Art. 3.
Il sesto comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 , prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199 , e' sostituito dal seguente:
"Per i medici incaricati che fruiscono dei compensi indicati al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo, gli aumenti periodici costanti operano soltanto sul compenso mensile lordo di L. 96.000".
Il sesto comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 , prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199 , e' sostituito dal seguente:
"Per i medici incaricati che fruiscono dei compensi indicati al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo, gli aumenti periodici costanti operano soltanto sul compenso mensile lordo di L. 96.000".