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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/10/2025, n. 4566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4566 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 724/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 724/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BRACCO ENRICO presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
RICORRENTE contro
con il patrocinio dell'avv. RAONE ROBERTA presso il cui studio ha eletto CP_1 domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per Parte resistente: come da verbale d'udienza del 29/09/2025.
“La sig.ra rinuncia alla domanda di condanna agli arretrati. Parte ricorrente accetta la CP_1 rinuncia.
L'assegno per il mantenimento della figlia viene revocato con decorrenza dalla data del Per_1 deposito del ricorso.
Per il figlio il padre verserà alla sig.ra la somma di euro 200 mensili oltre rivalutazione Per_2 CP_1 sulla base dell'indice Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino, fino alla fine del mese di settembre 2027, salvo che il medesimo non diventi economicamente autosufficiente prima di allora.
Spese di lite compensate”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 7366 del 09/12/2015 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 07/01/2025 chiedeva al Tribunale la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio.
In data 30/07/2025 si costituiva in giudizio la signora , la quale contestava le CP_1 richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 29/09/2025 venivano sentite le parti personalmente. All'esito il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione e dopo discussione le parti raggiungevano un accordo.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori si richiamavano all'accordo e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne ma economicamente non autosufficiente rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio n.7366 del 09/12/2015 come modificata con decreto del 23/12/2020, Tribunale di Torino
r.g. n. 6030/2020:
DA' ATTO che la sig.ra rinuncia alla domanda di condanna agli arretrati e parte ricorrente CP_1 accetta la rinuncia.
DISPONE che l'assegno per il mantenimento della figlia venga revocato con decorrenza Per_1 dalla data del deposito del ricorso.
DISPONE che per il figlio il padre versi alla sig.ra la somma di euro 200 mensili oltre Per_2 CP_1 rivalutazione sulla base dell'indice Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino, fino alla fine del mese di settembre 2027, salvo che il medesimo non diventi economicamente autosufficiente prima di allora.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 724/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BRACCO ENRICO presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
RICORRENTE contro
con il patrocinio dell'avv. RAONE ROBERTA presso il cui studio ha eletto CP_1 domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per Parte resistente: come da verbale d'udienza del 29/09/2025.
“La sig.ra rinuncia alla domanda di condanna agli arretrati. Parte ricorrente accetta la CP_1 rinuncia.
L'assegno per il mantenimento della figlia viene revocato con decorrenza dalla data del Per_1 deposito del ricorso.
Per il figlio il padre verserà alla sig.ra la somma di euro 200 mensili oltre rivalutazione Per_2 CP_1 sulla base dell'indice Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino, fino alla fine del mese di settembre 2027, salvo che il medesimo non diventi economicamente autosufficiente prima di allora.
Spese di lite compensate”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 7366 del 09/12/2015 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 07/01/2025 chiedeva al Tribunale la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio.
In data 30/07/2025 si costituiva in giudizio la signora , la quale contestava le CP_1 richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 29/09/2025 venivano sentite le parti personalmente. All'esito il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione e dopo discussione le parti raggiungevano un accordo.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori si richiamavano all'accordo e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne ma economicamente non autosufficiente rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio n.7366 del 09/12/2015 come modificata con decreto del 23/12/2020, Tribunale di Torino
r.g. n. 6030/2020:
DA' ATTO che la sig.ra rinuncia alla domanda di condanna agli arretrati e parte ricorrente CP_1 accetta la rinuncia.
DISPONE che l'assegno per il mantenimento della figlia venga revocato con decorrenza Per_1 dalla data del deposito del ricorso.
DISPONE che per il figlio il padre versi alla sig.ra la somma di euro 200 mensili oltre Per_2 CP_1 rivalutazione sulla base dell'indice Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino, fino alla fine del mese di settembre 2027, salvo che il medesimo non diventi economicamente autosufficiente prima di allora.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento