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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/06/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 184/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in S. Angelo di Brolo (Me), C.da Contura n. 87, ed elettivamente domiciliato in Falcone, Via Nazionale n° 66, presso e nello Studio dell'avv. Ilaria
Donato che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
), residente in Sant'Angelo di Brolo (ME), C/da Cuntura n. 87, ed
[...] elettivamente domiciliata in Messina, Via G. La Farina n. 62, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Germanà Bozza che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. avente per OGGETTO: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
IN FATTO E IN DIRITTO
1 1. – Con ricorso del 13 febbraio 2025 conveniva in giudizio davanti a Parte_1 questo Tribunale l'ex compagna per chiedere la modifica delle Controparte_1 condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale indicate nella sentenza di questo Ufficio nella causa n. 264/2024 R.G.V.G. e, segnatamente, la collocazione presso di sé dei figli minori (nata il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato il [...]) con conseguente disciplina del diritto di visita della madre, evidenziando che la madre “per motivi di lavoro, essendo impiegata presso una casa di riposo sita in Santa Teresa Riva, per la maggior parte della settimana svolge turni lavorativi notturni, e per tale motivo non fa rientro la sera presso la casa familiare, sita in S. Angelo di Brolo, C.da
Contura n. 87. Pertanto i minori trascorrono i primi tre giorni della settimana con i nonni e i successivi quattro giorni con il padre. I minori e dunque, già da tempo vivono più Per_1 Per_2 con il padre che con la madre. Inoltre, il signor ha dotato la propria abitazione di tutti i Pt_1 comfort necessari per i figli (vestiti, materiale scolastico ecc.), provvedendo tra l'altro al soddisfacimento di tutti i loro bisogni ((alimentari, spese mediche, scolastiche e ludiche). Al contrario la signora da mesi non si occupa più della cura e del benessere dei figli Controparte_1 minori”.
Fissata la prima comparizione, si costituiva il 12 maggio 2025, Controparte_1 resistendo. All'udienza del 12 giugno 2025, preso atto dell'impossibilità di alcun accordo tra le parti e ritenuto il giudizio maturo per la decisione, il giudice delegato invitava a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, che veniva assunta in decisione con riserva di riferire al Collegio e contestuale comunicazione al
P.M.
2. – La domanda va respinta.
È pacifico che il diritto dei genitori di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo, loro riconosciuto ex art. 337 quinquies c.c., è subordinato all'esistenza di sopravvenienze rilevanti nei presupposti di fatto (v., per tutte, Cass.,
n. 283/2020; Cass., n. 11636/2020; Cass., n. 19605/2016).
2 ha sostenuto che controparte, svolgendo in maggior parte turni Parte_1 lavorativi notturni, non fa rientro presso la propria abitazione e, pertanto, non si prende cura dei minori.
Nondimeno tali allegazioni, tutte contestate dalla resistente, non hanno formato oggetto di specifica prova, poiché l'attore non ha concretamente articolato mezzi istruttori.
Rileva infatti il Collegio che l'ascolto dei minori – richiesto dal padre – non è idoneo a fornire alcuna dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda di modifica, giacché il presupposto per adottare provvedimenti nei loro confronti (i.e. una diversa collocazione abitativa) e che ne avrebbe giustificato l'audizione ex art. 473 bis.4 c.p.c. andava dimostrato aliunde e, in ogni caso, esso sarebbe stato manifestamente superfluo.
Non può infatti trascurarsi che, già in sede di prima regolamentazione, le parti concordavano che i figli avrebbero pernottato “dal padre durante i turni di lavoro notturni della madre e quando quest'ultima per motivi di lavoro non rientra presso l'abitazione di residenza” (v. la sentenza di cui si chiede la modifica allegata in atti).
Tale circostanza lascia allora implicitamente intendere, anche alla luce dell'omesso deposito di difese ex art. 473 bis. 17 c.p.c., che non vi è alcun fatto sopravvenuto significativo idoneo a giustificare una nuova collocazione delle prole poiché anche prima dell'introduzione di questo giudizio – la cui negligenza nei Controparte_1 confronti di e è rimasta meramente asserita – svolgeva turni di lavoro Per_1 Per_2 notturni.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico del ricorrente e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa tenuto conto della semplicità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando nella causa n. 184/2025
R.G. promossa da nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1 contraria domanda eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta il ricorso e
2) condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in € 2.906,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Puglisi Mario Samperi
4
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 184/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in S. Angelo di Brolo (Me), C.da Contura n. 87, ed elettivamente domiciliato in Falcone, Via Nazionale n° 66, presso e nello Studio dell'avv. Ilaria
Donato che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
), residente in Sant'Angelo di Brolo (ME), C/da Cuntura n. 87, ed
[...] elettivamente domiciliata in Messina, Via G. La Farina n. 62, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Germanà Bozza che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. avente per OGGETTO: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
IN FATTO E IN DIRITTO
1 1. – Con ricorso del 13 febbraio 2025 conveniva in giudizio davanti a Parte_1 questo Tribunale l'ex compagna per chiedere la modifica delle Controparte_1 condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale indicate nella sentenza di questo Ufficio nella causa n. 264/2024 R.G.V.G. e, segnatamente, la collocazione presso di sé dei figli minori (nata il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato il [...]) con conseguente disciplina del diritto di visita della madre, evidenziando che la madre “per motivi di lavoro, essendo impiegata presso una casa di riposo sita in Santa Teresa Riva, per la maggior parte della settimana svolge turni lavorativi notturni, e per tale motivo non fa rientro la sera presso la casa familiare, sita in S. Angelo di Brolo, C.da
Contura n. 87. Pertanto i minori trascorrono i primi tre giorni della settimana con i nonni e i successivi quattro giorni con il padre. I minori e dunque, già da tempo vivono più Per_1 Per_2 con il padre che con la madre. Inoltre, il signor ha dotato la propria abitazione di tutti i Pt_1 comfort necessari per i figli (vestiti, materiale scolastico ecc.), provvedendo tra l'altro al soddisfacimento di tutti i loro bisogni ((alimentari, spese mediche, scolastiche e ludiche). Al contrario la signora da mesi non si occupa più della cura e del benessere dei figli Controparte_1 minori”.
Fissata la prima comparizione, si costituiva il 12 maggio 2025, Controparte_1 resistendo. All'udienza del 12 giugno 2025, preso atto dell'impossibilità di alcun accordo tra le parti e ritenuto il giudizio maturo per la decisione, il giudice delegato invitava a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, che veniva assunta in decisione con riserva di riferire al Collegio e contestuale comunicazione al
P.M.
2. – La domanda va respinta.
È pacifico che il diritto dei genitori di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo, loro riconosciuto ex art. 337 quinquies c.c., è subordinato all'esistenza di sopravvenienze rilevanti nei presupposti di fatto (v., per tutte, Cass.,
n. 283/2020; Cass., n. 11636/2020; Cass., n. 19605/2016).
2 ha sostenuto che controparte, svolgendo in maggior parte turni Parte_1 lavorativi notturni, non fa rientro presso la propria abitazione e, pertanto, non si prende cura dei minori.
Nondimeno tali allegazioni, tutte contestate dalla resistente, non hanno formato oggetto di specifica prova, poiché l'attore non ha concretamente articolato mezzi istruttori.
Rileva infatti il Collegio che l'ascolto dei minori – richiesto dal padre – non è idoneo a fornire alcuna dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda di modifica, giacché il presupposto per adottare provvedimenti nei loro confronti (i.e. una diversa collocazione abitativa) e che ne avrebbe giustificato l'audizione ex art. 473 bis.4 c.p.c. andava dimostrato aliunde e, in ogni caso, esso sarebbe stato manifestamente superfluo.
Non può infatti trascurarsi che, già in sede di prima regolamentazione, le parti concordavano che i figli avrebbero pernottato “dal padre durante i turni di lavoro notturni della madre e quando quest'ultima per motivi di lavoro non rientra presso l'abitazione di residenza” (v. la sentenza di cui si chiede la modifica allegata in atti).
Tale circostanza lascia allora implicitamente intendere, anche alla luce dell'omesso deposito di difese ex art. 473 bis. 17 c.p.c., che non vi è alcun fatto sopravvenuto significativo idoneo a giustificare una nuova collocazione delle prole poiché anche prima dell'introduzione di questo giudizio – la cui negligenza nei Controparte_1 confronti di e è rimasta meramente asserita – svolgeva turni di lavoro Per_1 Per_2 notturni.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico del ricorrente e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa tenuto conto della semplicità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando nella causa n. 184/2025
R.G. promossa da nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1 contraria domanda eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta il ricorso e
2) condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in € 2.906,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Puglisi Mario Samperi
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