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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 6257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6257 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R. 12789/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.vg. 12789/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. CATROPPA ROSA MARIA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. MORIZIO ALBERTO che lo rappresenta Controparte_1
e difende in virtù di procura in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: e entrambi nati il 19/05/2015. Persona_1 Persona_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da comparsa conclusionale.
Per parte resistente: come da note di precisazione delle conclusioni.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05/07/2024, parte ricorrente, , adiva il Tribunale, Parte_1 chiedendo la modifica del decreto n. 939 del 30/5/2019 emesso da questo Tribunale, limitatamente al regime di vista e alla riduzione del contributo al mantenimento dei figli disposto a suo carico.
Con comparsa depositata il 03/11/2023, si costituiva in giudizio parte resistente,
[...]
, opponendosi alle domande formulate da controparte e chiedendo, in via CP_1 riconvenzionale, l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori;
chiedeva, inoltre, disporsi delle variazioni nel calendario di visite;
chiedeva, infine, confermarsi il quantum del contributo al mantenimento per i figli disposto a carico del padre.
All'udienza del 05/12/2023, avanti al Giudice delegato, le parti comparivano personalmente e venivano sentite.
Dopo ampia discussione, nonché una volta esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato si riservava.
Con ordinanza n. 14740/2023 del 12/12/2023, il Giudice delegato, in parziale modifica di quanto stabilito con decreto del Tribunale di Torino del 27/5/2019, affidava i figli minori e Per_1 Per_2 in via esclusiva alla madre sig. alla quale demandava altresì la facoltà di adottare in autonomia CP_1 le decisioni di maggior interesse per i figli (in ambito sanitario, scolastico, di residenza, burocratico etc.); disponeva lo svolgimento di un'indagine psicosociale sul nucleo da parte dei Servizi sociali e di ai quali demandava, altresì, l'elaborazione di un progetto di costruzione del CP_2 rapporto padre-figli, consentendo all'esito gli incontri con le modalità stimate maggiormente rispondenti all'interesse dei figli, inizialmente alla presenza di un educatore;
invitava i Servizi incaricati a relazionare al Tribunale entro il 15.5.2024; confermava nel resto il decreto menzionato;
assegnava alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c
Con indagine sociale depositata il 13/5/2024, si dava atto della necessità di proporre la prosecuzione degli interventi domiciliari;
si dava, altresì, atto dell'adesione positiva al progetto da parte della madre;
si dava, infine, atto della necessità di continuare gli incontri al fine di consentire lo sviluppo della relazione padre – minori.
Con comparsa conclusionale depositata in data 6/9/2024, parte ricorrente, in punto affidamento, dava atto della sussistenza di un accordo tra le parti;
in punto mantenimento, chiedeva rideterminarsi in
250,00 euro mensili (125,00 euro a figlio) il quantum del contributo al mantenimento.
Con memoria di replica depositata il 18/9/2024, parte resistente chiedeva confermarsi il regime di affidamento alla madre;
chiedeva disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé i minori secondo il progetto di costruzione del rapporto padre-figli elaborato dai Servizi Sociali, rimettendosi alle determinazioni dei Servizi medesimi, chiedeva, infine, confermarsi in 500,00 euro mensili il quantum del contributo al mantenimento dei figli disposto a carico del padre.
All'udienza del 8/10/2024, le parti davano atto del raggiungimento di un accordo parziale nei termini di cui di seguito: “- Affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre - Residenza dei minori presso la madre - vi è accordo fra le parti, anche con riguardo alla necessità di continuare gli incontri tra i minori e il padre, come anch'evidenziato dalla relazione prodotta dai Servizi Sociali, al fine di consentire lo sviluppo di una relazione tra l'odierno ricorrente e i suoi figli” (v. verbale udienza).
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
NULLA sulle spese di lite.
***** §§§§§ *****
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti in merito alla modifica del regime di affidamento dei minori, nel senso che venga disposto l'affidamento alla madre nella forma c.d. rafforzata ai sensi dell'art. 337 quater ultimo comma c.c. , delegando alla stessa l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole, merita di essere recepito alla luce delle circostanze di fatto recepite dalle parti.
Giova premettere che, in linea generale, la normativa di cui alla legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa. Tuttavia, la giurisprudenza, pacificamente, riconosce quali indici di inadeguatezza genitoriale, il fatto che un genitore interrompa i rapporti con i figli per un tempo prolungato e non contribuisca al loro mantenimento: in questi casi, secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità l'affidamento condiviso non sortirebbe alcun utile risultato se imposto al genitore “assente” (Cass. Civ. 26587/2009; App. Torino 20.10.2006).
Poste tali doverose premesse, rileva il Collegio come anche dalla relazione del Servizio di NPI emerga come il padre non sia dagli stessi conosciuto, non avendo mai dimostrato interesse per la situazione di salute dei minori che presentano, entrambi, importanti criticità di salute, ragione per la quale la madre (unico genitore che di fatto si occupa dei minori) deve poter essere in condizione di poter assumere anche in autonomia le decisioni relative ai figli.
Si conferma invece il contributo al mantenimento stabilito con Decreto n. cronol. 939/2019 del
30/05/2019 atteso che il ricorrente è una persona con adeguate capacità lavorative e che le esigenze dei minori, rispetto al 2019, devono considerarsi aumentate in considerazione dell'età.
Le spese processuali sono compensate trattandosi di provvedimenti assunti nell'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
a parziale modifica Decreto n. cronol. 939/2019 del 30/05/2019
DISPONE l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato dei figli minori nata a Torino in [...] 19 Per_1 maggio 2015 e , nato a [...] il in data 19 maggio 2015 alla madre , Per_2 Controparte_1 demandando alla madre altresì le decisioni di maggiore importanza relative alla salute, all'educazione ed all'istruzione, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
Conferma nel resto il Decreto n. cronol. 939/2019 del 30/05/2019.
Nulla in punto spese.
Così deciso in Torino in data 6.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.vg. 12789/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. CATROPPA ROSA MARIA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. MORIZIO ALBERTO che lo rappresenta Controparte_1
e difende in virtù di procura in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: e entrambi nati il 19/05/2015. Persona_1 Persona_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da comparsa conclusionale.
Per parte resistente: come da note di precisazione delle conclusioni.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05/07/2024, parte ricorrente, , adiva il Tribunale, Parte_1 chiedendo la modifica del decreto n. 939 del 30/5/2019 emesso da questo Tribunale, limitatamente al regime di vista e alla riduzione del contributo al mantenimento dei figli disposto a suo carico.
Con comparsa depositata il 03/11/2023, si costituiva in giudizio parte resistente,
[...]
, opponendosi alle domande formulate da controparte e chiedendo, in via CP_1 riconvenzionale, l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori;
chiedeva, inoltre, disporsi delle variazioni nel calendario di visite;
chiedeva, infine, confermarsi il quantum del contributo al mantenimento per i figli disposto a carico del padre.
All'udienza del 05/12/2023, avanti al Giudice delegato, le parti comparivano personalmente e venivano sentite.
Dopo ampia discussione, nonché una volta esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato si riservava.
Con ordinanza n. 14740/2023 del 12/12/2023, il Giudice delegato, in parziale modifica di quanto stabilito con decreto del Tribunale di Torino del 27/5/2019, affidava i figli minori e Per_1 Per_2 in via esclusiva alla madre sig. alla quale demandava altresì la facoltà di adottare in autonomia CP_1 le decisioni di maggior interesse per i figli (in ambito sanitario, scolastico, di residenza, burocratico etc.); disponeva lo svolgimento di un'indagine psicosociale sul nucleo da parte dei Servizi sociali e di ai quali demandava, altresì, l'elaborazione di un progetto di costruzione del CP_2 rapporto padre-figli, consentendo all'esito gli incontri con le modalità stimate maggiormente rispondenti all'interesse dei figli, inizialmente alla presenza di un educatore;
invitava i Servizi incaricati a relazionare al Tribunale entro il 15.5.2024; confermava nel resto il decreto menzionato;
assegnava alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c
Con indagine sociale depositata il 13/5/2024, si dava atto della necessità di proporre la prosecuzione degli interventi domiciliari;
si dava, altresì, atto dell'adesione positiva al progetto da parte della madre;
si dava, infine, atto della necessità di continuare gli incontri al fine di consentire lo sviluppo della relazione padre – minori.
