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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/05/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 886/2024
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
promossa con ricorso da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. LOMBARDO CATIA come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. ASCARI FERNANDA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 3 All'udienza del 14/05/2025 le parti, hanno confermato le seguenti concordi conclusioni, di cui al ricorso introduttivo che qui di seguito si riportano:
“1. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi,
autorizzandoli a vivere separati.
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e
fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo
scioglimento del matrimonio.
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di
adeguati redditi propri.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva la separazione del matrimonio e la pronuncia dello Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con Parte_2
Si costituiva in giudizio parte convenuta e non si opponeva alla domanda di separazione ed alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Con sentenza depositata il 10/07/2024 veniva omologata la separazione del matrimonio celebrato in il
23/09/2015 tra e e si provvedeva come da contestuale Parte_1 CP_1
ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
All'udienza del 14/05/2025 davanti al Giudice istruttore le parti dichiaravano che non c'era stata riconciliazione tra loro e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe
Osserva il Collegio che, richiamata la sentenza di separazione in punto di giurisdizione e di legge applicabile, sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato all'introduzione pagina 2 di 3 del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è
definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di scioglimento del matrimonio di cui al ricorso e richiamate all'udienza del
14/05/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 23/09/2015 tra e Parte_1
, presso il Consolato Generale dell' India in Milano, prendendo atto delle Parte_2
condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Spese compensate
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 20/05/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 886/2024
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
promossa con ricorso da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. LOMBARDO CATIA come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. ASCARI FERNANDA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 3 All'udienza del 14/05/2025 le parti, hanno confermato le seguenti concordi conclusioni, di cui al ricorso introduttivo che qui di seguito si riportano:
“1. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi,
autorizzandoli a vivere separati.
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e
fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo
scioglimento del matrimonio.
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di
adeguati redditi propri.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva la separazione del matrimonio e la pronuncia dello Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con Parte_2
Si costituiva in giudizio parte convenuta e non si opponeva alla domanda di separazione ed alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Con sentenza depositata il 10/07/2024 veniva omologata la separazione del matrimonio celebrato in il
23/09/2015 tra e e si provvedeva come da contestuale Parte_1 CP_1
ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
All'udienza del 14/05/2025 davanti al Giudice istruttore le parti dichiaravano che non c'era stata riconciliazione tra loro e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe
Osserva il Collegio che, richiamata la sentenza di separazione in punto di giurisdizione e di legge applicabile, sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato all'introduzione pagina 2 di 3 del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è
definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di scioglimento del matrimonio di cui al ricorso e richiamate all'udienza del
14/05/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 23/09/2015 tra e Parte_1
, presso il Consolato Generale dell' India in Milano, prendendo atto delle Parte_2
condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Spese compensate
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 20/05/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 3 di 3