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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/06/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1011/2019 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TA, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Dott.Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott. ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1011.2019 RGAC – avente ad oggetto: reintegrazione legittima mediante riduzione disposizione testamentaria e scioglimento comunione ereditaria - alla quale è stata riunita la causa n.5908.2019 RGAC – avente ad oggetto accertamento di simulazione contrattuale , azione di riduzione di disposizioni testamentarie e/o donazioni;
tra
nato a [...] l'[...] ( C.F. ) elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in Sava alla Via Adua n. 32 presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Cavallo (CF. ) C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione
Attore nel giudizio n.1011/2019 e convenuto nel giudizio n.5908/2019
e
nato in [...] il [...],( CF ) elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Daniele Giacomo Buccoliero ( CF ) , sito C.F._4 in CAvilla AN (BR) alla Via San Lorenzo n.125 che lo rappresenta e difende come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta convenuto nel giudizio n.1011/2019
e nel giudizio n.5908/2019 nonché
, nata a [...] il [...] ( CF e , CP_2 C.F._5 Controparte_3 nata a [...] il [...] ( CF ) ,nella dichiarata qualità di eredi della C.F._6 deceduta , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Persona_1
Torricella ( C.F. ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dello stesso sito C.F._7
in TI CA alla Piazza Roma n.28 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione volontaria ex art. 300 e ss c.p.c.;
intervenuti volontariamente nel giudizio n.1011/2019 R.G.
nonché
, nata a [...] ( BA) il 06/01/1955 ( ; Controparte_4 C.F._8
, nata a [...] ( BR) il 02/08/1976 ( CF: ) ; Parte_2 C.F._9 Pt_3
nata a [...] ( BR) il 14/12/1979 ( CF: ) e nata a
[...] C.F._10 Parte_4
TA il 07/03/1983 ( CF: , tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Alessandro C.F._11
Torricella ( C.F. del Foro di TA e Fabrizio Mariosa ( CF: C.F._7 C.F._12
del Foro di Salerno ed Alessandro Boschi ( C.F.: del Foro di Roma , giusta procura C.F._13
speciale in calce all'atto di citazione;
attrici nel giudizio riunito n.5908/2019 RGAC
CONCLUSIONI: come da verbale del 10.4.2024
FATTO E DIRITTO
La causa è stata trattenuta in decisione in merito alla domanda proposta “ in via pregiudiziale ed incidentale” con atto di citazione del 12/09/2019 da Persona_1
(nelle more del giudizio deceduta con subentro in causa dei figli e CP_2 [...]
), nonché da e ( costituitisi in CP_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentanza della genitrice , figlia del de cuius Parte_5 Parte_6
e premorta al padre in data 28.04.2005 ) nei confronti dei sig. ri e Controparte_1
Parte_1
Tale domanda , da cui è scaturito il giudizio 5908/2019 RGAC , riunito al presente in corso di causa, ha ad oggetto l' accertamento della natura simulata , celante in realtà una donazione , della cessione della nuda proprietà di immobili mercè vitalizio, di cui all'atto in data
09/09/2011, a rogito del notar , trascritto il 19/09/2011 (REG Gen n.23982 e Persona_2 REG Part. N.16284) stipulato tra il , deceduto il 3.1.2017 ed i figli e Parte_7 Pt_1
. Controparte_1
Gli attori hanno quindi richiesto, conseguentemente a tale accertamento, dichiararsi l'inefficacia parziale della donazione dissimulata da tale atto , nei limiti necessari alla reintegrazione della quota dell'eredità a loro riservata in qualità di eredi legittimari del de cuius, nonché di procedere, previa riunione fittizia del patrimonio dello stesso, considerando anche detta donazione simulata, alla riduzione delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni eseguite in vita da , in quanto lesive della quota a loro spettante , indicata Parte_7 nella misura pari ad € 131.677,00 per ciascun avente causa, ovvero nella diversa misura - maggiore o minore - ritenuta di giustizia, oltre ai frutti maturati e maturandi a far data dalla costituzione in mora sino all'effettivo soddisfo ed agli interessi e alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria delle spese del giudizio, da corrispondersi ai difensori dichiaratisi antistatari.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda di simulazione Controparte_5 dell' atto di cessione mercè vitalizio proposta dagli attori, sostenendo che il corrispettivo del trasferimento immobiliare eseguito dal padre in favore suo e del fratello era Controparte_1 costituito dall'impegno alla prestazione al genitore di una completa assistenza materiale e morale ed ad ogni sua esigenza , così come effettuato sin dall'anno 1994.
Aggiungeva che l' asserita omissione da parte dei cessionari dell'adempimento delle obbligazioni assunte poteva essere fatta valere solo dal de cuius che, mai l'aveva fatto e non da soggetti terzi rispetto al contratto e che gli attori non avevano neppure chiesto di provare la sproporzione tra il valore della nuda proprietà dei beni ceduti rispetto a quello delle obbligazioni assunte dai cessionari.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda di simulazione mancando la dimostrazione dell'assenza di aleatorietà o di uno squilibrio di prestazioni tali da poter affermare che il contratto di atipico di vitalizio assistenziale concluso tra le parti dissimulasse una donazione.
In subordine in caso di accoglimento della domanda di simulazione, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità/ improcedibilità della domanda di riduzione proposta dagli attori, non avendo gli stessi assolto all'onere di imputare alla loro quota di legittima le donazione ed i legati a loro fatti dal de cuius . In particolare evidenziava che le attrici e Parte_2 Parte_3
, figlie della sig.ra non avevano imputato a sé la donazione Parte_4 Controparte_6
del 29.12.1990 con la quale aveva donato a tre fondi Parte_7 Parte_5
rustici. Il tutto con vittoria di spese. Si costituiva altresì in tale giudizio il convenuto , contestando Controparte_1
l'avversa domanda e chiedendone il rigetto in quanto inammissibile e improcedibile. In particolare eccepiva che l attrici non avevano fornito la preliminare prova sulla composizione del nucleo familiare per l'identificazione di tutti gli eredi legittimi del de cuius impedendo ogni concreto accertamento della quota disponibile ed indisponibile e della eventuale ripartizione della c.d. quota di riserva;
che gli stessi, altresì, non avevano fornito le ispezioni ipocatastali ventennali e/ o relazione notarile sostitutiva sui beni oggetto di causa .
In ordine alla natura simulata dell'atto di cessione mercè vitalizio stipulata dal de cuius in favore suo e del fratello evidenziava che già nel giudizio n.1011/2019 RG instaurato nei suoi confronti da quest'ultimo per lesione di legittima, aveva richiesto di considerare la ridetta disposizione su immobili eseguita dal de cuius con atto per Notar in Sava del 9.9.2011 Persona_2
registrato in TA il 15.09.2011 al n.13461 serie 1T.
Il fascicolo n.5908/2019 RGAC , con provvedimento del 04 marzo 2020 adottato dal precedente Giudice istruttore , veniva riunito al fascicolo n.1011/2019 RGAC. Come già evidenziato quest'ultimo giudizio era stato preventivamente instaurato da CP_5
nei confronti del germano , con richiesta di
[...] Controparte_1
accertamento della lesione della legittima a lui spettante determinata dal testamento pubblico del 2.8.2016 per atto del Notaio di Sava , con il quale il padre Persona_3 Parte_7
aveva nominato suo erede universale il convenuto. proponeva
[...] Controparte_5
inoltre conseguente domanda di riduzione di tale disposizione testamentaria , nonché domanda accertamento della reale entità della massa ereditaria e della quota di sua spettanza su tutti i beni mobili ed immobili del de cuius.
In tale giudizio ( n.1011/2019 RG ) si costituiva il convenuto Controparte_1
, sollevando una serie di eccezioni in rito, comportanti secondo quanto prospettato l'inammissibilità/ improcedibilità della domanda e comunque chiedendone nel merito il rigetto ed in subordine chiedendo , previo necessario concreto accertamento della reale consistenza della massa ereditaria e delle quote di riserva , disporre i conseguenti conguagli
, restituzioni e reintegre. Il tutto con vittoria di spese anche attinenti alla fase di mediazione.
Disposta la riunione dei due fascicoli con ordinanza del precedente Giudice Istruttore in data
4 marzo 2020, in considerazione dell'esistenza di ragioni di connessione oggettiva ( oltre che di parziale identità soggettiva ), con successiva ordinanza del 31.01.2021 si provvedeva in ordine alle richieste di prova orale formulate dalle parti.
In data 17.02.2021, intervenivano nel giudizio e in CP_2 Controparte_3
qualità di unici eredi di , già parte in qualità di Persona_1 attrice del giudizio n.5908/2019 RG riunito al presente, depositando comparsa di costituzione con la quale si riportavano alle eccezioni , richieste e conclusioni della dante causa rassegnate nell'atto introduttivo e negli altri atti di causa.
All'udienza del 21.09.2021 si procedeva all'istruttoria orale con l'escussione dei tre testi ammessi e all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.4.2021 al fine di decidere preliminarmente sulla domanda di simulazione del contratto di cessione con obblighi stipulato in data 09/09/2011 tra il de cuius ed i figli Parte_1
e .
[...] Controparte_7
Seguivano vari rinvii della causa per il trasferimento presso altra sede giudiziale del precedente Giudice Istruttore e anche di quello allo stesso subentrato. Quindi assegnato il fascicolo alla scrivente , veniva fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni , raccolte le quali la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
****************
La domanda di simulazione proposta dagli attori ( del giudizio riunito al presente 5908/2019 RG riunito al presente) è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito riportati.
Va premesso che con atto notarile del 09.09.2011 ,per Notaio ( Rep 24 e Rac Persona_4
21) , espressamente riservandosi l'usufrutto vita sua natural durante , Parte_6
cedeva e trasferiva ai propri figli e la nuda Controparte_1 Controparte_5
proprietà di un locale uso deposito sito nel Comune di Sava alla Via per San Marzano , posto al piano terra della superficie di circa mq 374 , con area circostante pertinenziale non edificabile della superficie complessiva di euro 3000 mq;
nonché un appezzamento di terreno in agro di
Sava , alla contrada Monache della superficie di circa ettari uno , are quarantadue , centiare novantasei ivi compresa l'area di sedime di un fabbricato rurale di vecchissima costruzione completamente dirupo . In corrispettivo per la cessione e Controparte_1 assumevano l'obbligo , anche per i loro eredi ed aventi causa , di prestare al Controparte_5
cedente , vita natural durante , vitto , alloggio , vestiario, assistenza, cure Parte_7
mediche e farmaceutiche ed ogni altra forma di accudimento e cura di cui lo stesso avesse bisogno per assicurarsi una vita ed una esistenza decorosa , prestazioni che le parti del contratto dichiaravano e confermavano venivano eseguite sin dall'anno 1994. I cessionari si impegnavano altresì a sostenere tutte le spese funerarie del cedente.
Ai soli fini fiscali le parti dichiaravano che , considerata la riserva di usufrutto, il valore dell'immobile trasferito sub a ascendeva ad euro 102.400,00, mentre quello del terreno ad euro
8.026,00. Nell'atto si dava menzione della presenza di due testimoni e Testimone_1 Tes_2
, “ idonei richiesti e a me Notaio noti “ che apponevano la loro firma in calce all'atto.
[...]
Ritiene il Collegio che l'atto di cessione per cui è causa debba qualificarsi dal punto di vista formale , salva restando l'analisi in ordine alla natura simulata o no dello stesso, come contratto atipico di vitalizio alimentare (c.d. vitalizio improprio o di mantenimento). Quest'ultimo negozio innominato ed atipico, espressione dell'autonomia contrattuale, è da tenere distinto dal contratto di rendita vitalizia, descritto ed individuato dagli articoli 1872 e ss c.c.. Da quest'ultimo il contratto di vitalizio alimentare si differenzia per il corrispettivo dovuto dal vitaliziante al vitaliziato a seguito dell'alienazione di un immobile o dell'attribuzione di altri beni o utilità, corrispettivo che consiste, anziché in una somma predeterminata nel contratto, o in una determinata quantità di altre cose fungibili, da erogare periodicamente al vitaliziato per tutta la durata della sua vita (come previsto nella rendita vitalizia), nell'obbligazione di mantenimento del vitaliziato, comprensivo sia della assistenza morale che delle prestazioni alimentari e dei servizi di assistenza necessari, anche qui per tutta la durata della sua vita.
Il vitalizio alimentare ( c.d. vitalizio improprio o di mantenimento) deve qualificarsi a titolo oneroso, perché prevede obbligazioni e prestazioni reciproche contrapposte tra i contraenti, tra le quali sussiste un nesso di interdipendenza.
Differente la causa e la natura giuridica della donazione cui acceda un onere che comporti l'obbligo, giuridicamente coercibile, del donatario di effettuare prestazioni periodiche in favore del donante o di un terzo per tutta la vita contemplata. In tal caso la disposizione modale costituisce un elemento accessorio dell'atto di liberalità, in quanto con esso il disponente mira ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale del negozio a titolo gratuito, operando come ulteriore movente di questo, senza peraltro condizionarne l'attuazione e senza che resti modificata la natura e la causa della donazione, anche quando la disposizione modale preveda a carico del donatario la prestazione di una rendita vitalizia a favore del disponente.
In particolare è stato precisato che l'aggiunta del "modus" non snatura l'essenza della donazione, non potendo assegnarsi ad esso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il "modus", viene ad esserne limitata. Ne consegue che, nel concorrere alla successione dell'ascendente, i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali, essendo tenuti a conferire ai coeredi tutto ciò che direttamente e indirettamente abbiano ricevuto dal defunto (art. 737 c.c.), sono assoggettati all'obbligo della collazione anche nell'ipotesi di donazione modale, limitatamente alla differenza tra il valore dei beni donati e il valore dell'onere" (Cassazione civile, sez. 11, 27/11/1985, n. 5888). Occorre a questo punto preliminarmente evidenziare , con riferimento alle regole disciplinanti l' onere probatorio nel caso di specie che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione,
l'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita ( o di altro contratto
) compiuta dal de cuius ,siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata. In tale situazione, infatti, la lesione della quota di riserva assurge a causa petendi accanto al fatto della simulazione ed il legittimario - benchè successore del defunto - non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 cod. civ.; nè assume rilievo il fatto che egli - oltre all'effetto di reintegrazione - riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra una regola diversa (cfr ex multis Sez. 2^, 13 novembre 2009, n. 24134).
Dall'istruttoria svolta sono emersi una serie di fatti dotati dei requisiti di gravità e concordanza, dimostrativi della natura simulata dell'atto de quo in quanto mancante del requisito dell'aleatorietà che costituisce il carattere fondamentale dello stesso.
Va innanzitutto considerato che l'età del cedente alla data della stipula dell'atto era molto avanzata (91 anni), considerata statisticamente la durata media degli individui di sesso maschile.
Secondo i dati ISTAT nel 2011 ( anno in cui veniva stipulato l'atto in questione ) in Italia la speranza di vita alla nascita per gli uomini era di 79 anni e quattro mesi.
Si tratta di un dato molto significativo ai fini dell'esclusione dell'elemento della aleatorietà , ovvero dell'indeterminatezza complessiva delle prestazioni per l'incertezza della durata della vita del beneficiario, che come detto è circostanza importante per la configurazione del c.d. vitalizio improprio alimentare ( cfr. ex multis Cass. Ord. n.1467 del 22.1.2018; Ord. 6729 del
19.03.2018; Sentenza n.15904 del 29.07.2016).
Altro elemento significativo, dal punto di vista indiziario, della natura simulata dell'atto di cessione è la circostanza che il valore dei beni ceduti , sia pure indicato nell'atto solo ai fini fiscali, appare di gran lunga superiore rispetto al presumibile valore delle previste controprestazioni , considerata la contenuta aspettativa di vita del cedente secondo i dati statistici sopra indicati.
Va a tale riguardo evidenziato che , sebbene nell'atto le parti dichiaravano che tali prestazione erano erogate al padre dai cessionari sin dal 1994, di tale circostanza gli stessi hanno omesso di dare prova. Al contrario dall'istruttoria orale svolta è emerso che il cedente per le sue condizioni di salute non era abbisognevole di assistenza ed era in grado di provvedere autonomamente alle sue necessità , avvalendosi comunque negli anni della collaborazione di una domestica, retribuita con le sue risorse personali , comunque consistenti e tale da consentirgli di fronteggiare autonomamente le sue esigenze.
era infatti proprietario di un immobile a uso commerciale e di una abitazione Controparte_8
in Sava Via Vittorio Emanuele III n.129 , concessi in locazione a fronte di un canone mensile complessivo di euro 2.300,00 oltre ad essere titolare di un trattamento pensionistico di euro 619 mensili e di risparmi personali ( euro 46.180,64 saldo iniziale al 30.06 2016 ( all 8 fascicolo di parte attrice).
La teste , amica di da molti anni. Ha confermato tali circostanze Testimone_3 CP_2
dichiarando che “ era persona benestante. Ho vissuto per anni nell'abitazione di Parte_7
posta al piano soprastante quella di , quindi ho avuto conoscenza diretta Parte_4 Parte_7 di tali circostanze e ho avuto diverse occasioni di recarmi in casa sua;
preciso che ho avuto un rapporto quasi da sorella con e ho frequentato assiduamente casa sua, fermandomi talora anche a Parte_8
dormirci. Ho anche lavorato al Penny Market attaccato alla casa del e l'ho visto CP_1
personalmente fare la spesa. Frequentavo talora anche il circolo cittadino ove lui si recava abitualmente.
Il tutto per significare come lo conoscessi benissimo”.
Ha confermato inoltre che dall'anno 1995 il sig. era stato assistito da una Parte_7 collaboratrice domestica (la sig.ra fino al 2005 e successivamente la sig.ra , Per_5 Per_6 entrambe residenti in [...]) e che la stessa si occupava della preparazione dei pasti, della pulizia dell'abitazione e del vestiario e di ogni altra incombenza del medesimo aggiungendo di averle conosciute di persone e che la sua frequentazione di casa di risale al 1995 e si è protratta Parte_4
fino al 2013 , quando la casa fu venduta.
Dichiarava inoltre che il sig. era rimasto autonomo, frequentava assiduamente il Parte_7
circolo cittadino, guidava la sua automobile per gli spostamenti quotidiani e dormiva da solo e ciò sicuramente sino al 2013, ma anche successivamente in quanto avendo abitato in Sava , lo vedeva in giro anche alla guida di un auto.
Il teste sig. ha dichiarato “ Conosco le sorelle e ho quindi avuto modo di Testimone_4 Pt_2
conoscere di vista avendo frequentato la casa delle sorelle , che credo faccia Parte_7 Pt_2
parte di un unico complesso. Ho conosciuto , il 1.7.2000 giorno del mio compleanno.” Parte_3
“Fino al 2013 circa ho visto personalmente muoversi da solo ,andare a fare la spesa Parte_7
e so, per essermi stato detto da , che aveva proprie disponibilità e che aveva anche un Parte_3 locale- il Dejavù- che quando con mi trovavo a frequentare lei mi diceva che era del nonno. Preciso Pt_3
che il nonno- quanto dettomi da era proprietario dell'immobile in cui c'era il suddetto locale .” Pt_3
“Posso confermare che c'era una signora ad assisterlo in casa , per aver visto personalmente il CP_1 chiamarla quando lui tornava dalla spesa. Non so dire se impiegasse risorse proprie per pagare quella signora, e non so nemmeno se la pagasse”
Pt_ La teste ha dichiarato di essere “conoscente di e e anche di Testimone_5 Parte_3
sin dal 2000 e che conosceva di vista il sig. , frequentando la casa delle sorelle Per_7 Parte_7
posta al piano di sopra”. Aggiungeva “So che c'era una signora che assisteva in casa il sig. Pt_2
, per averla vista di persona sull'uscio di casa . Non so dire se fosse pagata dal Parte_7
né da quando lo assistesse” e comunque la stessa di occupava anche di preparargli i pasti CP_1 perché in casa si sentiva l'odore della cucina. Dichiarava inoltre che :“Finchè le sorelle ebbero la Pt_2
casa, credo fino al 2012 ma anche successivamente mi è capitato di incontrarlo al “Famila” a fare la spesa. Penso che guidasse perché ricordo che avesse una macchina;
ciò era certo quantomeno finchè le sorelle hanno abitato lì . Non so dire se frequentasse il circolo cittadino o dormisse da solo” Pt_2
Tali deposizioni testimoniali provenienti da testi della cui attendibilità non è emerso motivo di dubitare consentono di ritenere che era in grado sia fisicamente che Parte_7 economicamente di provvedere a tutte le sue necessità , sicchè l'impegno alla sua assistenza assunto dai figli cessionari nell'atto in questione risulta del tutto formale ed apparente.
Depone inoltre in tal senso, in termini gravemente significativi, la circostanza documentata dagli attori che , successivamente alla stipula del contratto di cessione , Parte_7
aveva eseguito erogazioni di denaro in favore dei cessionari. Infatti dall'esame degli estratti del c/c bancario ( cfr all.9 degli attori ) in data 8.7.2016 e 16.11.2016 risulta che effettuava due bonifici bancari per l'importo di euro 10.000, ed euro 25.000, al sig. Controparte_1
, mentre il figlio ha beneficiato addirittura di erogazioni di denaro per €
[...] Pt_1
85.280,00.
Inoltre con il testamento del 2.8.2016 egli nominava suo unico erede solo il figlio
[...]
giustificando tale disposizione, sicuramente lesiva delle ragioni degli altri eredi, “per CP_1
le asserite amorevoli cure prestate” , affermazione che si pone in contrasto con il fatto che le stesse gli erano state prestate da entrambi i figli in forza e come controprestazione della cessione della nuda proprietà dei citati immobili del 2011.
Altri elementi significati , se valutati insieme a tutti gli altri sopra elencati, sono la mancata previsione nell'atto di cessione di una clausola risolutiva espressa, con previsione dello scioglimento dell'accordo e la restituzione dei beni ceduti in caso di inadempimento, nonché la circostanza che lo stesso era stato stipulato alla presenza di due testimoni , pur non essendo ciò necessario per la sua validità , circostanza sintomatica dell'effettiva volontà di far valere l'efficacia e validità dell'atto dissimulato ( donazione) prevedendone tutti i requisiti , anche di forma stabiliti dalla legge , onde evitare una potenziale declaratoria di nullità.
In conclusione, ritiene il Tribunale che sussistono plurimi elementi indiziari, indubitabilmente muniti dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c. (gravità, precisione e concordanza) che militano per la natura simulata dell'atto di cessione e nel senso della natura liberale dello stesso e che si tratti in realtà di una donazione non affetta da nullità, da valutarsi ai fini della ricostruzione del patrimonio del de cuius da considerare ai fini della riunione fittizia e dell'accertamento delle quote di legittima spettanti agli eredi legittimari e della eventuale riduzione delle disposizioni lesive e della previsione delle conseguenti reintegrazioni.
La causa deve comunque essere rimessa sul ruolo per l'attività istruttoria e la decisione in merito alle altre domande proposte dalle parti .
La regolamentazione delle spese è rinviata al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TA , in composizione collegiale e nelle persone dei magistrati sopra indicati,non definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1)dichiara la simulazione dell'atto di cessione della nuda proprietà di immobili mercè vitalizio, di cui all'atto in data 09/09/2011, a rogito del notar , trascritto il Persona_2
19/09/2011 (REG Gen n.23982 e REG Part. N.16284) stipulato tra il , Parte_7
deceduto il 3.1.2017 ed i figli e , essendosi accertato che Pt_1 Controparte_1
lo stesso dissimula una donazione;
2) rimette la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Così deciso dal Tribunale di TA , come sopra composto, nella camera di consiglio del
04.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
. Proc. n. 1011/2019 R. G. A. C.
TRIBUNALE DI TARANTO
Il Tribunale di TA, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati: Dott.Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott. ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente:
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n.1011.2019 RGAC – avente ad oggetto: reintegrazione legittima mediante riduzione disposizione testamentaria e scioglimento comunione ereditaria - alla quale è stata riunita la causa n.5908.2019 RGAC – avente ad oggetto accertamento di simulazione contrattuale , azione di riduzione di disposizioni testamentarie e/o donazioni;
tra
nato a [...] l'[...] ( C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Sava alla Via Adua n. 32 presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Cavallo (CF. ) dal quale C.F._2
è rappresentato e difeso in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione
Attore nel giudizio n.1011/2019 e convenuto nel giudizio n.5908/2019
e
nato in [...] il [...],( CF ) elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Daniele Giacomo Buccoliero ( CF ) , sito in C.F._4
CAvilla AN (BR) alla Via San Lorenzo n.125 che lo rappresenta e difende come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta convenuto nel giudizio n.1011/2019 e nel giudizio
n.5908/2019
nonché
, nata a [...] il [...] ( CF e , nata a CP_2 C.F._5 Controparte_3
Manduria il 13.06.1976 ( CF ) ,nella dichiarata qualità di eredi della deceduta C.F._6 [...]
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Torricella ( Persona_1
C.F. ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dello stesso sito in TI C.F._7
CA alla Piazza Roma n.28 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione volontaria ex art. 300
e ss c.p.c.;
intervenuti volontariamente nel giudizio n.1011/2019 R.G.
nonché , nata a [...] ( BA) il 06/01/1955 ( ; Controparte_4 C.F._8 [...]
, nata a [...] ( BR) il 02/08/1976 ( CF: ) ; nata Parte_2 C.F._9 Parte_3
a CAvilla AN ( BR) il 14/12/1979 ( CF: ) e nata a [...] il C.F._10 Parte_4
07/03/1983 ( CF: , tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Alessandro Torricella ( C.F._11
C.F. del Foro di TA e Fabrizio Mariosa ( CF: del Foro di C.F._7 C.F._12
Salerno ed Alessandro Boschi ( C.F.: del Foro di Roma , giusta procura speciale in calce C.F._13
all'atto di citazione;
attrici nel giudizio riunito n.5908/2019 RGAC
****************
rilevato che , con odierna sentenza non definitiva, è stata dichiarata la simulazione dell'atto di cessione della nuda proprietà di immobili mercè vitalizio, di cui all'atto in data 09/09/2011, a rogito del notar Persona_2
, trascritto il 19/09/2011 (REG Gen n.23982 e REG Part. N.16284) stipulato tra il ,
[...] Parte_7
deceduto il 3.1.2017 ed i figli e , essendosi accertato che lo stesso Pt_1 Controparte_1
dissimula una donazione;
rilevato che la causa deve continuare per l'istruttoria e decisione sulle restanti domande formulate dalle parti;
P.Q.M.
Rimette le parti dinanzi al Giudice Istruttore per l'udienza del 22.10.2025 ore 11,30.
Si comunichi.
