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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 23/12/2024, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
P.U. n. 22-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
In composizione collegiale nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 22-1/2024 promosso da
ARCHEST S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Palmanova (Ud), via
Giustinian 31 (P.IVA 02449990304), rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Scantamburlo nei confronti di
CONSORZIO LIDO MORERI, con sede in Grado (Go) via Marina 32, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore (P.IVA 00491870317)
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di
CONSORZIO LIDO MORERI;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sulle procedure concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto il Consorzio Lido Moreri appare riconducibile alla categoria di imprenditore commerciale avendo lo stesso svolto attività esterna per statuto (Cassazione civile, sez. I, 16 Dicembre 2013, n. 28015): in particolare ciò si desume dall'oggetto sociale dal quale emerge che il Consorzio ha assunto il ruolo di centro d'imputazione di rapporti giuridici nei confronti dei terzi (nella parte in cui, ad esempio, si dà atto che il Consorzio ha affidato a professionisti e tecnici gli incarichi necessari per la predisposizione di un progetto per la futura approvazione di un piano regolatore particolareggiato comunale nonché che è il
Consorzio ad assumere gli obblighi nei confronti del comune di Grado ed eventuali altri enti e autorità) nonché dalla presenza di un fondo comune (desumibile dai bilanci di esercizio e dalla nota integrativa al bilancio 2024); sempre il bilancio 2024 e il bilancio 2023 danno conto dell'assenza dei requisiti per qualificare il Consorzio come impresa minore alla luce del dato dei debiti anche non scaduti che complessivamente ammontano, al 30.6.2024, a 742.361 €; premesso che il creditore istante appare vantare un credito derivante dai contratti di prestazioni professionali sottoscritti proprio dal Consorzio in data 8.11.2010 e 7.2.2012 (docc. nn. 1 e 2) e portato dai preavvisi di parcella allegati al ricorso (docc. nn. 3-6) per un ammontare complessivo di circa
190.800,00 € oltre accessori;
ritenuto che
il Consorzio Lido Moreri versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal rilevante importo dei debiti indicati in bilancio e la liquidità di fatto azzerata (dalla nota integrativa abbreviata del bilancio 2024 disponibilità liquide: euro 4), l'irreperibilità presso la sede legale e il fatto che le due società consorziate siano l'una in liquidazione giudiziale dal novembre 2023 e l'altra liquidata e cancellata a dicembre 2021; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCII;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CONSORZIO LIDO MORERI, con sede in
Grado (Go) via Marina 32, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore (P.IVA 00491870317) nomina la dott.ssa Martina Ponzin Giudice Delegato per la procedura nomina il Dott. Alfredo Pascolin Curatore con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 17 aprile 2025 ore 10:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3 CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare alla cancelleria e al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCII.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 19.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
In composizione collegiale nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 22-1/2024 promosso da
ARCHEST S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Palmanova (Ud), via
Giustinian 31 (P.IVA 02449990304), rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Scantamburlo nei confronti di
CONSORZIO LIDO MORERI, con sede in Grado (Go) via Marina 32, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore (P.IVA 00491870317)
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di
CONSORZIO LIDO MORERI;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sulle procedure concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto il Consorzio Lido Moreri appare riconducibile alla categoria di imprenditore commerciale avendo lo stesso svolto attività esterna per statuto (Cassazione civile, sez. I, 16 Dicembre 2013, n. 28015): in particolare ciò si desume dall'oggetto sociale dal quale emerge che il Consorzio ha assunto il ruolo di centro d'imputazione di rapporti giuridici nei confronti dei terzi (nella parte in cui, ad esempio, si dà atto che il Consorzio ha affidato a professionisti e tecnici gli incarichi necessari per la predisposizione di un progetto per la futura approvazione di un piano regolatore particolareggiato comunale nonché che è il
Consorzio ad assumere gli obblighi nei confronti del comune di Grado ed eventuali altri enti e autorità) nonché dalla presenza di un fondo comune (desumibile dai bilanci di esercizio e dalla nota integrativa al bilancio 2024); sempre il bilancio 2024 e il bilancio 2023 danno conto dell'assenza dei requisiti per qualificare il Consorzio come impresa minore alla luce del dato dei debiti anche non scaduti che complessivamente ammontano, al 30.6.2024, a 742.361 €; premesso che il creditore istante appare vantare un credito derivante dai contratti di prestazioni professionali sottoscritti proprio dal Consorzio in data 8.11.2010 e 7.2.2012 (docc. nn. 1 e 2) e portato dai preavvisi di parcella allegati al ricorso (docc. nn. 3-6) per un ammontare complessivo di circa
190.800,00 € oltre accessori;
ritenuto che
il Consorzio Lido Moreri versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal rilevante importo dei debiti indicati in bilancio e la liquidità di fatto azzerata (dalla nota integrativa abbreviata del bilancio 2024 disponibilità liquide: euro 4), l'irreperibilità presso la sede legale e il fatto che le due società consorziate siano l'una in liquidazione giudiziale dal novembre 2023 e l'altra liquidata e cancellata a dicembre 2021; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCII;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CONSORZIO LIDO MORERI, con sede in
Grado (Go) via Marina 32, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore (P.IVA 00491870317) nomina la dott.ssa Martina Ponzin Giudice Delegato per la procedura nomina il Dott. Alfredo Pascolin Curatore con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 17 aprile 2025 ore 10:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3 CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare alla cancelleria e al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCII.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 19.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi