TRIB
Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/11/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2776/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice rel. est.
dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 20.11.2025, promossa da:
(C.F. ) nato a [...]_1 C.F._1
(VB) il 18/02/1962, rappresentato e difeso dall'avv. BALOSSI GIORDANO e dall'avv. QUAGLIA
AU TT ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. ZARDINI ALBERTO e dall'avv. MAZZOLENI VIVINANA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
1 convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
Conclusioni:
per come da note scritte contenti conclusioni congiunte Parte_1
depositate telematicamente;
per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate CP_1
telematicamente;
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in BERGAMO in data 20.06.2003 (anno 2003, n. 185, reg. BERGAMO, P. 2, S. A).
Dall'unione delle parti sono nati i figli il 14 maggio 2004 e il 20 febbraio 2007, entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni, non economicamente indipendenti.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione
2 effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni,
a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Considerato che, col ricorso introduttivo, le parti hanno domandato al Tribunale anche la pronuncia del divorzio, si osserva che la domanda di divorzio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, con la conseguenza che la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi, decorsi sei mesi dalla data dell'udienza di prima comparizione, e accertato il passaggio in giudicato della presente sentenza, provveda ad acquisire, mediante lo scambio di note scritte, la volontà delle parti di non volersi riconciliare ai sensi dell'art. 2 della legge n. 898/1970. Con le medesime note, le parti dovranno confermare le condizioni formulate nell'accordo raggiunto, anche con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale di e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in BERGAMO in data 20.06.2003 (anno
[...]
2003, n. 185, reg. BERGAMO, P. 2, S. A); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto
2) I coniugi vivranno separati nell'abitazione coniugale sita in RL (BG) Via LI IT n. 39, di proprietà del sig. e ciò per esclusivi motivi economici e temporaneamente, senza Parte_1 alcuna reciproca intenzione di ricostituire l'unione coniugale sotto nessun aspetto, avendo individuato nel medesimo immobile, di grandi dimensioni, spazi autonomi (camera da letto, cucina, bagno) ove dimorare separatamente ed autonomamente l'uno dall'altro. L'occupazione congiunta, ma completamente separata della casa di RL (BG) Via LI IT n. 39, cesserà definitivamente entro e non oltre il termine perentorio, fissato congiuntamente dai coniugi, del 31 marzo 2027, allorquando la Sig.ra rilascerà l'immobile predetto, asportando unicamente i propri Parte_2
beni personali. Resta inteso che prima dello spirare del termine perentorio sopra indicato, la Sig.ra
3 potrà decidere in ogni momento di trasferirsi dall'immobile di RL (BG) Via LI Parte_2
IT n. 39, liberandolo prima del termine. Per_ 3) I figli e , entrambi maggiorenni, ma allo stato economicamente non autosufficienti, Per_1
continueranno ad abitare nell'abitazione coniugale di RL (BG) Via LI IT n. 39, fatta salva la loro decisione di trasferimento, per motivi di studio e/o lavoro. Dopo l'allontanamento della Sig.ra dalla casa di RL (BG) Via LI IT n. 39 entrambi i figli decideranno in piena Parte_3
autonomia ove e per quanto tempo dimorare.
4) Per tutto il periodo in cui la sig.ra continuerà a risiedere presso l'immobile di RL (BG) Pt_2
Via LI IT n. 39, la stessa si impegna a coprire le spese fisse di energia elettrica, internet e telefono fisso corrispondendo al sig. intestatario delle utenze, il corrispettivo importo, secondo Pt_1 fattura dell'operatore e previa rendicontazione;
tutte le altre spese sia di carattere ordinario sia di carattere straordinario relative alla unità immobiliare, nessuna esclusa, rimarranno a carico del sig.
Pt_1
5) Per tutto il periodo di occupazione, in spazi autonomi e separati, della casa di RL (BG) Via
LI IT n. 39 i coniugi si obbligano a contribuire in pari quota alle spese di mantenimento dei Per_ figli e , allo stato economicamente non autosufficienti, così realizzando una equa Per_3
ripartizione dei costi di mantenimento dei figli tra i medesimi;
6) In seguito alla liberazione della casa di RL (BG) Via LI IT n. 39 da parte della Sig.ra
, l'obbligo di mantenimento dei figli, allo stato economicamente non autosufficienti, verrà Parte_4
così ripartito:
a) Per i periodi in cui i figli vivranno con la sig.ra il sig. verserà CP_1 Parte_1 mensilmente alla sig.ra l'importo di euro 700,00 euro per ciascun figlio Parte_2
b) Per i periodi in cui i figli vivranno con il sig. la sig.ra verserà mensilmente al Pt_1 CP_1 sig. l'importo di euro 300,00 per ciascun figlio. Parte_1
c) Le somme versate a titolo di mantenimento saranno oggetto annualmente di rivalutazione Istat;
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per il figlio, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
il Sig. si obbliga a concorrere al 70% e la Sig.ra Pt_1 si obbliga a concorrrere al 30% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si CP_1
rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
4 a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di
5 manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
g) Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
g) Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h) Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare
(a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore
6 la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
i) Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
j) Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
k) Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
8) I coniugi danno atto di essere reciprocamente economicamente indipendenti e che provvederanno in maniera autonoma ed esclusiva ciascuno al proprio mantenimento, di aver già provveduto a dividere i beni, ed il denaro comune e di avere, con le presenti pattuizioni, definito ogni rapporto di carattere patrimoniale ed economico, per cui nessuno dei due potrà pretendere alcunché dall'altro riguardo a rapporti economici pregressi.
DOMANDA DI DIVORZIO
Le parti chiedono che venga altresì dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bergamo in data 20.06.2003 e trascritto nel registro dello stato civile del predetto Comune (anno 2003, Numero 5, Parte II, Serie B, Ufficio 1) con ogni conseguenza di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti:
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati nell'abitazione coniugale sita in RL (BG) Via LI IT n. 39, di proprietà del sig. e ciò per esclusivi motivi economici e temporaneamente, senza Parte_1
alcuna reciproca intenzione di ricostituire l'unione coniugale sotto nessun aspetto, avendo individuato nel medesimo immobile, di grandi dimensioni, spazi autonomi (camera da letto, cucina, bagno) ove dimorare separatamente ed autonomamente l'uno dall'altro. L'occupazione congiunta, ma completamente separata della casa di RL (BG) Via LI IT n. 39, cesserà definitivamente entro e non oltre il termine perentorio, fissato congiuntamente dai coniugi, del 31 marzo 2027,
7 allorquando la Sig.ra rilascerà l'immobile predetto, asportando unicamente i propri Parte_2
beni personali. Resta inteso che prima dello spirare del termine perentorio sopra indicato, la Sig.ra potrà decidere in ogni momento di trasferirsi dall'immobile di RL (BG) Via LI Parte_2
IT n. 39, liberandolo prima del termine.
Per_ 2) I figli e , entrambi maggiorenni, ma allo stato economicamente non autosufficienti, Per_1 continueranno ad abitare nell'abitazione coniugale di RL (BG) Via LI IT n. 39, fatta salva la loro decisione di trasferimento, per motivi di studio e/o lavoro. Dopo l'allontanamento della Sig.ra dalla casa di RL (BG) Via LI IT n. 39 entrambi i figli decideranno in piena Parte_3
autonomia ove e per quanto tempo dimorare.
3) Per tutto il periodo in cui la sig.ra continuerà a risiedere presso l'immobile di RL (BG) Pt_2
Via LI IT n. 39, la stessa si impegna a coprire le spese fisse di energia elettrica, internet e telefono fisso corrispondendo al sig. intestatario delle utenze, il corrispettivo importo, secondo Pt_1 fattura dell'operatore e previa rendicontazione;
tutte le altre spese sia di carattere ordinario sia di carattere straordinario relative alla unità immobiliare, nessuna esclusa, rimarranno a carico del sig.
Pt_1
4) Per tutto il periodo di occupazione, in spazi autonomi e separati, della casa di RL (BG) Via
LI IT n. 39 i coniugi si obbligano a contribuire in pari quota alle spese di mantenimento dei
Per_ figli e , allo stato economicamente non autosufficienti, così realizzando una equa Per_3
ripartizione dei costi di mantenimento dei figli tra i medesimi;
5) In seguito alla liberazione della casa di RL (BG) Via LI IT n. 39 da parte della Sig.ra
, l'obbligo di mantenimento dei figli, allo stato economicamente non autosufficienti, Parte_2
verrà così ripartito:
d) Per i periodi in cui i figli vivranno con la sig.ra il sig. verserà CP_1 Parte_1 mensilmente alla sig.ra l'importo di euro 700,00 per ciascun figlio. Parte_2
e) Per i periodi in cui i figli vivranno con il sig. la sig.ra verserà mensilmente al Pt_1 CP_1 sig. l'importo di euro 300,00 per ciascun figlio. Persona_4
f) Le somme versate a titolo di mantenimento saranno oggetto annualmente di rivalutazione Istat;
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per il figlio, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
il Sig. si obbliga a concorrere al 70% e la Sig.ra Pt_1
8 si obbliga a concorrrere al 30% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si CP_1
rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
9 Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
g) Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h) Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare
(a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
i) Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
j) Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
k) Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di una tantum divorzile il Parte_1 Parte_2
complessivo importo di euro 150.000,00 (eurocentocinquantamila/00) con le seguenti modalità:
10 a. Euro 75.000,00 (eurosettantacinquemila/00) a mezzo di assegno circolare entro e non oltre la 7 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
b. Euro 75.000,00 (eurosettantacinquemila/00) a mezzo di assegno circolare all'atto della liberazione della casa di RL (BG) Via LI IT n. 39 da parte della Sig.ra sia essa intervenuta alla Pt_2
scadenza del termine perentorio del 31 marzo 2027 sia anticipatamente rispetto a tale scadenza, ma comunque e sempre dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
7) I coniugi danno atto di aver già provveduto a dividere i beni, ed il denaro comune e di avere, con le presenti pattuizioni, definito ogni rapporto di carattere patrimoniale ed economico, per cui nessuno dei due potrà pretendere alcunché dall'altro riguardo a rapporti economici pregressi, fatta salva l'esecuzione di quanto stabilito al punto 6)”; provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott.ssa
Stancampiano per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
BERGAMO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est. dr.ssa Liboria Maria Stancampiano
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice rel. est.
dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 20.11.2025, promossa da:
(C.F. ) nato a [...]_1 C.F._1
(VB) il 18/02/1962, rappresentato e difeso dall'avv. BALOSSI GIORDANO e dall'avv. QUAGLIA
AU TT ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. ZARDINI ALBERTO e dall'avv. MAZZOLENI VIVINANA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
1 convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
Conclusioni:
per come da note scritte contenti conclusioni congiunte Parte_1
depositate telematicamente;
per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate CP_1
telematicamente;
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in BERGAMO in data 20.06.2003 (anno 2003, n. 185, reg. BERGAMO, P. 2, S. A).
Dall'unione delle parti sono nati i figli il 14 maggio 2004 e il 20 febbraio 2007, entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni, non economicamente indipendenti.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione
2 effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni,
a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Considerato che, col ricorso introduttivo, le parti hanno domandato al Tribunale anche la pronuncia del divorzio, si osserva che la domanda di divorzio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, con la conseguenza che la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi, decorsi sei mesi dalla data dell'udienza di prima comparizione, e accertato il passaggio in giudicato della presente sentenza, provveda ad acquisire, mediante lo scambio di note scritte, la volontà delle parti di non volersi riconciliare ai sensi dell'art. 2 della legge n. 898/1970. Con le medesime note, le parti dovranno confermare le condizioni formulate nell'accordo raggiunto, anche con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale di e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in BERGAMO in data 20.06.2003 (anno
[...]
2003, n. 185, reg. BERGAMO, P. 2, S. A); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto
2) I coniugi vivranno separati nell'abitazione coniugale sita in RL (BG) Via LI IT n. 39, di proprietà del sig. e ciò per esclusivi motivi economici e temporaneamente, senza Parte_1 alcuna reciproca intenzione di ricostituire l'unione coniugale sotto nessun aspetto, avendo individuato nel medesimo immobile, di grandi dimensioni, spazi autonomi (camera da letto, cucina, bagno) ove dimorare separatamente ed autonomamente l'uno dall'altro. L'occupazione congiunta, ma completamente separata della casa di RL (BG) Via LI IT n. 39, cesserà definitivamente entro e non oltre il termine perentorio, fissato congiuntamente dai coniugi, del 31 marzo 2027, allorquando la Sig.ra rilascerà l'immobile predetto, asportando unicamente i propri Parte_2
beni personali. Resta inteso che prima dello spirare del termine perentorio sopra indicato, la Sig.ra
3 potrà decidere in ogni momento di trasferirsi dall'immobile di RL (BG) Via LI Parte_2
IT n. 39, liberandolo prima del termine. Per_ 3) I figli e , entrambi maggiorenni, ma allo stato economicamente non autosufficienti, Per_1
continueranno ad abitare nell'abitazione coniugale di RL (BG) Via LI IT n. 39, fatta salva la loro decisione di trasferimento, per motivi di studio e/o lavoro. Dopo l'allontanamento della Sig.ra dalla casa di RL (BG) Via LI IT n. 39 entrambi i figli decideranno in piena Parte_3
autonomia ove e per quanto tempo dimorare.
4) Per tutto il periodo in cui la sig.ra continuerà a risiedere presso l'immobile di RL (BG) Pt_2
Via LI IT n. 39, la stessa si impegna a coprire le spese fisse di energia elettrica, internet e telefono fisso corrispondendo al sig. intestatario delle utenze, il corrispettivo importo, secondo Pt_1 fattura dell'operatore e previa rendicontazione;
tutte le altre spese sia di carattere ordinario sia di carattere straordinario relative alla unità immobiliare, nessuna esclusa, rimarranno a carico del sig.
Pt_1
5) Per tutto il periodo di occupazione, in spazi autonomi e separati, della casa di RL (BG) Via
LI IT n. 39 i coniugi si obbligano a contribuire in pari quota alle spese di mantenimento dei Per_ figli e , allo stato economicamente non autosufficienti, così realizzando una equa Per_3
ripartizione dei costi di mantenimento dei figli tra i medesimi;
6) In seguito alla liberazione della casa di RL (BG) Via LI IT n. 39 da parte della Sig.ra
, l'obbligo di mantenimento dei figli, allo stato economicamente non autosufficienti, verrà Parte_4
così ripartito:
a) Per i periodi in cui i figli vivranno con la sig.ra il sig. verserà CP_1 Parte_1 mensilmente alla sig.ra l'importo di euro 700,00 euro per ciascun figlio Parte_2
b) Per i periodi in cui i figli vivranno con il sig. la sig.ra verserà mensilmente al Pt_1 CP_1 sig. l'importo di euro 300,00 per ciascun figlio. Parte_1
c) Le somme versate a titolo di mantenimento saranno oggetto annualmente di rivalutazione Istat;
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per il figlio, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
il Sig. si obbliga a concorrere al 70% e la Sig.ra Pt_1 si obbliga a concorrrere al 30% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si CP_1
rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
4 a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di
5 manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
g) Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
g) Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h) Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare
(a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore
6 la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
i) Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
j) Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
k) Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
8) I coniugi danno atto di essere reciprocamente economicamente indipendenti e che provvederanno in maniera autonoma ed esclusiva ciascuno al proprio mantenimento, di aver già provveduto a dividere i beni, ed il denaro comune e di avere, con le presenti pattuizioni, definito ogni rapporto di carattere patrimoniale ed economico, per cui nessuno dei due potrà pretendere alcunché dall'altro riguardo a rapporti economici pregressi.
DOMANDA DI DIVORZIO
Le parti chiedono che venga altresì dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bergamo in data 20.06.2003 e trascritto nel registro dello stato civile del predetto Comune (anno 2003, Numero 5, Parte II, Serie B, Ufficio 1) con ogni conseguenza di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti:
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati nell'abitazione coniugale sita in RL (BG) Via LI IT n. 39, di proprietà del sig. e ciò per esclusivi motivi economici e temporaneamente, senza Parte_1
alcuna reciproca intenzione di ricostituire l'unione coniugale sotto nessun aspetto, avendo individuato nel medesimo immobile, di grandi dimensioni, spazi autonomi (camera da letto, cucina, bagno) ove dimorare separatamente ed autonomamente l'uno dall'altro. L'occupazione congiunta, ma completamente separata della casa di RL (BG) Via LI IT n. 39, cesserà definitivamente entro e non oltre il termine perentorio, fissato congiuntamente dai coniugi, del 31 marzo 2027,
7 allorquando la Sig.ra rilascerà l'immobile predetto, asportando unicamente i propri Parte_2
beni personali. Resta inteso che prima dello spirare del termine perentorio sopra indicato, la Sig.ra potrà decidere in ogni momento di trasferirsi dall'immobile di RL (BG) Via LI Parte_2
IT n. 39, liberandolo prima del termine.