Così deciso in TA, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 4.6. 2025
Il Presidente Il Giudice est.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TA, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Dott.Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott. ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1011.2019 RGAC – avente ad oggetto: reintegrazione legittima mediante riduzione disposizione testamentaria e scioglimento comunione ereditaria - alla quale è stata riunita la causa n.5908.2019 RGAC – avente ad oggetto accertamento di simulazione contrattuale , azione di riduzione di disposizioni testamentarie e/o donazioni;
tra
nato a [...] l'[...] ( C.F. ) elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in Sava alla Via Adua n. 32 presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Cavallo (CF. ) C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione
Attore nel giudizio n.1011/2019 e convenuto nel giudizio n.5908/2019
e
nato in [...] il [...],( CF ) elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Daniele Giacomo Buccoliero ( CF ) , sito C.F._4 in CAvilla AN (BR) alla Via San Lorenzo n.125 che lo rappresenta e difende come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta convenuto nel giudizio n.1011/2019
e nel giudizio n.5908/2019 nonché
, nata a [...] il [...] ( CF e , CP_2 C.F._5 Controparte_3 nata a [...] il [...] ( CF ) ,nella dichiarata qualità di eredi della C.F._6 deceduta , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Persona_1
Torricella ( C.F. ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dello stesso sito C.F._7
in TI CA alla Piazza Roma n.28 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione volontaria ex art. 300 e ss c.p.c.;
intervenuti volontariamente nel giudizio n.1011/2019 R.G.
nonché
, nata a [...] ( BA) il 06/01/1955 ( ; Controparte_4 C.F._8
, nata a [...] ( BR) il 02/08/1976 ( CF: ) ; Parte_2 C.F._9 Pt_3
nata a [...] ( BR) il 14/12/1979 ( CF: ) e nata a
[...] C.F._10 Parte_4
TA il 07/03/1983 ( CF: , tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Alessandro C.F._11
Torricella ( C.F. del Foro di TA e Fabrizio Mariosa ( CF: C.F._7 C.F._12
del Foro di Salerno ed Alessandro Boschi ( C.F.: del Foro di Roma , giusta procura C.F._13
speciale in calce all'atto di citazione;
attrici nel giudizio riunito n.5908/2019 RGAC
CONCLUSIONI: come da verbale del 10.4.2024
FATTO E DIRITTO
La causa è stata trattenuta in decisione in merito alla domanda proposta “ in via pregiudiziale ed incidentale” con atto di citazione del 12/09/2019 da Persona_1
(nelle more del giudizio deceduta con subentro in causa dei figli e CP_2 [...]
), nonché da e ( costituitisi in CP_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentanza della genitrice , figlia del de cuius Parte_5 Parte_6
e premorta al padre in data 28.04.2005 ) nei confronti dei sig. ri e Controparte_1
Parte_1
Tale domanda , da cui è scaturito il giudizio 5908/2019 RGAC , riunito al presente in corso di causa, ha ad oggetto l' accertamento della natura simulata , celante in realtà una donazione , della cessione della nuda proprietà di immobili mercè vitalizio, di cui all'atto in data
09/09/2011, a rogito del notar , trascritto il 19/09/2011 (REG Gen n.23982 e Persona_2 REG Part. N.16284) stipulato tra il , deceduto il 3.1.2017 ed i figli e Parte_7 Pt_1
. Controparte_1
Gli attori hanno quindi richiesto, conseguentemente a tale accertamento, dichiararsi l'inefficacia parziale della donazione dissimulata da tale atto , nei limiti necessari alla reintegrazione della quota dell'eredità a loro riservata in qualità di eredi legittimari del de cuius, nonché di procedere, previa riunione fittizia del patrimonio dello stesso, considerando anche detta donazione simulata, alla riduzione delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni eseguite in vita da , in quanto lesive della quota a loro spettante , indicata Parte_7 nella misura pari ad € 131.677,00 per ciascun avente causa, ovvero nella diversa misura - maggiore o minore - ritenuta di giustizia, oltre ai frutti maturati e maturandi a far data dalla costituzione in mora sino all'effettivo soddisfo ed agli interessi e alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria delle spese del giudizio, da corrispondersi ai difensori dichiaratisi antistatari.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda di simulazione Controparte_5 dell' atto di cessione mercè vitalizio proposta dagli attori, sostenendo che il corrispettivo del trasferimento immobiliare eseguito dal padre in favore suo e del fratello era Controparte_1 costituito dall'impegno alla prestazione al genitore di una completa assistenza materiale e morale ed ad ogni sua esigenza , così come effettuato sin dall'anno 1994.
Aggiungeva che l' asserita omissione da parte dei cessionari dell'adempimento delle obbligazioni assunte poteva essere fatta valere solo dal de cuius che, mai l'aveva fatto e non da soggetti terzi rispetto al contratto e che gli attori non avevano neppure chiesto di provare la sproporzione tra il valore della nuda proprietà dei beni ceduti rispetto a quello delle obbligazioni assunte dai cessionari.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda di simulazione mancando la dimostrazione dell'assenza di aleatorietà o di uno squilibrio di prestazioni tali da poter affermare che il contratto di atipico di vitalizio assistenziale concluso tra le parti dissimulasse una donazione.
In subordine in caso di accoglimento della domanda di simulazione, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità/ improcedibilità della domanda di riduzione proposta dagli attori, non avendo gli stessi assolto all'onere di imputare alla loro quota di legittima le donazione ed i legati a loro fatti dal de cuius . In particolare evidenziava che le attrici e Parte_2 Parte_3
, figlie della sig.ra non avevano imputato a sé la donazione Parte_4 Controparte_6
del 29.12.1990 con la quale aveva donato a tre fondi Parte_7 Parte_5
rustici. Il tutto con vittoria di spese. Si costituiva altresì in tale giudizio il convenuto , contestando Controparte_1
l'avversa domanda e chiedendone il rigetto in quanto inammissibile e improcedibile. In particolare eccepiva che l attrici non avevano fornito la preliminare prova sulla composizione del nucleo familiare per l'identificazione di tutti gli eredi legittimi del de cuius impedendo ogni concreto accertamento della quota disponibile ed indisponibile e della eventuale ripartizione della c.d. quota di riserva;
che gli stessi, altresì, non avevano fornito le ispezioni ipocatastali ventennali e/ o relazione notarile sostitutiva sui beni oggetto di causa .
In ordine alla natura simulata dell'atto di cessione mercè vitalizio stipulata dal de cuius in favore suo e del fratello evidenziava che già nel giudizio n.1011/2019 RG instaurato nei suoi confronti da quest'ultimo per lesione di legittima, aveva richiesto di considerare la ridetta disposizione su immobili eseguita dal de cuius con atto per Notar in Sava del 9.9.2011 Persona_2
registrato in TA il 15.09.2011 al n.13461 serie 1T.
