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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/07/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1^ civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore
3. dott.ssa AR Mazzotta - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 2366, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra
(Avv. R. Muscatelli), Parte_1
e
(Avv. M. Mongelli), CP_1 nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
– interveniente –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 29.04.2025, i ricorrenti premesso
• di aver intrattenuto una relazione more uxorio nel corso della quale nascevano le figlie (il 13.06.2017) e AR (il 18.03.2020), riconosciute Per_1 da entrambi i genitori;
• che, essendo cessato il rapporto di convivenza, è loro intenzione regolamentare i loro rapporti con riguardo al mantenimento e all'affidamento delle figlie minori;
tutto ciò premesso chiedevano omologarsi l'accordo tra essi intercorso (relativo all'affidamento delle minori ed alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici delle stesse).
All'udienza del 23.6.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi alla convenzione;
indi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M., che ha rassegnato le sue conclusioni in data
27.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici delle minori e (nate da una Persona_2 Persona_3 relazione tra i genitori non fondata sul matrimonio) è fondata e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento delle minori ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore.
Le minori vanno collocate presso la madre, dove peraltro già abitano e dove è quindi certo che abbiano costituito il proprio habitat dal quale è preferibile non distrarle.
Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, il Collegio ritiene che esso vada regolamentato nei termini indicati dalle parti, che consentono alle bambine di mantenere un rapporto equilibrato con il padre, genitore non collocatario.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti è equo e consente alle minori di far fronte alle proprie necessità di vita quotidiana.
Nulla va previsto sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione contenuta nel ricorso del 29.04.2025, depositato telematicamente nella medesima data, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1^ civile del Tribunale, il giorno 15.07.2025.
IL GIU DICE ESTEN SOR E
DOT T.SS A VAL ERIA GU ARAGNELL A
IL PRESID EN TE
DOT T. GIUS EPPE DIS ABATO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1^ civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore
3. dott.ssa AR Mazzotta - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 2366, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra
(Avv. R. Muscatelli), Parte_1
e
(Avv. M. Mongelli), CP_1 nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
– interveniente –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 29.04.2025, i ricorrenti premesso
• di aver intrattenuto una relazione more uxorio nel corso della quale nascevano le figlie (il 13.06.2017) e AR (il 18.03.2020), riconosciute Per_1 da entrambi i genitori;
• che, essendo cessato il rapporto di convivenza, è loro intenzione regolamentare i loro rapporti con riguardo al mantenimento e all'affidamento delle figlie minori;
tutto ciò premesso chiedevano omologarsi l'accordo tra essi intercorso (relativo all'affidamento delle minori ed alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici delle stesse).
All'udienza del 23.6.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi alla convenzione;
indi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M., che ha rassegnato le sue conclusioni in data
27.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici delle minori e (nate da una Persona_2 Persona_3 relazione tra i genitori non fondata sul matrimonio) è fondata e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento delle minori ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore.
Le minori vanno collocate presso la madre, dove peraltro già abitano e dove è quindi certo che abbiano costituito il proprio habitat dal quale è preferibile non distrarle.
Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, il Collegio ritiene che esso vada regolamentato nei termini indicati dalle parti, che consentono alle bambine di mantenere un rapporto equilibrato con il padre, genitore non collocatario.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti è equo e consente alle minori di far fronte alle proprie necessità di vita quotidiana.
Nulla va previsto sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione contenuta nel ricorso del 29.04.2025, depositato telematicamente nella medesima data, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1^ civile del Tribunale, il giorno 15.07.2025.
IL GIU DICE ESTEN SOR E
DOT T.SS A VAL ERIA GU ARAGNELL A
IL PRESID EN TE
DOT T. GIUS EPPE DIS ABATO