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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/02/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9605/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda U.O., in composizione monocratica ed in persona del giudice dott. sa Maria Stefania Picece, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 9605/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, nella causa civile in I° grado avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.
2467/21– R.G. n. 8053/2021, emesso il 26/10/2021 e notificato il 28/10/2021.
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, C.F. e P.I. , rappresentata e difesa, in P.IVA_1
virtù di procura generale alle liti per atto Notaio dott.ssa Rep. n. Persona_1
26327 del 2/2/2018 – dagli avv.ti Emma Tortora (C.F. n.
) e Claudia Vuolo (C.F. ), con le C.F._1 C.F._2
quali elettivamente domicilia in , alla via Nizza 146 presso la Struttura Pt_1
Complessa Funzione Affari Legali della stessa;
ai fini delle relative comunicazioni, gli avv.ti Tortora e Vuolo indicano che le stesse potranno essere pagina 1 di 10 effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_1 Email_2
OPPONENTE
E
con sede in Salerno (SA) alla Via Torrione N. 66, P. IVA Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. Carolina Albano, C . F. , con studio in C.F._3 Pt_1
alla Via Alberto Pirro n. 2, fax 089/238387, Pec giusta Email_3
mandato in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore.
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
DI.SA.R. con ricorso depositato in cancelleria in data 11.10.2021 chiedeva CP_1
al Tribunale di Salerno ingiungersi all' il pagamento della somma di € Parte_2
38.025,48 (di cui: a) € 25.247,97 per gennaio 2019, b) € 12.777,51 per febbraio
2019) oltre interessi moratori quale saldo (10%) per le prestazioni di Medicina
Nucleare effettuate nei mesi di gennaio e febbraio 2019 in virtù di
Accreditamento Istituzionale n. 138/2016 e di contratto stipulato il 19.01.2021.
Prestazioni attestate: a) dal documento di esito controllo rilasciato dalla debitrice l'08.02.2019 con indicazione dell'importo erogabile, b) dal documento di esito controllo rilasciato dalla debitrice il 06.03.2019 con indicazione dell'importo erogabile, c) da fattura n. 2/A dell'08.02.2019, d) da fattura n. 4/A del
06.03.2019. Il giudice designato dell'adito Tribunale rendeva il 19.10.2021 il chiesto decreto ingiuntivo, n. 2467/2021, che era notificato alla ingiunta il
28.10.2021 la quale proponeva opposizione fissando per la comparizione delle pagina 2 di 10 parti l'udienza del 18.04.2022. Riconosceva l'erogazione delle prestazioni ma eccepiva: a) il superamento del tetto di spesa annuale di di riferimento Parte_3
per il primo trimestre come da nota prot. n. 52068/2020 del 22.02.2019; b)
l'improcedibilità dell'azione monitoria in quanto avente ad oggetto emolumenti non erogabili a causa del superamento del tetto di spesa annuale assegnato alla macroarea di riferimento nell'anno 2019 avendo, all'art. 11 del contratto, rubricato “Clausola di Salvaguardia”, rinunziato a qualsiasi azione e/o pretesa discendente dall'adozione di atti presupposti e/o collegati a quelli di fissazione dei tetti di spesa, tra i quali vi è anche la mancata remunerazione delle prestazioni
Parte rese oltre il budget di spesa, registrata a seguito dei monitoraggi disposti dall'
la regressione tariffaria unica, il pagamento a consuntivo.
L'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese giudiziali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società opposta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese giudiziali da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Acquisita documentazione varia, all'esito dell'udienza cartolare del 28.10.24 le parti concludevano come da note telematiche ed il giudice tratteneva la causa in decisione con i termini ex art. 190 CPC.
Parte Le doglianze come sollevate dall' opponente possono essere esaminate congiuntamente in quanto tutte inerenti all'accertamento dei requisiti di certezza,
liquidità ed esigibilità del credito vantato da controparte, al riguardo è opportuno rammentare che l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, pagina 3 di 10 ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.; pertanto, la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che le condizioni dell'azione ed i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (Cass. n. 5844/06, n. 2573/02, n. 528/75).
Va, dunque, effettuata la verifica della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al pagamento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie della branca di medicina nucleare erogate in favore degli assistiti del nei mesi di gennaio e febbraio CP_2
2019, giusta fatture 2/A dell'8/2/2019 e 4/A del 6/3/2019.
La qualità in capo alla opposta di soggetto accreditato presso il Servizio
sanitario regionale è una circostanza non contestata dalla controparte (cfr. art. 115
c.p.c.) e, comunque, documentalmente dimostrata.
L'esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura in atti deve ritenersi
Parte circostanza non contestata dall' anzi espressamente ammessa, e come tale non bisognevole di riscontro probatorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: l'opponente non disconosce le prestazioni effettuate dall'opposta ma sostiene che le stesse siano state erogate e contabilizzate oltre il termine ultimo previsto per gli sforamenti del tetto di spesa attinente alla branca di medicina nucleare, seppure tale termine fosse stato tempestivamente comunicato (cfr. relazione istruttoria prot. 228366
del 9/11/2021 a firma del U.O.C. ), con Parte_4 Parte_5
conseguente applicazione della Regressione Tariffaria Unica (R.T.U.). pagina 4 di 10 Occorre ora verificare l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi/estintivi del diritto di credito vantato dalla opposta come sopra indicati, con la precisazione che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di esso non è
affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore incombe la prova in ordine ad un eventuale pagamento del debito, ciò in considerazione delle difese articolate dalle parti.
Le peculiarità dell'odierna fattispecie comportano un riparto dell'onere della prova a carico delle odierne parti processuali, alla luce del quale al centro opposto spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione
Parte delle prestazioni per cui si domanda il corrispettivo mentre l opponente è gravata della prova circa l'inosservanza dei due limiti di natura pubblicistica
(capacità operativa massima ed il tetto di spesa) sopra indicati.
Certo non si ignora che secondo una parte della giurisprudenza di merito tali presupposti rientrerebbero nell'onere probatorio dei soggetti accreditati.
Secondo questa tesi, che non si condivide, il mancato superamento della Com
non costituisce un fatto impeditivo della pretesa fatta valere dalla parte attrice. pagina 5 di 10 Ne discende che il corrispondente riscontro probatorio graverebbe necessariamente sul Centro opposto, poiché quest'ultimo sarebbe l'unico edotto delle prestazioni rese sino al mese indicato in ricorso.
Questo Tribunale ritiene, invece, di aderire alla tesi secondo cui lo sforamento del tetto di spesa di branca o macroarea è circostanza impeditiva del diritto di credito azionato dal concessionario e come tale deve essere provato dalla
Parte debitrice (vedi in tal senso Cass. n. 17437 del 31/08/2016, Cass. n. 15516 del
13/06/2018, Cass. n. 17735 del 06/07/2018).
In altre parole, l'accreditamento, la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del concessionario,
mentre il superamento del tetto è una circostanza estranea alla struttura del credito, che, come tale, sfugge dall'onere probatorio a carico del centro privato e rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico.
Peraltro, la detta distribuzione dei carichi probatori appare maggiormente conforme al principio di vicinanza della prova, atteso che il contratto demanda
Parte all' il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa (cfr. artt. 5 e 6), per cui
è l'ente pubblico il soggetto in possesso dei dati attestanti l'eventuale superamento del budget annuale o trimestrale;
inoltre, il superamento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie strutture accreditate, sicché il
Parte singolo centro, in mancanza di comunicazioni preventive da parte dell' non è in grado di sapere quando si verificherà l'eventuale raggiungimento del limite di spesa.
Così inquadrata la tematica e ritornando alla fattispecie in esame, va rilevato che l'esecuzione da parte dell'opposta di prestazioni aventi ad oggetto medicina pagina 6 di 10 nucleare e radiologia diagnostica in favore degli assistiti del SSN, nell'ambito del
Parte rapporto di accreditamento esistente con l' e per l'importo ingiunto deve ritenersi circostanza pacifica tra le parti, non essendo stata oggetto di
Parte contestazione da parte dell' che, a fronte della richiesta di pagamento di prestazioni erogate nei mesi di gennaio e febbraio 2019, deduce che vi sarebbe stato un superamento dei tetti di spesa per una parte delle prestazioni.
Orbene, nel caso di specie, l'eccezione di un fatto impeditivo al pagamento (la prova della quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ricadeva sulla stessa opponente) è
Parte rimasta del tutto non provata non avendo l' depositato alcuna documentazione pertinente sul punto.
In particolare, parte opposta sostiene di non aver mai ricevuto la comunicazione di superamento del tetto di spesa.
A tale riguardo va premesso che con l'emanazione della delibera della Giunta
Regionale della Campania n.1272/03 è stato introdotto il principio per cui ai singoli centri accreditati fossero assegnati tetti di branca/macroarea e non di struttura;
detto principio è stato recepito nelle delibere regionali successive di fissazione dei tetti di spesa per gli anni successivi e nei successivi protocolli
Parte d'intesa sottoscritti tra l' e le associazioni di categoria, prevedendosi, in sostanza, l'obbligo per il centro interessato di rispettare il limite finanziario di branca/macroarea in concorso con tutte le altre strutture, della medesima area assistenziale (cfr. Tar Napoli, 7.7.2011, n. 3621; Tar Napoli, 21.9.2011, n. 4469;
Tar Napoli, 28.9.2011, n. 4513; Tar Napoli, 28.9.2011, n. 4515).
Tale prescrizione è stata oggetto di accordi contrattuali stipulati con i vari centri.
pagina 7 di 10 Seguendo l'impostazione del tetto di branca/macroarea e non per singola struttura, ciò che rileva è il contributo di ciascun Centro provvisoriamente accreditato al superamento del tetto di spesa assegnato dalla Regione a ciascuna
Parte e sulla base di questo contributo si determina la regressione tariffaria unica da applicare al Centro.
Pertanto, come chiaramente espresso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr.,
Tar Napoli, 28.9.2011, n. 4515), nel dettaglio, ai fini di stabilire il contributo di ciascun Centro al superamento del tetto di spesa, si guarda: 1) al consuntivo delle
Parte prestazioni effettuate ai residenti dell' in cui opera il Centro, da parte dei
Parte centri che operano in quell' 2) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai
Parte Parte residenti di ciascun'altra da parte dei Centri che operano in quell' 3) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei
Parte centri che operano in quel l'
Parte Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi per con i tetti di spesa prestabiliti, e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sottoutilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare del fatturato del singolo centro che ha concorso
Parte all'eventuale superamento del tetto di spesa dell' in cui opera quel Centro.
La società opposta, ha dedotto che nessun tetto di spesa le era stato comunicato prima di effettuare le prestazioni relative alle mensilità di cui richiede il pagamento, impedendo di evitare l'effettuazione di prestazioni che non sarebbero state, poi, riconosciute interamente.
Ed invero, dalla disamina dell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti emerge
Parte che l' si è obbligata a comunicare a ciascun centro privato con lettera pagina 8 di 10 raccomandata a/r ovvero a mezzo pec la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa;
la data prevedibile di raggiungimento del 100% del consumo di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento delle percentuali di consumo.
Incombe sull' l'onere di provare di aver tempestivamente effettuato la Pt_6
comunicazione prevista dall'art. 5 del contratto.
In definitiva l'opponente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente e relativo al superamento del tetto di spesa di macroarea e della comunicazione di tale circostanza alla opposta.
Né vi è prova in atti delle risultanze del tavolo tecnico in ordine al consuntivo dei dati provenienti dai vari distretti, né́, tantomeno, di richiesta di emissione di
Parte nota di credito da parte dell' l centro opposto.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata, con dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri ministeriali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. sa
Maria Stefania Picece, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 9605/21 R.G., così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo n. 2467/21 munito di esecutività.
b) Condanna l' al pagamento delle spese, che si liquidano in € Parte_2
3972,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Carolina Albano. pagina 9 di 10 Così deciso in Salerno, lì 3 febbraio 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda U.O., in composizione monocratica ed in persona del giudice dott. sa Maria Stefania Picece, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 9605/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, nella causa civile in I° grado avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.
