Ordinanza cautelare 6 giugno 2019
Sentenza 24 marzo 2020
Ordinanza cautelare 21 settembre 2020
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 06/06/2019, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2019
N. 00664/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 664 del 2019, proposto da
Costruzioni NA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grottaglie, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Orazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Condominio “ Pdl RI EL ed TR ”, MA AR, DE AR non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento 20.03.2019 prot. n. 8042 con il quale il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Grottaglie ha comunicato dalla Costruzioni NA srl il diniego definitivo dell'istanza di permesso di costruire presentata in data 23.10.2018; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare della comunicazione 05.03.2019 prot. n. 6015 contenente il preavviso di diniego, inviata ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 sempre a firma del Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Grottaglie; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dalla società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Grottaglie;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Rilevato che la NA Costruzioni srl ha acquistato un suolo edificabile ubicato nel Comune di Grottaglie (Ta), in zona di espansione C1, contraddistinto con il lotto edificabile n. 5 dal Piano di Lottizzazione approvato in via definitiva;
Atteso che, con istanza del 22 ottobre 2018 prot. 0026398 la società esponente ha chiesto il rilascio del permesso di costruire per la costruzione di uno nuovo fabbricato per civili abitazioni;
Visto il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90 del 5 marzo 2019 prot. n. 6015, comunicato dal Responsabile dello Sportello Unico con il quale viene rilevato che: “ le opere previste in progetto sviluppano una volumetria superiore a quella max consentita dal lotto d’intervento ”; “ gli elaborati di progetto rappresentano involucri edilizi che determinano volumetria e carico urbanistico oltre la sagoma di max ingombro computata nello ambito del profilo perimetrale esterno dell’edificio ”; “ i vani tecnici superano l’altezza Max ”;
Rilevato che l’esponente, con nota del 18 marzo 2019 ha evidenziato all’Amministrazione procedente che sull’istanza in esame si era formato il silenzio assenso e che, ad ogni modo, sarebbero stati rilasciati altri permessi di costruire sostanzialmente sovrapponibili a quello presentato dalla deducente società sul medesimo lotto;
Visto il provvedimento prot. 8042 del 20 marzo 2019 con cui è stata definitivamente respinta l’istanza di permesso di costruire in esame, senza riscontrare le osservazioni dell’istante;
Considerato che, ad una sommaria delibazione, propria di questa fase del giudizio, il provvedimento appare genericamente motivato, non essendo stato precisato né quali sarebbero le volumetrie, i carichi urbanistici e le altezze del progetto superiori a quelle consentite, né di quanto eccederebbero i limiti di legge;
Ritenuto pertanto di sospendere l’efficacia dell’atto impugnato, fatte salve le rideterminazioni dell’Amministrazione, con fissazione dell’udienza di merito al 9 ottobre 2019;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto:
a) sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 ottobre 2019.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO