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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 3677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3677 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 28.10.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 1627 r.g.a.c per l'anno 2025
Tra
difesa rapp.to e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso cui el.te dom.to in Napoli alla via Parte_1
Diaz 11
Appellante
E
rapp.to e difeso dagli avv.ti Nicola Corso e Paola Colombrino presso cui el.te dom.to in Caserta CP_1 via Roma
Appellato
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 3.7.2025, il chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Parte_1
n. 4457 del 6.6.2025 che aveva accolto la domanda dell'attuale appellato al pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori .
Con il primo motivo di appello il rilevava che la sentenza era errata nella parte in cui aveva ritenuto Parte_1 che l'appellato avesse diritto al trattamento economico corrispondente alle funzioni di Tenente colonnello in relazione al periodo 1.7.2015 – 22.9.2017 . L'appellato era un dipendente civile del con Parte_1
l'inquadramento e funzioni di capo servizio amministrativo ed il suo rapporto di lavoro era sottoposto al regime giuridico di personale contrattualizzato con le regole di cui al decreto legislativo 165/01 T.U.P.I. e quindi non potevano applicarsi le regole relative al personale militare non contrattualizzato la cui disciplina era diversa dall'art. 52 T.U.P.I. Non potevano secondo il appellante compararsi funzioni e mansioni civili con quelle militari Parte_1 regolate da norme diverse.
Con il secondo motivo ribadiva sostanzialmente che le mansioni militari non sono sovrapponibili a quelle civili.
Con il terzo motivo il censurava la sentenza relativamente alla condanna alle spese poiché Parte_1 ricorrevano tutti i presupposti per la compensazione integrale.
Si costituiva l'appellato ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Chiedeva la conferma della sentenza di primo grado perché correttamente motivata.
All'esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e pertanto va accolto. Invero il Tupi non può che essere applicato al personale civile nella pubblica amministrazione perché il rapporto è regolato dal contratto a differenze di altre categoria di pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge e in quest'ultimi rapporti rientra anche il personale militare. Di conseguenza parametrare le mansioni civili a quelle di un militare è un'operazione giuridica non corretta e non legittima anche perché nell' ambito militare le mansioni sono divise in gradi e sono rigidamente gerarchiche . Non vi può essere un passaggio di mansioni tra un grado e altro sulla base dello svolgimento in concreto delle mansioni superiori. Così nel caso di specie certamente ad un impiegato civile non può essere riconosciuto lo status economico di un militare e del grado sulla base di una comparazione di mansioni del tutto inammissibile dato il diverso ambito di espletamento e di diversità di funzione e di obbiettivi che hanno il personale civile e quello militare.
La richiesta di mansioni superiori ex art. 52 TUPI non poteva che riguardare il solo personale civile senza alcuna comparazione con inquadramento e mansioni di diversa natura come quello militare ma solo nell'ambito delle mansioni civile stesse. D'altra parte nessuna norma prevede tale comparazione data la diversa disciplina giuridica dei rapporti di lavoro nonché la struttura degli stessi.
Le spese di entrambi i gradi si compensano data la novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata , rigetta la domanda di primo grado;
B) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Napoli 28.10.2025
Il Presidente rel
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 28.10.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 1627 r.g.a.c per l'anno 2025
Tra
difesa rapp.to e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso cui el.te dom.to in Napoli alla via Parte_1
Diaz 11
Appellante
E
rapp.to e difeso dagli avv.ti Nicola Corso e Paola Colombrino presso cui el.te dom.to in Caserta CP_1 via Roma
Appellato
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 3.7.2025, il chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Parte_1
n. 4457 del 6.6.2025 che aveva accolto la domanda dell'attuale appellato al pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori .
Con il primo motivo di appello il rilevava che la sentenza era errata nella parte in cui aveva ritenuto Parte_1 che l'appellato avesse diritto al trattamento economico corrispondente alle funzioni di Tenente colonnello in relazione al periodo 1.7.2015 – 22.9.2017 . L'appellato era un dipendente civile del con Parte_1
l'inquadramento e funzioni di capo servizio amministrativo ed il suo rapporto di lavoro era sottoposto al regime giuridico di personale contrattualizzato con le regole di cui al decreto legislativo 165/01 T.U.P.I. e quindi non potevano applicarsi le regole relative al personale militare non contrattualizzato la cui disciplina era diversa dall'art. 52 T.U.P.I. Non potevano secondo il appellante compararsi funzioni e mansioni civili con quelle militari Parte_1 regolate da norme diverse.
Con il secondo motivo ribadiva sostanzialmente che le mansioni militari non sono sovrapponibili a quelle civili.
Con il terzo motivo il censurava la sentenza relativamente alla condanna alle spese poiché Parte_1 ricorrevano tutti i presupposti per la compensazione integrale.
Si costituiva l'appellato ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Chiedeva la conferma della sentenza di primo grado perché correttamente motivata.
All'esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e pertanto va accolto. Invero il Tupi non può che essere applicato al personale civile nella pubblica amministrazione perché il rapporto è regolato dal contratto a differenze di altre categoria di pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge e in quest'ultimi rapporti rientra anche il personale militare. Di conseguenza parametrare le mansioni civili a quelle di un militare è un'operazione giuridica non corretta e non legittima anche perché nell' ambito militare le mansioni sono divise in gradi e sono rigidamente gerarchiche . Non vi può essere un passaggio di mansioni tra un grado e altro sulla base dello svolgimento in concreto delle mansioni superiori. Così nel caso di specie certamente ad un impiegato civile non può essere riconosciuto lo status economico di un militare e del grado sulla base di una comparazione di mansioni del tutto inammissibile dato il diverso ambito di espletamento e di diversità di funzione e di obbiettivi che hanno il personale civile e quello militare.
La richiesta di mansioni superiori ex art. 52 TUPI non poteva che riguardare il solo personale civile senza alcuna comparazione con inquadramento e mansioni di diversa natura come quello militare ma solo nell'ambito delle mansioni civile stesse. D'altra parte nessuna norma prevede tale comparazione data la diversa disciplina giuridica dei rapporti di lavoro nonché la struttura degli stessi.
Le spese di entrambi i gradi si compensano data la novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata , rigetta la domanda di primo grado;
B) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Napoli 28.10.2025
Il Presidente rel