2467/21– R.G. n. 8053/2021, emesso il 26/10/2021 e notificato il 28/10/2021.
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, C.F. e P.I. , rappresentata e difesa, in P.IVA_1
virtù di procura generale alle liti per atto Notaio dott.ssa Rep. n. Persona_1
26327 del 2/2/2018 – dagli avv.ti Emma Tortora (C.F. n.
) e Claudia Vuolo (C.F. ), con le C.F._1 C.F._2
quali elettivamente domicilia in , alla via Nizza 146 presso la Struttura Pt_1
Complessa Funzione Affari Legali della stessa;
ai fini delle relative comunicazioni, gli avv.ti Tortora e Vuolo indicano che le stesse potranno essere pagina 1 di 10 effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_1 Email_2
OPPONENTE
E
con sede in Salerno (SA) alla Via Torrione N. 66, P. IVA Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. Carolina Albano, C . F. , con studio in C.F._3 Pt_1
alla Via Alberto Pirro n. 2, fax 089/238387, Pec giusta Email_3
mandato in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore.
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
DI.SA.R. con ricorso depositato in cancelleria in data 11.10.2021 chiedeva CP_1
al Tribunale di Salerno ingiungersi all' il pagamento della somma di € Parte_2
38.025,48 (di cui: a) € 25.247,97 per gennaio 2019, b) € 12.777,51 per febbraio
2019) oltre interessi moratori quale saldo (10%) per le prestazioni di Medicina
Nucleare effettuate nei mesi di gennaio e febbraio 2019 in virtù di
Accreditamento Istituzionale n. 138/2016 e di contratto stipulato il 19.01.2021.
Prestazioni attestate: a) dal documento di esito controllo rilasciato dalla debitrice l'08.02.2019 con indicazione dell'importo erogabile, b) dal documento di esito controllo rilasciato dalla debitrice il 06.03.2019 con indicazione dell'importo erogabile, c) da fattura n. 2/A dell'08.02.2019, d) da fattura n. 4/A del
06.03.2019. Il giudice designato dell'adito Tribunale rendeva il 19.10.2021 il chiesto decreto ingiuntivo, n. 2467/2021, che era notificato alla ingiunta il
28.10.2021 la quale proponeva opposizione fissando per la comparizione delle pagina 2 di 10 parti l'udienza del 18.04.2022. Riconosceva l'erogazione delle prestazioni ma eccepiva: a) il superamento del tetto di spesa annuale di di riferimento Parte_3
per il primo trimestre come da nota prot. n. 52068/2020 del 22.02.2019; b)
l'improcedibilità dell'azione monitoria in quanto avente ad oggetto emolumenti non erogabili a causa del superamento del tetto di spesa annuale assegnato alla macroarea di riferimento nell'anno 2019 avendo, all'art. 11 del contratto, rubricato “Clausola di Salvaguardia”, rinunziato a qualsiasi azione e/o pretesa discendente dall'adozione di atti presupposti e/o collegati a quelli di fissazione dei tetti di spesa, tra i quali vi è anche la mancata remunerazione delle prestazioni
Parte rese oltre il budget di spesa, registrata a seguito dei monitoraggi disposti dall'
la regressione tariffaria unica, il pagamento a consuntivo.
L'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese giudiziali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società opposta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese giudiziali da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Acquisita documentazione varia, all'esito dell'udienza cartolare del 28.10.24 le parti concludevano come da note telematiche ed il giudice tratteneva la causa in decisione con i termini ex art. 190 CPC.
Parte Le doglianze come sollevate dall' opponente possono essere esaminate congiuntamente in quanto tutte inerenti all'accertamento dei requisiti di certezza,
liquidità ed esigibilità del credito vantato da controparte, al riguardo è opportuno rammentare che l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, pagina 3 di 10 ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.; pertanto, la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che le condizioni dell'azione ed i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (Cass. n. 5844/06, n. 2573/02, n. 528/75).
