Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/06/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4991/2018
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
4991/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
avv. IPPEDICO MICHELE, Parte_1 ricorrente
E
, contumace, Controparte_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 09.07.2018, parte ricorrente esponeva:
• di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 01.04.2015 sino al 30.06.2016 con contratto di lavoro a tempo determinato e con la qualifica di autista CCNL Logistica, Trasporto merci e spedizione;
• di essere stato assunto, successivamente, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 01.07.2016;
• di aver lavorato per 9 giorni nel mese di ottobre 2017 seguiti da un periodo di malattia dal 10.10.2017 sino al 27.11.2017;
• di non aver percepito le mensilità di ottobre e novembre 2017, malattia
Inps e ditta, rateo quattordicesima e credito DL 66/14.
Tanto premesso chiedeva la condanna di parte resistente al pagamento della complessiva somma di € 3.793,40 per i titoli indicati in ricorso e secondo i conteggi allegati.
Parte resistente rimaneva contumace.
1
2) Il ricorso va parzialmente accolto.
A tal proposito occorre identificare esattamente l'oggetto della domanda.
Oggetto del presente giudizio è il mancato pagamento della retribuzione di ottobre e novembre 2017, malattia Inps e ditta, rateo quattordicesima e credito DL 66/14.
3) In ordine al mancato pagamento delle retribuzioni relative alle suddette mensilità di ottobre e novembre 2017, nonché alle altre indennità previste per legge e rivendicate dal ricorrente deve applicarsi il principio dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Invero sul creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr. Cass.
SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n. 2387/04 e n.
3373/10).
Quindi è ormai univoco e consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel momento in cui è necessario recuperare le mensilità arretrate, non è il dipendente a dover dimostrare l'inadempimento del datore di lavoro ma è piuttosto quest'ultimo a dover fornire la prova del pagamento dello stipendio“
(Cfr. Cass. Civ. Ordinanza 14.11.2018, n. 29367).4.1).
3.1) Il ricorrente ha adeguatamente allegato e provato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, nonché la maturazione delle due mensilità e degli ulteriori crediti maturati.
Infatti, dal contratto di assunzione, dal modello Unificato - Lav. e dalla busta paga in atti risulta provato quanto già allegato nel ricorso: l'assunzione della parte ricorrente con contratto a tempo pieno e indeterminato dal 01.07.2016 e la qualifica di autista, il CCNL applicato Logistica, Trasporto merci e spedizioni.
2 La busta paga relativa al mese di settembre 2017 riporta, poi, la quantità e la qualità del lavoro svolto dal ricorrente con applicazione di quanto previsto dal
CCNL.
La provenienza dei documenti dal datore di lavoro determina la natura confessoria di quanto riportato nello stesso.
In merito alle mensilità di ottobre e novembre 2017 in assenza di una comprovata soluzione di continuità nel rapporto o di valide cause impeditive della retribuzione si presume la spettanza di quanto pattuito.
3.2) Sulla parte resistente grava, invece, la prova di aver adempiuto al pagamento di quanto dovuto.
L'onere probatorio che grava sul datore di lavoro in merito al pagamento della retribuzione è rigoroso tanto da consentire di superare anche la prova documentale di buste paga sottoscritte dal lavoratore “per ricevuta” in assenza di altri elementi comprovanti l'effettivo pagamento (cfr. da ultimo Cass
10306/2018 e Cass. 17413/2015).
Tale onere non risulta adempiuto essendo rimasto contumace il datore di lavoro.
4) Per quanto riguarda i conteggi formulati dalla parte ricorrente gli stessi risultano conformi al CCNL applicato ed alla quantità e qualità del lavoro svolto oltre che essere confermati dalla stessa busta paga prodotta dalla parte resistente.
A tal proposito si consideri, inoltre, che “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul quantum debeatur” (cfr. Cass. 29237/2017).
Nessuna contestazione specifica e tempestiva risulta effettuata in merito ai conteggi riportati nel ricorso.
3 5) Sulla base, dunque, di quanto provato dalla parte ricorrente o non contestato in modo specifico e tempestivo dalla parte resistente, spettano alla parte ricorrente le richieste differenze retributive di seguito indicate:
MENSILITA' 2017 CP_2
- N. 9 giorni lavorati: € 790,00
- carenza malattia (3 giorni): € 263,58
- malattia ditta: € 834,67
- rateo quattordicesima: € 113,45
MENSILITA' NOVEMBRE 2017
- malattia ditta: € 790,66
- rateo quattordicesima: € 113,45.
Non possono essere riconosciute, invece, le voci relative alla malattia INPS ed al credito c.d. bonus Renzi.
Infatti, ai sensi dell'inderogabile disciplina sancita dall'art. 1 del D.L. 563/1979
(convertito nella L. 33/1980) l'Inps è l'unico soggetto obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità ex art. 74 della L. 833/1978, mentre il datore di lavoro è tenuto ad anticiparle, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all' , con la precisazione che l'obbligo di anticipazione del CP_3 datore di lavoro in tanto esiste in quanto la prestazione sia effettivamente dovuta dall' (cfr. – Cass. 669/2001). Controparte_4
Mentre, relativamente al credito DL 66/14, esso deve essere richiesto e recuperato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi.
6) Sulla base, dunque, dei fatti costitutivi della pretesa provati dalla parte ricorrente ed in assenza di prova di fatti estintivi o impeditivi, spetta alla parte ricorrente la somma di € 2.905,81 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
7) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/2014 con valori medi in relazione allo scaglione di riferimento del decisum, ridotti alla luce dell'effettiva attività svolta e delle ragioni della decisione, con distrazione.
P.Q.M.
4 Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a. accoglie parzialmente il ricorso;
b. condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 2.905,81, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
c. condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in € 1.500,00 a titolo di compenso, oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali al 15%).
Trani, 20/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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