Il fascicolo n.5908/2019 RGAC , con provvedimento del 04 marzo 2020 adottato dal precedente Giudice istruttore , veniva riunito al fascicolo n.1011/2019 RGAC. Come già evidenziato quest'ultimo giudizio era stato preventivamente instaurato da CP_5
nei confronti del germano , con richiesta di
[...] Controparte_1
accertamento della lesione della legittima a lui spettante determinata dal testamento pubblico del 2.8.2016 per atto del Notaio di Sava , con il quale il padre Persona_3 Parte_7
aveva nominato suo erede universale il convenuto. proponeva
[...] Controparte_5
inoltre conseguente domanda di riduzione di tale disposizione testamentaria , nonché domanda accertamento della reale entità della massa ereditaria e della quota di sua spettanza su tutti i beni mobili ed immobili del de cuius.
In tale giudizio ( n.1011/2019 RG ) si costituiva il convenuto Controparte_1
, sollevando una serie di eccezioni in rito, comportanti secondo quanto prospettato l'inammissibilità/ improcedibilità della domanda e comunque chiedendone nel merito il rigetto ed in subordine chiedendo , previo necessario concreto accertamento della reale consistenza della massa ereditaria e delle quote di riserva , disporre i conseguenti conguagli
, restituzioni e reintegre. Il tutto con vittoria di spese anche attinenti alla fase di mediazione.
Disposta la riunione dei due fascicoli con ordinanza del precedente Giudice Istruttore in data
4 marzo 2020, in considerazione dell'esistenza di ragioni di connessione oggettiva ( oltre che di parziale identità soggettiva ), con successiva ordinanza del 31.01.2021 si provvedeva in ordine alle richieste di prova orale formulate dalle parti.
In data 17.02.2021, intervenivano nel giudizio e in CP_2 Controparte_3
qualità di unici eredi di , già parte in qualità di Persona_1 attrice del giudizio n.5908/2019 RG riunito al presente, depositando comparsa di costituzione con la quale si riportavano alle eccezioni , richieste e conclusioni della dante causa rassegnate nell'atto introduttivo e negli altri atti di causa.
All'udienza del 21.09.2021 si procedeva all'istruttoria orale con l'escussione dei tre testi ammessi e all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.4.2021 al fine di decidere preliminarmente sulla domanda di simulazione del contratto di cessione con obblighi stipulato in data 09/09/2011 tra il de cuius ed i figli Parte_1
e .
[...] Controparte_7
Seguivano vari rinvii della causa per il trasferimento presso altra sede giudiziale del precedente Giudice Istruttore e anche di quello allo stesso subentrato. Quindi assegnato il fascicolo alla scrivente , veniva fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni , raccolte le quali la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
****************
La domanda di simulazione proposta dagli attori ( del giudizio riunito al presente 5908/2019 RG riunito al presente) è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito riportati.
Va premesso che con atto notarile del 09.09.2011 ,per Notaio ( Rep 24 e Rac Persona_4
21) , espressamente riservandosi l'usufrutto vita sua natural durante , Parte_6
cedeva e trasferiva ai propri figli e la nuda Controparte_1 Controparte_5
proprietà di un locale uso deposito sito nel Comune di Sava alla Via per San Marzano , posto al piano terra della superficie di circa mq 374 , con area circostante pertinenziale non edificabile della superficie complessiva di euro 3000 mq;
nonché un appezzamento di terreno in agro di
Sava , alla contrada Monache della superficie di circa ettari uno , are quarantadue , centiare novantasei ivi compresa l'area di sedime di un fabbricato rurale di vecchissima costruzione completamente dirupo . In corrispettivo per la cessione e Controparte_1 assumevano l'obbligo , anche per i loro eredi ed aventi causa , di prestare al Controparte_5
cedente , vita natural durante , vitto , alloggio , vestiario, assistenza, cure Parte_7
mediche e farmaceutiche ed ogni altra forma di accudimento e cura di cui lo stesso avesse bisogno per assicurarsi una vita ed una esistenza decorosa , prestazioni che le parti del contratto dichiaravano e confermavano venivano eseguite sin dall'anno 1994. I cessionari si impegnavano altresì a sostenere tutte le spese funerarie del cedente.
Ai soli fini fiscali le parti dichiaravano che , considerata la riserva di usufrutto, il valore dell'immobile trasferito sub a ascendeva ad euro 102.400,00, mentre quello del terreno ad euro
8.026,00. Nell'atto si dava menzione della presenza di due testimoni e Testimone_1 Tes_2
, “ idonei richiesti e a me Notaio noti “ che apponevano la loro firma in calce all'atto.
[...]
Ritiene il Collegio che l'atto di cessione per cui è causa debba qualificarsi dal punto di vista formale , salva restando l'analisi in ordine alla natura simulata o no dello stesso, come contratto atipico di vitalizio alimentare (c.d. vitalizio improprio o di mantenimento). Quest'ultimo negozio innominato ed atipico, espressione dell'autonomia contrattuale, è da tenere distinto dal contratto di rendita vitalizia, descritto ed individuato dagli articoli 1872 e ss c.c.. Da quest'ultimo il contratto di vitalizio alimentare si differenzia per il corrispettivo dovuto dal vitaliziante al vitaliziato a seguito dell'alienazione di un immobile o dell'attribuzione di altri beni o utilità, corrispettivo che consiste, anziché in una somma predeterminata nel contratto, o in una determinata quantità di altre cose fungibili, da erogare periodicamente al vitaliziato per tutta la durata della sua vita (come previsto nella rendita vitalizia), nell'obbligazione di mantenimento del vitaliziato, comprensivo sia della assistenza morale che delle prestazioni alimentari e dei servizi di assistenza necessari, anche qui per tutta la durata della sua vita.
Il vitalizio alimentare ( c.d. vitalizio improprio o di mantenimento) deve qualificarsi a titolo oneroso, perché prevede obbligazioni e prestazioni reciproche contrapposte tra i contraenti, tra le quali sussiste un nesso di interdipendenza.
Differente la causa e la natura giuridica della donazione cui acceda un onere che comporti l'obbligo, giuridicamente coercibile, del donatario di effettuare prestazioni periodiche in favore del donante o di un terzo per tutta la vita contemplata. In tal caso la disposizione modale costituisce un elemento accessorio dell'atto di liberalità, in quanto con esso il disponente mira ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale del negozio a titolo gratuito, operando come ulteriore movente di questo, senza peraltro condizionarne l'attuazione e senza che resti modificata la natura e la causa della donazione, anche quando la disposizione modale preveda a carico del donatario la prestazione di una rendita vitalizia a favore del disponente.
