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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/05/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2421/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa nrg. 2421/2024 avente ad oggetto accertamento accettazione eredità, promossa DA
) e, per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1 on il patrocinio dell'Avv. Davide Dalmasso, come da procura in atti Parte_2
RICORRENTE CONTRO
) CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 7 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società cessionaria di crediti di Parte_1 Controparte_2 nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, ha introdotto il presente giudizio nelle forme del rito semplificato, al fine di accertare l'intervenuta accettazione, da parte del convenuto dell'eredità di , con conseguente acquisto, CP_1 Persona_1 da parte del medesimo, della titolarità di taluni immobili in Saluzzo, anche al fine di consentire la continuità delle trascrizioni nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare cui sono stati sottoposti i beni immobili già in proprietà, pro quota del medesimo convenuto.
1.1. Nel dettaglio, deduce la ricorrente che, nell'ambito dei crediti oggetto di cessione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB, rientrano i crediti vantati da nei confronti del convenuto, discendenti da decreto ingiuntivo ottenuto CP_2 dall'allora Tribunale di Saluzzo il 9 settembre 2009, per il mancato adempimento di obbligazioni discendenti da diversi rapporti bancari intestati al convenuto, per un complessivo importo di euro 253.678,58, cui aveva fatto seguito procedura esecutiva
1 avente ad oggetto immobili di proprietà del convenuto in Saluzzo. Nell'ambito delle operazioni di vendita, il CTU aveva constatato l'assenza di trascrizione relativa a taluni beni pervenuti al convenuto per effetto di successione ereditaria di , Persona_1 deceduta nel 2013. Per l'effetto, risultando la volturazione di tali immobili da parte del convenuto, la ricorrente ha chiesto l'accertamento della intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte del convenuto anche al fine di garantire la continuità CP_1 delle trascrizioni. Il convenuto non si è costituito, sicchè ne è stata CP_1 dichiarata la contumacia. Stante la natura documentale della causa e la conseguente ridotta attività processuale richiesta, all'esito della discussione orale il Tribunale ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
2. Risulta che la ricorrente ha promosso procedura esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale di Cuneo, nei confronti dell'odierno convenuto debitore della CP_1 somma di euro 253.678,58, portata dal decreto ingiuntivo emesso in favore di banca DI (doc. 1), reso dall'allora Tribunale di Saluzzo, mediante notifica dell'atto di pignoramento immobiliare eseguita in data 20 dicembre 2018 nei confronti del debitore. Il pignoramento aveva avuto ad oggetto gli immobili in proprietà, pro quota, del debitore odierno convenuto e segnatamente: proprietà per la quota di 5/8 dell'immobile censito al Foglio 43, Part..892, sub. 1, Via Regione della Croce nr. 32, cat C/7, piano T, mq 95; proprietà per la quota di 2/4 dell'immobile censito al Foglio 43, Part. 844, sub. 2, Via Regione della Croce nr. 32, cat. C/2, piano T, mq 31; nonché proprietà per la quota di
3/8 dell'immobile censito al Foglio 43, Part. 454, 3 are 48 ca;
proprietà per la quota di 1/5 dell'immobile censito al Foglio 43, Part. 127, 35 are 40 ca;
proprietà per la quota di
1/5 dell'immobile censito al Foglio 43, Part. 568, 6 are 7 ca. I beni, in considerazione della comproprietà con altri soggetti terzi erano stati sottoposti a vendita (doc. 4), cui aveva fatto seguito la procedura di divisione endoesecutiva (docc. 5-6).