Va, dunque, effettuata la verifica della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al pagamento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie della branca di medicina nucleare erogate in favore degli assistiti del nei mesi di gennaio e febbraio CP_2
2019, giusta fatture 2/A dell'8/2/2019 e 4/A del 6/3/2019.
La qualità in capo alla opposta di soggetto accreditato presso il Servizio
sanitario regionale è una circostanza non contestata dalla controparte (cfr. art. 115
c.p.c.) e, comunque, documentalmente dimostrata.
L'esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura in atti deve ritenersi
Parte circostanza non contestata dall' anzi espressamente ammessa, e come tale non bisognevole di riscontro probatorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: l'opponente non disconosce le prestazioni effettuate dall'opposta ma sostiene che le stesse siano state erogate e contabilizzate oltre il termine ultimo previsto per gli sforamenti del tetto di spesa attinente alla branca di medicina nucleare, seppure tale termine fosse stato tempestivamente comunicato (cfr. relazione istruttoria prot. 228366
del 9/11/2021 a firma del U.O.C. ), con Parte_4 Parte_5
conseguente applicazione della Regressione Tariffaria Unica (R.T.U.). pagina 4 di 10 Occorre ora verificare l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi/estintivi del diritto di credito vantato dalla opposta come sopra indicati, con la precisazione che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di esso non è
affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore incombe la prova in ordine ad un eventuale pagamento del debito, ciò in considerazione delle difese articolate dalle parti.
Le peculiarità dell'odierna fattispecie comportano un riparto dell'onere della prova a carico delle odierne parti processuali, alla luce del quale al centro opposto spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione
Parte delle prestazioni per cui si domanda il corrispettivo mentre l opponente è gravata della prova circa l'inosservanza dei due limiti di natura pubblicistica
(capacità operativa massima ed il tetto di spesa) sopra indicati.
Certo non si ignora che secondo una parte della giurisprudenza di merito tali presupposti rientrerebbero nell'onere probatorio dei soggetti accreditati.
Secondo questa tesi, che non si condivide, il mancato superamento della Com
non costituisce un fatto impeditivo della pretesa fatta valere dalla parte attrice. pagina 5 di 10 Ne discende che il corrispondente riscontro probatorio graverebbe necessariamente sul Centro opposto, poiché quest'ultimo sarebbe l'unico edotto delle prestazioni rese sino al mese indicato in ricorso.
Questo Tribunale ritiene, invece, di aderire alla tesi secondo cui lo sforamento del tetto di spesa di branca o macroarea è circostanza impeditiva del diritto di credito azionato dal concessionario e come tale deve essere provato dalla
Parte debitrice (vedi in tal senso Cass. n. 17437 del 31/08/2016, Cass. n. 15516 del
13/06/2018, Cass. n. 17735 del 06/07/2018).
In altre parole, l'accreditamento, la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del concessionario,
mentre il superamento del tetto è una circostanza estranea alla struttura del credito, che, come tale, sfugge dall'onere probatorio a carico del centro privato e rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico.
Peraltro, la detta distribuzione dei carichi probatori appare maggiormente conforme al principio di vicinanza della prova, atteso che il contratto demanda
Parte all' il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa (cfr. artt. 5 e 6), per cui
è l'ente pubblico il soggetto in possesso dei dati attestanti l'eventuale superamento del budget annuale o trimestrale;
inoltre, il superamento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie strutture accreditate, sicché il
Parte singolo centro, in mancanza di comunicazioni preventive da parte dell' non è in grado di sapere quando si verificherà l'eventuale raggiungimento del limite di spesa.
Così inquadrata la tematica e ritornando alla fattispecie in esame, va rilevato che l'esecuzione da parte dell'opposta di prestazioni aventi ad oggetto medicina pagina 6 di 10 nucleare e radiologia diagnostica in favore degli assistiti del SSN, nell'ambito del
Parte rapporto di accreditamento esistente con l' e per l'importo ingiunto deve ritenersi circostanza pacifica tra le parti, non essendo stata oggetto di
Parte contestazione da parte dell' che, a fronte della richiesta di pagamento di prestazioni erogate nei mesi di gennaio e febbraio 2019, deduce che vi sarebbe stato un superamento dei tetti di spesa per una parte delle prestazioni.
