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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 05/12/2024, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1198/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Fabio Rivellini Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1198/2024, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. NEGRI GIANMARCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
PARTE ATTRICE
nel contraddittorio con
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE (C.F.
); P.IVA_1
OGGETTO: “Rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 31 d.lgs. n. 150/2011”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di prima comparizione 29/10/2024, come segue:
pagina 1 di 10 Per parte ricorrente cfr. verbale 29.10.2024: “L'Avv. Negri precisa che il Pt_1
Comune di nascita di cui all'atto di nascita è . Richiama la nuova Persona_1
sentenza della Corte Costituzionale in materia, esibendo sentenza del Tribunale di Milano
n. 9151/2024 del 23/10/2024, chiedendo non già autorizzazione al trattamento, né ovviamente rigetto della domanda, bensì accertamento del diritto a sottoporsi al trattamento medico-chirurgo, rappresentando la problematica complessiva. L'Avv. Negri, autorizzato dal giudicante, precisa le conclusioni come in atti, con le precisazioni di cui sopra quanto alla originaria domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico; rinuncia ai termini ex art. 189 c.p.c. e chiede l'immediata remissione della causa in decisione al Collegio. Si riserva il deposito di istanza di liquidazione dei compensi P.S.S.”; le conclusioni di cui all'atto di citazione erano le seguenti: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- disporre con sentenza il diritto di ad essere autorizzata a sottoporsi a Parte_1
tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lurago d'ER (CO) di rettificare
l'atto di nascita di (atto n. 17, parte I, Serie A, anno 2003), facendo Parte_1 constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come
“ ” e non altrimenti, provvedendo a tutti gli adempimenti successivi;
Per_2
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Varese di comunicare l'emananda
Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Lurago
d'ER (CO), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.”;
Per parte resistente PROCURA DELLA REPUBBLICA: Atti notificati alla Procura a mezzo PEC con ricevuta di avvenuta consegna del 28/05/2024 ore 16:04:01, in allegato alla citazione.
pagina 2 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, iscritto a ruolo in data 28/05/2024, parte attrice , nata a [...] il [...] (atto di nascita formato nel Parte_1
Comune di con atto n. 17, parte I, Serie A, Atti di Nascita) ha adìto Persona_1
l'intestato Tribunale, ai sensi degli artt. 1 Legge n. 164/1982 e 31 d.lgs. n. 150/2011, al fine di ottenere pronuncia di autorizzazione all'adeguamento mediante trattamento medico- chirurgico dei propri caratteri sessuali, da femminili a maschili, nonché pronuncia di rettificazione di attribuzione del sesso, da femminile a maschile, e del nome, da a Pt_1
. Per_2
A sostegno della propria richiesta la difesa attorea ha allegato:
- che parte attrice, all'anagrafe è nata a [...] il Parte_1
07/07/2003, ma che il suo atto di nascita è stato formato nel diverso Comune di Lurago
d'ER (CO) – cfr. doc. 1;
- che parte attrice è di stato libero e non ha figli - cfr. doc. 2;
- che, in ragione dell'identità percepita, ormai da anni parte attrice vive in maniera serena e stabile al maschile, ed è da tutti conosciuto come , con utilizzo di Per_2
aggettivazione e pronomi maschili;
- che è stato nel tempo intrapreso un percorso di riconoscimento dell'identità di genere percepita, in ragione del profondo malessere nell'identificazione con il genere femminile, acuitosi soprattutto nel periodo dello sviluppo puberale;
che tale percorso si è svolto presso strutture ospedaliere pubbliche;
- che il percorso, iniziato nel 2021 è proseguito nel tempo con professionisti della materia che hanno verificato ed accertato l'esistenza di criteri elettivi per effettuare transizione di genere in un quadro di Disforia di Genere (cfr. doc. 3);
- che il percorso psicologico intrapreso ha escluso la presenza di patologie psichiatriche tali da incidere sulla capacità di determinarsi;
- che il complessivo percorso in essere, dapprima presso il CPS di Varese, poi presso l'Ospedale Niguarda di Milano con la dott.ssa e poi con il centro Auxologico Per_3
di Milano, dott.ssa per la parte endocrinologica, ha permesso di constatare Per_4
come il richiedente possieda i requisiti per il percorso avviato e intrapreso;
pagina 3 di 10 - che il percorso risulta aver contenuto le difficoltà insorte, residuando difficoltà in rodine alla non rispondenza della documentazione rispetto a quello che è l'aspetto del richiedente;
- che non vi sono dubbi in ordine alla coscienza di inequivocabilità, definitività ed irreversibilità dei trattamenti in essere, come emergente dalla documentazione medica in atti.
Richiamati i principi applicabili, nonché la giurisprudenza di cassazione e della
Corte Costituzionale in materia, ha concluso come in citazione.
In sede di udienza di comparizione 29/10/2024 la difesa attorea ha mutato conclusioni, chiedendo “accertamento del diritto” dell'attore di sottoporsi ai trattamenti chirurgici, vendendo meno la domanda di “autorizzazione” a ciò, alla luce della sopravvenienza normativa e giurisprudenziale intervenuta (Sentenza della Corte
Costituzionale n. 143/2024 che, per quanto qui d'interesse, ha dichiarato incostituzionale l'art. 31 co. 4 del D.Lgs. n. 150/2011 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”); sul punto ha richiamato la recente sentenza del Tribunale di Milano n. 9151 del 23/10/2024.
Il Pubblico Ministero, unico contraddittore necessario, destinatario di regolare notifica dell'atto introduttivo (PEC del 28/05/2024 ore 16:04:01) nulla ha apposto alle richieste avanzate.
All'udienza 29/10/2024, sentito personalmente il richiedente, il difensore attoreo ha operato le precisazioni di cui supra e, autorizzato dal giudicante, ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa riportandosi integralmente agli atti.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio, senza termini ulteriori.
***********
Ritiene il Collegio che le domande di parte attrice possano trovare integrale accoglimento.
pagina 4 di 10 1) Proceduralmente
nata a [...] il [...] (atto di nascita formato nel Parte_1
Comune di con atto n. 17, parte I, Serie A, Atti di Nascita), Persona_1
presentatasi in udienza al Giudice con abiti ed acconciatura maschili, risulta di stato libero e non risulta avere prole (cfr. certificato in atti doc. 2); correttamente, pertanto, il procedimento è stato introdotto nei soli confronti del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 31 co. 3 del d.lgs. n. 150/2011.
2) Le domande attoree
Le domande, per come precisate all'udienza, appaiono fondate e meritevoli di accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
La materia risulta ad oggi regolata, oltre che dalla Legge n. 164 del 14.04.1982 (art. 1 – “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.”.), dal disposto di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, rubricato “Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, il quale prevede, per quanto d'interesse nella fattispecie: “
1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo
1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. È competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore.
3. L'atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero”, nonché al comma 4, in cu il Legislatore ha fatto confluire la precedente previsione dell'art. 3 della Legge n. 164/1982: “
4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.”.
L'autorizzazione richiesta al Collegio del Tribunale adìto implica l'accertamento da parte dell'Autorità Giudiziaria del carattere necessario dell'intervento di adeguamento dei caratteri sessuali, al fine di assicurare alla parte richiedente il proprio benessere psicofisico, nonché la realizzazione del proprio diritto all'autodeterminazione dell'identità di genere,
pagina 5 di 10 diritti di rango costituzionale tutelati anche a livello sovranazionale (cfr. artt. 2, 3, 32 Cost. ed art. 8 CEDU).
Ad oggi, poi, come anticipato, è intervenuta la Sentenza della Corte Costituzionale
n. 143/2024 che, per quanto qui d'interesse, ha dichiarato incostituzionale l'art. 31 co. 4 del
D.Lgs. n. 150/2011 appena citato, “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Ebbene, ritiene il Collegio che nella fattispecie, superfluo l'esperimento di un'istruttoria tecnica alla luce delle deduzioni ed allegazioni nonché della documentazione allegata all'atto introduttivo, parte attrice abbia opportunamente delineato di essere stata edotta e di aver appieno compreso l'iter e le implicazioni tutte (irreversibilità compresa) dell'effettuazione dell'intervento di adeguamento medico-chirurgico dei propri caratteri sessuali.
Il percorso già in essere ha potuto portare ad affermate che le caratteristiche somatiche attoree sono state, almeno quanto ai caratteri secondari, adeguati alle prerogative ed al sentire interiori, manifestati e percepiti ormai da tempo dalla parte attrice, sia in pubblico che in privato.
Ed infatti, dagli atti, verbali e documenti di causa emerge la determinazione al perseguimento del proprio progetto di vita, nonché la consapevole accettazione dell'irreversibilità del percorso di scelte posto in essere (cfr. docc. 3 - 4 allegati all'atto di citazione); si rimarca, per contro, l'assenza all'attualità di disturbi di percezione ovvero di affezioni altrimenti idonee ad alterare la piena capacità di autodeterminazione del soggetto.
In particolare, si evidenzia quanto segue:
- doc. 3 Relazione Dott.ssa ASST Grande Ospedale Persona_5
Metropolitano Niguarda S.S.D. Psicologia Clinica, in cui viene dato atto de
“l'atteggiamento nei confronti della terapia ormonale, assunta a partire da gennaio 2023 su prescrizione e monitoraggio della specialista Dr.ssa è sempre stato positio Per_4
pagina 6 di 10 e aderente alle indicazioni mediche. L'assunzione della terapia ha favorito il consolidamento del percorso di transizione sociale e la paziente vive ad oggi stabilmente come uomo, mostrando in tale ruolo un buon adattamento psicologico. I cambiamenti fisici ottenuti hanno incrementato l'autostima e la determinazione nel proseguire il percorso”; nonché ivi viene concluso per un complessivo quadro clinico compatibile “con la diagnosi di Disforia di Genere (302.85 DSM 5) F 64.1-ICD 10) in quanto è presente una marcata incongruenza tra il sesso biologico ed il genere di appartenenza.”;
- doc. 4 Relazione a forma della Dott.ssa Medico Chirurgo Persona_6
Specialista in e Malattie del Ricambio Istituto Auxologico Italiano, nonché CP_1
del Dott. Medico Chirurgo Persona_7 Controparte_2
, del 28/02/2024, i quali con ampia e dettagliata analisi, hanno ricostruito il
[...]
percorso di assunzione della terapia mascolinizzante, riportando come il paziente abbia ben tollerato la stessa, con giovamento, nonché ne abbia compreso appieno le implicazioni e conseguenze, anche a lungo termine, nonché in punto di irreversibilità.
Deve accogliersi, pertanto, la domanda attorea tesa ad ottenere l'immediata rettifica dei dati anagrafici, quanto all'indicazione del sesso, nonché quanto all'indicazione del prenome.
Infatti, il completamento dell'iter del percorso in essere (con anche le relative operazioni chirurgiche attinenti ai caratteri primari) necessita di tempistiche indefinite e certamente non immediate, soggette a variabili indipendenti, di talché la perdurante discrasia fra l'aspetto esteriore, sia da un punto di vista comportamentale che da un punto di vista di vissuto identitario, per come accertato sia dagli specialisti medici nelle loro relazioni allegate sia da questo Tribunale all'udienza di comparizione personale, rispetto al dato anagrafico attribuito alla nascita, di fatto determina una ingiustificata compressione del diritto all'identità personale del soggetto, costituzionalmente tutelato.
Pertanto, l'allineamento del dato formale anagrafico con l'identità sessuale sentita interiormente dall'attore, nonché con l'aspetto esteriore percepito dai suoi potenziali interlocutori si rende necessario, anzitutto, nell'ottica preminente del perseguimento del benessere psicofisico – tutelato da situazioni costituenti potenziali fonti di imbarazzo o di pagina 7 di 10 discriminazione –, ma anche in vista della salvaguardia dell'ulteriore interesse, altrettanto meritevole di tutela giuridica, alla certezza dei rapporti giuridici ed alla trasparenza nelle relazioni interpersonali.
Quanto al dato normativo, sebbene l'art. 1 della Legge n. 164 del 1982 preveda espressamente che “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, sono noti gli approdi giurisprudenziali, non più recenti, sia della Corte di Cassazione che della Corte
Costituzionale, i quali escluso che la previa sottoposizione ad intervento chirurgico sia presupposto necessario per la rettificazione anagrafica del sesso, fermo l'accertamento
(supra operato) circa la serietà e l'univocità del percorso intrapreso con irreversibilità dell'opzione di genere effettuato del richiedente (cfr. sul punto, Cass. civ., Sez. 1, Sentenza
n. 15138 del 20/07/2015, Rv. 636001 – 01: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della
l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio
e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.”, nonché cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 221 del 2015).
Devono, pertanto, essere accolte, ancor prima e a prescindere dall'effettuazione dell'intervento chirurgico, anche per quanto infra in relazione alle ulteriori novità intervenute, tanto la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello
Stato Civile, quanto la correlata domanda di variazione del prenome – da considerarsi, pur in assenza di apposita previsione di legge, quale conseguenza normale della riattribuzione del sesso anagrafico, atteso il fondamentale ruolo rivestito dal prenome nell'individuazione e nella qualificazione di un soggetto come appartenente all'uno o all'altro sesso, come del resto evincibile argomentando dal disposto espresso di cui all'art. 5 della Legge n. 164 del pagina 8 di 10 1982 secondo cui “Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”.
3) La domanda di accertamento del diritto a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024, per quanto qui d'interesse, ha dichiarato incostituzionale l'art. 31 co. 4 del D.Lgs. n. 150/2011 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Pertanto, ricorrendo nella presente fattispecie proprio l'ipotesi di cui alla citata pronuncia, non deve procedersi ad alcuna espressa autorizzazione, in quanto è già diritto della parte a chiedere ed ottenere i trattamenti medici chirurgici dai medici, in conseguenza dell'autorizzata rettificazione di attribuzione di sesso.
Alla luce della specificità della domanda formulata in sede di conclusioni
(accertamento del diritto, non già autorizzaizone), ritiene il Collegio che la stessa sia accoglibile.
4) Le spese di lite
La natura necessaria e costitutiva del giudizio, proposto ex lege unicamente nei confronti del P.M. in difetto di parenti contraddittori necessari, non potendosi peraltro ritenere configurata una ipotesi di soccombenza in senso tecnico rilevante ai sensi dell'art. 91 c.p.c., comporta la dichiarazione di integrale irripetibilità delle spese di lite attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, visto l'art. 1 Legge n. 164/1982 e
l'art. 31 d.lgs. n. 150/2011, così provvede:
pagina 9 di 10 1) ACCOGLIE la domanda di parte attrice (n. ER (CO), il Parte_1
07/07/2003 – atto di nascita n. 17, parte I, serie A, Atti di Nascita del distinto
Comune di ) di rettificazione di attribuzione di sesso e, per Persona_1
l'effetto, ACCERTA il diritto di parte attrice alla riassegnazione del sesso,
sin d'ora all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lurago d'ER CP_3
(CO), ove l'atto di nascita è stato formato, di effettuare nel relativo registro degli atti di stato civile, ed in ogni altro atto o certificato relativo alla medesima persona, la rettificazione in relazione al sesso, da “femminile” a “maschile”, ed al nome, da ad ”; con tutti gli adempimenti conseguenti di legge;
Pt_1 Per_2
2) ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto, Parte_1
ACCERTA il diritto di sottoporsi all'adeguamento mediante trattamento medico- chirurgico dei propri caratteri sessuali, da femminili a maschili, non essendo più necessaria espressa autorizzaizone in tal senso (Corte Cost. 143/2024);
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite attoree.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2024.
La Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott. Fabio Rivellini
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Fabio Rivellini Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1198/2024, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. NEGRI GIANMARCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
PARTE ATTRICE
nel contraddittorio con
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE (C.F.
); P.IVA_1
OGGETTO: “Rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 31 d.lgs. n. 150/2011”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di prima comparizione 29/10/2024, come segue:
pagina 1 di 10 Per parte ricorrente cfr. verbale 29.10.2024: “L'Avv. Negri precisa che il Pt_1
Comune di nascita di cui all'atto di nascita è . Richiama la nuova Persona_1
sentenza della Corte Costituzionale in materia, esibendo sentenza del Tribunale di Milano
n. 9151/2024 del 23/10/2024, chiedendo non già autorizzazione al trattamento, né ovviamente rigetto della domanda, bensì accertamento del diritto a sottoporsi al trattamento medico-chirurgo, rappresentando la problematica complessiva. L'Avv. Negri, autorizzato dal giudicante, precisa le conclusioni come in atti, con le precisazioni di cui sopra quanto alla originaria domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico; rinuncia ai termini ex art. 189 c.p.c. e chiede l'immediata remissione della causa in decisione al Collegio. Si riserva il deposito di istanza di liquidazione dei compensi P.S.S.”; le conclusioni di cui all'atto di citazione erano le seguenti: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- disporre con sentenza il diritto di ad essere autorizzata a sottoporsi a Parte_1
tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lurago d'ER (CO) di rettificare
l'atto di nascita di (atto n. 17, parte I, Serie A, anno 2003), facendo Parte_1 constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come
“ ” e non altrimenti, provvedendo a tutti gli adempimenti successivi;
Per_2
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Varese di comunicare l'emananda
Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Lurago
d'ER (CO), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.”;
Per parte resistente PROCURA DELLA REPUBBLICA: Atti notificati alla Procura a mezzo PEC con ricevuta di avvenuta consegna del 28/05/2024 ore 16:04:01, in allegato alla citazione.
pagina 2 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, iscritto a ruolo in data 28/05/2024, parte attrice , nata a [...] il [...] (atto di nascita formato nel Parte_1
Comune di con atto n. 17, parte I, Serie A, Atti di Nascita) ha adìto Persona_1
l'intestato Tribunale, ai sensi degli artt. 1 Legge n. 164/1982 e 31 d.lgs. n. 150/2011, al fine di ottenere pronuncia di autorizzazione all'adeguamento mediante trattamento medico- chirurgico dei propri caratteri sessuali, da femminili a maschili, nonché pronuncia di rettificazione di attribuzione del sesso, da femminile a maschile, e del nome, da a Pt_1
. Per_2
A sostegno della propria richiesta la difesa attorea ha allegato:
- che parte attrice, all'anagrafe è nata a [...] il Parte_1
07/07/2003, ma che il suo atto di nascita è stato formato nel diverso Comune di Lurago
d'ER (CO) – cfr. doc. 1;
- che parte attrice è di stato libero e non ha figli - cfr. doc. 2;
- che, in ragione dell'identità percepita, ormai da anni parte attrice vive in maniera serena e stabile al maschile, ed è da tutti conosciuto come , con utilizzo di Per_2
aggettivazione e pronomi maschili;
- che è stato nel tempo intrapreso un percorso di riconoscimento dell'identità di genere percepita, in ragione del profondo malessere nell'identificazione con il genere femminile, acuitosi soprattutto nel periodo dello sviluppo puberale;
che tale percorso si è svolto presso strutture ospedaliere pubbliche;
- che il percorso, iniziato nel 2021 è proseguito nel tempo con professionisti della materia che hanno verificato ed accertato l'esistenza di criteri elettivi per effettuare transizione di genere in un quadro di Disforia di Genere (cfr. doc. 3);
- che il percorso psicologico intrapreso ha escluso la presenza di patologie psichiatriche tali da incidere sulla capacità di determinarsi;
- che il complessivo percorso in essere, dapprima presso il CPS di Varese, poi presso l'Ospedale Niguarda di Milano con la dott.ssa e poi con il centro Auxologico Per_3
di Milano, dott.ssa per la parte endocrinologica, ha permesso di constatare Per_4
come il richiedente possieda i requisiti per il percorso avviato e intrapreso;
pagina 3 di 10 - che il percorso risulta aver contenuto le difficoltà insorte, residuando difficoltà in rodine alla non rispondenza della documentazione rispetto a quello che è l'aspetto del richiedente;
- che non vi sono dubbi in ordine alla coscienza di inequivocabilità, definitività ed irreversibilità dei trattamenti in essere, come emergente dalla documentazione medica in atti.
Richiamati i principi applicabili, nonché la giurisprudenza di cassazione e della
Corte Costituzionale in materia, ha concluso come in citazione.
In sede di udienza di comparizione 29/10/2024 la difesa attorea ha mutato conclusioni, chiedendo “accertamento del diritto” dell'attore di sottoporsi ai trattamenti chirurgici, vendendo meno la domanda di “autorizzazione” a ciò, alla luce della sopravvenienza normativa e giurisprudenziale intervenuta (Sentenza della Corte
Costituzionale n. 143/2024 che, per quanto qui d'interesse, ha dichiarato incostituzionale l'art. 31 co. 4 del D.Lgs. n. 150/2011 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”); sul punto ha richiamato la recente sentenza del Tribunale di Milano n. 9151 del 23/10/2024.
Il Pubblico Ministero, unico contraddittore necessario, destinatario di regolare notifica dell'atto introduttivo (PEC del 28/05/2024 ore 16:04:01) nulla ha apposto alle richieste avanzate.
All'udienza 29/10/2024, sentito personalmente il richiedente, il difensore attoreo ha operato le precisazioni di cui supra e, autorizzato dal giudicante, ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa riportandosi integralmente agli atti.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio, senza termini ulteriori.
***********
Ritiene il Collegio che le domande di parte attrice possano trovare integrale accoglimento.
pagina 4 di 10 1) Proceduralmente
nata a [...] il [...] (atto di nascita formato nel Parte_1
Comune di con atto n. 17, parte I, Serie A, Atti di Nascita), Persona_1
presentatasi in udienza al Giudice con abiti ed acconciatura maschili, risulta di stato libero e non risulta avere prole (cfr. certificato in atti doc. 2); correttamente, pertanto, il procedimento è stato introdotto nei soli confronti del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 31 co. 3 del d.lgs. n. 150/2011.
2) Le domande attoree
Le domande, per come precisate all'udienza, appaiono fondate e meritevoli di accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
La materia risulta ad oggi regolata, oltre che dalla Legge n. 164 del 14.04.1982 (art. 1 – “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.”.), dal disposto di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, rubricato “Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, il quale prevede, per quanto d'interesse nella fattispecie: “
1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo
1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. È competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore.
3. L'atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero”, nonché al comma 4, in cu il Legislatore ha fatto confluire la precedente previsione dell'art. 3 della Legge n. 164/1982: “
4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.”.
L'autorizzazione richiesta al Collegio del Tribunale adìto implica l'accertamento da parte dell'Autorità Giudiziaria del carattere necessario dell'intervento di adeguamento dei caratteri sessuali, al fine di assicurare alla parte richiedente il proprio benessere psicofisico, nonché la realizzazione del proprio diritto all'autodeterminazione dell'identità di genere,
pagina 5 di 10 diritti di rango costituzionale tutelati anche a livello sovranazionale (cfr. artt. 2, 3, 32 Cost. ed art. 8 CEDU).
Ad oggi, poi, come anticipato, è intervenuta la Sentenza della Corte Costituzionale
n. 143/2024 che, per quanto qui d'interesse, ha dichiarato incostituzionale l'art. 31 co. 4 del
D.Lgs. n. 150/2011 appena citato, “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Ebbene, ritiene il Collegio che nella fattispecie, superfluo l'esperimento di un'istruttoria tecnica alla luce delle deduzioni ed allegazioni nonché della documentazione allegata all'atto introduttivo, parte attrice abbia opportunamente delineato di essere stata edotta e di aver appieno compreso l'iter e le implicazioni tutte (irreversibilità compresa) dell'effettuazione dell'intervento di adeguamento medico-chirurgico dei propri caratteri sessuali.
Il percorso già in essere ha potuto portare ad affermate che le caratteristiche somatiche attoree sono state, almeno quanto ai caratteri secondari, adeguati alle prerogative ed al sentire interiori, manifestati e percepiti ormai da tempo dalla parte attrice, sia in pubblico che in privato.
Ed infatti, dagli atti, verbali e documenti di causa emerge la determinazione al perseguimento del proprio progetto di vita, nonché la consapevole accettazione dell'irreversibilità del percorso di scelte posto in essere (cfr. docc. 3 - 4 allegati all'atto di citazione); si rimarca, per contro, l'assenza all'attualità di disturbi di percezione ovvero di affezioni altrimenti idonee ad alterare la piena capacità di autodeterminazione del soggetto.
In particolare, si evidenzia quanto segue:
- doc. 3 Relazione Dott.ssa ASST Grande Ospedale Persona_5
Metropolitano Niguarda S.S.D. Psicologia Clinica, in cui viene dato atto de
“l'atteggiamento nei confronti della terapia ormonale, assunta a partire da gennaio 2023 su prescrizione e monitoraggio della specialista Dr.ssa è sempre stato positio Per_4
pagina 6 di 10 e aderente alle indicazioni mediche. L'assunzione della terapia ha favorito il consolidamento del percorso di transizione sociale e la paziente vive ad oggi stabilmente come uomo, mostrando in tale ruolo un buon adattamento psicologico. I cambiamenti fisici ottenuti hanno incrementato l'autostima e la determinazione nel proseguire il percorso”; nonché ivi viene concluso per un complessivo quadro clinico compatibile “con la diagnosi di Disforia di Genere (302.85 DSM 5) F 64.1-ICD 10) in quanto è presente una marcata incongruenza tra il sesso biologico ed il genere di appartenenza.”;
- doc. 4 Relazione a forma della Dott.ssa Medico Chirurgo Persona_6
Specialista in e Malattie del Ricambio Istituto Auxologico Italiano, nonché CP_1
del Dott. Medico Chirurgo Persona_7 Controparte_2
, del 28/02/2024, i quali con ampia e dettagliata analisi, hanno ricostruito il
[...]
percorso di assunzione della terapia mascolinizzante, riportando come il paziente abbia ben tollerato la stessa, con giovamento, nonché ne abbia compreso appieno le implicazioni e conseguenze, anche a lungo termine, nonché in punto di irreversibilità.
Deve accogliersi, pertanto, la domanda attorea tesa ad ottenere l'immediata rettifica dei dati anagrafici, quanto all'indicazione del sesso, nonché quanto all'indicazione del prenome.
Infatti, il completamento dell'iter del percorso in essere (con anche le relative operazioni chirurgiche attinenti ai caratteri primari) necessita di tempistiche indefinite e certamente non immediate, soggette a variabili indipendenti, di talché la perdurante discrasia fra l'aspetto esteriore, sia da un punto di vista comportamentale che da un punto di vista di vissuto identitario, per come accertato sia dagli specialisti medici nelle loro relazioni allegate sia da questo Tribunale all'udienza di comparizione personale, rispetto al dato anagrafico attribuito alla nascita, di fatto determina una ingiustificata compressione del diritto all'identità personale del soggetto, costituzionalmente tutelato.
Pertanto, l'allineamento del dato formale anagrafico con l'identità sessuale sentita interiormente dall'attore, nonché con l'aspetto esteriore percepito dai suoi potenziali interlocutori si rende necessario, anzitutto, nell'ottica preminente del perseguimento del benessere psicofisico – tutelato da situazioni costituenti potenziali fonti di imbarazzo o di pagina 7 di 10 discriminazione –, ma anche in vista della salvaguardia dell'ulteriore interesse, altrettanto meritevole di tutela giuridica, alla certezza dei rapporti giuridici ed alla trasparenza nelle relazioni interpersonali.
Quanto al dato normativo, sebbene l'art. 1 della Legge n. 164 del 1982 preveda espressamente che “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, sono noti gli approdi giurisprudenziali, non più recenti, sia della Corte di Cassazione che della Corte
Costituzionale, i quali escluso che la previa sottoposizione ad intervento chirurgico sia presupposto necessario per la rettificazione anagrafica del sesso, fermo l'accertamento
(supra operato) circa la serietà e l'univocità del percorso intrapreso con irreversibilità dell'opzione di genere effettuato del richiedente (cfr. sul punto, Cass. civ., Sez. 1, Sentenza
n. 15138 del 20/07/2015, Rv. 636001 – 01: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della
l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio
e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.”, nonché cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 221 del 2015).
Devono, pertanto, essere accolte, ancor prima e a prescindere dall'effettuazione dell'intervento chirurgico, anche per quanto infra in relazione alle ulteriori novità intervenute, tanto la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello
Stato Civile, quanto la correlata domanda di variazione del prenome – da considerarsi, pur in assenza di apposita previsione di legge, quale conseguenza normale della riattribuzione del sesso anagrafico, atteso il fondamentale ruolo rivestito dal prenome nell'individuazione e nella qualificazione di un soggetto come appartenente all'uno o all'altro sesso, come del resto evincibile argomentando dal disposto espresso di cui all'art. 5 della Legge n. 164 del pagina 8 di 10 1982 secondo cui “Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”.
3) La domanda di accertamento del diritto a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024, per quanto qui d'interesse, ha dichiarato incostituzionale l'art. 31 co. 4 del D.Lgs. n. 150/2011 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Pertanto, ricorrendo nella presente fattispecie proprio l'ipotesi di cui alla citata pronuncia, non deve procedersi ad alcuna espressa autorizzazione, in quanto è già diritto della parte a chiedere ed ottenere i trattamenti medici chirurgici dai medici, in conseguenza dell'autorizzata rettificazione di attribuzione di sesso.
Alla luce della specificità della domanda formulata in sede di conclusioni
(accertamento del diritto, non già autorizzaizone), ritiene il Collegio che la stessa sia accoglibile.
4) Le spese di lite
La natura necessaria e costitutiva del giudizio, proposto ex lege unicamente nei confronti del P.M. in difetto di parenti contraddittori necessari, non potendosi peraltro ritenere configurata una ipotesi di soccombenza in senso tecnico rilevante ai sensi dell'art. 91 c.p.c., comporta la dichiarazione di integrale irripetibilità delle spese di lite attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, visto l'art. 1 Legge n. 164/1982 e
l'art. 31 d.lgs. n. 150/2011, così provvede:
pagina 9 di 10 1) ACCOGLIE la domanda di parte attrice (n. ER (CO), il Parte_1
07/07/2003 – atto di nascita n. 17, parte I, serie A, Atti di Nascita del distinto
Comune di ) di rettificazione di attribuzione di sesso e, per Persona_1
l'effetto, ACCERTA il diritto di parte attrice alla riassegnazione del sesso,
sin d'ora all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lurago d'ER CP_3
(CO), ove l'atto di nascita è stato formato, di effettuare nel relativo registro degli atti di stato civile, ed in ogni altro atto o certificato relativo alla medesima persona, la rettificazione in relazione al sesso, da “femminile” a “maschile”, ed al nome, da ad ”; con tutti gli adempimenti conseguenti di legge;
Pt_1 Per_2
2) ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto, Parte_1
ACCERTA il diritto di sottoporsi all'adeguamento mediante trattamento medico- chirurgico dei propri caratteri sessuali, da femminili a maschili, non essendo più necessaria espressa autorizzaizone in tal senso (Corte Cost. 143/2024);
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite attoree.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2024.
La Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott. Fabio Rivellini
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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