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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ss Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4515/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 4026/2020 pubblicata il 12.6.2020
e vertente
TRA
(c. f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Frattamaggiore (NA) Via Roma 266, nello studio dell'avv.
PEZONE ANTONIO (c.f. , che la rappresenta e C.F._2
difende per procura in calce all'atto di appello
E
(c. f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Napoli, via Seggio del Popolo, 22, nello studio dell'Avv. CIRILLO LUCA (c.f. ), che la rappresenta e difende giusta procura C.F._3
in calce alla comparsa
, in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t., (c.f. ) e CP_2 CodiceFiscale_4 [...]
(c.f. ), tutti elett.te dom. ti in Grumo CP_2 CodiceFiscale_5
Nevano (NA) alla Via XXIV Maggio n. 60, presso lo studio dell'avv.
Angelica Ruggiero (CF. ), che li rappresenta e C.F._6
difende per procura in calce alla comparsa
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4026/2020 il Tribunale di Napoli, sulla domanda proposta dalla nei Controparte_2
confronti di e sulla riconvenzionale da Controparte_3
quest'ultima spiegata nei confronti dell'attrice nonché nei confronti di
, e , ha rideterminato il Parte_1 CP_2 Controparte_2
saldo del c/c n. 27/7117 intestato alla soc. “nel senso che alla data del
30.4.2013 il detto conto espone un saldo debitore in favore della banca ed in
danno della società correntista pari ad € 161.544,50, in luogo di quello sempre
debitore pari ad € 283.906,62 esposto negli e/c Bancari alla medesima data”; ha rigettato “la domanda di ripetizione avanzata dalla società attrice”; ha rigettato
“la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla società attrice”; in parziale accoglimento della “domanda riconvenzionale formulata dall'istituto
di credito convenuto” ha condannato “la Controparte_2
, e in solido
[...] CP_2 Controparte_2 Parte_1
tra loro e gli ultimi tre fino a concorrenza della garanzia prestata, al pagamento,
2 in favore di (già della somma di € Controparte_3 Controparte_4
569.686,66 oltre interessi convenzionali di mora dalla domanda al saldo”; ha compensato “tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo”,
condannando “la Controparte_2 CP_2
e in solido tra loro, al pagamento, in
[...] Controparte_2 Parte_1
favore della banca convenuta, dei restanti due terzi delle spese di lite, pari ad €
10.987,33, spese che si liquidano per intero in € 16.481,00, oltre IVA e CPA e
rimborso forfettario spese generali come per legge”; ha posto in via definitiva le
spese della CTU, come liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio, a carico
della , Controparte_2 CP_2 [...]
in solido tra loro”. CP_2 Parte_1
invocando la parziale riforma della sentenza, ha Parte_1
proposto appello cui ha resistito ed a cui hanno Controparte_3
aderito la nonché, Controparte_2
personalmente, i soci amministratori illimitatamente responsabili, sigg.ri e . CP_2 Controparte_2
Incardinato il giudizio, all'udienza del 29.01.2025 nessuno è comparso innanzi al Collegio, che ha rinviato la causa all'udienza del 5.02.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
A tale ultima udienza nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve altresì dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2013, è
applicabile l'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato
3 dell'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato D.L., che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338
c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, atteso che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli il 5 febbraio 2025
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ss Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4515/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 4026/2020 pubblicata il 12.6.2020
e vertente
TRA
(c. f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Frattamaggiore (NA) Via Roma 266, nello studio dell'avv.
PEZONE ANTONIO (c.f. , che la rappresenta e C.F._2
difende per procura in calce all'atto di appello
E
(c. f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Napoli, via Seggio del Popolo, 22, nello studio dell'Avv. CIRILLO LUCA (c.f. ), che la rappresenta e difende giusta procura C.F._3
in calce alla comparsa
, in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t., (c.f. ) e CP_2 CodiceFiscale_4 [...]
(c.f. ), tutti elett.te dom. ti in Grumo CP_2 CodiceFiscale_5
Nevano (NA) alla Via XXIV Maggio n. 60, presso lo studio dell'avv.
Angelica Ruggiero (CF. ), che li rappresenta e C.F._6
difende per procura in calce alla comparsa
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4026/2020 il Tribunale di Napoli, sulla domanda proposta dalla nei Controparte_2
confronti di e sulla riconvenzionale da Controparte_3
quest'ultima spiegata nei confronti dell'attrice nonché nei confronti di
, e , ha rideterminato il Parte_1 CP_2 Controparte_2
saldo del c/c n. 27/7117 intestato alla soc. “nel senso che alla data del
30.4.2013 il detto conto espone un saldo debitore in favore della banca ed in
danno della società correntista pari ad € 161.544,50, in luogo di quello sempre
debitore pari ad € 283.906,62 esposto negli e/c Bancari alla medesima data”; ha rigettato “la domanda di ripetizione avanzata dalla società attrice”; ha rigettato
“la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla società attrice”; in parziale accoglimento della “domanda riconvenzionale formulata dall'istituto
di credito convenuto” ha condannato “la Controparte_2
, e in solido
[...] CP_2 Controparte_2 Parte_1
tra loro e gli ultimi tre fino a concorrenza della garanzia prestata, al pagamento,
2 in favore di (già della somma di € Controparte_3 Controparte_4
569.686,66 oltre interessi convenzionali di mora dalla domanda al saldo”; ha compensato “tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo”,
condannando “la Controparte_2 CP_2
e in solido tra loro, al pagamento, in
[...] Controparte_2 Parte_1
favore della banca convenuta, dei restanti due terzi delle spese di lite, pari ad €
10.987,33, spese che si liquidano per intero in € 16.481,00, oltre IVA e CPA e
rimborso forfettario spese generali come per legge”; ha posto in via definitiva le
spese della CTU, come liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio, a carico
della , Controparte_2 CP_2 [...]
in solido tra loro”. CP_2 Parte_1
invocando la parziale riforma della sentenza, ha Parte_1
proposto appello cui ha resistito ed a cui hanno Controparte_3
aderito la nonché, Controparte_2
personalmente, i soci amministratori illimitatamente responsabili, sigg.ri e . CP_2 Controparte_2
Incardinato il giudizio, all'udienza del 29.01.2025 nessuno è comparso innanzi al Collegio, che ha rinviato la causa all'udienza del 5.02.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
A tale ultima udienza nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve altresì dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2013, è
applicabile l'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato
3 dell'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato D.L., che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338
c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, atteso che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli il 5 febbraio 2025
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
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