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass. n. 6978 del 11/03/2019).
Segnatamente, dalla complessiva esposizione debitoria, sopra descritta, emergono debiti scaduti per oltre 940.000 euro. A ciò si aggiunga:
a) il tentativo di pignoramento presso terzi da parte di si è concluso con esito Controparte_3
negativo (docc. 4 e 5 primo ricorso);
b) il mancato deposito di bilanci a far data dall'anno 2021;
d) la resistente, la quale ha presenziato all'udienza del 15/1/2025, non ha contestato il proprio stato di insolvenza, rimettendosi a giustizia;
- ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge;
- rilevato che, tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione dell'attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII (e fermo quando previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione, peraltro non ipotizzabile;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F./P. Iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., con sede legale in San Felice sul Panaro (MO), Via Roncaglia, n. 12; nomina
Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi e quale Curatore la Dott.ssa iscritto all'elenco Persona_1
dei Gestori della crisi di impresa nonché all' di Controparte_4
Modena, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi depositati nell'ambito di procedure fallimentari risulta allo stato in grado di rispettare i pag. 4 di 6 termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 10/4/2025 ad ore 9.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna
pag. 5 di 6 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 16/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott. Riccardo Di Pasquale
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