Per_ 2) I figli e , entrambi maggiorenni, ma allo stato economicamente non autosufficienti, Per_1 continueranno ad abitare nell'abitazione coniugale di RL (BG) Via LI IT n. 39, fatta salva la loro decisione di trasferimento, per motivi di studio e/o lavoro. Dopo l'allontanamento della Sig.ra dalla casa di RL (BG) Via LI IT n. 39 entrambi i figli decideranno in piena Parte_3
autonomia ove e per quanto tempo dimorare.
3) Per tutto il periodo in cui la sig.ra continuerà a risiedere presso l'immobile di RL (BG) Pt_2
Via LI IT n. 39, la stessa si impegna a coprire le spese fisse di energia elettrica, internet e telefono fisso corrispondendo al sig. intestatario delle utenze, il corrispettivo importo, secondo Pt_1 fattura dell'operatore e previa rendicontazione;
tutte le altre spese sia di carattere ordinario sia di carattere straordinario relative alla unità immobiliare, nessuna esclusa, rimarranno a carico del sig.
Pt_1
4) Per tutto il periodo di occupazione, in spazi autonomi e separati, della casa di RL (BG) Via
LI IT n. 39 i coniugi si obbligano a contribuire in pari quota alle spese di mantenimento dei
Per_ figli e , allo stato economicamente non autosufficienti, così realizzando una equa Per_3
ripartizione dei costi di mantenimento dei figli tra i medesimi;
5) In seguito alla liberazione della casa di RL (BG) Via LI IT n. 39 da parte della Sig.ra
, l'obbligo di mantenimento dei figli, allo stato economicamente non autosufficienti, Parte_2
verrà così ripartito:
d) Per i periodi in cui i figli vivranno con la sig.ra il sig. verserà CP_1 Parte_1 mensilmente alla sig.ra l'importo di euro 700,00 per ciascun figlio. Parte_2
e) Per i periodi in cui i figli vivranno con il sig. la sig.ra verserà mensilmente al Pt_1 CP_1 sig. l'importo di euro 300,00 per ciascun figlio. Persona_4
f) Le somme versate a titolo di mantenimento saranno oggetto annualmente di rivalutazione Istat;
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per il figlio, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
il Sig. si obbliga a concorrere al 70% e la Sig.ra Pt_1
8 si obbliga a concorrrere al 30% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si CP_1
rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
9 Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
g) Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h) Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare
(a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
i) Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
j) Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
k) Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di una tantum divorzile il Parte_1 Parte_2
complessivo importo di euro 150.000,00 (eurocentocinquantamila/00) con le seguenti modalità:
10 a. Euro 75.000,00 (eurosettantacinquemila/00) a mezzo di assegno circolare entro e non oltre la 7 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
b. Euro 75.000,00 (eurosettantacinquemila/00) a mezzo di assegno circolare all'atto della liberazione della casa di RL (BG) Via LI IT n. 39 da parte della Sig.ra sia essa intervenuta alla Pt_2
scadenza del termine perentorio del 31 marzo 2027 sia anticipatamente rispetto a tale scadenza, ma comunque e sempre dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
7) I coniugi danno atto di aver già provveduto a dividere i beni, ed il denaro comune e di avere, con le presenti pattuizioni, definito ogni rapporto di carattere patrimoniale ed economico, per cui nessuno dei due potrà pretendere alcunché dall'altro riguardo a rapporti economici pregressi, fatta salva l'esecuzione di quanto stabilito al punto 6)”; provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott.ssa
Stancampiano per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
BERGAMO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est. dr.ssa Liboria Maria Stancampiano
11