TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1416/2023 R.G. promossa da
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1 dagli avv.ti Valeriano Caroleo e Simone Rizzuti
- ricorrente -
contro
, (già ) e per esso Controparte_1 CP_2
l' Controparte_3
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi
[...] dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Elvira Sarubbi
- resistente -
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
14.01.2025.
Con ricorso depositato il 26/06/2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze del con contratto Controparte_1 individuale di lavoro a tempo indeterminato, nel ruolo di educatore (classe di concorso
PPPP), ha convenuto in giudizio il resistente per sentir riconoscere il suo CP_1 diritto ad usufruire, per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, del beneficio economico di € 500,00 annui, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 della legge n. 107/2015, prestazione denominata “Carta Elettronica del Docente”, chiedendo la condanna del
1 resistente al pagamento di complessivi € 3.000,00, nonché gli ulteriori maturandi bonus a far data dall'anno scolastico 2023/2024, incluso.
Lamentava di essere stata illegittimamente esclusa dal beneficio economico della cd.
“Carta Elettronica del Docente” la cui erogazione, finalizzata alla formazione del personale docente, non è stata prevista per il personale educativo.
Ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale insegnante in servizio a tempo indeterminato nel ruolo di educatore (classe di concorso
PPPP), ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015,
n. 107, per il tramite della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pari ad euro 500,00 annui, ad ella spettante per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e per gli anni scolastici a venire;
b) condannare l'Amministrazione resistente ad erogare in favore della ricorrente, sempre per il tramite della dedotta Carta elettronica, l'importo aggiuntivo ad oggi (anno scolastico 2022/2023) maturato nella misura di complessivi euro 2.500,00 (con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino alla messa a disposizione della predetta somma), nonché gli ulteriori maturandi bonus a far data dall'anno scolastico 2023/2024, incluso”.
Si costituiva in giudizio il , contestando la Controparte_1 fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. In subordine, eccepiva l'estinzione del credito relativo all'anno scolastico 2017/2018 per intervenuta prescrizione quinquennale.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
E' incontestato che parte ricorrente sia stata assunta, quale educatore a tempo indeterminato a far data dal 01.09.2005, senza ricevere la c.d. “Carta Elettronica del
Docente” per gli anni scolastici oggetto di ricorso (cfr. stato matricolare allegato dal
). CP_1
Ciò posto, la normativa di riferimento in materia di “Carta docenti” è rappresentata dall'art. 1, co. 121, L. 13 luglio 2015, n. 107, il quale prevede che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale,
2 per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di CP_1 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale dispone che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e Controparte_4 delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”; criteri che attualmente risultano trasfusi nel
D.P.C.M del 28 novembre 2016.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che il beneficio economico in parola debba riconoscersi anche al personale educativo.
Sull'argomento, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n. 32104/2022 ha statuito che la carta docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi.
Per le considerazioni che precedono, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, ossia nei limiti della prescrizione quinquennale eccepita dal . CP_1
3 Conseguentemente, parte ricorrente ha diritto ad ottenere l'assegnazione della Carta
Docenti per gli anni oggetto di ricorso, e il convenuto deve essere CP_1 condannato a riconoscere alla medesima il beneficio economico di € 500,00 annuali mediante rilascio e fruizione della Carta per le annualità 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
In merito all'eccepita prescrizione si rileva, invero, che la Suprema Corte, ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale, quanto alla decorrenza ha chiarito che “20.1
Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Ebbene, l'art. 5 del DPCM del 28.11.2016, disciplinante le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ha previsto che:
“1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 30 novembre 2016.
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Pertanto, deve ritenersi che per l'a.s. 2017/2018 il termine ultimo per richiedere la carta docente, tramite applicazione web, fosse previsto al 30 ottobre 2017.
Conseguentemente, nel caso di specie, considerato che ai docenti di ruolo era consentito procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio sino al 30 ottobre 2017, in conformità con quanto statuito dalla Suprema Corte nella citata pronuncia, è da tale momento che deve decorrere la prescrizione per cui è causa.
Quindi, considerato che il termine di prescrizione risulta interrotto con la notifica della diffida ad adempiere avvenuta il 22.12.2022 (cfr. 5 del ricorso) la domanda, limitatamente all'anno scolastico 2017/2018 non può trovare accoglimento per intervenuta prescrizione quinquennale (maturata il 30.10.2022).
Non può accogliersi, inoltre, la domanda tendente a ottenere la prestazione in oggetto per l'anno scolastico 2023/2024, dal momento che la pretesa attorea si è cristallizzata
4 al momento del deposito del ricorso, avvenuto il 26.06.2023, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico 2023/2024 (settembre 2023).
Le spese di lite si compensano tra le parti in ragione del parziale accoglimento della domanda e del contrasto che in giurisprudenza continua a registrarsi sulla questione relativa alla equiparazione, sul piano giuridico, tra personale educativo e personale docente. In senso contrario all'approdo ermeneutico della Cassazione si pone, infatti, quello del Consiglio di Stato, pronunciatosi sull'argomento con le sentenze n.
4332/2019 e n. 1772/2023 (cfr. Corte d'Appello di Catanzaro, n. 1162/2023).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015;
-per l'effetto, condanna il ad assegnare in favore Controparte_1 del ricorrente la cd. “Carta elettronica del docente” o equipollenti e ad accreditarvi l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, li 14/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1416/2023 R.G. promossa da
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1 dagli avv.ti Valeriano Caroleo e Simone Rizzuti
- ricorrente -
contro
, (già ) e per esso Controparte_1 CP_2
l' Controparte_3
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi
[...] dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Elvira Sarubbi
- resistente -
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
14.01.2025.
Con ricorso depositato il 26/06/2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze del con contratto Controparte_1 individuale di lavoro a tempo indeterminato, nel ruolo di educatore (classe di concorso
PPPP), ha convenuto in giudizio il resistente per sentir riconoscere il suo CP_1 diritto ad usufruire, per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, del beneficio economico di € 500,00 annui, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 della legge n. 107/2015, prestazione denominata “Carta Elettronica del Docente”, chiedendo la condanna del
1 resistente al pagamento di complessivi € 3.000,00, nonché gli ulteriori maturandi bonus a far data dall'anno scolastico 2023/2024, incluso.
Lamentava di essere stata illegittimamente esclusa dal beneficio economico della cd.
“Carta Elettronica del Docente” la cui erogazione, finalizzata alla formazione del personale docente, non è stata prevista per il personale educativo.
Ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale insegnante in servizio a tempo indeterminato nel ruolo di educatore (classe di concorso
PPPP), ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015,
n. 107, per il tramite della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pari ad euro 500,00 annui, ad ella spettante per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e per gli anni scolastici a venire;
b) condannare l'Amministrazione resistente ad erogare in favore della ricorrente, sempre per il tramite della dedotta Carta elettronica, l'importo aggiuntivo ad oggi (anno scolastico 2022/2023) maturato nella misura di complessivi euro 2.500,00 (con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino alla messa a disposizione della predetta somma), nonché gli ulteriori maturandi bonus a far data dall'anno scolastico 2023/2024, incluso”.
Si costituiva in giudizio il , contestando la Controparte_1 fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. In subordine, eccepiva l'estinzione del credito relativo all'anno scolastico 2017/2018 per intervenuta prescrizione quinquennale.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
E' incontestato che parte ricorrente sia stata assunta, quale educatore a tempo indeterminato a far data dal 01.09.2005, senza ricevere la c.d. “Carta Elettronica del
Docente” per gli anni scolastici oggetto di ricorso (cfr. stato matricolare allegato dal
). CP_1
Ciò posto, la normativa di riferimento in materia di “Carta docenti” è rappresentata dall'art. 1, co. 121, L. 13 luglio 2015, n. 107, il quale prevede che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale,
2 per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di CP_1 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale dispone che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e Controparte_4 delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”; criteri che attualmente risultano trasfusi nel
D.P.C.M del 28 novembre 2016.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che il beneficio economico in parola debba riconoscersi anche al personale educativo.
Sull'argomento, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n. 32104/2022 ha statuito che la carta docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi.
Per le considerazioni che precedono, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, ossia nei limiti della prescrizione quinquennale eccepita dal . CP_1
3 Conseguentemente, parte ricorrente ha diritto ad ottenere l'assegnazione della Carta
Docenti per gli anni oggetto di ricorso, e il convenuto deve essere CP_1 condannato a riconoscere alla medesima il beneficio economico di € 500,00 annuali mediante rilascio e fruizione della Carta per le annualità 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
In merito all'eccepita prescrizione si rileva, invero, che la Suprema Corte, ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale, quanto alla decorrenza ha chiarito che “20.1
Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Ebbene, l'art. 5 del DPCM del 28.11.2016, disciplinante le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ha previsto che:
“1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 30 novembre 2016.
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Pertanto, deve ritenersi che per l'a.s. 2017/2018 il termine ultimo per richiedere la carta docente, tramite applicazione web, fosse previsto al 30 ottobre 2017.
Conseguentemente, nel caso di specie, considerato che ai docenti di ruolo era consentito procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio sino al 30 ottobre 2017, in conformità con quanto statuito dalla Suprema Corte nella citata pronuncia, è da tale momento che deve decorrere la prescrizione per cui è causa.
Quindi, considerato che il termine di prescrizione risulta interrotto con la notifica della diffida ad adempiere avvenuta il 22.12.2022 (cfr. 5 del ricorso) la domanda, limitatamente all'anno scolastico 2017/2018 non può trovare accoglimento per intervenuta prescrizione quinquennale (maturata il 30.10.2022).
Non può accogliersi, inoltre, la domanda tendente a ottenere la prestazione in oggetto per l'anno scolastico 2023/2024, dal momento che la pretesa attorea si è cristallizzata
4 al momento del deposito del ricorso, avvenuto il 26.06.2023, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico 2023/2024 (settembre 2023).
Le spese di lite si compensano tra le parti in ragione del parziale accoglimento della domanda e del contrasto che in giurisprudenza continua a registrarsi sulla questione relativa alla equiparazione, sul piano giuridico, tra personale educativo e personale docente. In senso contrario all'approdo ermeneutico della Cassazione si pone, infatti, quello del Consiglio di Stato, pronunciatosi sull'argomento con le sentenze n.
4332/2019 e n. 1772/2023 (cfr. Corte d'Appello di Catanzaro, n. 1162/2023).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015;
-per l'effetto, condanna il ad assegnare in favore Controparte_1 del ricorrente la cd. “Carta elettronica del docente” o equipollenti e ad accreditarvi l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, li 14/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
5