Articolo 28 della Legge 21 ottobre 2005, n. 219
Articolo 27
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11 novembre 2005
Art. 28. (Disposizioni per le regioni a statuto speciale
e per le province autonome di Trento e di Bolzano) 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con gli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione anche con riferimento alle disposizioni della parte II, titolo V, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.

Entrata in vigore il 11 novembre 2005