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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/07/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2147/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2147/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SALCIARINI Parte_1 P.IVA_1 STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SALCIARINI STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCI LUCIA e CP_1 C.F._1 dell'avv. MORETTI ILARIA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 74 06100 PERUGIApresso il difensore avv. VINCI LUCIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 17/03/2022 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
Il presente contenzioso trae origine da un ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall'avv. CP_1 contro per il pagamento di compensi professionali asseritamente dovuti
[...] Parte_1 per l'assistenza legale giudiziale e stragiudiziale prestata dal primo in favore della seconda (ovvero in favore della preesistente società che poi ha assunto tale denominazione).
La domanda era stata proposta per gli importi di euro 38.000,00 e di euro 30.000,00, rispettivamente per le prestazioni giudiziali e per quelle stragiudiziali;
a questi importi dovevano aggiungersi gli accessori usuali e/o dovuti per legge, quali il rimborso spese forfettario, l'IVA, eccetera.
Il ricorso era stato accolto e il decreto era stato emanato, senza la provvisoria esecutività.
Dopo la notifica del decreto, la parte ingiunta ha proposto opposizione davanti a questo Tribunale, con l'atto di citazione dal quale deriva il presente procedimento (R.G. 2147/2019). L'originario ricorrente si è costituito replicando argomentatamente alle diffuse contestazioni dell'opponente. Sono state sollevate e discusse fra le parti anche questioni di rito, con riferimento al decreto legislativo n. 150/2011, che ha previsto, fra l'altro, una procedura speciale per le controversie in materia di compensi professionali.
In proposito, è stata emessa l'ordinanza 6 aprile 2021. Con questo provvedimento, il Giudice monocratico ha ritenuto che la controversia si dovesse svolgere con rito speciale, peraltro limitatamente alla domanda relativa ai compensi per l'assistenza giudiziale, mentre doveva proseguire con il rito ordinario per la domanda relativa ai compensi per l'assistenza stragiudiziale. Di conseguenza l'ordinanza ha separato i giudizi rimettendo al Collegio il prosieguo della causa da trattare con rito speciale, mentre disponeva che per la restante materia proseguisse in questa sede il procedimento già iniziato.
Ne consegue che ora la materia del contendere è limitata ai compensi richiesti per l'assistenza stragiudiziale, per l'importo di euro 30.000,00 e relativi accessori.
Peraltro, la stessa ordinanza si è pronunciata negativamente sulla domanda di provvisoria esecutività del decreto opposto, con la motivazione seguente: “non si ritiene di poter concedere la provvisoria esecuzione richiesta in quanto, alla luce delle contestazioni avanzate dalla parte opponente e delle numerose prove scritte addotte a sostegno dell'opposizione, risultano allo stato tutte da provare nel prosieguo istruttorio sia la legittimazione attiva del sia il conferimento dell'incarico in suo CP_1 favore in ordine a tutte le attività da lui poste a fondamento della sua domanda di compenso, sia l'esatto ammontare di esso”.
Si può aggiungere che l'altro troncone della causa – quello rimesso al Collegio per la sua definizione con rito speciale ed iscritto al n. 1755/2021 R.G. - è stato definito con ordinanza 27 maggio 2022 n. 4529. Le domande dell'avv. per i compensi relativi ad assistenza giudiziale sono state respinte, CP_1 con la motivazione – in sintesi – che non vi è alcuna prova del conferimento dei relativi mandati professionali.
Passando ora alla decisione della causa presente – che riguarda, come detto, le pretese relative all'assistenza stragiudiziale – pare utile mettere in evidenza un aspetto di fatto che caratterizza l'intera vicenda.
La società (in precedenza Parte_1 Parte_2
, che è il soggetto al quale l'avv. avrebbe reso le prestazioni giudiziali e stragiudiziali di
[...] CP_1 cui si discute, è stata al centro di prolungate vertenze le quali però, in genere, non la vedevano contrapposta a soggetti terzi. I conflitti si svolgevano piuttosto fra le quattro persone fisiche che ne detenevano le quote, cioè la signora (accomandataria della originaria s.a.s.) ed i tre Parte_2 pagina 2 di 4 figli di questa (accomandanti della s.a.s.), i signori e Parte_3 Parte_4 [...]
Parte_5
Anche quel progetto di transazione, mai perfezionato, che nella prospettazione dell'avv. CP_1 costituirebbe il principale frutto della sua attività di consulenza stragiudiziale, aveva lo scopo di porre fine alle contese fra quelle quattro persone per la conduzione di quell'azienda familiare e delle attività connesse.
In questo contesto potrebbe apparire difficile stabilire se la consulenza stragiudiziale sia stata resa, volta per volta, a richiesta e nell'interesse della società in quanto tale o piuttosto a richiesta e nell'interesse della socia accomandataria.
In effetti, una delle contestazioni che vengono sollevate nel presente giudizio contro le pretese dell'avv. concerne l'asserita nullità di un mandato professionale conferito dalla s.a.s. in persona CP_1 dell'accomandataria, la quale ultima però si sarebbe trovata in conflitto d'interesse, per le ragioni sopra accennate.
Da questo profilo tuttavia si può prescindere, perché, ai fini della decisione, appare risolutiva la considerazione che non vi è la prova che la società – nell'una o nell'altra delle configurazioni giuridiche assunte nel tempo – abbia concluso un contratto d'opera professionale con l'avv. CP_1
Ed invero, le pretese di quest'ultimo si basano essenzialmente sui documenti da lui prodotti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per il parere di sua competenza, acquisito agli atti. Tali documenti sono preventivi di spesa per prestazioni professionali, firmati per accettazione dalla parte committente. Si potrebbe discutere se tali atti abbiano o meno valore contrattuale;
ma sta di fatto che nel loro testo figura quale autore della proposta e destinatario dell'incarico non l'avv. bensì un CP_1 altro professionista, l'avvocato Stefano Castellani.
Pertanto, nella misura in cui quegli atti facciano prova riguardo alla formazione di un rapporto professionale, lo fanno in favore dell'avvocato Stefano Castellani.
Peraltro, se anche si volesse desumere da altri elementi di prova (comunque non emersi in questo giudizio) che l'avv. abbia svolto attività utile alla parte, parallelamente a quella svolta dall'avv. CP_1 Stefano Castellani, ciò non basterebbe ancora ritenere che le prestazioni dell'avv. siano state CP_1 equivalenti, quantitativamente e qualitativamente, a quelle rese dall'avv. Stefano Castellani;
anche sotto questo profilo i preventivi in questione sarebbero inconferenti.
Se, poi, la tesi del ricorrente fosse che quei preventivi vanno interpretati – contro ogni apparenza - come formulati dall'avv. Stefano Castellani anche in nome e per conto dell'avv. quale CP_1 destinatario, in ipotesi, di un mandato congiunto, allora quegli importi si dovrebbero dividere fra i due professionisti;
soluzione peraltro non sostenibile in questa sede non essendovi contraddittorio con l'avv. Stefano Castellani, il quale del resto non è stato indicato neppure come testimone.
In conclusione, l'opposizione al decreto ingiuntivo va accolta, con la revoca del decreto e il rigetto, per quanto di ragione, delle domande dell'opposto.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'opposizione:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Rigetta la domanda dell'opposto;
- Condanna rifondere a le spese del presente CP_1 Parte_1 giudizio, liquidate in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 14 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2147/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SALCIARINI Parte_1 P.IVA_1 STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SALCIARINI STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCI LUCIA e CP_1 C.F._1 dell'avv. MORETTI ILARIA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 74 06100 PERUGIApresso il difensore avv. VINCI LUCIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 17/03/2022 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
Il presente contenzioso trae origine da un ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall'avv. CP_1 contro per il pagamento di compensi professionali asseritamente dovuti
[...] Parte_1 per l'assistenza legale giudiziale e stragiudiziale prestata dal primo in favore della seconda (ovvero in favore della preesistente società che poi ha assunto tale denominazione).
La domanda era stata proposta per gli importi di euro 38.000,00 e di euro 30.000,00, rispettivamente per le prestazioni giudiziali e per quelle stragiudiziali;
a questi importi dovevano aggiungersi gli accessori usuali e/o dovuti per legge, quali il rimborso spese forfettario, l'IVA, eccetera.
Il ricorso era stato accolto e il decreto era stato emanato, senza la provvisoria esecutività.
Dopo la notifica del decreto, la parte ingiunta ha proposto opposizione davanti a questo Tribunale, con l'atto di citazione dal quale deriva il presente procedimento (R.G. 2147/2019). L'originario ricorrente si è costituito replicando argomentatamente alle diffuse contestazioni dell'opponente. Sono state sollevate e discusse fra le parti anche questioni di rito, con riferimento al decreto legislativo n. 150/2011, che ha previsto, fra l'altro, una procedura speciale per le controversie in materia di compensi professionali.
In proposito, è stata emessa l'ordinanza 6 aprile 2021. Con questo provvedimento, il Giudice monocratico ha ritenuto che la controversia si dovesse svolgere con rito speciale, peraltro limitatamente alla domanda relativa ai compensi per l'assistenza giudiziale, mentre doveva proseguire con il rito ordinario per la domanda relativa ai compensi per l'assistenza stragiudiziale. Di conseguenza l'ordinanza ha separato i giudizi rimettendo al Collegio il prosieguo della causa da trattare con rito speciale, mentre disponeva che per la restante materia proseguisse in questa sede il procedimento già iniziato.
Ne consegue che ora la materia del contendere è limitata ai compensi richiesti per l'assistenza stragiudiziale, per l'importo di euro 30.000,00 e relativi accessori.
Peraltro, la stessa ordinanza si è pronunciata negativamente sulla domanda di provvisoria esecutività del decreto opposto, con la motivazione seguente: “non si ritiene di poter concedere la provvisoria esecuzione richiesta in quanto, alla luce delle contestazioni avanzate dalla parte opponente e delle numerose prove scritte addotte a sostegno dell'opposizione, risultano allo stato tutte da provare nel prosieguo istruttorio sia la legittimazione attiva del sia il conferimento dell'incarico in suo CP_1 favore in ordine a tutte le attività da lui poste a fondamento della sua domanda di compenso, sia l'esatto ammontare di esso”.
Si può aggiungere che l'altro troncone della causa – quello rimesso al Collegio per la sua definizione con rito speciale ed iscritto al n. 1755/2021 R.G. - è stato definito con ordinanza 27 maggio 2022 n. 4529. Le domande dell'avv. per i compensi relativi ad assistenza giudiziale sono state respinte, CP_1 con la motivazione – in sintesi – che non vi è alcuna prova del conferimento dei relativi mandati professionali.
Passando ora alla decisione della causa presente – che riguarda, come detto, le pretese relative all'assistenza stragiudiziale – pare utile mettere in evidenza un aspetto di fatto che caratterizza l'intera vicenda.
La società (in precedenza Parte_1 Parte_2
, che è il soggetto al quale l'avv. avrebbe reso le prestazioni giudiziali e stragiudiziali di
[...] CP_1 cui si discute, è stata al centro di prolungate vertenze le quali però, in genere, non la vedevano contrapposta a soggetti terzi. I conflitti si svolgevano piuttosto fra le quattro persone fisiche che ne detenevano le quote, cioè la signora (accomandataria della originaria s.a.s.) ed i tre Parte_2 pagina 2 di 4 figli di questa (accomandanti della s.a.s.), i signori e Parte_3 Parte_4 [...]
Parte_5
Anche quel progetto di transazione, mai perfezionato, che nella prospettazione dell'avv. CP_1 costituirebbe il principale frutto della sua attività di consulenza stragiudiziale, aveva lo scopo di porre fine alle contese fra quelle quattro persone per la conduzione di quell'azienda familiare e delle attività connesse.
In questo contesto potrebbe apparire difficile stabilire se la consulenza stragiudiziale sia stata resa, volta per volta, a richiesta e nell'interesse della società in quanto tale o piuttosto a richiesta e nell'interesse della socia accomandataria.
In effetti, una delle contestazioni che vengono sollevate nel presente giudizio contro le pretese dell'avv. concerne l'asserita nullità di un mandato professionale conferito dalla s.a.s. in persona CP_1 dell'accomandataria, la quale ultima però si sarebbe trovata in conflitto d'interesse, per le ragioni sopra accennate.
Da questo profilo tuttavia si può prescindere, perché, ai fini della decisione, appare risolutiva la considerazione che non vi è la prova che la società – nell'una o nell'altra delle configurazioni giuridiche assunte nel tempo – abbia concluso un contratto d'opera professionale con l'avv. CP_1
Ed invero, le pretese di quest'ultimo si basano essenzialmente sui documenti da lui prodotti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per il parere di sua competenza, acquisito agli atti. Tali documenti sono preventivi di spesa per prestazioni professionali, firmati per accettazione dalla parte committente. Si potrebbe discutere se tali atti abbiano o meno valore contrattuale;
ma sta di fatto che nel loro testo figura quale autore della proposta e destinatario dell'incarico non l'avv. bensì un CP_1 altro professionista, l'avvocato Stefano Castellani.
Pertanto, nella misura in cui quegli atti facciano prova riguardo alla formazione di un rapporto professionale, lo fanno in favore dell'avvocato Stefano Castellani.
Peraltro, se anche si volesse desumere da altri elementi di prova (comunque non emersi in questo giudizio) che l'avv. abbia svolto attività utile alla parte, parallelamente a quella svolta dall'avv. CP_1 Stefano Castellani, ciò non basterebbe ancora ritenere che le prestazioni dell'avv. siano state CP_1 equivalenti, quantitativamente e qualitativamente, a quelle rese dall'avv. Stefano Castellani;
anche sotto questo profilo i preventivi in questione sarebbero inconferenti.
Se, poi, la tesi del ricorrente fosse che quei preventivi vanno interpretati – contro ogni apparenza - come formulati dall'avv. Stefano Castellani anche in nome e per conto dell'avv. quale CP_1 destinatario, in ipotesi, di un mandato congiunto, allora quegli importi si dovrebbero dividere fra i due professionisti;
soluzione peraltro non sostenibile in questa sede non essendovi contraddittorio con l'avv. Stefano Castellani, il quale del resto non è stato indicato neppure come testimone.
In conclusione, l'opposizione al decreto ingiuntivo va accolta, con la revoca del decreto e il rigetto, per quanto di ragione, delle domande dell'opposto.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'opposizione:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Rigetta la domanda dell'opposto;
- Condanna rifondere a le spese del presente CP_1 Parte_1 giudizio, liquidate in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 14 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
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