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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/10/2025, n. 3595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3595 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7827/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.BIANCO COSIMO giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv LOIACONO ANTONELLA e G.Ronconigiusta procura in atti
Oggetto: risarcimento mancato riposo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 14.6.2024, il ricorrente, premesso di svolgere le mansioni di operatore di esercizio per conto della società convenuta, lamentava la violazione della normativa comunitaria di cui ai Regolamenti
CEE n. 3820/85 e Reg.Ce 561/06. Lamentava il mancato rispetto da parte dell'azienda del riposo settimanale di 45 ore consecutive previsti dall'art. 8
e concludeva chiedendo la condanna della società convenuta alla somma di €24.021,41.
Si costituivano le la Controparte_1 quale confutava in fatto e diritto quanto sostenuto dal ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso. entenza. Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Il ricorrente, adibito a servizi di linea di collegamenti extraurbani anche su percorsi superiori a 50 KM, da varie residenze di servizio, lamenta la violazione della normativa comunitaria in tema di riposi giornalieri.
La materia è stata disciplinata dalla normativa comunitaria.
Il regolamento CEE del 20.12.1985 n. 3820 (che, ai sensi dall'art. 4 c. 3, si applica ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori in servizio di linea, il cui percorso supera i 50 chilometri), dopo aver definito (art. 1 p. 5) "riposo": ogni periodo ininterrotto di almeno un'ora durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo", al secondo comma dell'art. 6 stabilisce che: "Dopo un massimo di sei periodi di guida giornalieri, il conducente deve prendere un periodo di riposo settimanale come stabilito all' art. 8, paragrafo
3". All'art.
8. paragrafo l, stabilisce inoltre che: "In un periodo di 24 ore il conducente deve avere un periodo di riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive che potrebbe essere ridotto ad un minimo di 9 ore consecutive non più di tre volte in una settimana, a condizione che in compenso sia concesso un periodo equivalente di riposo prima della fine della settimana successiva”.
Il successivo paragrafo 3 del medesimo articolo stabilisce, che:"Nel corso di ogni settimana uno dei periodi di riposo di cui ai paragrafi l e 2 è esteso, a titolo di riposo settimanale, ad un totale di 45 ore consecutive. Questo periodo di riposo può essere ridotto ad un minimo di 36 ore consecutive se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente (come nella fattispecie) ... Ogni riduzione è compensata da un periodo equivalente di riposo continuo prima della fine della terza settimana che segue la settimana considerata". E ancora, ai sensi del successivo paragrafo 6: "I periodi di riposo presi come compensazione per la riduzione del riposo giornaliero e/o settimanale devono essere collegati ad un altro periodo di almeno 8 ore e devono essere concessi, a richiesta dell'interessato, nel luogo di parcheggio del veicolo o nella sede del conducente". A decorrere dall'11.4.2007 il predetto Regolamento comunitario è stato abrogato e sostituito dal nuovo Regolamento CE n. 561/2006 che, come quello precedente, si applica (art 3 lett. a) ai veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso supera i 50 Km.
Il nuovo regolamento comunitario definisce (art. 4, letto h):"periodo di riposo settimanale": ogni periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il "periodo di riposo settimanale regolare" sia il "periodo di riposo settimanale ridotto": - "periodo di riposo settimanale regolare": ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
-
"periodo di riposo settimanale ridotto": ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative". Alla lettera i) dello stesso art. 4 viene definita "settimana": "il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica". L'art. 8, p. 6, del predetto Reg. 561/06 stabilisce, quindi, che: "Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: - due periodi di riposo settimanale regolare, oppure-un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione”. Al paragrafo
7) si legge che:“qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno
9 ore .”
Deve evidenziarsi che il contenuto dei due regolamenti è analogo nella sostanza prevedendo un riposo settimanale minimo di 45 ore che, se non interamente goduto, deve essere compensato alla terza settimana collegato ad un altro periodo continuativo di riposo. E' evidente quindi che il riposo settimanale compensativo non si spalma con altri riposi, ma conserva la sua autonomia e si aggiunge ad altri periodi, peraltro non inferiori alla durata prescritta dal regolamento.
La differenza sostanziale tra la disciplina dei due regolamenti sta nel fatto della possibile riduzione al minimo (prevista in 36 ore nel reg. del 1986 e in
24 nel regolamento del 2006) e nella durata del periodo di recupero alla terza settimana che deve seguire un altro recupero di 8 ore (reg. 1985) o di
9 ore (reg. 2006).
Deve poi rilevarsi che entrambe i regolamenti si riferiscono a corse superiori ai 50KM e che è documentato che il ricorrente ha effettuato servizio su tratte superiori ai 50 KM. I prospetti dei turni riportano il numero identificativo e dalla documentazione allegata si ricava la indicazione della tratta chilometrica. Anche il ctu, sulla base della documentazione in atti, ha confermato la circostanza.
La disciplina nazionale intervenuta nel corso del tempo ha finito per richiamare quella dei regolamenti europei sopra riportati.
Deve, infine, evidenziarsi che nessun regolamento o accordo aziendale è stato richiamato o prodotto in merito alla disciplina degli intervalli tra le riprese e pertanto, pur non contestandosi le esigenze di servizio che hanno portato alla eccedenza dell'orario, per la determinazione degli effetti della eccedenza e della loro quantificazione si deve richiamare la norma di legge che è la disciplina dei regolamenti invocati dalla parte ricorrente.
Deve dunque ribadirsi, all'esito dell'esame del complesso quadro normativo, la validità automatica negli stati membri dell'UE dei regolamenti (art 249 TCE). Tali fonti del diritto conferiscono diritti e impongono obblighi agli stati membri, ai loro organi e ai privati, al pari della legge nazionale. Di conseguenza i regolamenti richiamati dalla parte ricorrente attribuiscono ai singoli dei diritti azionabili giurisdizionalmente.
I Regolamenti sopra richiamati espressamente si riferiscono alla tutela della sicurezza da intendersi non solo come sicurezza dei terzi ma anche come sicurezza degli stessi lavoratori.
Dalla disciplina del diritto europeo, in assenza di specifiche discipline aziendali concordate dalle parti e allegate, si ricava che il periodo minimo di riposo settimanale sia almeno di 45 ore. Emerge dalla normativa la cumulabilità del riposo settimanale con il riposo compensativo o giornaliero, nel senso che il riposo settimanale si aggiunge al riposo giornaliero o compensativo e non si confonde con esso ma, appunto, ad esso si aggiunge. Il riposo settimanale deve in ogni caso essere rispettato anche in presenza di esigenze di servizio motivate. Il CTU ha esaminato i turni di servizio considerando solo le corso superiori a 50 KM ed ha elaborato tabelle da cui emergono le ore di mancato riposo settimanale per il periodo oggetto di causa.
Dall'esame della ctu emerge che il lavoratore non ha goduto del riposo prescritto o nel senso che non ne ha affatto goduto o nel senso che il riposo compensativo non è stato concesso nella misura dovuta.
Il ricorrente ha dimostrato che ripetutamente non ha goduto del riposo settimanale nella misura prescritta. E' pacifico che il lavoratore ha ricevuto comunque la retribuzione per il lavoro effettuato quando doveva riposare, ma la domanda è provata sull'an e cioè è provato che non ha goduto del riposo settimanale nella misura prescritta. Il diritto deriva, come sopra scritto sia dalla applicazione diretta delle norme dei regolamenti della UE, sia anche anche ai sensi dell'art 2109 c.c. e soprattutto dell'art 36 u.c.
Costituzione. In tal senso si richiama la giurisprudenza sul diritto al risarcimento del danno psicofisico derivante dal mancato riposo: Corte di
Giustizia sez I del 28.09.2000 ( C-193/99); C.G.E. sez V 18.01.2001 (C-
297/99); nonchè di Cassazione n 1121 n 1135 del 22.1.2004 e numerose ivi richiamate, nonché più recentemente n 20799\10, 14443\11,
18310\11, n.14710/15 e 25135/19 e sentenza Corte Appello Lecce su caso analogo n. 2726\17).
Infondato è l'assunto secondo cui alla società resistente non sarebbe applicabile la disciplina di cui ai regolamenti comunitari n. 3820/85 e n.
561/06, essendo la resistente soggetto con capitale a totale partecipazione pubblica, sottoposto a stringenti controlli da parte dell'ente affidatario
Regione Puglia ed operante in regime di non concorrenzialità.
In tal senso, non sembra lasciare margini di dubbio la lettera dell'art. 1 del
Regolamento CE n. 561/06, a tenore del quale "Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale". Appare infatti evidente che l'utilizzo da parte del legislatore comunitario del termine "concorrenza" non possa essere letto in maniera avulsa rispetto al contesto in cui lo stesso è utilizzato, laddove l'art. 1 cit. -nell'individuare le specifiche finalità perseguite dal legislatore sovranazionale- ha inteso chiaramente fare riferimento non al concetto di concorrenza tout court, ma alla concorrenza "fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada".
Pertanto, la circostanza che un'azienda di trasporti a totale capitale pubblico operi in asserito regime di "non concorrenza" non vale per ciò solo ad escludere l'applicabilità ad essa del regolamento comunitario che, in quanto atto tipico di diritto derivato dell'Unione Europa, alla luce del disposto dell'art. 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea,
"ha portata generale, è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri", acquistando efficacia negli Stati membri senza che sia necessario un atto di ricezione o di adattamento da parte dei singoli ordinamenti statali.
D'altra parte, obiettivo dichiarato della normativa sovranazionale è anche quello di migliorare la sicurezza dei trasporti e le condizioni sociali del personale impiegato nel trasporto su strada, per cui non vi è motivo di ritenere non applicabile a F. la normativa comunitaria di cui ai regolamenti
CE n. 3820/85 e n. 561/06, peraltro richiamati espressamente dall'art. 174 Codice della Strada, fermi restando i limiti di cui all'art. 3 del
Regolamento 561/06 che, ai fini che qui rilevano, alla lettera a) prevede che tale normativa "non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:
• a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri".
Né, in senso contrario, è possibile ricondurre la posizione della società resistente nell'ambito di operatività di alcuna delle ipotesi previste nel capo
IV del Regolamento 561/06 (rubricato "Deroghe") e, in particolare, nell'art. 13, difettandone nella specie i presupposti applicativi.
Parimenti irrilevante è che il lavoratore abbia sottoscritto la non applicabilità del regolamento al proprio rapporto di lavoro in quanto trattasi di disposizione certamente non derogabile e non nella disponibilità delle parti.
Va pertanto ricordato che la giurisprudenza in modo costante ha affermato che il danno da usura psicofisica è presunto fino a prova contraria ed è ontologicamente dal danno biologico che necessita di dimostrazione. Ne deriva che il mancato riposo è risarcibile indipendentemente da un danno alla salute e si iscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto, l'onere della relativa specifica deduzione della prova eventualmente anche attraverso presunzioni semplici (cfr. Cass.Sez. Un. n. 6572/06; n. 26972/08).
Si tratta quindi non di danno biologico (peraltro mai allegato) bensì di danno non patrimoniale originato dalla maggiore penosità del lavoro derivante dalla profusione di più intenso sforzo nella applicazione delle energie lavorative con conseguente logorio.
Emerge dalla CTU il perdurare sistematico prolungamento della attività lavorativa non intervallata da adeguati riposi tra un turno e l'altro e ciò durante tutto il corso del periodo indicato in ricorso e per il quale risultava la documentazione attestante i turni di servizio;
va poi evidenziato che correttamente il ctu ha escluso dal calcolo i periodi in cui il ricorrente era solo disponibile ovvero era assente dal lavoro (per malattia, ferie partecipazioni a corsi ecc.).
Va poi rilevato che la normativa europea risulta violata anche nel caso, come nella presente fattispecie, di turni misti ossia con tratte inferiori a
50Km che si succedono senza soluzione di continuità così da superare i 50 km.
Sul punto ha fatto chiarezza la Corte di cassazione che ha così statuito:
“…L'interpretazione sistematica del regolamento e, in specie, dei passaggi innanzi riportati (ove, da una parte, si indicano le finalità della disciplina e, dall'altra, si individua precisamente il campo di applicazione), dimostra con estrema chiarezza ed evidenza che il regolamento si applica inequivocabilmente a tutte le imprese del settore "trasporti su strada" che operano all'interno della Comunità Europea (e, quindi, del territorio nazionale) in modo da raggiungere il fine specifico di imporre delle condizioni minime di svolgimento dell'attività che tutelino sia gli operatori di esercizio di dette imprese sia i terzi impegnati nella circolazione stradale. Il campo di applicazione del regolamento (artt. 2 e 3) è dettato in maniera analitica e specifica, mentre i singoli considerando e le finalità esplicitate dal legislatore comunitario nell'art. 1 non contengono enunciati di carattere normativo e svolgono la funzione di spiegare le ragioni dell'intervento normativo, consistenti nell'intento di armonizzare, ossia uniformare, le prescrizioni minime in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, proprio al fine di evitare abusi e distorsioni di mercato (che portino a favorire, nell'aggiudicazioni degli appalti, imprese che ottengano minori costi di produzione grazie al mancato rispetto delle condizioni minime di sicurezza nell'ambito della circolazione stradale): quindi, a prescindere dal concreto contesto di mercato in cui si trova ad operare l'impresa (concorrenza perfetta, concorrenza monopolistica, oligopolio e monopolio), il legislatore Europeo ha inteso imporre delle condizioni comuni di esercizio del trasporto su strada non solo al fine di evitare abusi ma anche per rendere sicura la circolazione stradale, regole direttamente applicabili in ogni Stato membro (considerata la natura dell'atto normativo comunitario) sin dal 2006 e la cui violazione fonda la domanda risarcitoria dei lavoratori.
2.8. La conferma dell'applicazione del regolamento alle imprese di trasporto che prevedono turni "misti" (ossia con almeno una tratta superiore a 50 km) per i dipendenti si ricava, altresì, dalla sentenza della Corte di Giustizia del
9.9.2021 (in causa C-906/19), resa sulla domanda pregiudiziale di interpretazione dell'art. 3, lett. a) del regolamento (proposta dalla Corte di
Cassazione della Francia), la quale ha precisato (punto 32) che l'espressione
"veicoli adibiti" per il trasporto di passeggeri in "servizio regolare" il cui percorso non supera i 50 chilometri, riguarda unicamente i veicoli adibiti a tale trasporto in via esclusiva (a meno che il veicolo sia utilizzato a tale scopo solo occasionalmente); la sentenza aggiunge che il regolamento, nella misura in cui introduce un'eccezione all'ambito di applicazione (trasporti inferiori a 50 km), deve essere interpretato in modo restrittivo (punto 33), posto che "adottare un'interpretazione dell'art. 3, lettera a), del regolamento
n. 561/2006 secondo cui l'esclusione dall'ambito di applicazione di tale regolamento prevista da detta disposizione non è limitata all'uso esclusivo del veicolo in questione ai fini del particolare trasporto su strada di cui a tale disposizione sarebbe in contrasto con l'obiettivo perseguito da tale regolamento di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale, rendendo inapplicabile il regolamento n. 561 del 2006 a taluni usi di tale veicolo che possono incidere sulla guida ed escludendo la presa in considerazione di tali usi nella verifica della conformità all'art. 15, paragrafi
2, 3 e 7, del regolamento n. 3821/85" (punto 38).
2.9. In sintesi, il regolamento va applicato ai veicoli adibiti in via promiscua
a tratte sia inferiori che superiori ai 50 chilometri, come ricorre nel caso di specie;
l'applicazione del regolamento a questi casi è già stata chiaramente affermata dalla Corte di giustizia Europea (cfr. sentenza 9.9.2021 citata) e non e', dunque, necessario un nuovo rinvio all'organo giudiziario comunitario, nemmeno per il profilo inerente al regime di monopolio in base al quale operava la ricorrente e che secondo il suo assunto la esentava dall'applicazione del regolamento;
ciò per la chiarezza e l'evidenza - non solo per il giudice italiano, ma per tutti i giudici dell'Unione - dell'interpretazione del regolamento nel senso della sua inequivocabile applicabilità a tutte le imprese del settore "trasporti su strada" che operano all'interno della
Comunità Europea, oggi Unione Europea;
il principio è stato, altresì, richiamato da questa Corte nella sentenza n. 15230 del 2022 (punto 5 di pag. 7), che, peraltro, ha sottoposto alla Corte di giustizia Europea due questioni pregiudiziali concernenti il regolamento attinenti a profili diversi da quello in esame nella presente fattispecie, ossia relativi alla possibilità di cumulo di itinerari tutti inferiori a 50 km svolti da un autista nell'ambito di uno stesso turno di lavoro.” (cfr. Cass. n.12249/23)
In ordine alla quantificazione del risarcimento, il giudice può applicare criteri equitativi che vanno comunque riferiti a parametri verificabili e va anche considerato che in ogni caso il ricorrente ha ricevuto la retribuzione per la prestazione espletata. Appare corretto il riferimento al parametro della maggiorazione del lavoro straordinario, che per sua natura compensa proprio la maggiore penosità del lavoro espletato oltre il normale orario giornaliero.
Deve rilevarsi che tale criterio di liquidazione appare già riduttivo perché non si tiene conto che il mancato riposo arrivava anche a periodi inferiori a
36 ore tali da giustificare anche liquidazioni ancora maggiori che potrebbero ricadere persino nello straordinario festivo. La quantificazione va quindi operata moltiplicando le ore di riposo non fruite con l'aliquota di maggiorazione contrattualmente prevista per le ore di lavoro straordinario.
Sono stati già conteggiati dal CTU interessi e rivalutazione.
Pertanto le somme spettanti sono quelle indicate dal Ctu.
Al ricorrente spetta dunque la somma già rivalutata di 7.777,81. Alla luce di quanto sopra parte resistente va condannata a pagare le suddette somme oltre ulteriori interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione.
Sul punto è sufficiente richiamare il pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui, qualora la mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, contrasti con gli artt. 36 Cost. e 2109 c.c. ed il lavoratore proponga una domanda di risarcimento del danno da usura psico-fisica, la sussistenza di tale danno deve presumersi ed il corrispondente diritto, che non ha natura retributiva, si prescrive in dieci anni (cfr.Cass. 24563/16).
Nella specie il ricorrente -le cui rivendicazioni fanno riferimento ad un arco temporale che prende avvio dal 2019 e dunque il termine di prescrizione non è decorso atteso il deposito del ricorso nel 2024.
Le spese si pongono a carico del soccombente e si liquidano come in dispositivo. Le spese della CTU sono definitivamente a carico della parte soccombente come già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1. definitivamente pronunciando sul ricorso proposto daDE
[...]
, nei confronti Parte_1 Controparte_2
[...] Accoglie il ricorso e, per l'effetto condanna
[...] parte resistente a pagare a la somma di €7.777,81 Parte_1
(somme già comprensive di interessi e rivalutazione sino al deposito della sentenza); oltre rivalutazione e interessi dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
2. Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in €3.100,00 per compensi.
3. Pone le spese CTU definitivamente a carico del resistente
Bari,06/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7827/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.BIANCO COSIMO giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv LOIACONO ANTONELLA e G.Ronconigiusta procura in atti
Oggetto: risarcimento mancato riposo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 14.6.2024, il ricorrente, premesso di svolgere le mansioni di operatore di esercizio per conto della società convenuta, lamentava la violazione della normativa comunitaria di cui ai Regolamenti
CEE n. 3820/85 e Reg.Ce 561/06. Lamentava il mancato rispetto da parte dell'azienda del riposo settimanale di 45 ore consecutive previsti dall'art. 8
e concludeva chiedendo la condanna della società convenuta alla somma di €24.021,41.
Si costituivano le la Controparte_1 quale confutava in fatto e diritto quanto sostenuto dal ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso. entenza. Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Il ricorrente, adibito a servizi di linea di collegamenti extraurbani anche su percorsi superiori a 50 KM, da varie residenze di servizio, lamenta la violazione della normativa comunitaria in tema di riposi giornalieri.
La materia è stata disciplinata dalla normativa comunitaria.
Il regolamento CEE del 20.12.1985 n. 3820 (che, ai sensi dall'art. 4 c. 3, si applica ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori in servizio di linea, il cui percorso supera i 50 chilometri), dopo aver definito (art. 1 p. 5) "riposo": ogni periodo ininterrotto di almeno un'ora durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo", al secondo comma dell'art. 6 stabilisce che: "Dopo un massimo di sei periodi di guida giornalieri, il conducente deve prendere un periodo di riposo settimanale come stabilito all' art. 8, paragrafo
3". All'art.
8. paragrafo l, stabilisce inoltre che: "In un periodo di 24 ore il conducente deve avere un periodo di riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive che potrebbe essere ridotto ad un minimo di 9 ore consecutive non più di tre volte in una settimana, a condizione che in compenso sia concesso un periodo equivalente di riposo prima della fine della settimana successiva”.
Il successivo paragrafo 3 del medesimo articolo stabilisce, che:"Nel corso di ogni settimana uno dei periodi di riposo di cui ai paragrafi l e 2 è esteso, a titolo di riposo settimanale, ad un totale di 45 ore consecutive. Questo periodo di riposo può essere ridotto ad un minimo di 36 ore consecutive se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente (come nella fattispecie) ... Ogni riduzione è compensata da un periodo equivalente di riposo continuo prima della fine della terza settimana che segue la settimana considerata". E ancora, ai sensi del successivo paragrafo 6: "I periodi di riposo presi come compensazione per la riduzione del riposo giornaliero e/o settimanale devono essere collegati ad un altro periodo di almeno 8 ore e devono essere concessi, a richiesta dell'interessato, nel luogo di parcheggio del veicolo o nella sede del conducente". A decorrere dall'11.4.2007 il predetto Regolamento comunitario è stato abrogato e sostituito dal nuovo Regolamento CE n. 561/2006 che, come quello precedente, si applica (art 3 lett. a) ai veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso supera i 50 Km.
Il nuovo regolamento comunitario definisce (art. 4, letto h):"periodo di riposo settimanale": ogni periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il "periodo di riposo settimanale regolare" sia il "periodo di riposo settimanale ridotto": - "periodo di riposo settimanale regolare": ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
-
"periodo di riposo settimanale ridotto": ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative". Alla lettera i) dello stesso art. 4 viene definita "settimana": "il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica". L'art. 8, p. 6, del predetto Reg. 561/06 stabilisce, quindi, che: "Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: - due periodi di riposo settimanale regolare, oppure-un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione”. Al paragrafo
7) si legge che:“qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno
9 ore .”
Deve evidenziarsi che il contenuto dei due regolamenti è analogo nella sostanza prevedendo un riposo settimanale minimo di 45 ore che, se non interamente goduto, deve essere compensato alla terza settimana collegato ad un altro periodo continuativo di riposo. E' evidente quindi che il riposo settimanale compensativo non si spalma con altri riposi, ma conserva la sua autonomia e si aggiunge ad altri periodi, peraltro non inferiori alla durata prescritta dal regolamento.
La differenza sostanziale tra la disciplina dei due regolamenti sta nel fatto della possibile riduzione al minimo (prevista in 36 ore nel reg. del 1986 e in
24 nel regolamento del 2006) e nella durata del periodo di recupero alla terza settimana che deve seguire un altro recupero di 8 ore (reg. 1985) o di
9 ore (reg. 2006).
Deve poi rilevarsi che entrambe i regolamenti si riferiscono a corse superiori ai 50KM e che è documentato che il ricorrente ha effettuato servizio su tratte superiori ai 50 KM. I prospetti dei turni riportano il numero identificativo e dalla documentazione allegata si ricava la indicazione della tratta chilometrica. Anche il ctu, sulla base della documentazione in atti, ha confermato la circostanza.
La disciplina nazionale intervenuta nel corso del tempo ha finito per richiamare quella dei regolamenti europei sopra riportati.
Deve, infine, evidenziarsi che nessun regolamento o accordo aziendale è stato richiamato o prodotto in merito alla disciplina degli intervalli tra le riprese e pertanto, pur non contestandosi le esigenze di servizio che hanno portato alla eccedenza dell'orario, per la determinazione degli effetti della eccedenza e della loro quantificazione si deve richiamare la norma di legge che è la disciplina dei regolamenti invocati dalla parte ricorrente.
Deve dunque ribadirsi, all'esito dell'esame del complesso quadro normativo, la validità automatica negli stati membri dell'UE dei regolamenti (art 249 TCE). Tali fonti del diritto conferiscono diritti e impongono obblighi agli stati membri, ai loro organi e ai privati, al pari della legge nazionale. Di conseguenza i regolamenti richiamati dalla parte ricorrente attribuiscono ai singoli dei diritti azionabili giurisdizionalmente.
I Regolamenti sopra richiamati espressamente si riferiscono alla tutela della sicurezza da intendersi non solo come sicurezza dei terzi ma anche come sicurezza degli stessi lavoratori.
Dalla disciplina del diritto europeo, in assenza di specifiche discipline aziendali concordate dalle parti e allegate, si ricava che il periodo minimo di riposo settimanale sia almeno di 45 ore. Emerge dalla normativa la cumulabilità del riposo settimanale con il riposo compensativo o giornaliero, nel senso che il riposo settimanale si aggiunge al riposo giornaliero o compensativo e non si confonde con esso ma, appunto, ad esso si aggiunge. Il riposo settimanale deve in ogni caso essere rispettato anche in presenza di esigenze di servizio motivate. Il CTU ha esaminato i turni di servizio considerando solo le corso superiori a 50 KM ed ha elaborato tabelle da cui emergono le ore di mancato riposo settimanale per il periodo oggetto di causa.
Dall'esame della ctu emerge che il lavoratore non ha goduto del riposo prescritto o nel senso che non ne ha affatto goduto o nel senso che il riposo compensativo non è stato concesso nella misura dovuta.
Il ricorrente ha dimostrato che ripetutamente non ha goduto del riposo settimanale nella misura prescritta. E' pacifico che il lavoratore ha ricevuto comunque la retribuzione per il lavoro effettuato quando doveva riposare, ma la domanda è provata sull'an e cioè è provato che non ha goduto del riposo settimanale nella misura prescritta. Il diritto deriva, come sopra scritto sia dalla applicazione diretta delle norme dei regolamenti della UE, sia anche anche ai sensi dell'art 2109 c.c. e soprattutto dell'art 36 u.c.
Costituzione. In tal senso si richiama la giurisprudenza sul diritto al risarcimento del danno psicofisico derivante dal mancato riposo: Corte di
Giustizia sez I del 28.09.2000 ( C-193/99); C.G.E. sez V 18.01.2001 (C-
297/99); nonchè di Cassazione n 1121 n 1135 del 22.1.2004 e numerose ivi richiamate, nonché più recentemente n 20799\10, 14443\11,
18310\11, n.14710/15 e 25135/19 e sentenza Corte Appello Lecce su caso analogo n. 2726\17).
Infondato è l'assunto secondo cui alla società resistente non sarebbe applicabile la disciplina di cui ai regolamenti comunitari n. 3820/85 e n.
561/06, essendo la resistente soggetto con capitale a totale partecipazione pubblica, sottoposto a stringenti controlli da parte dell'ente affidatario
Regione Puglia ed operante in regime di non concorrenzialità.
In tal senso, non sembra lasciare margini di dubbio la lettera dell'art. 1 del
Regolamento CE n. 561/06, a tenore del quale "Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale". Appare infatti evidente che l'utilizzo da parte del legislatore comunitario del termine "concorrenza" non possa essere letto in maniera avulsa rispetto al contesto in cui lo stesso è utilizzato, laddove l'art. 1 cit. -nell'individuare le specifiche finalità perseguite dal legislatore sovranazionale- ha inteso chiaramente fare riferimento non al concetto di concorrenza tout court, ma alla concorrenza "fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada".
Pertanto, la circostanza che un'azienda di trasporti a totale capitale pubblico operi in asserito regime di "non concorrenza" non vale per ciò solo ad escludere l'applicabilità ad essa del regolamento comunitario che, in quanto atto tipico di diritto derivato dell'Unione Europa, alla luce del disposto dell'art. 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea,
"ha portata generale, è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri", acquistando efficacia negli Stati membri senza che sia necessario un atto di ricezione o di adattamento da parte dei singoli ordinamenti statali.
D'altra parte, obiettivo dichiarato della normativa sovranazionale è anche quello di migliorare la sicurezza dei trasporti e le condizioni sociali del personale impiegato nel trasporto su strada, per cui non vi è motivo di ritenere non applicabile a F. la normativa comunitaria di cui ai regolamenti
CE n. 3820/85 e n. 561/06, peraltro richiamati espressamente dall'art. 174 Codice della Strada, fermi restando i limiti di cui all'art. 3 del
Regolamento 561/06 che, ai fini che qui rilevano, alla lettera a) prevede che tale normativa "non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:
• a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri".
Né, in senso contrario, è possibile ricondurre la posizione della società resistente nell'ambito di operatività di alcuna delle ipotesi previste nel capo
IV del Regolamento 561/06 (rubricato "Deroghe") e, in particolare, nell'art. 13, difettandone nella specie i presupposti applicativi.
Parimenti irrilevante è che il lavoratore abbia sottoscritto la non applicabilità del regolamento al proprio rapporto di lavoro in quanto trattasi di disposizione certamente non derogabile e non nella disponibilità delle parti.
Va pertanto ricordato che la giurisprudenza in modo costante ha affermato che il danno da usura psicofisica è presunto fino a prova contraria ed è ontologicamente dal danno biologico che necessita di dimostrazione. Ne deriva che il mancato riposo è risarcibile indipendentemente da un danno alla salute e si iscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto, l'onere della relativa specifica deduzione della prova eventualmente anche attraverso presunzioni semplici (cfr. Cass.Sez. Un. n. 6572/06; n. 26972/08).
Si tratta quindi non di danno biologico (peraltro mai allegato) bensì di danno non patrimoniale originato dalla maggiore penosità del lavoro derivante dalla profusione di più intenso sforzo nella applicazione delle energie lavorative con conseguente logorio.
Emerge dalla CTU il perdurare sistematico prolungamento della attività lavorativa non intervallata da adeguati riposi tra un turno e l'altro e ciò durante tutto il corso del periodo indicato in ricorso e per il quale risultava la documentazione attestante i turni di servizio;
va poi evidenziato che correttamente il ctu ha escluso dal calcolo i periodi in cui il ricorrente era solo disponibile ovvero era assente dal lavoro (per malattia, ferie partecipazioni a corsi ecc.).
Va poi rilevato che la normativa europea risulta violata anche nel caso, come nella presente fattispecie, di turni misti ossia con tratte inferiori a
50Km che si succedono senza soluzione di continuità così da superare i 50 km.
Sul punto ha fatto chiarezza la Corte di cassazione che ha così statuito:
“…L'interpretazione sistematica del regolamento e, in specie, dei passaggi innanzi riportati (ove, da una parte, si indicano le finalità della disciplina e, dall'altra, si individua precisamente il campo di applicazione), dimostra con estrema chiarezza ed evidenza che il regolamento si applica inequivocabilmente a tutte le imprese del settore "trasporti su strada" che operano all'interno della Comunità Europea (e, quindi, del territorio nazionale) in modo da raggiungere il fine specifico di imporre delle condizioni minime di svolgimento dell'attività che tutelino sia gli operatori di esercizio di dette imprese sia i terzi impegnati nella circolazione stradale. Il campo di applicazione del regolamento (artt. 2 e 3) è dettato in maniera analitica e specifica, mentre i singoli considerando e le finalità esplicitate dal legislatore comunitario nell'art. 1 non contengono enunciati di carattere normativo e svolgono la funzione di spiegare le ragioni dell'intervento normativo, consistenti nell'intento di armonizzare, ossia uniformare, le prescrizioni minime in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, proprio al fine di evitare abusi e distorsioni di mercato (che portino a favorire, nell'aggiudicazioni degli appalti, imprese che ottengano minori costi di produzione grazie al mancato rispetto delle condizioni minime di sicurezza nell'ambito della circolazione stradale): quindi, a prescindere dal concreto contesto di mercato in cui si trova ad operare l'impresa (concorrenza perfetta, concorrenza monopolistica, oligopolio e monopolio), il legislatore Europeo ha inteso imporre delle condizioni comuni di esercizio del trasporto su strada non solo al fine di evitare abusi ma anche per rendere sicura la circolazione stradale, regole direttamente applicabili in ogni Stato membro (considerata la natura dell'atto normativo comunitario) sin dal 2006 e la cui violazione fonda la domanda risarcitoria dei lavoratori.
2.8. La conferma dell'applicazione del regolamento alle imprese di trasporto che prevedono turni "misti" (ossia con almeno una tratta superiore a 50 km) per i dipendenti si ricava, altresì, dalla sentenza della Corte di Giustizia del
9.9.2021 (in causa C-906/19), resa sulla domanda pregiudiziale di interpretazione dell'art. 3, lett. a) del regolamento (proposta dalla Corte di
Cassazione della Francia), la quale ha precisato (punto 32) che l'espressione
"veicoli adibiti" per il trasporto di passeggeri in "servizio regolare" il cui percorso non supera i 50 chilometri, riguarda unicamente i veicoli adibiti a tale trasporto in via esclusiva (a meno che il veicolo sia utilizzato a tale scopo solo occasionalmente); la sentenza aggiunge che il regolamento, nella misura in cui introduce un'eccezione all'ambito di applicazione (trasporti inferiori a 50 km), deve essere interpretato in modo restrittivo (punto 33), posto che "adottare un'interpretazione dell'art. 3, lettera a), del regolamento
n. 561/2006 secondo cui l'esclusione dall'ambito di applicazione di tale regolamento prevista da detta disposizione non è limitata all'uso esclusivo del veicolo in questione ai fini del particolare trasporto su strada di cui a tale disposizione sarebbe in contrasto con l'obiettivo perseguito da tale regolamento di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale, rendendo inapplicabile il regolamento n. 561 del 2006 a taluni usi di tale veicolo che possono incidere sulla guida ed escludendo la presa in considerazione di tali usi nella verifica della conformità all'art. 15, paragrafi
2, 3 e 7, del regolamento n. 3821/85" (punto 38).
2.9. In sintesi, il regolamento va applicato ai veicoli adibiti in via promiscua
a tratte sia inferiori che superiori ai 50 chilometri, come ricorre nel caso di specie;
l'applicazione del regolamento a questi casi è già stata chiaramente affermata dalla Corte di giustizia Europea (cfr. sentenza 9.9.2021 citata) e non e', dunque, necessario un nuovo rinvio all'organo giudiziario comunitario, nemmeno per il profilo inerente al regime di monopolio in base al quale operava la ricorrente e che secondo il suo assunto la esentava dall'applicazione del regolamento;
ciò per la chiarezza e l'evidenza - non solo per il giudice italiano, ma per tutti i giudici dell'Unione - dell'interpretazione del regolamento nel senso della sua inequivocabile applicabilità a tutte le imprese del settore "trasporti su strada" che operano all'interno della
Comunità Europea, oggi Unione Europea;
il principio è stato, altresì, richiamato da questa Corte nella sentenza n. 15230 del 2022 (punto 5 di pag. 7), che, peraltro, ha sottoposto alla Corte di giustizia Europea due questioni pregiudiziali concernenti il regolamento attinenti a profili diversi da quello in esame nella presente fattispecie, ossia relativi alla possibilità di cumulo di itinerari tutti inferiori a 50 km svolti da un autista nell'ambito di uno stesso turno di lavoro.” (cfr. Cass. n.12249/23)
In ordine alla quantificazione del risarcimento, il giudice può applicare criteri equitativi che vanno comunque riferiti a parametri verificabili e va anche considerato che in ogni caso il ricorrente ha ricevuto la retribuzione per la prestazione espletata. Appare corretto il riferimento al parametro della maggiorazione del lavoro straordinario, che per sua natura compensa proprio la maggiore penosità del lavoro espletato oltre il normale orario giornaliero.
Deve rilevarsi che tale criterio di liquidazione appare già riduttivo perché non si tiene conto che il mancato riposo arrivava anche a periodi inferiori a
36 ore tali da giustificare anche liquidazioni ancora maggiori che potrebbero ricadere persino nello straordinario festivo. La quantificazione va quindi operata moltiplicando le ore di riposo non fruite con l'aliquota di maggiorazione contrattualmente prevista per le ore di lavoro straordinario.
Sono stati già conteggiati dal CTU interessi e rivalutazione.
Pertanto le somme spettanti sono quelle indicate dal Ctu.
Al ricorrente spetta dunque la somma già rivalutata di 7.777,81. Alla luce di quanto sopra parte resistente va condannata a pagare le suddette somme oltre ulteriori interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione.
Sul punto è sufficiente richiamare il pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui, qualora la mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, contrasti con gli artt. 36 Cost. e 2109 c.c. ed il lavoratore proponga una domanda di risarcimento del danno da usura psico-fisica, la sussistenza di tale danno deve presumersi ed il corrispondente diritto, che non ha natura retributiva, si prescrive in dieci anni (cfr.Cass. 24563/16).
Nella specie il ricorrente -le cui rivendicazioni fanno riferimento ad un arco temporale che prende avvio dal 2019 e dunque il termine di prescrizione non è decorso atteso il deposito del ricorso nel 2024.
Le spese si pongono a carico del soccombente e si liquidano come in dispositivo. Le spese della CTU sono definitivamente a carico della parte soccombente come già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1. definitivamente pronunciando sul ricorso proposto daDE
[...]
, nei confronti Parte_1 Controparte_2
[...] Accoglie il ricorso e, per l'effetto condanna
[...] parte resistente a pagare a la somma di €7.777,81 Parte_1
(somme già comprensive di interessi e rivalutazione sino al deposito della sentenza); oltre rivalutazione e interessi dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
2. Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in €3.100,00 per compensi.
3. Pone le spese CTU definitivamente a carico del resistente
Bari,06/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi