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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5141 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 19.2.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti (20+20), vertente
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. C.F._2
Giancarlo Madonna (c.f.: ), domiciliatario in Napoli, alla via C.F._3
Posillipo n. 69/20; appellanti
E in persona del l.r.p.t. (p.i.: ), rappresentata e difesa, in CP_1 CP_2 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Gaia De Stefano (c.f.: ) e dall'avv. C.F._4
Stefano Febbi (c.f.: ), dall'avv. Osvaldo Lombardi (c.f.: C.F._5
e dall'avv. Giuseppe D'Andrea (c.f.: ), C.F._6 C.F._7 domiciliata elett.te presso lo studio dell'avv. Umberto Danise, in Napoli, alla via F.
Caracciolo n. 15;
1
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1547/2022 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 2.5.2022, nel proc. di primo grado n.3577/2018 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.2.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 1547/2022, pubblicata in data 2.5.2022, il Tribunale di Napoli nord ha rigettato la domanda di “nullità” del contratto di mutuo sottoscritto da e Parte_1
il 18.12.2001 con la convenuta - sostenuta dall'asserita pattuizione di Parte_2 CP_3
interessi usurari - e di ripetizione degli importi indebitamente versati;
ha poi condannato gli attori al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha ritenuto la domanda indimostrata, oltre che generica;
che la perizia di parte in atti prodotta conteneva conclusioni ormai superate dalla più recente giurisprudenza in punto di modalità di verifica della usurarietà degli interessi di mora
(Cass. sez. un. 2020 n. 19597); che il conteggio proposto dagli attori era erroneo e non corrispondente alle clausole pattuite, oltre a non essere conforme alle indicazioni contenute nell'approdo delle Sezioni unite, avendo questi erroneamente rilevato un eclatante tasso contrattuale pari al 15,89%, ottenuto in virtù della sommatoria effettuata tra il T.A.N., considerato al 5,45% (in luogo di quello risultante dal contratto pari al 5,30%), il tasso
d'interesse moratorio pari al 7,30%, nonché ulteriori costi e spese, laddove i tassi pattuiti rientravano ampiamente nelle soglie rilevate (9,42%).
Avverso questa sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, hanno proposto impugnazione e affidata a due motivi di censura. Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo, si censura la sentenza per errata valutazione del tasso soglia ai fini della usurarietà e della perizia di parte; ha dedotto sul punto parte appellante che, ai fini del rilievo della usura, il tasso corrispettivo ed il tasso di mora dovevano essere sommati, così da intendersi il termine maggiorazione utilizzato dalla giurisprudenza, e che il tasso contrattuale rilevato nella perizia di parte ascendeva al 15.89%.
Con il secondo motivo, si censura la ingiusta condanna alle spese di lite, liquidate in un importo sproporzionato ed ingiustificato.
2 Hanno chiesto, dunque, gli appellanti, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande spiegate in citazione, vinte le spese del doppio grado.
Ha resistito la appellata chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile per CP_3
difetto di forma ex art. 342 c.p.c. o, comunque, infondato ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, ha chiesto con vari argomenti il rigetto della impugnativa;
in subordine, ha chiesto c.t.u. contabile, al fine di determinare gli importi eventualmente dovuti, vinte le spese, con attribuzione.
All'udienza del 19.2.2025, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (20+20).
2.L'appello è inammissibile;
entrambi i motivi, infatti, non sono rispettosi del contenuto motivazionale richiesto dall'art. 342 c.p.c.
Il testo dell'art. 342 c.p.c. (art. 54 del d.l. 22.6.2012 n. 83, conv. con modif. dalla l.
7.8.2012 n. 134), applicabile ratione temporis al giudizio in esame, dispone che l'appello deve essere motivato e la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità,
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Orbene, l'appellante ha riportato le parti della sentenza censurate e che ha inteso appellare;
tuttavia, non ha indicato con chiarezza le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto operata dal giudice del primo grado e le circostanze da cui deriva la violazione di legge.
Il motivo di appello deve essere specifico e motivato anche nella parte costruttiva dovendo essere illustrata al giudice adito la rilevanza dell'errore nel caso concreto e le modifiche da apportare alla motivazione.
2.1-In particolare, l'appellante ha insistito sulla “sommatoria” del tasso corrispettivo e del tasso moratorio ai fini del rilievo dell'usura, ma non ha sottoposto ad una critica sufficientemente specifica le circostanze che imporrebbero una diversa decisione, laddove la sentenza gravata ha ritenuto la domanda priva di sostegno probatorio, oltre che generica;
e la motivazione resa è ancorata alla chiara applicazione dei criteri dettati dalla giurisprudenza delle sezioni unite in tema di usura.
Come da insegnamento della Corte di legittimità, l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con
3 essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Non vi è dubbio che l'atto di appello non debba rivestire particolari forme sacramentali e che resta escluso che debba contenere finanche la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado;
tuttavia, le doglianze contenute nel primo motivo non si confrontano con la ratio decidendi - fondata sul difetto probatorio e sul rilievo che gli interessi indicati non solo non corrispondevano ai patti ma proponevano il ripetuto criterio della “sommatoria” ormai superato - poiché non censurano in maniera specifica i primi due aspetti (difetto di prova e non corrispondenza delle indicazioni con i patti) e reiterano quanto esposto in citazione quanto al terzo (criterio della “sommatoria”).
2.2- Anche il secondo motivo di appello è viziato da evidente inammissibilità, poiché contiene una censura della sentenza in riferimento al capo relativo alle spese di lite, liquidate in un importo sproporzionato ed ingiustificato, senza alcuna specificazione.
L'appello va, dunque, dichiarato inammissibile.
3- Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori minimi (in ragione dell'impegno difensivo prestato e in considerazione di un importo domandato vicino ai minimi di scaglione), in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00), nell'importo di € 1.488,5 per la fase di studio, di € 955,5 per la fase introduttiva, di € 1.081,5 per la trattazione (minimi ulteriormente abbattuti della metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di € 2.163,00 per la fase decisoria.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.dichiara inammissibile l'appello;
2.condanna gli appellanti alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite, liquidate in € 5.688,5, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione;
4 3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame,
a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Dott. Giulio Cataldi
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