Orbene, nel caso di specie, l'eccezione di un fatto impeditivo al pagamento (la prova della quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ricadeva sulla stessa opponente) è
Parte rimasta del tutto non provata non avendo l' depositato alcuna documentazione pertinente sul punto.
In particolare, parte opposta sostiene di non aver mai ricevuto la comunicazione di superamento del tetto di spesa.
A tale riguardo va premesso che con l'emanazione della delibera della Giunta
Regionale della Campania n.1272/03 è stato introdotto il principio per cui ai singoli centri accreditati fossero assegnati tetti di branca/macroarea e non di struttura;
detto principio è stato recepito nelle delibere regionali successive di fissazione dei tetti di spesa per gli anni successivi e nei successivi protocolli
Parte d'intesa sottoscritti tra l' e le associazioni di categoria, prevedendosi, in sostanza, l'obbligo per il centro interessato di rispettare il limite finanziario di branca/macroarea in concorso con tutte le altre strutture, della medesima area assistenziale (cfr. Tar Napoli, 7.7.2011, n. 3621; Tar Napoli, 21.9.2011, n. 4469;
Tar Napoli, 28.9.2011, n. 4513; Tar Napoli, 28.9.2011, n. 4515).
Tale prescrizione è stata oggetto di accordi contrattuali stipulati con i vari centri.
pagina 7 di 10 Seguendo l'impostazione del tetto di branca/macroarea e non per singola struttura, ciò che rileva è il contributo di ciascun Centro provvisoriamente accreditato al superamento del tetto di spesa assegnato dalla Regione a ciascuna
Parte e sulla base di questo contributo si determina la regressione tariffaria unica da applicare al Centro.
Pertanto, come chiaramente espresso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr.,
Tar Napoli, 28.9.2011, n. 4515), nel dettaglio, ai fini di stabilire il contributo di ciascun Centro al superamento del tetto di spesa, si guarda: 1) al consuntivo delle
Parte prestazioni effettuate ai residenti dell' in cui opera il Centro, da parte dei
Parte centri che operano in quell' 2) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai
Parte Parte residenti di ciascun'altra da parte dei Centri che operano in quell' 3) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei
Parte centri che operano in quel l'
Parte Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi per con i tetti di spesa prestabiliti, e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sottoutilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare del fatturato del singolo centro che ha concorso
Parte all'eventuale superamento del tetto di spesa dell' in cui opera quel Centro.
La società opposta, ha dedotto che nessun tetto di spesa le era stato comunicato prima di effettuare le prestazioni relative alle mensilità di cui richiede il pagamento, impedendo di evitare l'effettuazione di prestazioni che non sarebbero state, poi, riconosciute interamente.
Ed invero, dalla disamina dell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti emerge
Parte che l' si è obbligata a comunicare a ciascun centro privato con lettera pagina 8 di 10 raccomandata a/r ovvero a mezzo pec la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa;
la data prevedibile di raggiungimento del 100% del consumo di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento delle percentuali di consumo.
Incombe sull' l'onere di provare di aver tempestivamente effettuato la Pt_6
comunicazione prevista dall'art. 5 del contratto.
In definitiva l'opponente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente e relativo al superamento del tetto di spesa di macroarea e della comunicazione di tale circostanza alla opposta.
Né vi è prova in atti delle risultanze del tavolo tecnico in ordine al consuntivo dei dati provenienti dai vari distretti, né́, tantomeno, di richiesta di emissione di
Parte nota di credito da parte dell' l centro opposto.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata, con dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri ministeriali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. sa
Maria Stefania Picece, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 9605/21 R.G., così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo n. 2467/21 munito di esecutività.
b) Condanna l' al pagamento delle spese, che si liquidano in € Parte_2
3972,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Carolina Albano. pagina 9 di 10 Così deciso in Salerno, lì 3 febbraio 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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