2.1. Nell'ambito di tale procedura il Professionista Delegato alla vendita aveva accertato che “parte dei beni” erano pervenuti al debitore in forza di successione ereditaria di , deceduta nel 2013 e di cui tuttavia non risultava la Persona_1 continuità delle trascrizioni. La ricorrente ha introdotto domanda di accertamento dell'intervenuta accettazione tacita di eredità da parte del convenuto, a tal fine valorizzando la voltura catastale e il possesso dei beni ereditari da parte del debitore esecutato, come rilevato dal CTU nell'ambito delle operazioni di stima del compendio immobiliare oggetto della procedura di divisione endoesecutiva. Sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che “in materia successoria, per accertare se c'è stata o meno accettazione tacita di un'eredità, occorre valutare il comportamento complessivo del presunto erede, dando rilevanza agli atti compiuti dal chiamato all'eredità che, ex art. 476 del codice civile, presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (C. Civ. 1438/2020). In tal senso, altresì, C. Civ. n. 11478/2021: “l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale , che rileva non solo dal punto di vista
2 tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi”.
2.2. Nel caso di specie, la domanda non può tuttavia essere accolta. In primo luogo, non sono specificamente e chiaramente indicati i beni oggetto di volturazione e, quindi, di accettazione tacita da parte del convenuto;
non risulta in atti la voltura catastale e l'elaborato peritale del CTU del procedimento di divisione endoesecutiva, attestante il possesso dei beni ereditari da parte del debitore esecutato. Nessun rilievo possono avere in tal senso le comunicazioni intercorse tra il Difensore della ricorrente e il Professionista Delegato, da cui peraltro si evince che il Professionista avesse evidenziato le circostanze innanzi richiamate, prospettando l'assenza di continuità delle trascrizioni. A tal fine il Professionista aveva richiesto la relazione estimativa del CTU, resa nell'esecuzione immobiliare e la documentazione attestante la continuità delle trascrizioni (doc. 7). Tali documenti non risultano tuttavia depositati in atti;
né, come già rilevato, risulta alcuna specifica indicazione dei beni oggetto della accettazione tacita. Le lacune probatorie fin qui evidenziate inducono pertanto al rigetto della domanda formulata dal ricorrente. Nulla sulle spese in ragione della contumacia del convenuto.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta la domanda della ricorrente;
nulla sulle spese. Cuneo, 27 maggio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa nrg. 2421/2024 avente ad oggetto accertamento accettazione eredità, promossa DA
) e, per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1 on il patrocinio dell'Avv. Davide Dalmasso, come da procura in atti Parte_2
RICORRENTE CONTRO
) CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 7 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società cessionaria di crediti di Parte_1 Controparte_2 nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, ha introdotto il presente giudizio nelle forme del rito semplificato, al fine di accertare l'intervenuta accettazione, da parte del convenuto dell'eredità di , con conseguente acquisto, CP_1 Persona_1 da parte del medesimo, della titolarità di taluni immobili in Saluzzo, anche al fine di consentire la continuità delle trascrizioni nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare cui sono stati sottoposti i beni immobili già in proprietà, pro quota del medesimo convenuto.
1.1. Nel dettaglio, deduce la ricorrente che, nell'ambito dei crediti oggetto di cessione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB, rientrano i crediti vantati da nei confronti del convenuto, discendenti da decreto ingiuntivo ottenuto CP_2 dall'allora Tribunale di Saluzzo il 9 settembre 2009, per il mancato adempimento di obbligazioni discendenti da diversi rapporti bancari intestati al convenuto, per un complessivo importo di euro 253.678,58, cui aveva fatto seguito procedura esecutiva