Con comparsa conclusionale depositata in data 6/9/2024, parte ricorrente, in punto affidamento, dava atto della sussistenza di un accordo tra le parti;
in punto mantenimento, chiedeva rideterminarsi in
250,00 euro mensili (125,00 euro a figlio) il quantum del contributo al mantenimento.
Con memoria di replica depositata il 18/9/2024, parte resistente chiedeva confermarsi il regime di affidamento alla madre;
chiedeva disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé i minori secondo il progetto di costruzione del rapporto padre-figli elaborato dai Servizi Sociali, rimettendosi alle determinazioni dei Servizi medesimi, chiedeva, infine, confermarsi in 500,00 euro mensili il quantum del contributo al mantenimento dei figli disposto a carico del padre.
All'udienza del 8/10/2024, le parti davano atto del raggiungimento di un accordo parziale nei termini di cui di seguito: “- Affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre - Residenza dei minori presso la madre - vi è accordo fra le parti, anche con riguardo alla necessità di continuare gli incontri tra i minori e il padre, come anch'evidenziato dalla relazione prodotta dai Servizi Sociali, al fine di consentire lo sviluppo di una relazione tra l'odierno ricorrente e i suoi figli” (v. verbale udienza).
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
NULLA sulle spese di lite.
***** §§§§§ *****
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti in merito alla modifica del regime di affidamento dei minori, nel senso che venga disposto l'affidamento alla madre nella forma c.d. rafforzata ai sensi dell'art. 337 quater ultimo comma c.c. , delegando alla stessa l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole, merita di essere recepito alla luce delle circostanze di fatto recepite dalle parti.
Giova premettere che, in linea generale, la normativa di cui alla legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa. Tuttavia, la giurisprudenza, pacificamente, riconosce quali indici di inadeguatezza genitoriale, il fatto che un genitore interrompa i rapporti con i figli per un tempo prolungato e non contribuisca al loro mantenimento: in questi casi, secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità l'affidamento condiviso non sortirebbe alcun utile risultato se imposto al genitore “assente” (Cass. Civ. 26587/2009; App. Torino 20.10.2006).
Poste tali doverose premesse, rileva il Collegio come anche dalla relazione del Servizio di NPI emerga come il padre non sia dagli stessi conosciuto, non avendo mai dimostrato interesse per la situazione di salute dei minori che presentano, entrambi, importanti criticità di salute, ragione per la quale la madre (unico genitore che di fatto si occupa dei minori) deve poter essere in condizione di poter assumere anche in autonomia le decisioni relative ai figli.
Si conferma invece il contributo al mantenimento stabilito con Decreto n. cronol. 939/2019 del
30/05/2019 atteso che il ricorrente è una persona con adeguate capacità lavorative e che le esigenze dei minori, rispetto al 2019, devono considerarsi aumentate in considerazione dell'età.
Le spese processuali sono compensate trattandosi di provvedimenti assunti nell'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
a parziale modifica Decreto n. cronol. 939/2019 del 30/05/2019
DISPONE l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato dei figli minori nata a Torino in [...] 19 Per_1 maggio 2015 e , nato a [...] il in data 19 maggio 2015 alla madre , Per_2 Controparte_1 demandando alla madre altresì le decisioni di maggiore importanza relative alla salute, all'educazione ed all'istruzione, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
Conferma nel resto il Decreto n. cronol. 939/2019 del 30/05/2019.
Nulla in punto spese.
Così deciso in Torino in data 6.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.