Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 20/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1498/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
1498/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09.08.1961 e residente a [...] con il patrocinio dell'avv. RIVA SONIA
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
12.04.1968 e residente a [...] con il patrocinio dell'avv. BERETTA ERIKA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1. I coniugi vivranno separati, prestandosi reciproco rispetto;
2. Il Signor si impegna a cedere la propria quota della casa coniugale di Missaglia, Via Giuseppe CP_1
Garibaldi n. 117- identificata catastalmente all'N.C.E.U. del predetto Comune, fg 7, map. 1853, sub. 16
e sub. 18- con quanto l'arreda, entro trenta giorni dalla sentenza con cui vengono omologate le condizioni della separazione, alla moglie , per l'importo di € 40.000,00. La signora Controparte_2
provvederà ad estinguere a propria cura e spese il mutuo ipotecario esistente, intestato ai Parte_1 coniugi, contestualmente al rogito. Le spese di trasferimento saranno a carico della parte acquirente.
3. Fino al momento della vendita, la casa coniugale rimarrà assegnata alla moglie che vi vivrà con il figlio
Il sig. dà atto di avere già asportato tutti i propri effetti personali, fatta eccezione per Per_1 CP_1 gli attrezzi da lavoro presenti nel garage e ad eventuale ulteriore documentazione personale che sarà
4. I coniugi si impegnano a farsi carico per il 50% ciascuno delle rate del mutuo relativo alla casa familiare sino al rogito di cessione.
Il conto corrente cointestato presso IN AN LO (c/c n. 02614/6152/33664018 doc.8) rimarrà attivo fino alla cessione della quota della casa coniugale da parte del marito. I coniugi si impegnano a versare mensilmente sul suddetto conto un importo pari al 50% delle rate, così che esso possa essere regolarmente rimborsato all'istituto di credito. Una volta perfezionata la compravendita della casa, le parti si impegnano a chiudere il conto corrente e a ripartire a metà tra di loro le somme residue, previa verifica degli eventuali pagamenti personali fatti con denaro comune, che ciascuno dei coniugi si impegna a rimborsare sul conto comune.
5. I signori e si impegnano a trasferire l'intera proprietà della casa di ANnicola, Via Parte_1 CP_1 Zara- identificata catastalmente all'N.C.E.U. del predetto Comune, fg 17, p.lla 386 e fg.18 p.lla 145- al figlio entro trenta giorni dal provvedimento con cui vengono omologate le condizioni Persona_2 della separazione. Quale corrispettivo di detta cessione la signora si impegna a corrispondere Parte_1 al sig. l'importo di € 20.000,00. Le spese di trasferimento saranno a carico della parte CP_1 acquirente.
6. Il sig. dà atto di avere già asportato anche da detto immobile tutti i propri effetti personali, CP_1 fatta eccezione per quelli presenti nel locale seminterrato, che si impegna ad asportare entro la data del rogito.
7. Il sig. si impegna a trasferire l'intera proprietà del lotto di suolo edificatorio sito a ANnicola CP_1 (frazione Chiesanuova), via Giuseppe Verdi – identificato catastalmente all'N.C.E.U. del predetto
Comune, fg. 18 p.lle 502 e 504 al figlio entro trenta giorni dal provvedimento con cui Persona_2 vengono omologate le condizioni della separazione, senza pagamento di corrispettivo, essendo il medesimo bene già stato pagato con provviste del figlio. Le spese di trasferimento saranno a carico della parte acquirente.
8. L'accordo patrimoniale a beneficio del figlio, contenuto nei punti che precedono, è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
9. I coniugi diverranno proprietari esclusivi delle automobili che sono a loro rispettivamente intestate.
10. Entrambi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a che pretendere l'uno dell'altro.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario il 07/08/1995 a ANnicola (LE). Dalla loro unione è nato a
Merate il 13.02.1997 il IG , oggi maggiorenne ed economicamente Persona_2 indipendente.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 19/11/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato. La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Controparte_1
ANnicola (LE) il 07/08/1995, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1995, parte II serie A numero 10;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di ANnicola (LE) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 15/01/2025
Il Presidente Relatore
dott. Marco Tremolada