1 avente ad oggetto immobili di proprietà del convenuto in Saluzzo. Nell'ambito delle operazioni di vendita, il CTU aveva constatato l'assenza di trascrizione relativa a taluni beni pervenuti al convenuto per effetto di successione ereditaria di , Persona_1 deceduta nel 2013. Per l'effetto, risultando la volturazione di tali immobili da parte del convenuto, la ricorrente ha chiesto l'accertamento della intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte del convenuto anche al fine di garantire la continuità CP_1 delle trascrizioni. Il convenuto non si è costituito, sicchè ne è stata CP_1 dichiarata la contumacia. Stante la natura documentale della causa e la conseguente ridotta attività processuale richiesta, all'esito della discussione orale il Tribunale ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
2. Risulta che la ricorrente ha promosso procedura esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale di Cuneo, nei confronti dell'odierno convenuto debitore della CP_1 somma di euro 253.678,58, portata dal decreto ingiuntivo emesso in favore di banca DI (doc. 1), reso dall'allora Tribunale di Saluzzo, mediante notifica dell'atto di pignoramento immobiliare eseguita in data 20 dicembre 2018 nei confronti del debitore. Il pignoramento aveva avuto ad oggetto gli immobili in proprietà, pro quota, del debitore odierno convenuto e segnatamente: proprietà per la quota di 5/8 dell'immobile censito al Foglio 43, Part..892, sub. 1, Via Regione della Croce nr. 32, cat C/7, piano T, mq 95; proprietà per la quota di 2/4 dell'immobile censito al Foglio 43, Part. 844, sub. 2, Via Regione della Croce nr. 32, cat. C/2, piano T, mq 31; nonché proprietà per la quota di
3/8 dell'immobile censito al Foglio 43, Part. 454, 3 are 48 ca;
proprietà per la quota di 1/5 dell'immobile censito al Foglio 43, Part. 127, 35 are 40 ca;
proprietà per la quota di
1/5 dell'immobile censito al Foglio 43, Part. 568, 6 are 7 ca. I beni, in considerazione della comproprietà con altri soggetti terzi erano stati sottoposti a vendita (doc. 4), cui aveva fatto seguito la procedura di divisione endoesecutiva (docc. 5-6).
2.1. Nell'ambito di tale procedura il Professionista Delegato alla vendita aveva accertato che “parte dei beni” erano pervenuti al debitore in forza di successione ereditaria di , deceduta nel 2013 e di cui tuttavia non risultava la Persona_1 continuità delle trascrizioni. La ricorrente ha introdotto domanda di accertamento dell'intervenuta accettazione tacita di eredità da parte del convenuto, a tal fine valorizzando la voltura catastale e il possesso dei beni ereditari da parte del debitore esecutato, come rilevato dal CTU nell'ambito delle operazioni di stima del compendio immobiliare oggetto della procedura di divisione endoesecutiva. Sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che “in materia successoria, per accertare se c'è stata o meno accettazione tacita di un'eredità, occorre valutare il comportamento complessivo del presunto erede, dando rilevanza agli atti compiuti dal chiamato all'eredità che, ex art. 476 del codice civile, presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (C. Civ. 1438/2020). In tal senso, altresì, C. Civ. n. 11478/2021: “l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale , che rileva non solo dal punto di vista
2 tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi”.
2.2. Nel caso di specie, la domanda non può tuttavia essere accolta. In primo luogo, non sono specificamente e chiaramente indicati i beni oggetto di volturazione e, quindi, di accettazione tacita da parte del convenuto;
non risulta in atti la voltura catastale e l'elaborato peritale del CTU del procedimento di divisione endoesecutiva, attestante il possesso dei beni ereditari da parte del debitore esecutato. Nessun rilievo possono avere in tal senso le comunicazioni intercorse tra il Difensore della ricorrente e il Professionista Delegato, da cui peraltro si evince che il Professionista avesse evidenziato le circostanze innanzi richiamate, prospettando l'assenza di continuità delle trascrizioni. A tal fine il Professionista aveva richiesto la relazione estimativa del CTU, resa nell'esecuzione immobiliare e la documentazione attestante la continuità delle trascrizioni (doc. 7). Tali documenti non risultano tuttavia depositati in atti;
né, come già rilevato, risulta alcuna specifica indicazione dei beni oggetto della accettazione tacita. Le lacune probatorie fin qui evidenziate inducono pertanto al rigetto della domanda formulata dal ricorrente. Nulla sulle spese in ragione della contumacia del convenuto.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta la domanda della ricorrente;
nulla sulle spese. Cuneo, 27 maggio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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