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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/08/2025, n. 3845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3845 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 6482/2024 tra:
GALILEO SOCIETA' TRA Parte_1
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_1 in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Verzaro del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino alla via Brofferio n. 1 parte opponente
e
Controparte_1
(c.f. ) C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Sandra Coletta del
Foro di Santa Maria Capua Vetere nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cascano di Sessa
Aurunca (CE) alla via Nazionale n. 64
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; prestazione d'opera intellettuale;
consulenza fiscale e amministrativa;
domanda di pagamento somme.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa occorrenda In via istruttoria (…) Nel merito In via principale
- Dichiarare nullo e comunque annullare e,o revocare e,o dichiarare privo di effetti e infondato in tutto o in parte il decreto ingiuntivo opposto n. 1078/2024 del 26.2.2024 del Tribunale di Torino (R.G. 2976/2024) notificato in data 29.2.2024, per tutte le ragioni esposte in narrativa, e
- In ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza, anche solo parziale, del diritto fatto valere dal dott. CP_1 in sede monitoria e, in caso, accertare e
[...] dichiarare l'infondatezza della pretesa avanzata. In via subordinata
- Determinare il preteso compenso eventualmente dovuto al dott. da parte dell'opponente nei Controparte_1 limiti di quanto risulterà all'esito del giudizio, per tutte le ragioni esposte in narrativa e/o secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 2233 c.c. e delle norme vigenti all'epoca dello svolgimento delle prestazioni. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.”
Parte opposta Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Torino nella persona del Giudice Dott. Rende, confermare il decreto ingiuntivo n. 1078/2024 del 26.02.2024 emesso dal Tribunale di Torino (rg. N. 2976/2024) notificato in data 29.02.2024. Condannare la società Galileo Stp srl al pagamento delle spese e competenze di lite del presente procedimento con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art. 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 1078/2024
(R.G. n. 2976/2024) qui opposto il Tribunale Ordinario di
Torino ha ingiunto all'opponente
[...] il pagamento della somma di € Parte_2
30.415,20 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta . Controparte_1
La parte opposta nel ricorso per Controparte_1 decreto ingiuntivo ha dedotto, fra l'altro, quanto segue:
1) esso ricorrente è stato consulente fiscale della
(d'ora in avanti Parte_2 anche solo dalla sua costituzione fino al Parte_2 mese di agosto 2022;
2) nell'anno 2018 l'intimante è Controparte_1 stato incaricato dalla società di seguire la Parte_2 fase relativa alla negoziazione intercorrente tra la predetta società e l'Associazione CI Milan S.p.A. per la stipula di un accordo quadro relativo al “Milan
Fisiolab” ossia un progetto diretto all'apertura di un poliambulatorio a Milano, presso i locali di Casa Milan, per l'esercizio di attività cliniche plurispecialistiche e fisioterapiche che, tuttavia, non è stato realizzato a
3 causa dell'inadempimento contrattuale dell'Associazione
CI Milan S.p.A.;
3) esso ricorrente, in qualità di commercialista incaricato dalla società ha partecipato Parte_2 attivamente alla fase di negoziazione presenziando ad incontri, interloquendo costantemente con tutti i rappresentanti dell'Associazione CI Milan, fornendo pareri legali e provvedendo alla redazione di atti contrattuali;
4) per l'attività svolta in favore della Pt_2
l'odierno intimante ha quindi emesso in data
[...]
22.12.2018 preavviso di parcella per l'importo netto di €
25.651,20 (lordi € 30.451,20 al netto di ritenute pari ad €
4.800,00 da versare al momento del pagamento);
5) detto importo è stato inserito nei libri e nei partitari contabili della società dell'anno Parte_2
2018 ed è stato altresì regolarmente contabilizzato e riportato nel libro giornale dell'anno 2018;
6) a causa della mancata realizzazione del progetto
“Milan Fisiolab”, la società ha citato in Parte_2 giudizio innanzi al Tribunale Ordinario di Milano (R.G. n.
45910/2019) l'Associazione CI Milan S.p.A. per inadempimento contrattuale e risarcimento del danno facendo riferimento, tra l'altro, ai costi sostenuti per l'assistenza prestata dall'intimante Controparte_1 durante la fase di negoziazione per l'importo netto di €
25.659,20 (i.v.a. compresa) inserendo tra gli allegati la copia del predetto preavviso di parcella;
7) dopo aver inutilmente atteso il versamento di quanto dovuto, esso ricorrente ha emesso in data 29 gennaio
2023 la fattura elettronica n. 35/1 formulando richiesta di pagamento alla;
Parte_2
8) la debitrice intimata, nonostante i ripetuti solleciti, non ha versato il dovuto.
4
2. I motivi di opposizione.
L'odierna opponente Parte_2
ha promosso la presente opposizione ex art. 645 del
[...]
c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) inesistenza del credito, difetto di prova del credito azionato e infondatezza della pretesa avanzata (v. pagg. da 6 a 12 dell'atto di citazione in opposizione);
2) violazione dell'art. 9 comma 4 del D.L. n. 1/2012 stante la mancanza di un preventivo di massima e l'assenza di una puntuale quantificazione delle prestazioni svolte
(v. pagg. da 12 a 14 dell'atto di citazione in opposizione).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
4. Sulla condizione di procedibilità della presente causa.
Risulta superata ogni questione sul punto tenuto anche conto che l'iniziale eccezione di improcedibilità ex art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 non è stata reiterata e rinnovata, bensì omessa, e quindi abbandonata, in sede di precisazione delle conclusioni da parte della società opponente e che comunque in corso di causa è stato depositato il verbale negativo di mediazione attestante l'avvenuto effettivo espletamento del tentativo di mediazione presso la sede di
Moncalieri (TO), nonché con collegamenti telematici audiovisivi, del prescelto organismo di mediazione territorialmente competente (v. il verbale del 22 ottobre
2024 prodotto da parte opposta).
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5. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere respinta.
La domanda di pagamento somme oggetto del presente giudizio attiene alle prestazioni di consulenza fiscale e amministrativa svolte dall'opposto dott. CP_1 commercialista, in favore della società opponente
[...]
in vista della Parte_2 stipulazione di un accordo quadro fra l'Associazione CI
Milan S.p.A. e la medesima volto all'apertura Pt_2 presso i locali di Casa Milan, in via Aldo Rossi Milano, di una struttura specialistica (“Milan Fisiolab”) per l'esercizio di attività cliniche plurispecialistiche e fisioterapiche.
La fattura qui azionata è la fattura SDI n. 35 del 29 gennaio 2023.
La descrizione della prestazione contenuta in fattura
è la seguente:
Nell'atto di citazione in opposizione e nei successivi scritti difensivi la società opponente deduce sostanzialmente che buona parte delle bozze contrattuali di cui trattasi sono state predisposte da altri professionisti e che il contributo del dott. sia stato marginale CP_1 nella vicenda di cui trattasi.
6 In particolare, la deduzione di parte opposta è la seguente:
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(v. pagg. 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta).
Ebbene, tali deduzioni non possono essere qui condivise.
Ciò che invece risulta dirimente e decisivo al fine del decidere è che la società opponente ha promosso presso il Tribunale Ordinario di Milano, nei confronti dell'Associazione CI Milan S.p.A. ( , Controparte_2 un giudizio di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale ex art. 1337 del codice civile in ragione dell'asserita illegittima interruzione delle trattative.
8 Nell'atto introduttivo del cennato giudizio (R.G.
45910/2019) fra i danni emergenti patiti e di cui si è chiesta la rifusione, oltre a quello dello Parte_3
, (per l'”assistenza legale Pt_4 Parte_5 nella definizione e negoziazione” del “Contratto”), vi è anche il credito qui vantato dall'opposto per l'”assistenza nella negoziazione del contratto” per € 25.651,20 (i.v.a. compresa, oltre ritenuta):
(…)
(v. il doc. n. 6 del fascicolo monitorio e, segnatamente, pagina 15 dell'atto di citazione).
La sentenza del Tribunale Ordinario di Milano (emessa nella primavera del 2024) che ha definito il predetto giudizio ha peraltro riconosciuto il diritto di parte opponente a vedersi rifondere il danno emergente patito così composto:
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(v. pag. 19 della sentenza prodotta dalla parte opposta sub doc. n. 2 della comparsa di costituzione e risposta).
E' stato quindi emesso dal Tribunale Ordinario di
Milano il seguente dispositivo:
(v. pag. 20 della sentenza prodotta dalla parte opposta sub doc. n. 2 della comparsa di costituzione e risposta).
10 Dunque, è pacificamente la stessa società opponente a riconoscere la sussistenza e fondatezza del credito qui azionato in via monitoria tanto da farne oggetto della domanda, poi accolta, di risarcimento del danno emergente patito nell'apposito giudizio instaurato nei confronti della Associazione CI Milan S.p.A. ( . Controparte_2
Né in senso contrario può valere quanto affermato in atti dalla Difesa opponente secondo cui fu lo stesso dott.
a far inserire il suo credito fra le voci di CP_1 danno azionate nella causa meneghina.
Sul punto è sufficiente osservare che non vi è evidenza di alcuna forma di coartazione o inganno, né sul punto vi sono specifiche domande, e che, anche quando (a far data dal 2022) è cessato ogni rapporto fra il CP_1
e la , quest'ultima avrebbe ben potuto modificare le Pt_2 proprie domande rinunciando all'istanza di risarcimento del danno, ciò che invece non è accaduto avendo piuttosto in sede di precisazione delle conclusioni innanzi al giudice milanese insistito per l'accoglimento dell'originarie domande così riconoscendo viepiù la sussistenza del credito oggetto della presente causa.
Il Tribunale ritiene dunque che le circostanze predette e il contegno assunto dalla società opposta come sopra descritto costituisca piena prova della sussistenza del credito professionale qui azionato dall'opposto.
E d'altra parte - anche alla luce del dovere di lealtà
e probità incombente sulle parti e sui loro Difensori, come sancito dall'articolo 88 del c.p.c. (“Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità”) - non vi è motivo di ritenere che la parte opponente abbia richiesto e ottenuto in altro giudizio il risarcimento di un danno in realtà ritenuto inesistente.
11 Sulla base di tali motivi, deve dunque essere rigettata l'opposizione svolta ex art. 645 del c.p.c. qui delibata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto non rilevanti al fine del decidere, tenuto anche conto che la documentazione versata in atti è risultata idonea a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4
12 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00), opportunamente diminuiti in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale) così come della prossimità del valore di causa all'estremo inferiore della forbice qui considerata, nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.800,00
b) fase introduttiva → € 1.200,00
c) fase istruttoria → € 1.400,00
d) fase decisionale → € 1.600,00
- per un totale di € 6.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1078/2024 e lo dichiara esecutivo.
2) Condanna la società opponente
[...]
alla rifusione, in favore della parte Parte_2 opposta delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 6.000,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 16 agosto 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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