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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/11/2024, n. 4278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4278 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 8663/2021 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 10.01.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to DE NICOLA DRUSILLA, come da procura Parte_1
in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to MANZELLA PIETRO, come da Controparte_1
procura in atti;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato negli atti difensivi e verbali di causa;
Per il P.M. può accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 12.11.2021, parte ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio con il resistente in data 25.03.2004; - che dal matrimonio sono nati due figli:
(29.06.1999) e (04.09.2003); - che l'unione coniugale è naufragata a causa della Per_1 Per_2
condotta dispotica ed aggressiva del marito;
- che questi, in un'occasione, ha inveito contro la moglie brandendo un coltello da cucina;
- che il è titolare di pensione;
- che lo stesso ha CP_1
anche una attività avicola in un terreno in Castel Morrone i cui discreti proventi costituivano il sostegno primario della famiglia.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e prevedersi l'assegnazione della casa coniugale a sé oltre ad un contributo di mantenimento per sé e per i figli della coppia, maggiorenni non autosufficienti, con la stessa conviventi.
Si è costituito il resistente, il quale, contestate le avverse deduzioni, ha esposto che: - la causa della rottura dell'unione coniugale va individuata nella condotta disinteressata della ricorrente;
- di vivere in un container sito su di un terreno agricolo di sua proprietà in Castel
Morrone; - di essere titolare esclusivamente di una pensione di € 516,00; - di far fronte a molteplici spese tra cui la rata dell'auto in uso alla ricorrente ed il pagamento del dentista per le prestazioni svolte per i figli della coppia.
Tanto premesso, parte resistente ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito alla ricorrente e la previsione di un contributo al mantenimento dei soli figli della coppia pari ad € 100,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato la casa coniugale alla ricorrente - in quanto genitore convivente con figli maggiorenni non autosufficienti - ed ha previsto un contributo di mantenimento a carico del resistente in favore della moglie (€ 100,00 mensili) e dei figli della coppia (€ 400,00 mensili), oltre il 50% delle spese straordinarie.
Veniva pronunciata sentenza parziale di separazione.
All'udienza del 10.01.2024 la ricorrente ha riferito che il primo figlio della coppia vive e lavora a Torino ed ha concluso per la conferma dei provvedimenti presidenziali con esclusione del mantenimento previsto per lo stesso.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Ciò posto, parte resistente ha formulato domanda di addebito.
Tuttavia, la stessa è rimasta sfornita di qualsiasi supporto probatorio, in considerazione, soprattutto, della genericità delle circostanze dedotte e, pertanto, va rigettata.
Quanto alle previsioni di carattere economico occorre osservare quanto segue.
Va confermato, in quanto ritenuto congruo, l'assegno di mantenimento posto a carico del padre ed in favore della figlia della coppia, essendo pacifica tra le parti la condizione di non autosufficienza economica della stessa.
Il resistente, pertanto, dovrà contribuire al mantenimento di versando alla ricorrente Per_2 la somma mensile di € 200,00, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese con adeguamento annuale Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Va, altresì, confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, in quanto genitore convivente con la figlia maggiorenne non autosufficiente.
Va, invece, revocato il contributo di mantenimento previsto a carico del padre ed in favore del primo figlio della coppia – così come richiesto dalla stessa parte ricorrente – avendo questi raggiunto l'autosufficienza economica.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene, altresì, di dover confermare, ricorrendone i presupposti,
l'assegno di mantenimento a carico del marito ed in favore della moglie, già previsto in sede presidenziale.
Pertanto, il resistente contribuirà al mantenimento della moglie, mediante il versamento di un assegno mensile di € 100,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Invero, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è emerso che il resistente detiene l'allevamento di un numero rilevante di galline, che lascia presumere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2729 c.c., la sussistenza di un reddito maggiore di quello dichiarato, in assenza di elementi contrari.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 8663/2021, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda di addebito formulata da parte resistente;
2. dispone che il resistente versi alla ricorrente, quale contributo al mantenimento della figlia della coppia, la somma mensile di € 200,00, entro il 5 di ogni mese, rivalutabile Per_2
annualmente sulla base degli indici Istat e che contribuisca al 50% delle spese straordinarie;
3. revoca il contributo di mantenimento a carico del padre ed in favore del primo figlio della coppia;
4. dispone che il resistente versi alla ricorrente, quale contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 100,00 entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat;
5. compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 10.07.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio