TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8465 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/08/1981, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta IA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pisanu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
ER NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 08/12/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Samassi, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicarsi reciprocamente le variazioni di residenza.
2) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori e riceverà dagli stessi Per_1 cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi.
3) La casa coniugale di proprietà di entrambi viene - al momento - assegnata al Sig. IA, che si accollerà per intero il mutuo, mentre la Cara sosterrà le spese per l'affitto di una nuova abitazione nella quale trasferirà la sua residenza e quella del minore.
4) Il IA si impegna a manlevare entro, un anno dalla firma del presente ricorso, la rispetto alla fideiussione sottoscritta da entrambi i coniugi per Pt_1
l'acquisto di un locale commerciale ad uso esclusivo del IA e del di lui fratello.
5) Entro 6 mesi dalla separazione i coniugi valuteranno una divisione bonaria dei mobili e degli elettrodomestici della casa familiare, il cui prestito per il loro acquisto viene sostenuto da entrambi.
Pag. 2 di 4 6) Il minore continuerà a frequentare liberamente gli ascendenti sia Per_1 materni che paterni.
7) Il minore ha una diagnosi di ADHD, per cui ha necessità di periodiche sedute di psicoterapia/pedagogia alle quali dovranno acconsentire entrambi i genitori.
In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al giudice tutelare.
8) I genitori avranno paritario ruolo nel provvedere alle esigenze educative, sociali e morali del minore.
La responsabilità genitoriale è, quindi, ex art. 337 ter c.c., esercitata da entrambi i genitori in modo condiviso, per cui le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al giudice.
Le decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore.
9) Il minore avrà presso l'abitazione della madre la stabile residenza e Per_1 collocazione prevalente.
Ex art. 337 sexies c.c., ciascun genitore è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
10) Salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori, compresi i turni lavorativi, durante tutto l'anno, i coniugi stabiliscono che il padre terrà con se il minore 2/3 sere settimanali e ogni qualvolta il figlio lo vorrà, anche con pernottamento, compatibilmente alle esigenze scolastiche e/o di svago dello stesso, fermo restando che in ogni caso il padre lo terrà con se a weekend alterni, ovvero dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina (con accompagnamento presso la scuola).
11) Entrambi i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente necessità che comportino eventuali variazioni di calendario per i turni.
12) Entrambi i genitori si obbligano a comunicare immediatamente all'altro genitore ogni eventuale cambio di residenza o domicilio e recapito telefonico o di posta elettronica.
13) Il minore, inoltre, salvo diversi accordi tra le parti, trascorrerà le festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto alternativamente con ciascun genitore.
Tutto ciò fatte salve eventuali necessità delle parti o del minore.
14) Il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori almeno 10 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche dietro previo accordo.
Pag. 3 di 4 15) Nulla è reciprocamente dovuto dai coniugi a titolo di mantenimento essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
16) Il Sig. IA corrisponderà, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Sig.ra la Pt_1 somma di € 250,00 quale contributo per il mantenimento del figlio minore, con adeguamento annualmente secondo gli indici ISTAT, e l'assegno unico verrà percepito interamente dalla Sig.ra Pt_1
Entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% per ciascuno alle spese straordinarie necessarie e preventivamente concordate nell'interesse del figlio (mediche non rimborsabili dal SSN, scolastiche compresi libri e cancelleria, viaggi d'istruzione, ludiche, sportive ed eventuali non prevedibili).
17) Il prestito congiunto che scadrà tra qualche anno verrà pagato al 50% da entrambe le parti.
18) I ricorrenti in costanza di matrimonio hanno acquistato un gommone utilizzato durante le vacanze familiari che rimarrà in proprietà del IA.
19) Gli autoveicoli posseduti dai ricorrenti rimarranno nell'utilizzo attuale.
20) Le parti sono comproprietarie inoltre di due appezzamenti di terreno, uno sito nell'agro di Samassi ed uno sito nell'agro di Sanluri che rimarranno di proprietà rispettivamente della e del IA. Pt_1
21) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8465 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/08/1981, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta IA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pisanu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
ER NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 08/12/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Samassi, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicarsi reciprocamente le variazioni di residenza.
2) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori e riceverà dagli stessi Per_1 cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi.
3) La casa coniugale di proprietà di entrambi viene - al momento - assegnata al Sig. IA, che si accollerà per intero il mutuo, mentre la Cara sosterrà le spese per l'affitto di una nuova abitazione nella quale trasferirà la sua residenza e quella del minore.
4) Il IA si impegna a manlevare entro, un anno dalla firma del presente ricorso, la rispetto alla fideiussione sottoscritta da entrambi i coniugi per Pt_1
l'acquisto di un locale commerciale ad uso esclusivo del IA e del di lui fratello.
5) Entro 6 mesi dalla separazione i coniugi valuteranno una divisione bonaria dei mobili e degli elettrodomestici della casa familiare, il cui prestito per il loro acquisto viene sostenuto da entrambi.
Pag. 2 di 4 6) Il minore continuerà a frequentare liberamente gli ascendenti sia Per_1 materni che paterni.
7) Il minore ha una diagnosi di ADHD, per cui ha necessità di periodiche sedute di psicoterapia/pedagogia alle quali dovranno acconsentire entrambi i genitori.
In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al giudice tutelare.
8) I genitori avranno paritario ruolo nel provvedere alle esigenze educative, sociali e morali del minore.
La responsabilità genitoriale è, quindi, ex art. 337 ter c.c., esercitata da entrambi i genitori in modo condiviso, per cui le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al giudice.
Le decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore.
9) Il minore avrà presso l'abitazione della madre la stabile residenza e Per_1 collocazione prevalente.
Ex art. 337 sexies c.c., ciascun genitore è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
10) Salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori, compresi i turni lavorativi, durante tutto l'anno, i coniugi stabiliscono che il padre terrà con se il minore 2/3 sere settimanali e ogni qualvolta il figlio lo vorrà, anche con pernottamento, compatibilmente alle esigenze scolastiche e/o di svago dello stesso, fermo restando che in ogni caso il padre lo terrà con se a weekend alterni, ovvero dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina (con accompagnamento presso la scuola).
11) Entrambi i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente necessità che comportino eventuali variazioni di calendario per i turni.
12) Entrambi i genitori si obbligano a comunicare immediatamente all'altro genitore ogni eventuale cambio di residenza o domicilio e recapito telefonico o di posta elettronica.
13) Il minore, inoltre, salvo diversi accordi tra le parti, trascorrerà le festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto alternativamente con ciascun genitore.
Tutto ciò fatte salve eventuali necessità delle parti o del minore.
14) Il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori almeno 10 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche dietro previo accordo.
Pag. 3 di 4 15) Nulla è reciprocamente dovuto dai coniugi a titolo di mantenimento essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
16) Il Sig. IA corrisponderà, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Sig.ra la Pt_1 somma di € 250,00 quale contributo per il mantenimento del figlio minore, con adeguamento annualmente secondo gli indici ISTAT, e l'assegno unico verrà percepito interamente dalla Sig.ra Pt_1
Entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% per ciascuno alle spese straordinarie necessarie e preventivamente concordate nell'interesse del figlio (mediche non rimborsabili dal SSN, scolastiche compresi libri e cancelleria, viaggi d'istruzione, ludiche, sportive ed eventuali non prevedibili).
17) Il prestito congiunto che scadrà tra qualche anno verrà pagato al 50% da entrambe le parti.
18) I ricorrenti in costanza di matrimonio hanno acquistato un gommone utilizzato durante le vacanze familiari che rimarrà in proprietà del IA.
19) Gli autoveicoli posseduti dai ricorrenti rimarranno nell'utilizzo attuale.
20) Le parti sono comproprietarie inoltre di due appezzamenti di terreno, uno sito nell'agro di Samassi ed uno sito nell'agro di Sanluri che rimarranno di proprietà rispettivamente della e del IA. Pt_1
21) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4