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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/06/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1877/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella LL Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1877/2022 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Bologna in via Luigina Fasoli n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sorrenti del foro di
Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla Galleria Ugo Bassi n. 1;
APPELLANTE contro
(C.F. nata a [...] in data [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli Avv. Fabrizio Pelizzoni e Federico Mora del foro di Parma, con domicilio eletto presso e nello studio di quest'ultimo sito in Parma alla Strada della Repubblica n. 41;
APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 466/2022 emessa in data 06.04.2022, pubblicata il
13.04.2022, del Tribunale di Parma, avente ad oggetto mandato;
CONCLUSIONI: All'udienza dell'11 marzo 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante così precisava le sue conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Parte_1
Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, NEL MERITO: In Via Principale: • accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di parte convenuta-appellata e, conseguentemente •
1 condannare la stessa convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attrice quantificati in Euro
1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) o, comunque, la maggior o minor somma che sarà accertata.
• condannare parte convenuta-appellata alla rifusione delle spese vive di consulenza tecnica di parte attrice (v. doc. 22 allegato alla nota spese di causa del fascicolo di primo grado LL), per un importo complessivo pari ad Euro 8.861,60. In Via Subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte
d'Appello non ravvisasse nella condotta di parte convenuta una responsabilità di tipo contrattuale, • accertare e dichiarare - ex art. 1713 c.c.- l'indebito e, in virtù della successione, • condannare parte convenuta-appellata alla restituzione di euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) ossia, metà della somma complessivamente distratta/sottratta dalla convenuta o, comunque, alla restituzione della maggior
o minor somma che sarà accertata. In via ulteriormente subordinata: Nella denegata ipotesi in cui
l'Ecc.ma Corte adita confermi che le somme ingiustificatamente movimentate dalla sig.ra siano _1
quantificabili in Euro 161.538,49, • in virtù della successione, condannare parte convenuta-appellata alla restituzione di euro 80.769,25 (ottantamilasettecentosessantanove/25) ossia, metà della somma ingiustificatamente movimentata dalla stessa convenuta o, comunque, alla restituzione della maggior o minor somma che sarà accertata. Con la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge. In ogni caso vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio comprensivi degli accessori di legge (rimborso spese forfettarie –15%– ex art. 2 D.M. Giustizia n. 55/14), C.P.A. ed I.V.A. In Via di estremo subordine: Nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ravvisi nella condotta di parte convenuta alcuna responsabilità, • compensare le spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. anche in virtù della mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione senza giustificato motivo”, la convenuta così concludeva: “Voglia la Corte D'Appello di Bologna: - rigettato l'appello Controparte_1
principale formulato da , in quanto inammissibile e comunque infondato, - accogliere Parte_1
l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma n. 466/2022 del
6.4.2022, pub. il 13.4.2022, dichiarare inammissibili, improponibili e comunque infondate le pretese risarcitorie, in qualsiasi forma proposte, chieste da , - disporre la rifusione delle competenze Parte_1
e spese di lite, IVA, CPA e spese generali, come per legge, per entrambi i gradi di giudizio nonché delle spese di CTU”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1.- Con atto di citazione regolarmente notificato e depositato in data 15.11.2019, conveniva in Parte_1
giudizio davanti al Tribunale di Parma lamentando che questa, circonvenendo il proprio Controparte_1 padre con il quale intratteneva una relazione, l'aveva privata di ingenti somme, destinate a fare CP_2 parte del patrimonio ereditario. In particolare, allegava l'attrice che la - peraltro indicata come erede _1
universale nel testamento olografo del padre con lascito alla figlia della sola quota di legittima - avrebbe tradito le indicazioni fornite da per la gestione del cospicuo patrimonio e, abusando dei poteri a lei CP_2
conferiti in forza di una amplissima procura generale, rilasciata con atto notarile, avrebbe distratto somme a proprio esclusivo vantaggio;
nell'ambito delle indagini svolte in ambito penale, la LL veniva a conoscenza di una serie di movimentazioni di denaro che essa denuncia essere avvenute in danno del padre e a beneficio esclusivo della ovvero € 1.222.912,00 per bonifici all'estero, € 15.000,00 per prelievi vari durante il _1
periodo in cui il prof. LL era ricoverato in Ospedale, € 1.000,00 prelevati dopo il decesso dell'LL, €
100.000,00 assegni a suo favore, € 15.000,00 per acquisto autovettura, € 40.000,00 per prelievo con carta di credito e/o bancomat, € 28.500,00 prelievo in contanti, € 24.700,00 spesa con carta di credito. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva all'adito Tribunale di, in via principale, accertare e dichiarare la Parte_1
responsabilità contrattuale di parte convenuta e, conseguentemente, condannare questa al risarcimento dei danni subiti dall'attrice quantificati in € 1.500.000,00 o, comunque, la minor o maggior somma che sarà accertata, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ravvisi nella condotta di parte convenuta una responsabilità di tipo contrattuale, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1713 c.c., l'indebito e, in virtù della successione, condannare parte convenuta alla restituzione di € 750.000,00 ovvero metà della somma complessivamente distratta/sottratta dalla convenuta o, comunque, alla restituzione della minor o maggior somma che sarà accertata, con la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge, e in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 13.02.2020 si costituiva la quale ricusava ogni Controparte_1
addebito e contestava tutte le accuse, sostenendo di avere posto in essere tutte le attività, incidenti sul patrimonio del prof. LL, secondo l'espressa volontà di questi, e ciò non solo in forza della ratifica preventiva prevista nella procura ma per avere eseguito puramente e semplicemente le indicazioni e determinazioni personalmente disposte dall'LL. Faceva rilevare altresì la convenuta l'insussistenza di attività negoziali riferibili a suoi comportamenti spontanei e/o estranei alla volontà del mandante e soprattutto di attività distrattive o di apprensione di valori in denaro in danno del patrimonio di . La CP_2 _1
domandava quindi respingersi la domanda dell'attrice in quanto inammissibile, improponibile o comunque infondata, con spese e competenze rifuse.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa era istruita tramite abbondante produzione documentale. Era inoltre disposta ed espletata c.t.u. al fine di verificare, sulla base della documentazione in atti, le disposizioni patrimoniali (mediante bonifico, assegno o altra forma di attribuzione) che abbiano come
3 beneficiario (diretto) indicando (ove possibile) il conto di provenienza e l'identità del Controparte_1
disponente.
Depositato l'elaborato peritale, all'udienza allo scopo fissata, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza emessa in data 6 aprile 2022, il Tribunale di Parma, osservato come, stante la mancata impugnazione sia dell'attribuzione patrimoniale testamentaria da ritenersi quindi definitiva, sia della procura generale conferita alla e dei suoi effetti patrimoniali, le potenzialità recuperatorie della causa _1
risultassero circoscritte esclusivamente agli atti dispositivi che concretizzavano attribuzioni patrimoniali dirette alla per le quali questa non aveva allegato e comprovato che fossero a lei destinate per _1
espressa indicazione dell'LL, potendo predicarsi solo per queste attribuzioni un abuso dei poteri gestori che imponeva la ricostituzione del patrimonio del gerito, ritenuto dunque che, valorizzando alcune delle conclusioni della c.t.u., era stata offerta dimostrazione di movimentazioni ingiustificate per complessivi €
161.538,49 e che, conseguentemente, ricorrendo al criterio distributivo di cui all'art. 542 c.c. che destina al figlio un terzo del patrimonio, aveva il diritto di vedersi restituita la somma di € 53.512,85, oltre Parte_1 interessi dalla domanda, senza cumulo di rivalutazione ed interessi non avendo l'attrice allegato impieghi remunerativi del denaro utili a sottrarlo dal rischio della valutazione, considerato infine che le spese, calibrate sul decisum, in applicazione del principio della soccombenza, andavano poste a carico della convenuta, accoglieva la domanda attorea e per l'effetto condannava al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 53.512,85, oltre interessi al saggio legale dalla notificazione della domanda al PT
soddisfo, e alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate in complessivi € 8.000,00 oltre ad oneri di legge, ponendo infine definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate come in corso di causa.
2.- Con appello regolarmente notificato e depositato in data 21.11.2022, la IG.ra ha impugnato Parte_1
detta sentenza chiedendone la riforma, in quanto la pronuncia del Tribunale di Parma risulterebbe essere ingiusta, insufficientemente motivata e contraddittoria, in particolare sui capi relativi alla valutazione dell'operato del mandatario ed assenza di rendiconto, alla suddivisione tra gli eredi di delle CP_2
somme ingiustificatamente movimentate dalla e alla mancata liquidazione delle spese di consulenza _1
tecnica sostenute da parte attrice. In primo luogo, l'appellante si duole del mancato accertamento da parte del
Giudice di prime cure della corretta esecuzione del mandato da parte della procuratrice la Controparte_1 quale non avrebbe predisposto e depositato alcun rendiconto. Ad avviso dell'LL, la motivazione utilizzata dal Tribunale di Parma per escludere la responsabilità della mandataria sarebbe del tutto errata, risultando evidente che la mancata impugnazione della procura generale non esime dalla verifica circa l'operato del mandatario il quale deve agire per conto e nell'interesse del mandante e se ciò non avviene, se cioè il
4 rappresentante persegue l'interesse proprio o di un terzo, è configurabile l'abuso di potere rappresentativo. Tra gli obblighi del mandatario vi è quello fondamentale di rendere il conto del suo mandato e rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato, il medesimo deve fornire la prova non solo delle somme incassate, dell'entità e della causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentano di vagliare le modalità con le quali l'incarico è stato eseguito e nel caso di specie, secondo l'assunto difensivo di parte appellante, tali principi sono stati certamente disattesi dalla mandataria, la quale non è stata in grado né di rendere il conto del proprio mandato, né di provare di avere agito nell'interesse del mandante - al riguardo, emblematico sarebbe quanto avvenuto con tre bonifici bancari di ingente importo su conto corrente acceso presso banca di Vaduz, capitale del Liechtenstein, somme di denaro poi utilizzate per accendere tre polizze vita.
A nulla, ad avviso dell'LL, varrebbero le asserzioni di controparte secondo cui vi sarebbe nel caso di specie un esonero dalla consegna del rendiconto in quanto nella procura generale vi era la dicitura “di aver per rato e valido l'operato della costituita procuratrice, senz'uopo di ulteriori ratifiche e sotto gli obblighi di legge”, tale dicitura infatti non rileva in alcun modo ai fini dell'art. 1713 c.c. e non fa venir meno il relativo obbligo.
Tra l'altro, aggiunge l'appellante, lo stesso art. 1713 al comma 2 prevede che la dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui, come nella vicenda in esame, il mandatario deve rispondere per dolo o colpa grave. Ciò che sarebbe emerso da tutte le operazioni eseguite dalla procuratrice è che la stessa non ha mai utilizzato il potere derivante dalla procura nell'interesse del mandante e, conseguentemente, avendolo utilizzato male, ne ha certamente abusato, così producendo un grave depauperamento del patrimonio del Prof. LL, con conseguente nocumento per l'odierna appellante. Quale secondo motivo di gravame e in relazione al criterio di cui all'art. 542 c.c. impiegato dal Giudice di primo grado (che riserva al figlio quota di un terzo del patrimonio), ne deduce l'erroneità, muovendo Parte_1
il Tribunale dal non corretto presupposto che la IG.ra madre dell'appellante nonché moglie Persona_1
separata di , potesse concorrere nell'eredità del medesimo per la propria quota. In realtà, CP_2
sottolinea la LL, dagli atti di causa si evince chiaramente che l'eredità del prof. LL dovesse essere divisa al 50% tra le odierne parti in causa, per essere la IG.ra premorta al coniuge. Sarebbe la stessa Per_1
a darne atto nella comparsa di costituzione e risposta. Dunque, qualora l'adita Corte dovesse _1
confermare quanto statuito dal Tribunale di Parma in merito alle somme ingiustificatamente movimentata dall'appellata, domanda che la somma di € 161.538,49 venga ripartita al 50%. Parte_1
Da ultimo la LL si duole del mancato riconoscimento da parte del Tribunale di Parma del suo diritto alla rifusione delle spese sostenute per la c.t.p., come da fatture versate in atti per un importo pari ad € 8.861,60.
Tale mancata statuizione secondo l'appellante contravviene al principio di diritto secondo cui le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate.
5 Tanto dedotto, chiede alla Corte, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Parma e Parte_1
in accoglimento del proposto appello, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, di:
● In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di parte convenuta-appellata e, conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti dall'attrice quantificati in euro
1.500.000,00 o, comunque, la minor o maggior somma che sarà accertata;
condannare altresì la convenuta- appellata alla rifusione delle spese vive di consulenza tecnica di parte attrice, per un importo complessivo pari ad € 8.861,60;
● In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello non ravvisi nella condotta di parte convenuta una responsabilità di tipo contrattuale, accertare e dichiarare ex art. 1713 c.c. l'indebito e, in virtù della successione, condannare parte convenuta-appellata alla restituzione di euro 750.000,00 ossia, metà della somma complessivamente distratta/sottratta dalla convenuta o, comunque, alla restituzione della minor o maggior somma che sarà accertata;
● In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita confermi che le somme ingiustificatamente movimentate dalla sig.ra siano quantificabili in euro 161.538,49, in virtù della _1
successione, condannare parte convenuta-appellata alla restituzione di euro 80.769,25 ovvero metà della somma ingiustificatamente movimentata dalla convenuta-appellata o, comunque, alla restituzione della minor o maggior somma che sarà accertata, con la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio;
● In via di estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ravvisi nella condotta di parte convenuta alcuna responsabilità, compensare le spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. anche in virtù della mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 31 gennaio 2023, si è regolarmente costituita la IG.ra _1 la quale ha partitamente contestato l'avverso gravame chiedendone il rigetto e ha proposto appello
[...]
incidentale.
Più specificamente, quanto al primo motivo di gravame articolato dalla LL, ne ha dedotto l'inammissibilità oltre che la totale infondatezza. Ad avviso della tale motivo, per come argomentato, non sarebbe _1
idoneo, per mancanza di specificità e compiuto esame della pronuncia, ad offrire criteri confacenti per pervenire ad una diversa decisione. A fronte delle conclusioni della c.t.u., l'appellante si limiterebbe a reiterare argomenti già superati con la sentenza di primo grado, senza affrontare con la dovuta chiarezza le determinazioni della sentenza e quelle proprie della consulenza tecnica di ufficio, riproponendo in particolare l'argomento dell'obbligo del rendiconto, come peraltro ricordato dal Tribunale alla pagina 3 della sentenza gravata, e profondendosi in mere illazioni, senza indicazioni di errori o omissioni del C.T.U. o di errori o omissioni negli argomenti espressi dal Giudice di primo grado e tratti dalle determinazioni della consulenza tecnica di ufficio. Lo stesso motivo di gravame sarebbe peraltro destituito di qualsivoglia fondamento in fatto
6 ed in diritto. Deduce l'appellata in particolare che non essendo stato indicato alcun presupposto o atto giuridico o negozio oggetto di mandato non potrebbe sostenersi l'esistenza di inadempimenti da parte della procuratrice;
solo con riferimento al contenuto del mandato, infatti, sarebbe possibile verificare una eventuale difformità tra la volontà del mandante e quanto eseguito in suo nome e conto della mandataria e nel caso in esame non rileverebbero atti giuridici oggetto di mandato compiuti dalla procuratrice.
Il Tribunale ha risolto la questione sotto il profilo della mancanza di impugnazione della procura così come delle polizze assicurative, tuttavia, indipendentemente dal consolidamento di quegli atti per mancata impugnazione, non vi sarebbe, secondo l'assunto difensivo dell'appellata, alcuna correlazione tra la volontà per la stipulazione delle polizze e le attività svolte dalla L'attivazione di polizze da parte di chiunque _1
è infatti atto personalissimo estraneo alle operatività di qualsiasi compagnia di assicurazione o bancaria che non prevedano l'intervento personale dell'interessato con esclusione, per la stipulazione di simili rapporti, dell'intervento di tramiti o mandatari. Oltre che totalmente indimostrato, un intervento della per la _1
costituzione di un rapporto quale quello presunto sarebbe quindi anche inverosimile. Per quanto concerne il secondo motivo di gravame proposto dalla IG.ra LL, evidenzia l'appellata di trattarne nel proprio appello incidentale. In ordine al terzo motivo di gravame, la ne evidenzia l'infondatezza, posto che a suo _1
avviso le spese di consulenza tecnica di parte devono ritenersi ricomprese nelle spese processuali, così come liquidate dal Giudice di primo grado.
L'appellata interpone poi appello incidentale nella parte in cui il Giudice di prime cure ha Controparte_1
ritenuto dimostrate movimentazioni ingiustificate pari ad 161.538,49 per poi pervenire alla assegnazione di un terzo alla IG.ra LL mentre la divisione doveva avvenire solo tra due parti, essendo la moglie del prof.
LL premorta allo stesso. Quale primo motivo di gravame incidentale, la lamenta errore del _1
Tribunale e contraddittoria conclusione dello stesso nell'avere ritenuto l'importo dei due assegni bancari per complessivi € 85.000,00 essere uno “spostamento di ricchezza a favore della convenuta”. Sul punto, fa rilevare l'appellante in via incidentale, il C.T.U. dott.ssa scrive: “si ritiene opportuno segnalare che, tra la Persona_2
documentazione esaminata, sono stati rilevati n. 2 assegni bancari per complessivi € 85.000,00…….con beneficiaria , versati (e non prelevati) sul c/c n. 39097 aperto presso Controparte_1 Controparte_3 intestato al Prof. ”. Si tratterebbe dunque di somme che la IG.ra
[...] CP_2 _1
beneficiaria degli assegni, ha versato sul conto corrente intestato al IG. LL, il quale quindi ha beneficiato direttamente degli importi portati dai due titoli di credito ed ha visto incrementato il proprio patrimonio.
Sarebbe quindi non corretta la conclusione cui è pervenuto il giudice di prime cure affermando che “non risultano evidenze che giustifichino lo spostamento di ricchezza a favore della convenuta”. Con il secondo motivo, la deduce errore del giudice di primo grado nell'avere ritenuto atti dispositivi di _1 _1
quelli riguardanti quattro assegni bancari emessi da in favore di
[...] CP_2 Controparte_1 tratti da tra il 26.04.2007 e il 22.07.2008 per complessivi € 10.500,00, e assegni Controparte_3
7 circolari richiesti dal Prof. LL ed al medesimo intestati, di vario taglio, per complessivi € 70.000. Quanto ai primi, fa rilevare l'appellante in via incidentale come il Tribunale non tenga conto della effettiva domanda di parte attrice attinente all'ipotesi di inesatto adempimento di quanto previsto nella procura generale conferita alla Gli assegni emessi personalmente dal IG. LL non potrebbero essere ritenuti esecuzione _1 della procura generale, la domanda di cui all'atto di citazione presuppone l'esecuzione di attività di contenuto patrimoniale volute ed effettuate dalla in contrasto con quanto voluto dal IG. LL. La traenza di _1
assegni fatta personalmente dal Prof. LL, anche se vedono quale primo prenditore la non _1
rientrerebbe nelle caratteristiche degli atti di cui si duole la IG.ra LL nell'atto di citazione. Analoghi criteri varrebbero ad avviso della anche per i 14 assegni circolari di euro 5.000 ciascuno per complessivi _1
euro 70.000. La richiesta di emissione degli assegni alla è stata sì fatta da Controparte_3 _1
ma su precise indicazioni del Prof. LL e i predetti assegni circolari erano emessi con prenditore
[...]
e non altri. Detti assegni non attuerebbero il dichiarato “spostamento di ricchezza a favore della CP_2 convenuta”, posto che i circolari sono a favore di e una successiva traslazione degli stessi in CP_2
capo alla procuratrice sarebbe mera ipotesi priva di qualsivoglia elemento anche solo indiziario. Il Tribunale di Parma non avrebbe dunque tenuto in debito conto l'alveo proprio del tema in decisione ristretto alla determinazione del corretto adempimento di attività procuratorie, spingendosi impropriamente a valutare specifiche disposizioni compiute personalmente dal prof. LL estranee ad attività riferibili alla _1
L'appellata nonché appellante in via incidentale domanda quindi alla Corte di:
● Rigettato l'appello principale formulato da in quanto inammissibile e comunque infondato, Parte_1 accogliere l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma n. 466/2022, dichiarare inammissibili, improponibili e comunque infondate le pretese risarcitorie, in qualsiasi forma proposte, avanzate da;
Parte_1
● Con vittoria di spese di lite, oltre ad oneri di legge, per entrambi i gradi di giudizio e rifusione delle spese di consulenza tecnica di ufficio.
4.- All'udienza tenutasi in data 22.02.2023, l'appellante e l'appellata nonché appellante in via incidentale hanno domandato fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e la Corte ha quindi rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza allo scopo fissata e svoltasi da ultimo in data 11.03.2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e passando ora al merito e quindi al primo motivo di appello proposto da la quale si duole di un asserito mancato accertamento della corretta Parte_1
esecuzione del mandato da parte della e del mancato rendiconto, reputa la Corte che lo stesso sia _1
infondato e non meriti accoglimento. Orbene, in primo luogo, come opportunamente osservato dal Giudice di prime cure, si evidenzia che: - in data 15.05.2007, giusta atto notaio dott. di Parma, è conferita Persona_3
8 da parte di a una procura generale con ogni più ampio potere dispositivo e CP_2 Controparte_1 senza limite di oggetto alcuno, procura con la quale, soprattutto, il costituente “promette fin CP_2
d'ora di avere per rato e valido l'operato della costituita procuratrice, senz'uopo di ulteriori ratifiche e sotto gli obblighi di legge”; vista l'ampiezza di poteri e le precisazioni contenute nell'atto, la è legittimata _1
a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli che risultino intrinsecamente dannosi per il conferente la procura, in quanto slegati dalla logica sottesa al conferimento di quei poteri e facoltà; - non ha impugnato la procura generale, atto unilaterale negoziale che può risultare Parte_1
pregiudizievole per il soggetto incapace;
- in data 19.11.2008, alcuni giorni dopo il decesso di CP_2
(avvenuto in data 10.11.2008), è stato pubblicato il testamento olografo del medesimo, recante la data del
18.10.2007, con il quale veniva indicata quale erede universale l'odierna appellata, con lascito all'unica figlia della quota di legittima;
- parte appellante non ha impugnato il testamento di talché quella designazione PT
con la conseguente attribuzione patrimoniale è da ritenersi definitiva;
- in data 23 aprile 2009, per atto di
“divisione” a rogito notaio dott. quale figlia di e quale Per_3 Parte_1 CP_2 Controparte_1
erede universale del predetto hanno provveduto alla ripartizione, nella misura del 50% ciascuna, del patrimonio ereditario relitto dal prof. LL.
Deduce l'appellante come il Tribunale di Parma abbia omesso di svolgere accertamento sulla corretta esecuzione del mandato da parte della la quale non ha depositato il rendiconto né ha dimostrato di _1 avere agito nell'interesse del mandante. Trattasi di assunto difensivo che non coglie nel segno almeno per un duplice ordine di motivazioni. In primo luogo, non può non richiamarsi il chiaro contenuto della procura generale rilasciata tramite atto notarile nella quale, come già detto, dichiara “di avere per rato CP_2
e valido l'operato della costituita procuratrice, senz'uopo di ulteriori ratifiche…”, quindi dispensando in buona sostanza la dall'obbligo di presentazione del rendiconto. Ben è vero che l'esenzione _1 dall'obbligo di rendiconto “non è idonea a spiegare i suoi effetti sugli obblighi del sottostante rapporto di mandato e quindi non libera il mandatario dall'obbligo di fare pervenire il risultato della sua attività nella sfera giuridica del mandante (come si evince dall'art. 1713 c.c.), ma opera sul piano della concreta possibilità di controllo da parte del disponente sull'operato del procuratore e quindi sul piano della prova, rendendo assai difficoltoso al disponente, incapace, e poi ai suoi eredi la ricostruzione dell'attività in concreto svolta dal procuratore, e lo stesso recupero di quanto indebitamente trattenuto in violazione dei sottostanti obblighi del mandatario” (così si è espressa Cass. civ. Sez. III, 12.06.2020, n. 11272) - la dispensa in altri termini incide solo sulla possibilità per il mandante di fare valere sul piano probatorio le pretese nascenti dal contratto di mandato, costituendo il rendiconto la principale fonte di prova. Altrettanto vero è che, a norma del comma 2 dell'art. 1713 c.c., la dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave. Tuttavia non può non rilevarsi come l'appellante non abbia specificamente allegato né tantomeno fornito prova (ad eccezione delle movimentazioni bancarie all'estero e
9 delle polizze vita di cui si dirà in seguito) di concrete condotte o specifici atti negoziali compiuti dalla _1
in esecuzione della procura generale e costituenti “mala gestio”. In altre parole, non è stato indicato alcun atto giuridico o negozio in relazione al quale possa individuarsi la conformità o meno dell'azione della procuratrice rispetto alle disposizioni del costituente la procura e parlarsi di inadempimento da parte della stessa procuratrice. Parte appellante formula esclusivamente una serie di ipotesi, muovendo da sospetti, senza aver cura di indicare precisamente atti o comportamenti scorretti da parte della procuratrice, che si traducano in una cattiva o fraudolenta gestione del patrimonio del conferente la procura.
Quanto alle movimentazioni bancarie all'estero con la successiva sottoscrizione di tre polizze assicurative, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto come non possano essere avanzate pretese restitutorie o di risarcimento in relazione agli ingenti investimenti mobiliari all'estero. Gli spostamenti di ricchezza antecedenti alla morte di sono legittimi in forza del negozio non impugnato (la procura generale) che CP_2
attribuiva alla ampi poteri dispositivi;
le movimentazioni che precludono alla sottoscrizione delle _1
polizze (trasferimenti di somme da conto corrente intestato al IG. Controparte_3 CP_2
su conto corrente in Liechtenstein riferibile al predetto LL) erano destinare a creare la provvista per la conclusione di tre distinti atti negoziali ovvero le polizze vita, che avrebbero dovuto, se del caso, essere oggetto di autonoma impugnazione, il che non risulta essere avvenuto.
Il primo motivo di gravame della LL deve dunque essere rigettato.
Venendo ora a trattare, per ragioni di carattere logico-giuridico, l'appello incidentale spiegato da _1
, ritiene la Corte che lo stesso sia fondato e meriti accoglimento. Più specificamente il primo motivo
[...]
di gravame incidentale concerne due assegni bancari per complessivi euro 85.000 in relazione ai quali la lamenta errore del Tribunale e contraddittoria conclusione cui è pervenuto lo stesso individuando _1 uno “spostamento di ricchezza a favore della convenuta”. Sul punto il C.T.U. dott.ssa Persona_4 chiaramente scrive nel proprio elaborato: “Si ritiene opportuno segnalare che, tra la documentazione esaminata, sono stati rilevati n. 2 assegni bancari per complessivi € 85.000,00 (assegno n. 8.330.057.194
Carisbo per € 40.000,00 del 21/06/2007 e assegno n. 6508139810 di Banco Posta per € 45.000,00 del
21/06/2007), con beneficiaria la IG.ra , versati (e non prelevati) sul c/c n. 39097 aperto Controparte_1 presso intestato al Prof. ”. Trattasi dunque di somme che la Controparte_3 CP_2
quale “beneficiaria” degli assegni, ha versato su conto corrente intestato al IG. che _1 CP_2 ha dunque beneficiato direttamente della provvista di detti titoli. La somma complessiva di € 85.000 portata dai due assegni ha incrementato il patrimonio dell'LL, certamente non lo ha depauperato, e soprattutto non è andata a favore della procuratrice. Non può quindi condividersi la conclusione cui è giunto il giudice di prime cure il quale afferma non risultare “evidenze che giustifichino lo spostamento di ricchezza a favore della convenuta”, non essendosi invero verificato alcun spostamento di denaro in favore della _1
10 Con il secondo motivo di gravame la deduce essere stato compiuto errore da parte del Tribunale di _1
Parma nell'avere ritenuto atti dispositivi di quelli concernenti quattro assegni bancari emessi Controparte_1
da in favore di per un importo totale di € 10.500,00 e quattordici assegni CP_2 Controparte_1
circolari per complessivi € 70.000,00 tratti su conto corrente intestato al prof. LL e con beneficiario il correntista stesso, peraltro, ad avviso di con ultra petita rispetto alla domanda attorea e in Controparte_1
ogni caso in contraddizione con il criterio di beneficio ipotizzato in capo alla medesima _1
Ora, quanto agli assegni bancari, si legge nella consulenza tecnica di ufficio che: “Analizzando i movimenti del conto corrente n. 39097 aperto presso intestato al Prof. e la Controparte_3 CP_2 copia degli assegni bancari di cui all'allegato n. 4, sono emerse le seguenti Controparte_3 disposizioni a favore di per complessivi € 10.500,00: 26/04/2007 Assegno bancario N. Controparte_1
32368560 3.000,00, disponente , conto corrente n. 39097 , CP_2 Controparte_3
02/05/2007 Assegno bancario N. 32368543 2.000,00, disponente , conto corrente n. 39097 CP_2
, Controparte_3
05/06/2007 Assegno bancario N. 32368550 3.500,00, disponente n. 39097 CP_2 CP_3
22/07/2008 Assegno bancario N. 33781214 2.000,00, disponente , conto corrente
[...] CP_2
n. 39097 Banca Monte Parma Spa…”. Il Giudice di primo grado, in relazione a questi assegni bancari emessi da in favore di osserva e ritiene come per tali disposizioni non sia “stata CP_2 Controparte_1
allegata e fornita una giustificazione, né sia sta allegato un titolo liberale, sicchè non emergono ragioni che giustifichino lo spostamento di ricchezza a favore della convenuta”. Ora, a ben guardare, il Tribunale così valutando e decidendo, non tiene conto dell'effettiva domanda di parte attrice attinente al denunciato inesatto o scorretto adempimento di quanto previsto nella procura generale conferita alla Gli assegni emessi _1
personalmente dal IG. LL non possono evidentemente essere ritenuti esecuzione della procura generale, trattandosi di atti voluti ed eseguiti personalmente da . La domanda di cui all'atto di citazione CP_2
presuppone attività di contenuto patrimoniale poste in essere dalla in contrasto o comunque non in _1
conformità a quanto voluto dal IG. LL e al suo interesse. La traenza di assegni eseguita personalmente dal predetto, anche se vedono come prenditore la non assume alcun rilievo rispetto alle domande _1
attoree, per risultare estranee ad attività poste in essere dalla quale procuratrice. La destinazione _1
finale delle somme portate dagli assegni bancari in favore di potrebbe tutt'al più rivestire Controparte_1
rilievo in eventuale causa successoria per lesione della quota di legittima.
Osservazioni simili possono essere svolte in ordine ai 14 assegni circolari per complessivi € 70.000. Il C.T.U. al riguardo scrive: “Agli atti (allegato n. 6) risultano altresì le copie delle richieste di emissione di n. 14 assegni circolari di € 5.000,00 ciascuno, per complessivi € 70.000,00, datati 31/10/2008, tratti dal c/c CP_3
n. 39097 intestato al Prof. LL e con beneficiario il correntista stesso. Le suddette richieste sono a
[...]
11 firma per conto del IG. LL. Sono, inoltre, presenti le copie dei suddetti assegni Controparte_1
circolari, sul cui retro è presente la sottoscrizione della girata da parte del beneficiario Prof. LL, ma non
è stato possibile accertare chi li abbia incassati, poiché la parte ove dovevano essere visualizzate le girate successive è stata cancellata”. La richiesta di emissione degli assegni circolari è stata avanzata da _1
, su istruzioni del IG. LL, e tali assegni sono stati emessi con prenditore .
[...] CP_2
Evidenzia il Giudice di primo grado come detti assegni, emessi su richiesta sottoscritta dalla procuratrice, risultino intestati al prof. LL e poi incassati dopo il decesso di questi e che non siano state fornite “evidenze che giustifichino lo spostamento di ricchezza a favore della convenuta, sì che gli stessi andavano restituiti all'asse e condivisi con gli eredi riservatari”. Se pur è corretta l'osservazione del Tribunale di Parma in ordine alla sottoscrizione della richiesta di emissione degli assegni, non risulta condivisibile la conclusione del ragionamento svolto. Gli assegni non attuano il ritenuto “spostamento di ricchezza a favore della convenuta”, atteso che gli assegni circolari sono emessi a favore di e una successiva traslazione degli stessi CP_2
a favore della IG.ra si rivela una mera ipotesi priva di alcun supporto probatorio. Gli assegni sono _1
stati sì incassati dopo il decesso del IG. LL avvenuto il 10 novembre 2008, come rileva la c.t.u., ma in ogni caso il medesimo ne ha potuto disporre come meglio preferiva tra il 31 ottobre e il 9 novembre 2008.
dà atto di avere disposto in proprio favore esclusivamente della somma di € 1.038,49, Controparte_4
corrisposta dopo il decesso del IG. LL a seguito della denuncia di smarrimento del libretto di deposito eseguita prima della morte del predetto e trattenuta dall'appellata il 29.09.2009 in compensazione per il 50% delle consistenti spese sostenute per il funerale del predetto e spese successorie. Il Giudice di prime cure ritiene al riguardo non esservi “evidenza documentale che consenta di affermare che le stesse non dovessero essere ricomprese nella successione universale che già ricompensava abbondantemente la . Ora, a fronte _1 di spese documentate dalla relative alle esequie del IG. per oltre € 2.000,00 e imposte _1 CP_2 successorie, essendo due le eredi del predetto, ovvero l'erede universale e l'erede cui è Controparte_1
riservata la quota di legittima in quanto figlia ovvero e spettando a ciascuna di esse metà del Parte_1
patrimonio, giustificato risulta il trattenimento della somma di € 1.000 a rimborso delle spese sostenute per il funerale esclusivamente dall'odierna appellata. In accoglimento dell'appello incidentale avanzato da _1
deve quindi essere rigettata ogni domanda avanzata da .
[...] Parte_1
A fronte del rigetto del primo motivo di appello e dell'accoglimento dell'appello incidentale il terzo motivo di appello principale in ordine alle spese di consulenza tecnica di parte è evidentemente da rigettare. Quanto al secondo motivo di appello, pur se astrattamente fondato atteso che il patrimonio ereditario doveva essere diviso per due essendo la moglie separata di premorta al medesimo, in ogni caso risulta assorbito dalle CP_2
osservazioni e decisione di cui sopra, non essendovi prova di mala gestio e movimentazioni ingiustificate che determinino la ricostituzione del patrimonio del defunto.
12 Le spese di lite, sia primo che di secondo grado, seguono integralmente il principio della soccombenza, sono quindi poste a carico di in favore di e si liquidano in dispositivo, secondo i Parte_1 Controparte_1
parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione di valore da euro 1.000.001,00 ad euro 2.000.000,00, importo minimo per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale quanto al primo grado, importo medio per la fase di studio e importo minimo per quelle introduttiva e decisionale del secondo grado). Le spese di c.t.u. sono poste a carico dell'appellante . Parte_1
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I- RIGETTA l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 466/2022 proposto da PT
;
[...]
II- ACCOGLIE l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, RIGETTA ogni Controparte_1 domanda svolta da;
Parte_1
III- CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata nonché appellante Parte_1 in via incidentale , delle spese di lite che si liquidano per il primo grado in € Controparte_1
18.977,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge e per il secondo grado in € 1.138,50 per spese e in € 15.742,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge, ponendo a carico di le spese di c.t.u. liquidate in primo grado;
Parte_1
IV- DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
23.06.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella LL Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1877/2022 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Bologna in via Luigina Fasoli n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sorrenti del foro di
Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla Galleria Ugo Bassi n. 1;
APPELLANTE contro
(C.F. nata a [...] in data [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli Avv. Fabrizio Pelizzoni e Federico Mora del foro di Parma, con domicilio eletto presso e nello studio di quest'ultimo sito in Parma alla Strada della Repubblica n. 41;
APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 466/2022 emessa in data 06.04.2022, pubblicata il
13.04.2022, del Tribunale di Parma, avente ad oggetto mandato;
CONCLUSIONI: All'udienza dell'11 marzo 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante così precisava le sue conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Parte_1
Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, NEL MERITO: In Via Principale: • accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di parte convenuta-appellata e, conseguentemente •
1 condannare la stessa convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attrice quantificati in Euro
1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) o, comunque, la maggior o minor somma che sarà accertata.
• condannare parte convenuta-appellata alla rifusione delle spese vive di consulenza tecnica di parte attrice (v. doc. 22 allegato alla nota spese di causa del fascicolo di primo grado LL), per un importo complessivo pari ad Euro 8.861,60. In Via Subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte
d'Appello non ravvisasse nella condotta di parte convenuta una responsabilità di tipo contrattuale, • accertare e dichiarare - ex art. 1713 c.c.- l'indebito e, in virtù della successione, • condannare parte convenuta-appellata alla restituzione di euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) ossia, metà della somma complessivamente distratta/sottratta dalla convenuta o, comunque, alla restituzione della maggior
o minor somma che sarà accertata. In via ulteriormente subordinata: Nella denegata ipotesi in cui
l'Ecc.ma Corte adita confermi che le somme ingiustificatamente movimentate dalla sig.ra siano _1
quantificabili in Euro 161.538,49, • in virtù della successione, condannare parte convenuta-appellata alla restituzione di euro 80.769,25 (ottantamilasettecentosessantanove/25) ossia, metà della somma ingiustificatamente movimentata dalla stessa convenuta o, comunque, alla restituzione della maggior o minor somma che sarà accertata. Con la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge. In ogni caso vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio comprensivi degli accessori di legge (rimborso spese forfettarie –15%– ex art. 2 D.M. Giustizia n. 55/14), C.P.A. ed I.V.A. In Via di estremo subordine: Nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ravvisi nella condotta di parte convenuta alcuna responsabilità, • compensare le spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. anche in virtù della mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione senza giustificato motivo”, la convenuta così concludeva: “Voglia la Corte D'Appello di Bologna: - rigettato l'appello Controparte_1
principale formulato da , in quanto inammissibile e comunque infondato, - accogliere Parte_1
l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma n. 466/2022 del
6.4.2022, pub. il 13.4.2022, dichiarare inammissibili, improponibili e comunque infondate le pretese risarcitorie, in qualsiasi forma proposte, chieste da , - disporre la rifusione delle competenze Parte_1
e spese di lite, IVA, CPA e spese generali, come per legge, per entrambi i gradi di giudizio nonché delle spese di CTU”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1.- Con atto di citazione regolarmente notificato e depositato in data 15.11.2019, conveniva in Parte_1
giudizio davanti al Tribunale di Parma lamentando che questa, circonvenendo il proprio Controparte_1 padre con il quale intratteneva una relazione, l'aveva privata di ingenti somme, destinate a fare CP_2 parte del patrimonio ereditario. In particolare, allegava l'attrice che la - peraltro indicata come erede _1
universale nel testamento olografo del padre con lascito alla figlia della sola quota di legittima - avrebbe tradito le indicazioni fornite da per la gestione del cospicuo patrimonio e, abusando dei poteri a lei CP_2
conferiti in forza di una amplissima procura generale, rilasciata con atto notarile, avrebbe distratto somme a proprio esclusivo vantaggio;
nell'ambito delle indagini svolte in ambito penale, la LL veniva a conoscenza di una serie di movimentazioni di denaro che essa denuncia essere avvenute in danno del padre e a beneficio esclusivo della ovvero € 1.222.912,00 per bonifici all'estero, € 15.000,00 per prelievi vari durante il _1
periodo in cui il prof. LL era ricoverato in Ospedale, € 1.000,00 prelevati dopo il decesso dell'LL, €
100.000,00 assegni a suo favore, € 15.000,00 per acquisto autovettura, € 40.000,00 per prelievo con carta di credito e/o bancomat, € 28.500,00 prelievo in contanti, € 24.700,00 spesa con carta di credito. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva all'adito Tribunale di, in via principale, accertare e dichiarare la Parte_1
responsabilità contrattuale di parte convenuta e, conseguentemente, condannare questa al risarcimento dei danni subiti dall'attrice quantificati in € 1.500.000,00 o, comunque, la minor o maggior somma che sarà accertata, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ravvisi nella condotta di parte convenuta una responsabilità di tipo contrattuale, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1713 c.c., l'indebito e, in virtù della successione, condannare parte convenuta alla restituzione di € 750.000,00 ovvero metà della somma complessivamente distratta/sottratta dalla convenuta o, comunque, alla restituzione della minor o maggior somma che sarà accertata, con la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge, e in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 13.02.2020 si costituiva la quale ricusava ogni Controparte_1
addebito e contestava tutte le accuse, sostenendo di avere posto in essere tutte le attività, incidenti sul patrimonio del prof. LL, secondo l'espressa volontà di questi, e ciò non solo in forza della ratifica preventiva prevista nella procura ma per avere eseguito puramente e semplicemente le indicazioni e determinazioni personalmente disposte dall'LL. Faceva rilevare altresì la convenuta l'insussistenza di attività negoziali riferibili a suoi comportamenti spontanei e/o estranei alla volontà del mandante e soprattutto di attività distrattive o di apprensione di valori in denaro in danno del patrimonio di . La CP_2 _1
domandava quindi respingersi la domanda dell'attrice in quanto inammissibile, improponibile o comunque infondata, con spese e competenze rifuse.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa era istruita tramite abbondante produzione documentale. Era inoltre disposta ed espletata c.t.u. al fine di verificare, sulla base della documentazione in atti, le disposizioni patrimoniali (mediante bonifico, assegno o altra forma di attribuzione) che abbiano come
3 beneficiario (diretto) indicando (ove possibile) il conto di provenienza e l'identità del Controparte_1
disponente.
Depositato l'elaborato peritale, all'udienza allo scopo fissata, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza emessa in data 6 aprile 2022, il Tribunale di Parma, osservato come, stante la mancata impugnazione sia dell'attribuzione patrimoniale testamentaria da ritenersi quindi definitiva, sia della procura generale conferita alla e dei suoi effetti patrimoniali, le potenzialità recuperatorie della causa _1
risultassero circoscritte esclusivamente agli atti dispositivi che concretizzavano attribuzioni patrimoniali dirette alla per le quali questa non aveva allegato e comprovato che fossero a lei destinate per _1
espressa indicazione dell'LL, potendo predicarsi solo per queste attribuzioni un abuso dei poteri gestori che imponeva la ricostituzione del patrimonio del gerito, ritenuto dunque che, valorizzando alcune delle conclusioni della c.t.u., era stata offerta dimostrazione di movimentazioni ingiustificate per complessivi €
161.538,49 e che, conseguentemente, ricorrendo al criterio distributivo di cui all'art. 542 c.c. che destina al figlio un terzo del patrimonio, aveva il diritto di vedersi restituita la somma di € 53.512,85, oltre Parte_1 interessi dalla domanda, senza cumulo di rivalutazione ed interessi non avendo l'attrice allegato impieghi remunerativi del denaro utili a sottrarlo dal rischio della valutazione, considerato infine che le spese, calibrate sul decisum, in applicazione del principio della soccombenza, andavano poste a carico della convenuta, accoglieva la domanda attorea e per l'effetto condannava al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 53.512,85, oltre interessi al saggio legale dalla notificazione della domanda al PT
soddisfo, e alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate in complessivi € 8.000,00 oltre ad oneri di legge, ponendo infine definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate come in corso di causa.
2.- Con appello regolarmente notificato e depositato in data 21.11.2022, la IG.ra ha impugnato Parte_1
detta sentenza chiedendone la riforma, in quanto la pronuncia del Tribunale di Parma risulterebbe essere ingiusta, insufficientemente motivata e contraddittoria, in particolare sui capi relativi alla valutazione dell'operato del mandatario ed assenza di rendiconto, alla suddivisione tra gli eredi di delle CP_2
somme ingiustificatamente movimentate dalla e alla mancata liquidazione delle spese di consulenza _1
tecnica sostenute da parte attrice. In primo luogo, l'appellante si duole del mancato accertamento da parte del
Giudice di prime cure della corretta esecuzione del mandato da parte della procuratrice la Controparte_1 quale non avrebbe predisposto e depositato alcun rendiconto. Ad avviso dell'LL, la motivazione utilizzata dal Tribunale di Parma per escludere la responsabilità della mandataria sarebbe del tutto errata, risultando evidente che la mancata impugnazione della procura generale non esime dalla verifica circa l'operato del mandatario il quale deve agire per conto e nell'interesse del mandante e se ciò non avviene, se cioè il
4 rappresentante persegue l'interesse proprio o di un terzo, è configurabile l'abuso di potere rappresentativo. Tra gli obblighi del mandatario vi è quello fondamentale di rendere il conto del suo mandato e rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato, il medesimo deve fornire la prova non solo delle somme incassate, dell'entità e della causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentano di vagliare le modalità con le quali l'incarico è stato eseguito e nel caso di specie, secondo l'assunto difensivo di parte appellante, tali principi sono stati certamente disattesi dalla mandataria, la quale non è stata in grado né di rendere il conto del proprio mandato, né di provare di avere agito nell'interesse del mandante - al riguardo, emblematico sarebbe quanto avvenuto con tre bonifici bancari di ingente importo su conto corrente acceso presso banca di Vaduz, capitale del Liechtenstein, somme di denaro poi utilizzate per accendere tre polizze vita.
A nulla, ad avviso dell'LL, varrebbero le asserzioni di controparte secondo cui vi sarebbe nel caso di specie un esonero dalla consegna del rendiconto in quanto nella procura generale vi era la dicitura “di aver per rato e valido l'operato della costituita procuratrice, senz'uopo di ulteriori ratifiche e sotto gli obblighi di legge”, tale dicitura infatti non rileva in alcun modo ai fini dell'art. 1713 c.c. e non fa venir meno il relativo obbligo.
Tra l'altro, aggiunge l'appellante, lo stesso art. 1713 al comma 2 prevede che la dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui, come nella vicenda in esame, il mandatario deve rispondere per dolo o colpa grave. Ciò che sarebbe emerso da tutte le operazioni eseguite dalla procuratrice è che la stessa non ha mai utilizzato il potere derivante dalla procura nell'interesse del mandante e, conseguentemente, avendolo utilizzato male, ne ha certamente abusato, così producendo un grave depauperamento del patrimonio del Prof. LL, con conseguente nocumento per l'odierna appellante. Quale secondo motivo di gravame e in relazione al criterio di cui all'art. 542 c.c. impiegato dal Giudice di primo grado (che riserva al figlio quota di un terzo del patrimonio), ne deduce l'erroneità, muovendo Parte_1
il Tribunale dal non corretto presupposto che la IG.ra madre dell'appellante nonché moglie Persona_1
separata di , potesse concorrere nell'eredità del medesimo per la propria quota. In realtà, CP_2
sottolinea la LL, dagli atti di causa si evince chiaramente che l'eredità del prof. LL dovesse essere divisa al 50% tra le odierne parti in causa, per essere la IG.ra premorta al coniuge. Sarebbe la stessa Per_1
a darne atto nella comparsa di costituzione e risposta. Dunque, qualora l'adita Corte dovesse _1
confermare quanto statuito dal Tribunale di Parma in merito alle somme ingiustificatamente movimentata dall'appellata, domanda che la somma di € 161.538,49 venga ripartita al 50%. Parte_1
Da ultimo la LL si duole del mancato riconoscimento da parte del Tribunale di Parma del suo diritto alla rifusione delle spese sostenute per la c.t.p., come da fatture versate in atti per un importo pari ad € 8.861,60.
Tale mancata statuizione secondo l'appellante contravviene al principio di diritto secondo cui le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate.
5 Tanto dedotto, chiede alla Corte, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Parma e Parte_1
in accoglimento del proposto appello, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, di:
● In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di parte convenuta-appellata e, conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti dall'attrice quantificati in euro
1.500.000,00 o, comunque, la minor o maggior somma che sarà accertata;
condannare altresì la convenuta- appellata alla rifusione delle spese vive di consulenza tecnica di parte attrice, per un importo complessivo pari ad € 8.861,60;
● In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello non ravvisi nella condotta di parte convenuta una responsabilità di tipo contrattuale, accertare e dichiarare ex art. 1713 c.c. l'indebito e, in virtù della successione, condannare parte convenuta-appellata alla restituzione di euro 750.000,00 ossia, metà della somma complessivamente distratta/sottratta dalla convenuta o, comunque, alla restituzione della minor o maggior somma che sarà accertata;
● In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita confermi che le somme ingiustificatamente movimentate dalla sig.ra siano quantificabili in euro 161.538,49, in virtù della _1
successione, condannare parte convenuta-appellata alla restituzione di euro 80.769,25 ovvero metà della somma ingiustificatamente movimentata dalla convenuta-appellata o, comunque, alla restituzione della minor o maggior somma che sarà accertata, con la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio;
● In via di estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ravvisi nella condotta di parte convenuta alcuna responsabilità, compensare le spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. anche in virtù della mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 31 gennaio 2023, si è regolarmente costituita la IG.ra _1 la quale ha partitamente contestato l'avverso gravame chiedendone il rigetto e ha proposto appello
[...]
incidentale.
Più specificamente, quanto al primo motivo di gravame articolato dalla LL, ne ha dedotto l'inammissibilità oltre che la totale infondatezza. Ad avviso della tale motivo, per come argomentato, non sarebbe _1
idoneo, per mancanza di specificità e compiuto esame della pronuncia, ad offrire criteri confacenti per pervenire ad una diversa decisione. A fronte delle conclusioni della c.t.u., l'appellante si limiterebbe a reiterare argomenti già superati con la sentenza di primo grado, senza affrontare con la dovuta chiarezza le determinazioni della sentenza e quelle proprie della consulenza tecnica di ufficio, riproponendo in particolare l'argomento dell'obbligo del rendiconto, come peraltro ricordato dal Tribunale alla pagina 3 della sentenza gravata, e profondendosi in mere illazioni, senza indicazioni di errori o omissioni del C.T.U. o di errori o omissioni negli argomenti espressi dal Giudice di primo grado e tratti dalle determinazioni della consulenza tecnica di ufficio. Lo stesso motivo di gravame sarebbe peraltro destituito di qualsivoglia fondamento in fatto
6 ed in diritto. Deduce l'appellata in particolare che non essendo stato indicato alcun presupposto o atto giuridico o negozio oggetto di mandato non potrebbe sostenersi l'esistenza di inadempimenti da parte della procuratrice;
solo con riferimento al contenuto del mandato, infatti, sarebbe possibile verificare una eventuale difformità tra la volontà del mandante e quanto eseguito in suo nome e conto della mandataria e nel caso in esame non rileverebbero atti giuridici oggetto di mandato compiuti dalla procuratrice.
Il Tribunale ha risolto la questione sotto il profilo della mancanza di impugnazione della procura così come delle polizze assicurative, tuttavia, indipendentemente dal consolidamento di quegli atti per mancata impugnazione, non vi sarebbe, secondo l'assunto difensivo dell'appellata, alcuna correlazione tra la volontà per la stipulazione delle polizze e le attività svolte dalla L'attivazione di polizze da parte di chiunque _1
è infatti atto personalissimo estraneo alle operatività di qualsiasi compagnia di assicurazione o bancaria che non prevedano l'intervento personale dell'interessato con esclusione, per la stipulazione di simili rapporti, dell'intervento di tramiti o mandatari. Oltre che totalmente indimostrato, un intervento della per la _1
costituzione di un rapporto quale quello presunto sarebbe quindi anche inverosimile. Per quanto concerne il secondo motivo di gravame proposto dalla IG.ra LL, evidenzia l'appellata di trattarne nel proprio appello incidentale. In ordine al terzo motivo di gravame, la ne evidenzia l'infondatezza, posto che a suo _1
avviso le spese di consulenza tecnica di parte devono ritenersi ricomprese nelle spese processuali, così come liquidate dal Giudice di primo grado.
L'appellata interpone poi appello incidentale nella parte in cui il Giudice di prime cure ha Controparte_1
ritenuto dimostrate movimentazioni ingiustificate pari ad 161.538,49 per poi pervenire alla assegnazione di un terzo alla IG.ra LL mentre la divisione doveva avvenire solo tra due parti, essendo la moglie del prof.
LL premorta allo stesso. Quale primo motivo di gravame incidentale, la lamenta errore del _1
Tribunale e contraddittoria conclusione dello stesso nell'avere ritenuto l'importo dei due assegni bancari per complessivi € 85.000,00 essere uno “spostamento di ricchezza a favore della convenuta”. Sul punto, fa rilevare l'appellante in via incidentale, il C.T.U. dott.ssa scrive: “si ritiene opportuno segnalare che, tra la Persona_2
documentazione esaminata, sono stati rilevati n. 2 assegni bancari per complessivi € 85.000,00…….con beneficiaria , versati (e non prelevati) sul c/c n. 39097 aperto presso Controparte_1 Controparte_3 intestato al Prof. ”. Si tratterebbe dunque di somme che la IG.ra
[...] CP_2 _1
beneficiaria degli assegni, ha versato sul conto corrente intestato al IG. LL, il quale quindi ha beneficiato direttamente degli importi portati dai due titoli di credito ed ha visto incrementato il proprio patrimonio.
Sarebbe quindi non corretta la conclusione cui è pervenuto il giudice di prime cure affermando che “non risultano evidenze che giustifichino lo spostamento di ricchezza a favore della convenuta”. Con il secondo motivo, la deduce errore del giudice di primo grado nell'avere ritenuto atti dispositivi di _1 _1
quelli riguardanti quattro assegni bancari emessi da in favore di
[...] CP_2 Controparte_1 tratti da tra il 26.04.2007 e il 22.07.2008 per complessivi € 10.500,00, e assegni Controparte_3
7 circolari richiesti dal Prof. LL ed al medesimo intestati, di vario taglio, per complessivi € 70.000. Quanto ai primi, fa rilevare l'appellante in via incidentale come il Tribunale non tenga conto della effettiva domanda di parte attrice attinente all'ipotesi di inesatto adempimento di quanto previsto nella procura generale conferita alla Gli assegni emessi personalmente dal IG. LL non potrebbero essere ritenuti esecuzione _1 della procura generale, la domanda di cui all'atto di citazione presuppone l'esecuzione di attività di contenuto patrimoniale volute ed effettuate dalla in contrasto con quanto voluto dal IG. LL. La traenza di _1
assegni fatta personalmente dal Prof. LL, anche se vedono quale primo prenditore la non _1
rientrerebbe nelle caratteristiche degli atti di cui si duole la IG.ra LL nell'atto di citazione. Analoghi criteri varrebbero ad avviso della anche per i 14 assegni circolari di euro 5.000 ciascuno per complessivi _1
euro 70.000. La richiesta di emissione degli assegni alla è stata sì fatta da Controparte_3 _1
ma su precise indicazioni del Prof. LL e i predetti assegni circolari erano emessi con prenditore
[...]
e non altri. Detti assegni non attuerebbero il dichiarato “spostamento di ricchezza a favore della CP_2 convenuta”, posto che i circolari sono a favore di e una successiva traslazione degli stessi in CP_2
capo alla procuratrice sarebbe mera ipotesi priva di qualsivoglia elemento anche solo indiziario. Il Tribunale di Parma non avrebbe dunque tenuto in debito conto l'alveo proprio del tema in decisione ristretto alla determinazione del corretto adempimento di attività procuratorie, spingendosi impropriamente a valutare specifiche disposizioni compiute personalmente dal prof. LL estranee ad attività riferibili alla _1
L'appellata nonché appellante in via incidentale domanda quindi alla Corte di:
● Rigettato l'appello principale formulato da in quanto inammissibile e comunque infondato, Parte_1 accogliere l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma n. 466/2022, dichiarare inammissibili, improponibili e comunque infondate le pretese risarcitorie, in qualsiasi forma proposte, avanzate da;
Parte_1
● Con vittoria di spese di lite, oltre ad oneri di legge, per entrambi i gradi di giudizio e rifusione delle spese di consulenza tecnica di ufficio.
4.- All'udienza tenutasi in data 22.02.2023, l'appellante e l'appellata nonché appellante in via incidentale hanno domandato fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e la Corte ha quindi rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza allo scopo fissata e svoltasi da ultimo in data 11.03.2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e passando ora al merito e quindi al primo motivo di appello proposto da la quale si duole di un asserito mancato accertamento della corretta Parte_1
esecuzione del mandato da parte della e del mancato rendiconto, reputa la Corte che lo stesso sia _1
infondato e non meriti accoglimento. Orbene, in primo luogo, come opportunamente osservato dal Giudice di prime cure, si evidenzia che: - in data 15.05.2007, giusta atto notaio dott. di Parma, è conferita Persona_3
8 da parte di a una procura generale con ogni più ampio potere dispositivo e CP_2 Controparte_1 senza limite di oggetto alcuno, procura con la quale, soprattutto, il costituente “promette fin CP_2
d'ora di avere per rato e valido l'operato della costituita procuratrice, senz'uopo di ulteriori ratifiche e sotto gli obblighi di legge”; vista l'ampiezza di poteri e le precisazioni contenute nell'atto, la è legittimata _1
a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli che risultino intrinsecamente dannosi per il conferente la procura, in quanto slegati dalla logica sottesa al conferimento di quei poteri e facoltà; - non ha impugnato la procura generale, atto unilaterale negoziale che può risultare Parte_1
pregiudizievole per il soggetto incapace;
- in data 19.11.2008, alcuni giorni dopo il decesso di CP_2
(avvenuto in data 10.11.2008), è stato pubblicato il testamento olografo del medesimo, recante la data del
18.10.2007, con il quale veniva indicata quale erede universale l'odierna appellata, con lascito all'unica figlia della quota di legittima;
- parte appellante non ha impugnato il testamento di talché quella designazione PT
con la conseguente attribuzione patrimoniale è da ritenersi definitiva;
- in data 23 aprile 2009, per atto di
“divisione” a rogito notaio dott. quale figlia di e quale Per_3 Parte_1 CP_2 Controparte_1
erede universale del predetto hanno provveduto alla ripartizione, nella misura del 50% ciascuna, del patrimonio ereditario relitto dal prof. LL.
Deduce l'appellante come il Tribunale di Parma abbia omesso di svolgere accertamento sulla corretta esecuzione del mandato da parte della la quale non ha depositato il rendiconto né ha dimostrato di _1 avere agito nell'interesse del mandante. Trattasi di assunto difensivo che non coglie nel segno almeno per un duplice ordine di motivazioni. In primo luogo, non può non richiamarsi il chiaro contenuto della procura generale rilasciata tramite atto notarile nella quale, come già detto, dichiara “di avere per rato CP_2
e valido l'operato della costituita procuratrice, senz'uopo di ulteriori ratifiche…”, quindi dispensando in buona sostanza la dall'obbligo di presentazione del rendiconto. Ben è vero che l'esenzione _1 dall'obbligo di rendiconto “non è idonea a spiegare i suoi effetti sugli obblighi del sottostante rapporto di mandato e quindi non libera il mandatario dall'obbligo di fare pervenire il risultato della sua attività nella sfera giuridica del mandante (come si evince dall'art. 1713 c.c.), ma opera sul piano della concreta possibilità di controllo da parte del disponente sull'operato del procuratore e quindi sul piano della prova, rendendo assai difficoltoso al disponente, incapace, e poi ai suoi eredi la ricostruzione dell'attività in concreto svolta dal procuratore, e lo stesso recupero di quanto indebitamente trattenuto in violazione dei sottostanti obblighi del mandatario” (così si è espressa Cass. civ. Sez. III, 12.06.2020, n. 11272) - la dispensa in altri termini incide solo sulla possibilità per il mandante di fare valere sul piano probatorio le pretese nascenti dal contratto di mandato, costituendo il rendiconto la principale fonte di prova. Altrettanto vero è che, a norma del comma 2 dell'art. 1713 c.c., la dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave. Tuttavia non può non rilevarsi come l'appellante non abbia specificamente allegato né tantomeno fornito prova (ad eccezione delle movimentazioni bancarie all'estero e
9 delle polizze vita di cui si dirà in seguito) di concrete condotte o specifici atti negoziali compiuti dalla _1
in esecuzione della procura generale e costituenti “mala gestio”. In altre parole, non è stato indicato alcun atto giuridico o negozio in relazione al quale possa individuarsi la conformità o meno dell'azione della procuratrice rispetto alle disposizioni del costituente la procura e parlarsi di inadempimento da parte della stessa procuratrice. Parte appellante formula esclusivamente una serie di ipotesi, muovendo da sospetti, senza aver cura di indicare precisamente atti o comportamenti scorretti da parte della procuratrice, che si traducano in una cattiva o fraudolenta gestione del patrimonio del conferente la procura.
Quanto alle movimentazioni bancarie all'estero con la successiva sottoscrizione di tre polizze assicurative, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto come non possano essere avanzate pretese restitutorie o di risarcimento in relazione agli ingenti investimenti mobiliari all'estero. Gli spostamenti di ricchezza antecedenti alla morte di sono legittimi in forza del negozio non impugnato (la procura generale) che CP_2
attribuiva alla ampi poteri dispositivi;
le movimentazioni che precludono alla sottoscrizione delle _1
polizze (trasferimenti di somme da conto corrente intestato al IG. Controparte_3 CP_2
su conto corrente in Liechtenstein riferibile al predetto LL) erano destinare a creare la provvista per la conclusione di tre distinti atti negoziali ovvero le polizze vita, che avrebbero dovuto, se del caso, essere oggetto di autonoma impugnazione, il che non risulta essere avvenuto.
Il primo motivo di gravame della LL deve dunque essere rigettato.
Venendo ora a trattare, per ragioni di carattere logico-giuridico, l'appello incidentale spiegato da _1
, ritiene la Corte che lo stesso sia fondato e meriti accoglimento. Più specificamente il primo motivo
[...]
di gravame incidentale concerne due assegni bancari per complessivi euro 85.000 in relazione ai quali la lamenta errore del Tribunale e contraddittoria conclusione cui è pervenuto lo stesso individuando _1 uno “spostamento di ricchezza a favore della convenuta”. Sul punto il C.T.U. dott.ssa Persona_4 chiaramente scrive nel proprio elaborato: “Si ritiene opportuno segnalare che, tra la documentazione esaminata, sono stati rilevati n. 2 assegni bancari per complessivi € 85.000,00 (assegno n. 8.330.057.194
Carisbo per € 40.000,00 del 21/06/2007 e assegno n. 6508139810 di Banco Posta per € 45.000,00 del
21/06/2007), con beneficiaria la IG.ra , versati (e non prelevati) sul c/c n. 39097 aperto Controparte_1 presso intestato al Prof. ”. Trattasi dunque di somme che la Controparte_3 CP_2
quale “beneficiaria” degli assegni, ha versato su conto corrente intestato al IG. che _1 CP_2 ha dunque beneficiato direttamente della provvista di detti titoli. La somma complessiva di € 85.000 portata dai due assegni ha incrementato il patrimonio dell'LL, certamente non lo ha depauperato, e soprattutto non è andata a favore della procuratrice. Non può quindi condividersi la conclusione cui è giunto il giudice di prime cure il quale afferma non risultare “evidenze che giustifichino lo spostamento di ricchezza a favore della convenuta”, non essendosi invero verificato alcun spostamento di denaro in favore della _1
10 Con il secondo motivo di gravame la deduce essere stato compiuto errore da parte del Tribunale di _1
Parma nell'avere ritenuto atti dispositivi di quelli concernenti quattro assegni bancari emessi Controparte_1
da in favore di per un importo totale di € 10.500,00 e quattordici assegni CP_2 Controparte_1
circolari per complessivi € 70.000,00 tratti su conto corrente intestato al prof. LL e con beneficiario il correntista stesso, peraltro, ad avviso di con ultra petita rispetto alla domanda attorea e in Controparte_1
ogni caso in contraddizione con il criterio di beneficio ipotizzato in capo alla medesima _1
Ora, quanto agli assegni bancari, si legge nella consulenza tecnica di ufficio che: “Analizzando i movimenti del conto corrente n. 39097 aperto presso intestato al Prof. e la Controparte_3 CP_2 copia degli assegni bancari di cui all'allegato n. 4, sono emerse le seguenti Controparte_3 disposizioni a favore di per complessivi € 10.500,00: 26/04/2007 Assegno bancario N. Controparte_1
32368560 3.000,00, disponente , conto corrente n. 39097 , CP_2 Controparte_3
02/05/2007 Assegno bancario N. 32368543 2.000,00, disponente , conto corrente n. 39097 CP_2
, Controparte_3
05/06/2007 Assegno bancario N. 32368550 3.500,00, disponente n. 39097 CP_2 CP_3
22/07/2008 Assegno bancario N. 33781214 2.000,00, disponente , conto corrente
[...] CP_2
n. 39097 Banca Monte Parma Spa…”. Il Giudice di primo grado, in relazione a questi assegni bancari emessi da in favore di osserva e ritiene come per tali disposizioni non sia “stata CP_2 Controparte_1
allegata e fornita una giustificazione, né sia sta allegato un titolo liberale, sicchè non emergono ragioni che giustifichino lo spostamento di ricchezza a favore della convenuta”. Ora, a ben guardare, il Tribunale così valutando e decidendo, non tiene conto dell'effettiva domanda di parte attrice attinente al denunciato inesatto o scorretto adempimento di quanto previsto nella procura generale conferita alla Gli assegni emessi _1
personalmente dal IG. LL non possono evidentemente essere ritenuti esecuzione della procura generale, trattandosi di atti voluti ed eseguiti personalmente da . La domanda di cui all'atto di citazione CP_2
presuppone attività di contenuto patrimoniale poste in essere dalla in contrasto o comunque non in _1
conformità a quanto voluto dal IG. LL e al suo interesse. La traenza di assegni eseguita personalmente dal predetto, anche se vedono come prenditore la non assume alcun rilievo rispetto alle domande _1
attoree, per risultare estranee ad attività poste in essere dalla quale procuratrice. La destinazione _1
finale delle somme portate dagli assegni bancari in favore di potrebbe tutt'al più rivestire Controparte_1
rilievo in eventuale causa successoria per lesione della quota di legittima.
Osservazioni simili possono essere svolte in ordine ai 14 assegni circolari per complessivi € 70.000. Il C.T.U. al riguardo scrive: “Agli atti (allegato n. 6) risultano altresì le copie delle richieste di emissione di n. 14 assegni circolari di € 5.000,00 ciascuno, per complessivi € 70.000,00, datati 31/10/2008, tratti dal c/c CP_3
n. 39097 intestato al Prof. LL e con beneficiario il correntista stesso. Le suddette richieste sono a
[...]
11 firma per conto del IG. LL. Sono, inoltre, presenti le copie dei suddetti assegni Controparte_1
circolari, sul cui retro è presente la sottoscrizione della girata da parte del beneficiario Prof. LL, ma non
è stato possibile accertare chi li abbia incassati, poiché la parte ove dovevano essere visualizzate le girate successive è stata cancellata”. La richiesta di emissione degli assegni circolari è stata avanzata da _1
, su istruzioni del IG. LL, e tali assegni sono stati emessi con prenditore .
[...] CP_2
Evidenzia il Giudice di primo grado come detti assegni, emessi su richiesta sottoscritta dalla procuratrice, risultino intestati al prof. LL e poi incassati dopo il decesso di questi e che non siano state fornite “evidenze che giustifichino lo spostamento di ricchezza a favore della convenuta, sì che gli stessi andavano restituiti all'asse e condivisi con gli eredi riservatari”. Se pur è corretta l'osservazione del Tribunale di Parma in ordine alla sottoscrizione della richiesta di emissione degli assegni, non risulta condivisibile la conclusione del ragionamento svolto. Gli assegni non attuano il ritenuto “spostamento di ricchezza a favore della convenuta”, atteso che gli assegni circolari sono emessi a favore di e una successiva traslazione degli stessi CP_2
a favore della IG.ra si rivela una mera ipotesi priva di alcun supporto probatorio. Gli assegni sono _1
stati sì incassati dopo il decesso del IG. LL avvenuto il 10 novembre 2008, come rileva la c.t.u., ma in ogni caso il medesimo ne ha potuto disporre come meglio preferiva tra il 31 ottobre e il 9 novembre 2008.
dà atto di avere disposto in proprio favore esclusivamente della somma di € 1.038,49, Controparte_4
corrisposta dopo il decesso del IG. LL a seguito della denuncia di smarrimento del libretto di deposito eseguita prima della morte del predetto e trattenuta dall'appellata il 29.09.2009 in compensazione per il 50% delle consistenti spese sostenute per il funerale del predetto e spese successorie. Il Giudice di prime cure ritiene al riguardo non esservi “evidenza documentale che consenta di affermare che le stesse non dovessero essere ricomprese nella successione universale che già ricompensava abbondantemente la . Ora, a fronte _1 di spese documentate dalla relative alle esequie del IG. per oltre € 2.000,00 e imposte _1 CP_2 successorie, essendo due le eredi del predetto, ovvero l'erede universale e l'erede cui è Controparte_1
riservata la quota di legittima in quanto figlia ovvero e spettando a ciascuna di esse metà del Parte_1
patrimonio, giustificato risulta il trattenimento della somma di € 1.000 a rimborso delle spese sostenute per il funerale esclusivamente dall'odierna appellata. In accoglimento dell'appello incidentale avanzato da _1
deve quindi essere rigettata ogni domanda avanzata da .
[...] Parte_1
A fronte del rigetto del primo motivo di appello e dell'accoglimento dell'appello incidentale il terzo motivo di appello principale in ordine alle spese di consulenza tecnica di parte è evidentemente da rigettare. Quanto al secondo motivo di appello, pur se astrattamente fondato atteso che il patrimonio ereditario doveva essere diviso per due essendo la moglie separata di premorta al medesimo, in ogni caso risulta assorbito dalle CP_2
osservazioni e decisione di cui sopra, non essendovi prova di mala gestio e movimentazioni ingiustificate che determinino la ricostituzione del patrimonio del defunto.
12 Le spese di lite, sia primo che di secondo grado, seguono integralmente il principio della soccombenza, sono quindi poste a carico di in favore di e si liquidano in dispositivo, secondo i Parte_1 Controparte_1
parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione di valore da euro 1.000.001,00 ad euro 2.000.000,00, importo minimo per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale quanto al primo grado, importo medio per la fase di studio e importo minimo per quelle introduttiva e decisionale del secondo grado). Le spese di c.t.u. sono poste a carico dell'appellante . Parte_1
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I- RIGETTA l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 466/2022 proposto da PT
;
[...]
II- ACCOGLIE l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, RIGETTA ogni Controparte_1 domanda svolta da;
Parte_1
III- CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata nonché appellante Parte_1 in via incidentale , delle spese di lite che si liquidano per il primo grado in € Controparte_1
18.977,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge e per il secondo grado in € 1.138,50 per spese e in € 15.742,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge, ponendo a carico di le spese di c.t.u. liquidate in primo grado;
Parte_1
IV- DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
23.06.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
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