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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 30/04/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 5910 dell'anno
2021 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
e , entrambi Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. RI EL, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTI
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, quale assegnataria del ramo d'azienda relativo alla gestione dei crediti deteriorati, per scissione dalla già mandataria con rappresentanza della Controparte_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Controparte_3
Ferrecchia e Massimiliano Silvestri, con studio in Lecce, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPOSTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza dell'8.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 24.11.2021, gli attori hanno proposto rituale opposizione al decreto n. 1492/2021 di questo Tribunale, con cui è stato ingiunto loro, unitamente a EL RI, di pagare in solido in favore della allora nella CP_2
qualità di mandataria con rappresentanza della la CP_3
complessiva somma di € 27.231,16, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio;
tanto, per <
conto corrente n. 737 acceso presso la Banca delle Marche
S.p.A, stipulato in data 26.3.2008>> dalla
[...]
, il cui corrispondente credito, con scrittura CP_4
dell'11.5.2009 garantito <> dagli
2 ingiunti opponenti fino a concorrenza dell'importo di €
37.500,00, è pervenuto nella titolarità della CP_3
attraverso plurime cessioni di crediti <
blocco … ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4
della Legge sulla Cartolarizzazione in data 15 giugno 2017>>.
A motivi dell'opposizione proposta il e il Parte_1
deducono quanto segue. Pt_2
Essi - unitamente al EL - hanno effettivamente rilasciato alla BANCA DELLE MARCHE la <
GENERICA LIMITATA>> prodotta in giudizio a corredo del ricorso per ingiunzione - sottoscritta, come dal documento risulta, il 3.7.2008 e non l'11.5.2009, come invece riportato in ricorso – con la quale si sono costituiti in solido fideiussori della , fino a concorrenza del Controparte_4
predetto importo di € 37.500,00, <
obbligazioni … dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite[le] dalla Banca] o che
[questa avesse] … in seguito consentit[o]>>; con ciò, gli stessi hanno tuttavia esattamente assunto, per la società
debitrice principale, una obbligazione di garanzia fideiussoria e non l'obbligazione di garanzia autonoma che parte creditrice pretende al contrario di azionare per il fatto che l'art. 6 della lettera di fideiussione reca la previsione che <
immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta,
quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed
3 ogni altro accessorio>>.
Consegue che i garanti sono comunque legittimati ad opporre al creditore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporgli il debitore principale, che in effetti gli opponenti nella specie oppongono, contestando l'indebita applicazione in capo alla di <> Controparte_4
e <>, da cui la somma ingiunta asseriscono essere costituita per <
terzo>>.
Per altro verso, la predetta clausola di pagamento a prima richiesta, ponendo il garante nella impossibilità di conoscere preventivamente la prestazione che si obbliga ad effettuare a semplice richiesta, è nulla e comporta la nullità dell'intero contratto di garanzia, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto.
Parte creditrice è comunque decaduta da ogni garanzia per ciò che i fideiussori non sono mai stati informati della evoluzione della situazione di esposizione della debitrice principale e il lungo tempo trascorso in assenza di iniziative volte ad escutere il credito dalla stessa hanno pregiudicato le possibilità di regresso dei garanti.
<
opposta ha posto in uno stato di tensione le aziende fornitrici di materiale di settore e soprattutto gli istituti di credito con cui gli opponenti hanno rapporti contrattuali,
4 di affidamento, in quanto imprenditori e titolari di imprese edilizie>>, da cui, ovvero <
violazione delle regole del mandato, per violazione della buona fede e del dovere di informazione>>, un non meglio precisato danno, che, in via riconvenzionale, gli opponenti chiedono risarcirsi nella misura di € 500,00 o nella diversa somma a ritenersi di giustizia.
La come innanzi subentrata nella posizione CP_1
della originaria ricorrente di mandataria con CP_2
rappresentanza dell'ultima cessionaria del credito vantato resiste all'opposizione e all'avversa domanda CP_3
riconvenzionale con comparsa di risposta tardivamente depositata, ex art. 166 c.p.c., il 18.5.2022.
Nessuna contestazione è mossa dagli opponenti, né con l'atto introduttivo del giudizio né con la memoria depositata ex n.
1, art. 183, co. 6, c.p.c., in ordine così alla titolarità
dal lato attivo in capo alla della obbligazione CP_3
azionata con la domanda monitoria, come alla validità ed efficacia sia del mandato da essa conferito alla CP_2
per la esazione del credito vantato sia del subentro nella posizione di quest'ultima della per scissione CP_1
e conferimento di ramo di azienda dalla prima: di modo che su tutti questi profili deve reputarsi definitivamente acquisita la prova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c., fin dal maturare delle preclusioni assertive, con la scadenza del termine assegnato per il
5 deposito della prima memoria istruttoria, ed ogni successiva obiezione degli opponenti al riguardo è tamquam non esset.
Parte opposta agisce qui in effetti invocando il valore di contratto autonomo di garanzia del negozio che i garanti a suo tempo stipularono con la BANCA DELLE MARCHE, che la fideiussione da loro prestata, al di là della formale intestazione del contratto, avrebbe assunto <> in forza della suddetta clausola di pagamento a prima richiesta di cui all'art. 6 della lettera di impegno dei garanti.
Al contrario di quanto assunto dagli opponenti, tale clausola non è di per sé affetta da alcuna nullità, non comportando deroga a nessuna norma imperativa;
non incide in alcun modo sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto della garanzia, che, a mente dell'art. 1938 c.c., è sempre validamente prestata anche per obbligazioni future dietro fissazione dell'importo massimo garantito;
non spiega nessun effetto invalidante dell'intero contratto.
L'innominato contratto autonomo di garanzia, d'altro canto,
unanimemente reputato dalla giurisprudenza pienamente lecito, si differenzia dalla tipica fideiussione disciplinata dal codice civile per ciò che, <
fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non
6 necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore>> (Cass.
22.11.2019 n. 30509; nello stesso senso Cass. 11.12.2019 n.
32402 richiamata da parte opposta).
Tanto comporta l'insussistenza, a riguardo della obbligazione del garante autonomo, del carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione garantita, che per contro connota l'obbligazione del fideiussore, e così,
innanzitutto ed essenzialmente, la opponibilità al creditore, da parte del garante autonomo, di eccezioni fondate soltanto sul rapporto di garanzia e non anche sul rapporto garantito, com'è invece previsto per il fideiussore dall'art. 1945 c.c., salvo soltanto il caso della <
del patto relativo al rapporto fondamentale … che … dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa>>, che si estende anche al contratto autonomo di garanzia (Cass.
6.9.2021 n. 24011 ex multis).
È dunque la operatività o meno di detta disposizione, alla stregua del regolamento negoziale che le parti in concreto si danno, che vale a determinare la qualificazione della garanzia prestata in termini rispettivamente di fideiussione o di garanzia autonoma.
7 E nel caso di specie non vale di per sé sola a far desumere la inoperatività della predetta norma, e quindi la qualificazione del contratto di garanzia in termini di contratto autonomo, la mera previsione del pagamento da parte dei garanti < … a semplice richiesta scritta>> che qui unicamente ricorre, non accompagnata da alcun altro indice sintomatico di una comune volontà delle parti di escludere il carattere dell'accessorietà
dell'obbligazione di garanzia rispetto al rapporto obbligatorio garantito (v. Cass. 21.8.2020 n. 17553, Cass.
19.2.2019 n. 4717).
A dimostrazione della pretesa azionata, parte creditrice ha depositato in sede monitoria - in copia informatica di cui non è contestata la conformità all'originale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c. - oltre alla suddetta lettera di fideiussione: a) il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 737 del 26.3.2008 posto a fondamento del credito vantato in capo alla debitrice principale che è incontroverso essere a suo tempo Controparte_4
validamente ed efficacemente intervenuto fra questa e la
BANCA DELLE MARCHE;
b) certificazione ex art. 50 t.u.b.
(d.l.vo n. 385/1993) rilasciata da anonimo dirigente della
- che si apprende dallo stesso Parte_3
documento avere frattanto incorporato la BANCA DELLE MARCHE
- con riferimento ad estratto conto attestante unicamente un saldo passivo del conto corrente in questione, alla data del
8 30.4.2013, di € 26.612,52 per capitale ed € 618,64 per non specificate competenze, lievitato poi alla data del
1°.
2.2016 al complessivo maggiore ammontare di € 43.100,15,
a seguito del mero addebito degli interessi di mora successivamente maturati fino a tale data.
Dispone l'art. 50 t.u.b. che <
possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì
dichiarare che il credito è vero e liquido>>.
Il certificato in parola, nel recare conformi dichiarazioni del dirigente della banca all'epoca titolare della posizione creditoria (di conformità dell'estratto conto alle scritture contabili della Banca e di verità e liquidità del credito ivi indicato), per espressa previsione del riportato art. 50
t.u.b., ha però valore probatorio limitato alla fase sommaria del procedimento monitorio;
dopo di che, in sede della presente fase a cognizione piena che è venuta ad instaurarsi per effetto della opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le regole ordinarie di ripartizione dell'onere della prova: cosicché, pur essendo parte opposta formalmente convenuta, aveva essa l'onere, ex art. 2697, co. 1, c.c.,
quale attrice in senso sostanziale, di dare dimostrazione dei fatti costitutivi del credito vantato.
9 A tal fine, insegna la Suprema Corte che, nei rapporti di conto corrente bancario, quando sia la banca ad agire, o chi per essa, per il pagamento del saldo passivo del conto, nel caso che qui ricorre, di <
pagamento del saldo passivo del conto corrente … fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità
dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto [e] documentare l'andamento di quest'ultimo>> (Cass.
6.6.2018 n. 14640),
<
rapporto e senza interruzioni>> (Cass. 27.9.2018 n. 23313).
Ebbene, null'altro parte opposta ha quivi versato in atti oltre al saldo conto, in realtà, come sopra allegato alla richiesta di ingiunzione, che alcuni estratti conto soltanto, dalla sua apertura fino al secondo trimestre 2009,
lasciando così del tutto indimostrati l'andamento del conto dal 30.6.2009 fino alla data del 30.4.2013, allorché esso risulta essere stato chiuso, e pertanto la legittimità e correttezza della formazione del saldo passivo reclamato,
che gli opponenti contestano;
né può giovare a parte
10 creditrice la genericità di tale contestazione, giacché è
soltanto a seguito del soddisfacimento da parte sua dell'onere probatorio come innanzi su di essa gravante che si sarebbe potuto esigere dagli opponenti che essi specificassero le proprie contestazioni.
Consegue che, assorbito l'esame di ogni altra questione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la pretesa creditoria già azionata in via monitoria va rigettata siccome non provata.
Va del pari rigettata siccome infondata la domanda di risarcimento di danni, del tutto apoditticamente quantificati nella somma di € 500,00, proposta dagli opponenti in via riconvenzionale, rimasta assolutamente generica così come sopra prospettata con l'atto di opposizione, non essendo dato neppure comprendere se sia lamentato un pregiudizio patrimoniale, di quale genere, da danno emergente o da lucro cessante, ovvero un bagatellare pregiudizio non patrimoniale, a mente dell'art. 2059 c.c.
non suscettibile di risarcimento;
né ricorrono i presupposti per una condanna di parte opposta al risarcimento di danni da responsabilità aggravata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., pure dagli opponenti invocata.
La parziale soccombenza reciproca giustifica parziale compensazione fra le parti, fino a concorrenza, di un quarto,
delle spese del presente giudizio, che gravano invece su
11 parte opposta per gli altri tre quarti, nella misura, così
ridotta, liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte dalla in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, quale assegnataria del ramo d'azienda relativo alla gestione dei crediti deteriorati,
per scissione dalla già mandataria con Controparte_2
rappresentanza della nei confronti di Controparte_3
e così Parte_1 Parte_2
provvede, respinta o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 1492/2021 di questo
Tribunale, e rigetta la domanda di pagamento già proposta in via monitoria;
- rigetta la domanda risarcitoria proposta dagli opponenti in via riconvenzionale;
- dichiara le spese del presente giudizio compensate fra le parti per un quarto e condanna parte opposta a pagarne in favore degli opponenti gli altri tre quarti, che, in tale misura ridotta, liquida nella complessiva somma di €
5.320,75, di cui € 286,00 per esborsi ed € 5.034,75,00 per compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario
12 delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 29.4.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 5910 dell'anno
2021 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
e , entrambi Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. RI EL, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTI
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, quale assegnataria del ramo d'azienda relativo alla gestione dei crediti deteriorati, per scissione dalla già mandataria con rappresentanza della Controparte_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Controparte_3
Ferrecchia e Massimiliano Silvestri, con studio in Lecce, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPOSTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza dell'8.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 24.11.2021, gli attori hanno proposto rituale opposizione al decreto n. 1492/2021 di questo Tribunale, con cui è stato ingiunto loro, unitamente a EL RI, di pagare in solido in favore della allora nella CP_2
qualità di mandataria con rappresentanza della la CP_3
complessiva somma di € 27.231,16, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio;
tanto, per <
conto corrente n. 737 acceso presso la Banca delle Marche
S.p.A, stipulato in data 26.3.2008>> dalla
[...]
, il cui corrispondente credito, con scrittura CP_4
dell'11.5.2009 garantito <> dagli
2 ingiunti opponenti fino a concorrenza dell'importo di €
37.500,00, è pervenuto nella titolarità della CP_3
attraverso plurime cessioni di crediti <
blocco … ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4
della Legge sulla Cartolarizzazione in data 15 giugno 2017>>.
A motivi dell'opposizione proposta il e il Parte_1
deducono quanto segue. Pt_2
Essi - unitamente al EL - hanno effettivamente rilasciato alla BANCA DELLE MARCHE la <
GENERICA LIMITATA>> prodotta in giudizio a corredo del ricorso per ingiunzione - sottoscritta, come dal documento risulta, il 3.7.2008 e non l'11.5.2009, come invece riportato in ricorso – con la quale si sono costituiti in solido fideiussori della , fino a concorrenza del Controparte_4
predetto importo di € 37.500,00, <
obbligazioni … dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite[le] dalla Banca] o che
[questa avesse] … in seguito consentit[o]>>; con ciò, gli stessi hanno tuttavia esattamente assunto, per la società
debitrice principale, una obbligazione di garanzia fideiussoria e non l'obbligazione di garanzia autonoma che parte creditrice pretende al contrario di azionare per il fatto che l'art. 6 della lettera di fideiussione reca la previsione che <
immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta,
quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed
3 ogni altro accessorio>>.
Consegue che i garanti sono comunque legittimati ad opporre al creditore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporgli il debitore principale, che in effetti gli opponenti nella specie oppongono, contestando l'indebita applicazione in capo alla di <> Controparte_4
e <>, da cui la somma ingiunta asseriscono essere costituita per <
terzo>>.
Per altro verso, la predetta clausola di pagamento a prima richiesta, ponendo il garante nella impossibilità di conoscere preventivamente la prestazione che si obbliga ad effettuare a semplice richiesta, è nulla e comporta la nullità dell'intero contratto di garanzia, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto.
Parte creditrice è comunque decaduta da ogni garanzia per ciò che i fideiussori non sono mai stati informati della evoluzione della situazione di esposizione della debitrice principale e il lungo tempo trascorso in assenza di iniziative volte ad escutere il credito dalla stessa hanno pregiudicato le possibilità di regresso dei garanti.
<
opposta ha posto in uno stato di tensione le aziende fornitrici di materiale di settore e soprattutto gli istituti di credito con cui gli opponenti hanno rapporti contrattuali,
4 di affidamento, in quanto imprenditori e titolari di imprese edilizie>>, da cui, ovvero <
violazione delle regole del mandato, per violazione della buona fede e del dovere di informazione>>, un non meglio precisato danno, che, in via riconvenzionale, gli opponenti chiedono risarcirsi nella misura di € 500,00 o nella diversa somma a ritenersi di giustizia.
La come innanzi subentrata nella posizione CP_1
della originaria ricorrente di mandataria con CP_2
rappresentanza dell'ultima cessionaria del credito vantato resiste all'opposizione e all'avversa domanda CP_3
riconvenzionale con comparsa di risposta tardivamente depositata, ex art. 166 c.p.c., il 18.5.2022.
Nessuna contestazione è mossa dagli opponenti, né con l'atto introduttivo del giudizio né con la memoria depositata ex n.
1, art. 183, co. 6, c.p.c., in ordine così alla titolarità
dal lato attivo in capo alla della obbligazione CP_3
azionata con la domanda monitoria, come alla validità ed efficacia sia del mandato da essa conferito alla CP_2
per la esazione del credito vantato sia del subentro nella posizione di quest'ultima della per scissione CP_1
e conferimento di ramo di azienda dalla prima: di modo che su tutti questi profili deve reputarsi definitivamente acquisita la prova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c., fin dal maturare delle preclusioni assertive, con la scadenza del termine assegnato per il
5 deposito della prima memoria istruttoria, ed ogni successiva obiezione degli opponenti al riguardo è tamquam non esset.
Parte opposta agisce qui in effetti invocando il valore di contratto autonomo di garanzia del negozio che i garanti a suo tempo stipularono con la BANCA DELLE MARCHE, che la fideiussione da loro prestata, al di là della formale intestazione del contratto, avrebbe assunto <> in forza della suddetta clausola di pagamento a prima richiesta di cui all'art. 6 della lettera di impegno dei garanti.
Al contrario di quanto assunto dagli opponenti, tale clausola non è di per sé affetta da alcuna nullità, non comportando deroga a nessuna norma imperativa;
non incide in alcun modo sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto della garanzia, che, a mente dell'art. 1938 c.c., è sempre validamente prestata anche per obbligazioni future dietro fissazione dell'importo massimo garantito;
non spiega nessun effetto invalidante dell'intero contratto.
L'innominato contratto autonomo di garanzia, d'altro canto,
unanimemente reputato dalla giurisprudenza pienamente lecito, si differenzia dalla tipica fideiussione disciplinata dal codice civile per ciò che, <
fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non
6 necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore>> (Cass.
22.11.2019 n. 30509; nello stesso senso Cass. 11.12.2019 n.
32402 richiamata da parte opposta).
Tanto comporta l'insussistenza, a riguardo della obbligazione del garante autonomo, del carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione garantita, che per contro connota l'obbligazione del fideiussore, e così,
innanzitutto ed essenzialmente, la opponibilità al creditore, da parte del garante autonomo, di eccezioni fondate soltanto sul rapporto di garanzia e non anche sul rapporto garantito, com'è invece previsto per il fideiussore dall'art. 1945 c.c., salvo soltanto il caso della <
del patto relativo al rapporto fondamentale … che … dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa>>, che si estende anche al contratto autonomo di garanzia (Cass.
6.9.2021 n. 24011 ex multis).
È dunque la operatività o meno di detta disposizione, alla stregua del regolamento negoziale che le parti in concreto si danno, che vale a determinare la qualificazione della garanzia prestata in termini rispettivamente di fideiussione o di garanzia autonoma.
7 E nel caso di specie non vale di per sé sola a far desumere la inoperatività della predetta norma, e quindi la qualificazione del contratto di garanzia in termini di contratto autonomo, la mera previsione del pagamento da parte dei garanti < … a semplice richiesta scritta>> che qui unicamente ricorre, non accompagnata da alcun altro indice sintomatico di una comune volontà delle parti di escludere il carattere dell'accessorietà
dell'obbligazione di garanzia rispetto al rapporto obbligatorio garantito (v. Cass. 21.8.2020 n. 17553, Cass.
19.2.2019 n. 4717).
A dimostrazione della pretesa azionata, parte creditrice ha depositato in sede monitoria - in copia informatica di cui non è contestata la conformità all'originale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c. - oltre alla suddetta lettera di fideiussione: a) il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 737 del 26.3.2008 posto a fondamento del credito vantato in capo alla debitrice principale che è incontroverso essere a suo tempo Controparte_4
validamente ed efficacemente intervenuto fra questa e la
BANCA DELLE MARCHE;
b) certificazione ex art. 50 t.u.b.
(d.l.vo n. 385/1993) rilasciata da anonimo dirigente della
- che si apprende dallo stesso Parte_3
documento avere frattanto incorporato la BANCA DELLE MARCHE
- con riferimento ad estratto conto attestante unicamente un saldo passivo del conto corrente in questione, alla data del
8 30.4.2013, di € 26.612,52 per capitale ed € 618,64 per non specificate competenze, lievitato poi alla data del
1°.
2.2016 al complessivo maggiore ammontare di € 43.100,15,
a seguito del mero addebito degli interessi di mora successivamente maturati fino a tale data.
Dispone l'art. 50 t.u.b. che <
possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì
dichiarare che il credito è vero e liquido>>.
Il certificato in parola, nel recare conformi dichiarazioni del dirigente della banca all'epoca titolare della posizione creditoria (di conformità dell'estratto conto alle scritture contabili della Banca e di verità e liquidità del credito ivi indicato), per espressa previsione del riportato art. 50
t.u.b., ha però valore probatorio limitato alla fase sommaria del procedimento monitorio;
dopo di che, in sede della presente fase a cognizione piena che è venuta ad instaurarsi per effetto della opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le regole ordinarie di ripartizione dell'onere della prova: cosicché, pur essendo parte opposta formalmente convenuta, aveva essa l'onere, ex art. 2697, co. 1, c.c.,
quale attrice in senso sostanziale, di dare dimostrazione dei fatti costitutivi del credito vantato.
9 A tal fine, insegna la Suprema Corte che, nei rapporti di conto corrente bancario, quando sia la banca ad agire, o chi per essa, per il pagamento del saldo passivo del conto, nel caso che qui ricorre, di <
pagamento del saldo passivo del conto corrente … fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità
dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto [e] documentare l'andamento di quest'ultimo>> (Cass.
6.6.2018 n. 14640),
<
rapporto e senza interruzioni>> (Cass. 27.9.2018 n. 23313).
Ebbene, null'altro parte opposta ha quivi versato in atti oltre al saldo conto, in realtà, come sopra allegato alla richiesta di ingiunzione, che alcuni estratti conto soltanto, dalla sua apertura fino al secondo trimestre 2009,
lasciando così del tutto indimostrati l'andamento del conto dal 30.6.2009 fino alla data del 30.4.2013, allorché esso risulta essere stato chiuso, e pertanto la legittimità e correttezza della formazione del saldo passivo reclamato,
che gli opponenti contestano;
né può giovare a parte
10 creditrice la genericità di tale contestazione, giacché è
soltanto a seguito del soddisfacimento da parte sua dell'onere probatorio come innanzi su di essa gravante che si sarebbe potuto esigere dagli opponenti che essi specificassero le proprie contestazioni.
Consegue che, assorbito l'esame di ogni altra questione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la pretesa creditoria già azionata in via monitoria va rigettata siccome non provata.
Va del pari rigettata siccome infondata la domanda di risarcimento di danni, del tutto apoditticamente quantificati nella somma di € 500,00, proposta dagli opponenti in via riconvenzionale, rimasta assolutamente generica così come sopra prospettata con l'atto di opposizione, non essendo dato neppure comprendere se sia lamentato un pregiudizio patrimoniale, di quale genere, da danno emergente o da lucro cessante, ovvero un bagatellare pregiudizio non patrimoniale, a mente dell'art. 2059 c.c.
non suscettibile di risarcimento;
né ricorrono i presupposti per una condanna di parte opposta al risarcimento di danni da responsabilità aggravata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., pure dagli opponenti invocata.
La parziale soccombenza reciproca giustifica parziale compensazione fra le parti, fino a concorrenza, di un quarto,
delle spese del presente giudizio, che gravano invece su
11 parte opposta per gli altri tre quarti, nella misura, così
ridotta, liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte dalla in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, quale assegnataria del ramo d'azienda relativo alla gestione dei crediti deteriorati,
per scissione dalla già mandataria con Controparte_2
rappresentanza della nei confronti di Controparte_3
e così Parte_1 Parte_2
provvede, respinta o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 1492/2021 di questo
Tribunale, e rigetta la domanda di pagamento già proposta in via monitoria;
- rigetta la domanda risarcitoria proposta dagli opponenti in via riconvenzionale;
- dichiara le spese del presente giudizio compensate fra le parti per un quarto e condanna parte opposta a pagarne in favore degli opponenti gli altri tre quarti, che, in tale misura ridotta, liquida nella complessiva somma di €
5.320,75, di cui € 286,00 per esborsi ed € 5.034,75,00 per compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario
12 delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 29.4.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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