In particolare è stato precisato che l'aggiunta del "modus" non snatura l'essenza della donazione, non potendo assegnarsi ad esso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il "modus", viene ad esserne limitata. Ne consegue che, nel concorrere alla successione dell'ascendente, i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali, essendo tenuti a conferire ai coeredi tutto ciò che direttamente e indirettamente abbiano ricevuto dal defunto (art. 737 c.c.), sono assoggettati all'obbligo della collazione anche nell'ipotesi di donazione modale, limitatamente alla differenza tra il valore dei beni donati e il valore dell'onere" (Cassazione civile, sez. 11, 27/11/1985, n. 5888). Occorre a questo punto preliminarmente evidenziare , con riferimento alle regole disciplinanti l' onere probatorio nel caso di specie che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione,
l'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita ( o di altro contratto
) compiuta dal de cuius ,siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata. In tale situazione, infatti, la lesione della quota di riserva assurge a causa petendi accanto al fatto della simulazione ed il legittimario - benchè successore del defunto - non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 cod. civ.; nè assume rilievo il fatto che egli - oltre all'effetto di reintegrazione - riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra una regola diversa (cfr ex multis Sez. 2^, 13 novembre 2009, n. 24134).
Dall'istruttoria svolta sono emersi una serie di fatti dotati dei requisiti di gravità e concordanza, dimostrativi della natura simulata dell'atto de quo in quanto mancante del requisito dell'aleatorietà che costituisce il carattere fondamentale dello stesso.
Va innanzitutto considerato che l'età del cedente alla data della stipula dell'atto era molto avanzata (91 anni), considerata statisticamente la durata media degli individui di sesso maschile.
Secondo i dati ISTAT nel 2011 ( anno in cui veniva stipulato l'atto in questione ) in Italia la speranza di vita alla nascita per gli uomini era di 79 anni e quattro mesi.
Si tratta di un dato molto significativo ai fini dell'esclusione dell'elemento della aleatorietà , ovvero dell'indeterminatezza complessiva delle prestazioni per l'incertezza della durata della vita del beneficiario, che come detto è circostanza importante per la configurazione del c.d. vitalizio improprio alimentare ( cfr. ex multis Cass. Ord. n.1467 del 22.1.2018; Ord. 6729 del
19.03.2018; Sentenza n.15904 del 29.07.2016).
Altro elemento significativo, dal punto di vista indiziario, della natura simulata dell'atto di cessione è la circostanza che il valore dei beni ceduti , sia pure indicato nell'atto solo ai fini fiscali, appare di gran lunga superiore rispetto al presumibile valore delle previste controprestazioni , considerata la contenuta aspettativa di vita del cedente secondo i dati statistici sopra indicati.
Va a tale riguardo evidenziato che , sebbene nell'atto le parti dichiaravano che tali prestazione erano erogate al padre dai cessionari sin dal 1994, di tale circostanza gli stessi hanno omesso di dare prova. Al contrario dall'istruttoria orale svolta è emerso che il cedente per le sue condizioni di salute non era abbisognevole di assistenza ed era in grado di provvedere autonomamente alle sue necessità , avvalendosi comunque negli anni della collaborazione di una domestica, retribuita con le sue risorse personali , comunque consistenti e tale da consentirgli di fronteggiare autonomamente le sue esigenze.
era infatti proprietario di un immobile a uso commerciale e di una abitazione Controparte_8
in Sava Via Vittorio Emanuele III n.129 , concessi in locazione a fronte di un canone mensile complessivo di euro 2.300,00 oltre ad essere titolare di un trattamento pensionistico di euro 619 mensili e di risparmi personali ( euro 46.180,64 saldo iniziale al 30.06 2016 ( all 8 fascicolo di parte attrice).
La teste , amica di da molti anni. Ha confermato tali circostanze Testimone_3 CP_2
dichiarando che “ era persona benestante. Ho vissuto per anni nell'abitazione di Parte_7
posta al piano soprastante quella di , quindi ho avuto conoscenza diretta Parte_4 Parte_7 di tali circostanze e ho avuto diverse occasioni di recarmi in casa sua;
preciso che ho avuto un rapporto quasi da sorella con e ho frequentato assiduamente casa sua, fermandomi talora anche a Parte_8
dormirci. Ho anche lavorato al Penny Market attaccato alla casa del e l'ho visto CP_1
personalmente fare la spesa. Frequentavo talora anche il circolo cittadino ove lui si recava abitualmente.
Il tutto per significare come lo conoscessi benissimo”.
Ha confermato inoltre che dall'anno 1995 il sig. era stato assistito da una Parte_7 collaboratrice domestica (la sig.ra fino al 2005 e successivamente la sig.ra , Per_5 Per_6 entrambe residenti in [...]) e che la stessa si occupava della preparazione dei pasti, della pulizia dell'abitazione e del vestiario e di ogni altra incombenza del medesimo aggiungendo di averle conosciute di persone e che la sua frequentazione di casa di risale al 1995 e si è protratta Parte_4
fino al 2013 , quando la casa fu venduta.
Dichiarava inoltre che il sig. era rimasto autonomo, frequentava assiduamente il Parte_7
circolo cittadino, guidava la sua automobile per gli spostamenti quotidiani e dormiva da solo e ciò sicuramente sino al 2013, ma anche successivamente in quanto avendo abitato in Sava , lo vedeva in giro anche alla guida di un auto.
Il teste sig. ha dichiarato “ Conosco le sorelle e ho quindi avuto modo di Testimone_4 Pt_2
conoscere di vista avendo frequentato la casa delle sorelle , che credo faccia Parte_7 Pt_2
parte di un unico complesso. Ho conosciuto , il 1.7.2000 giorno del mio compleanno.” Parte_3
“Fino al 2013 circa ho visto personalmente muoversi da solo ,andare a fare la spesa Parte_7
e so, per essermi stato detto da , che aveva proprie disponibilità e che aveva anche un Parte_3 locale- il Dejavù- che quando con mi trovavo a frequentare lei mi diceva che era del nonno. Preciso Pt_3
che il nonno- quanto dettomi da era proprietario dell'immobile in cui c'era il suddetto locale .” Pt_3
“Posso confermare che c'era una signora ad assisterlo in casa , per aver visto personalmente il CP_1 chiamarla quando lui tornava dalla spesa. Non so dire se impiegasse risorse proprie per pagare quella signora, e non so nemmeno se la pagasse”
Pt_ La teste ha dichiarato di essere “conoscente di e e anche di Testimone_5 Parte_3
sin dal 2000 e che conosceva di vista il sig. , frequentando la casa delle sorelle Per_7 Parte_7
posta al piano di sopra”. Aggiungeva “So che c'era una signora che assisteva in casa il sig. Pt_2
, per averla vista di persona sull'uscio di casa . Non so dire se fosse pagata dal Parte_7
né da quando lo assistesse” e comunque la stessa di occupava anche di preparargli i pasti CP_1 perché in casa si sentiva l'odore della cucina. Dichiarava inoltre che :“Finchè le sorelle ebbero la Pt_2
casa, credo fino al 2012 ma anche successivamente mi è capitato di incontrarlo al “Famila” a fare la spesa. Penso che guidasse perché ricordo che avesse una macchina;
ciò era certo quantomeno finchè le sorelle hanno abitato lì . Non so dire se frequentasse il circolo cittadino o dormisse da solo” Pt_2
Tali deposizioni testimoniali provenienti da testi della cui attendibilità non è emerso motivo di dubitare consentono di ritenere che era in grado sia fisicamente che Parte_7 economicamente di provvedere a tutte le sue necessità , sicchè l'impegno alla sua assistenza assunto dai figli cessionari nell'atto in questione risulta del tutto formale ed apparente.
Depone inoltre in tal senso, in termini gravemente significativi, la circostanza documentata dagli attori che , successivamente alla stipula del contratto di cessione , Parte_7
aveva eseguito erogazioni di denaro in favore dei cessionari. Infatti dall'esame degli estratti del c/c bancario ( cfr all.9 degli attori ) in data 8.7.2016 e 16.11.2016 risulta che effettuava due bonifici bancari per l'importo di euro 10.000, ed euro 25.000, al sig. Controparte_1
, mentre il figlio ha beneficiato addirittura di erogazioni di denaro per €
[...] Pt_1
85.280,00.
Inoltre con il testamento del 2.8.2016 egli nominava suo unico erede solo il figlio
[...]
giustificando tale disposizione, sicuramente lesiva delle ragioni degli altri eredi, “per CP_1
le asserite amorevoli cure prestate” , affermazione che si pone in contrasto con il fatto che le stesse gli erano state prestate da entrambi i figli in forza e come controprestazione della cessione della nuda proprietà dei citati immobili del 2011.
Altri elementi significati , se valutati insieme a tutti gli altri sopra elencati, sono la mancata previsione nell'atto di cessione di una clausola risolutiva espressa, con previsione dello scioglimento dell'accordo e la restituzione dei beni ceduti in caso di inadempimento, nonché la circostanza che lo stesso era stato stipulato alla presenza di due testimoni , pur non essendo ciò necessario per la sua validità , circostanza sintomatica dell'effettiva volontà di far valere l'efficacia e validità dell'atto dissimulato ( donazione) prevedendone tutti i requisiti , anche di forma stabiliti dalla legge , onde evitare una potenziale declaratoria di nullità.
In conclusione, ritiene il Tribunale che sussistono plurimi elementi indiziari, indubitabilmente muniti dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c. (gravità, precisione e concordanza) che militano per la natura simulata dell'atto di cessione e nel senso della natura liberale dello stesso e che si tratti in realtà di una donazione non affetta da nullità, da valutarsi ai fini della ricostruzione del patrimonio del de cuius da considerare ai fini della riunione fittizia e dell'accertamento delle quote di legittima spettanti agli eredi legittimari e della eventuale riduzione delle disposizioni lesive e della previsione delle conseguenti reintegrazioni.
La causa deve comunque essere rimessa sul ruolo per l'attività istruttoria e la decisione in merito alle altre domande proposte dalle parti .
La regolamentazione delle spese è rinviata al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TA , in composizione collegiale e nelle persone dei magistrati sopra indicati,non definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1)dichiara la simulazione dell'atto di cessione della nuda proprietà di immobili mercè vitalizio, di cui all'atto in data 09/09/2011, a rogito del notar , trascritto il Persona_2
19/09/2011 (REG Gen n.23982 e REG Part. N.16284) stipulato tra il , Parte_7
deceduto il 3.1.2017 ed i figli e , essendosi accertato che Pt_1 Controparte_1
lo stesso dissimula una donazione;
2) rimette la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Così deciso dal Tribunale di TA , come sopra composto, nella camera di consiglio del
04.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
. Proc. n. 1011/2019 R. G. A. C.
TRIBUNALE DI TARANTO
Il Tribunale di TA, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati: Dott.Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott. ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente:
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n.1011.2019 RGAC – avente ad oggetto: reintegrazione legittima mediante riduzione disposizione testamentaria e scioglimento comunione ereditaria - alla quale è stata riunita la causa n.5908.2019 RGAC – avente ad oggetto accertamento di simulazione contrattuale , azione di riduzione di disposizioni testamentarie e/o donazioni;
tra
nato a [...] l'[...] ( C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Sava alla Via Adua n. 32 presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Cavallo (CF. ) dal quale C.F._2
è rappresentato e difeso in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione
Attore nel giudizio n.1011/2019 e convenuto nel giudizio n.5908/2019
e
nato in [...] il [...],( CF ) elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Daniele Giacomo Buccoliero ( CF ) , sito in C.F._4
CAvilla AN (BR) alla Via San Lorenzo n.125 che lo rappresenta e difende come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta convenuto nel giudizio n.1011/2019 e nel giudizio
n.5908/2019
nonché
, nata a [...] il [...] ( CF e , nata a CP_2 C.F._5 Controparte_3
Manduria il 13.06.1976 ( CF ) ,nella dichiarata qualità di eredi della deceduta C.F._6 [...]
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Torricella ( Persona_1
C.F. ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dello stesso sito in TI C.F._7
CA alla Piazza Roma n.28 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione volontaria ex art. 300
e ss c.p.c.;
intervenuti volontariamente nel giudizio n.1011/2019 R.G.
nonché , nata a [...] ( BA) il 06/01/1955 ( ; Controparte_4 C.F._8 [...]
, nata a [...] ( BR) il 02/08/1976 ( CF: ) ; nata Parte_2 C.F._9 Parte_3
a CAvilla AN ( BR) il 14/12/1979 ( CF: ) e nata a [...] il C.F._10 Parte_4
07/03/1983 ( CF: , tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Alessandro Torricella ( C.F._11
C.F. del Foro di TA e Fabrizio Mariosa ( CF: del Foro di C.F._7 C.F._12
Salerno ed Alessandro Boschi ( C.F.: del Foro di Roma , giusta procura speciale in calce C.F._13
all'atto di citazione;
attrici nel giudizio riunito n.5908/2019 RGAC
****************
rilevato che , con odierna sentenza non definitiva, è stata dichiarata la simulazione dell'atto di cessione della nuda proprietà di immobili mercè vitalizio, di cui all'atto in data 09/09/2011, a rogito del notar Persona_2
, trascritto il 19/09/2011 (REG Gen n.23982 e REG Part. N.16284) stipulato tra il ,
[...] Parte_7
deceduto il 3.1.2017 ed i figli e , essendosi accertato che lo stesso Pt_1 Controparte_1
dissimula una donazione;
rilevato che la causa deve continuare per l'istruttoria e decisione sulle restanti domande formulate dalle parti;
P.Q.M.
Rimette le parti dinanzi al Giudice Istruttore per l'udienza del 22.10.2025 ore 11,30.
Si comunichi.
Così deciso in TA, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 4.6. 2025
Il Presidente Il Giudice est.