TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/06/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2669/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente rel. dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.01.1972
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Daniela Oieni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Per_ 2) I figli minori e resteranno affidati in modalità condivisa, con collocamento Per_2 prevalente con la madre.
3) La residenza familiare viene momentaneamente fissata presso l'abitazione di proprietà del nonno materno, sita in via Mosè Bianchi n. 2 in Besana in Brianza;
4) In ordine ai diritti di visita: il Sig. terrà con sè i figli con le seguenti modalità, salvo diversi Parte_1 accordi.:
- due volte alla settimana, con preavviso da comunicarsi alla GN almeno 24 ore prima;
Pt_2
- il week-end, a settimane alterne, dalla mattina di sabato al tardo pomeriggio della domenica;
- Quanto alle vacanze Natalizie e Pasquali, i figli trascorreranno le vacanze Natalizie e Pasquali con ciascun genitore, ad anni alterni. Per il corrente anno 2025 le parti hanno già previsto che i figli trascorreranno con il padre il giorno di Natale.
- Quanto alle vacanze estive, i figli trascorreranno le vacanze estive (di 15 giorni consecutivi) con ciascuno dei genitori, ad anni alterni.
5) In ordine agli aspetti patrimoniali:
Le Parti concordano che il Sig. versi alla GN , a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di Euro 1.600,00, comprensiva delle spese mediche, scolastiche e ricreative. Tale somma è, dunque, comprensiva delle spese straordinarie di cui, pertanto, si farà carico al 100% la GN . Parte_2
6) In ordine agli aspetti patrimoniali tra coniugi:
- Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti.
- Le parti danno atto di avere ciascuno un proprio conto corrente.
- L'assegno unico sarà integralmente a favore della madre.
- Le parti si danno atto, con l'adempimento di quanto sopra, di avere così risolto ogni reciproco rapporto economico e patrimoniale tra loro esistente e di non avere più null'altro reciprocamente a pretendere per alcun titolo/ragione o causa per tutti i fatti tra loro ad oggi occorsi e/o per tutti i rapporti patrimoniali ad oggi tra loro sussistiti.”
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa emesso in data 17.06.2022 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in San Sebastiano Da Po in data 02.06.2006 (atto n. 4, Parte II, Serie
[...] Parte_2
A) del registro degli atti di matrimonio del Comune di San Sebastiano Da Po), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di San Sebastiano Da Po, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e
10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22.05.2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente rel. dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.01.1972
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Daniela Oieni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Per_ 2) I figli minori e resteranno affidati in modalità condivisa, con collocamento Per_2 prevalente con la madre.
3) La residenza familiare viene momentaneamente fissata presso l'abitazione di proprietà del nonno materno, sita in via Mosè Bianchi n. 2 in Besana in Brianza;
4) In ordine ai diritti di visita: il Sig. terrà con sè i figli con le seguenti modalità, salvo diversi Parte_1 accordi.:
- due volte alla settimana, con preavviso da comunicarsi alla GN almeno 24 ore prima;
Pt_2
- il week-end, a settimane alterne, dalla mattina di sabato al tardo pomeriggio della domenica;
- Quanto alle vacanze Natalizie e Pasquali, i figli trascorreranno le vacanze Natalizie e Pasquali con ciascun genitore, ad anni alterni. Per il corrente anno 2025 le parti hanno già previsto che i figli trascorreranno con il padre il giorno di Natale.
- Quanto alle vacanze estive, i figli trascorreranno le vacanze estive (di 15 giorni consecutivi) con ciascuno dei genitori, ad anni alterni.
5) In ordine agli aspetti patrimoniali:
Le Parti concordano che il Sig. versi alla GN , a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di Euro 1.600,00, comprensiva delle spese mediche, scolastiche e ricreative. Tale somma è, dunque, comprensiva delle spese straordinarie di cui, pertanto, si farà carico al 100% la GN . Parte_2
6) In ordine agli aspetti patrimoniali tra coniugi:
- Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti.
- Le parti danno atto di avere ciascuno un proprio conto corrente.
- L'assegno unico sarà integralmente a favore della madre.
- Le parti si danno atto, con l'adempimento di quanto sopra, di avere così risolto ogni reciproco rapporto economico e patrimoniale tra loro esistente e di non avere più null'altro reciprocamente a pretendere per alcun titolo/ragione o causa per tutti i fatti tra loro ad oggi occorsi e/o per tutti i rapporti patrimoniali ad oggi tra loro sussistiti.”
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa emesso in data 17.06.2022 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in San Sebastiano Da Po in data 02.06.2006 (atto n. 4, Parte II, Serie
[...] Parte_2
A) del registro degli atti di matrimonio del Comune di San Sebastiano Da Po), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di San Sebastiano Da Po, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e
10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22.05.2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti