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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/03/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9896/2022, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. NICOLA CROCE (CF: e dall'avv. LAURA D'ANNA (CF: ), C.F._2 C.F._3 con domiciliazione telematica agli indirizzi PEC indicati nell'atto introduttivo
OPPONENTE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. ANTONIO CHRISTIAN
(CF: con domiciliazione Controparte_2 C.F._4 telematica all'indirizzo indicato nella comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione avverso il d.i. n. 2598/2022, emesso – all'esito del procedimento RG n. 6722/2022
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il sig. Pt_1
(d'ora in poi, anche: l'opponente) ha proposto opposizione avverso il d.i. n.
[...]
2598/2022, emesso – all'esito del procedimento RG n. 6722/2022 – in favore dell'odierno opposto, con riguardo alla somma di euro 9.408,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
2. L'opponente in via preliminare disconosce totalmente la pretesa creditoria avanzata dalla società opposta “in quanto nel periodo oggetto di causa, per il quale sono state emesse le fatture in contestazione, il sig. non era più Parte_1 titolare della fornitura di energia elettrice in virtù del contratto POD/PDR n. IT001E04277587”; difatti, osserva sempre l'opponente, in data 2.12.2015 fu effettuato il distacco del contatore, circostanza provata in via documentale.
L'opponente inoltre assume la pretestuosità dell'avversa pretesa, essendo già state
“disconosciute” le fatture a fronte del pagamento richiesto in data 27.10.2021; oltretutto, si precisa, “proprio in seguito al sequestro e distacco materiale del contatore [il sig. ] provvedeva a richiedere un nuovo contratto per la fornitura Pt_1 di energia elettrica per quella stessa attività commerciale”, onde “appare chiaro che alcuna fattura dovrà essere pagata alla società (…) in quanto alcuna fornitura di energia elettrica è stata fornita a far data dal 2.12.2015”.
3. Si è costituita la società opposta che, in via preliminare, ha eccepito la mancata proposizione della domanda di conciliazione;
nel merito, l'opposta ha contraddetto a tutto l'avverso dedotto, in specie evidenziando che il credito in questione è relativo ad altra utenza (attiva dal 20.6.2012 al 6.6.2019), come attestato da certificazione prodotta (relativa all'avvenuto distacco di tale utenza per morosità).
4. Disattese le eccezioni preliminari dell'opposto e denegata la richiesta di concessione della p.e., il Giudice assegnava i termini per le memorie istruttorie;
di poi, disattese le richieste di prova, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.12.2024; in tale occasione, le parti si riportavano ai rispettivi scritti concludendo in conformità.
5. La causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex artt. 189-190 c.p.c.
6. Negli scritti conclusionali le parti si sono riportate ai rispettivi asserti difensivi, ribadendoli.
7. In via preliminare va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche recentemente confermata, “nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, soggette alla disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale, prevista dal Testo Integrato Conciliazione (TICO), così come approvato dalla delibera n. 209/2016 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è il cliente o l'utente finale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, a dover attivare la procedura di conciliazione e non già anche l'operatore o il gestore, nelle ipotesi in cui siano quest'ultimi interessati ad agire in giudizio. In caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui il gestore figuri quale parte opposta, quest'ultimo non è tenuto ad attivare, a pena di improcedibilità del giudizio, la procedura conciliativa” (Cass. 21.1.2025, n. 1498).
8. Ciò detto, nel merito, l'opposizione va rigettata per i motivi che si vanno a dire.
9. L'opponente fonda le proprie difese sulla circostanza che, a far data dal 2.12.2015, non era più titolare dell'utenza corrispondente al contratto POD/PDR n. IT001E04277587; dal verbale – prodotto dallo stesso opponente – si evince quanto segue “durante un normale controllo degli esercizi pubblici unitamente-a personale dell'ENEL Distribuzione, identificati con le matricole 69806/31 e 684426 con la presenza in loco dello stesso ), si giungeva presso il Bar ITALIA Parte_1 sito in Frignano al Corso ITALIA 67. Nell'immediatezza il sig. , Parte_2 gestore del predetto esercizio come da lui stesso dichiarato, da un primo momento alla richiesta di controllare il contatore. Ci portava presso un locale adiacente da dove però accertavamo che il contatore non forniva il al controllo bensì la Parte_3 sala giochi. Successivamente ci riportava all'interno del Bar da dove aprendo una porticina si accedeva al contatore. immediatamente con mossa repentina si impossessava di un magnete che ne modificava la normale funzione, facendo abbassare ma misurazione di circa il settanta per cento. Dopo alcuni istanti, giungeva il personale Enel che provvedeva all'effettuazione di idoneo sopralluogo. La verifica del C.E. matricola 4229 installato all'interno del Bar consentiva di accertare la presenza sul lato superiore della calotta di un grosso magnete che bloccava la normale registrazione di energia. Il successivo riscontro con adeguato strumento campione. registrava un errore negativo dell'70%. Tale manomissione consentiva un prelievo abusivo di energia elettrica. Lo stesso personale provvedeva a repertare il contatore e il relativo magnete”.
10. Tuttavia, dalla consultazione del fascicolo monitorio (nonché dalla produzione di parte opposta, offerta nel presente giudizio) è dato rilevare che: a) il credito in questione è relativo alla fornitura erogata alla stregua del distinto contratto POD n. IT001E83685108(1), attivo, con riferimento all'attività di bar, a far data dal 20.6.2012; b) che le fatture poste alla base del d.i. oggetto di opposizione (tutte successive al 2.12.2015) fanno testuale riferimento a tale contratto;
c) che tale diversa utenza è stata attiva fino al 6.6.2019 (come attestato dal documento n. 8, mai disconosciuto).
11. Tanto chiarito in linea di accertamento fattuale, come attestato da prove di natura documentale, va ricordato che, per costante assunto giurisprudenziale, nell'opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore opposto - ma attore in senso sostanziale
- a dover provare il diritto per cui ha agito ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale, a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto. È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che se la fattura è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori” (tra le più recenti v. Corte app. Napoli, 17.1.2024, n. 156).
Inoltre, è fermo l'orientamento per cui “in caso di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore deve provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare la prova dell'inadempimento della controparte. Il debitore, invece, ha l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligazione (…)” (Cass. 14.11.2024, n. 29400; Cass. 26.6.2024, n. 17676).
Tenuto conto della fonte contrattuale del credito consacrato nel decreto ingiuntivo, deve ritenersi che:
a) il creditore abbia provato la fonte del suo credito nonché l'avvenuta scadenza, periodo per periodo, delle prodotte fatture, ed allegato l'altrui inadempimento;
b) il debitore non abbia assolto all'onere probatorio dell'avvenuto pagamento della somma dovuta ovvero di altro fatto modificativo o estintivo dell'avversa pretesa (così come sopra individuata) ed anche tenuto conto della circostanza che dalla documentazione prodotta non risulta l'avvenuto distacco del contatore né la richiesta dell'attivazione di una diversa utenza. Appare quindi evidente l'infondatezza delle deduzioni dell'opponente.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento, con riguardo ai valori medi, e dell'attività effettivamente compiuta, le stesse sono liquidate in complessivi euro 3.397,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al RG n. 9896/2022, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2598/2022 (come meglio indicato in epigrafe) e lo dichiara esecutivo;
2. CONDANNA l'opponente ( ) alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore della opposta, quantificate in complessivi euro 3.397,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Aversa, il 21.3.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9896/2022, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. NICOLA CROCE (CF: e dall'avv. LAURA D'ANNA (CF: ), C.F._2 C.F._3 con domiciliazione telematica agli indirizzi PEC indicati nell'atto introduttivo
OPPONENTE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. ANTONIO CHRISTIAN
(CF: con domiciliazione Controparte_2 C.F._4 telematica all'indirizzo indicato nella comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione avverso il d.i. n. 2598/2022, emesso – all'esito del procedimento RG n. 6722/2022
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il sig. Pt_1
(d'ora in poi, anche: l'opponente) ha proposto opposizione avverso il d.i. n.
[...]
2598/2022, emesso – all'esito del procedimento RG n. 6722/2022 – in favore dell'odierno opposto, con riguardo alla somma di euro 9.408,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
2. L'opponente in via preliminare disconosce totalmente la pretesa creditoria avanzata dalla società opposta “in quanto nel periodo oggetto di causa, per il quale sono state emesse le fatture in contestazione, il sig. non era più Parte_1 titolare della fornitura di energia elettrice in virtù del contratto POD/PDR n. IT001E04277587”; difatti, osserva sempre l'opponente, in data 2.12.2015 fu effettuato il distacco del contatore, circostanza provata in via documentale.
L'opponente inoltre assume la pretestuosità dell'avversa pretesa, essendo già state
“disconosciute” le fatture a fronte del pagamento richiesto in data 27.10.2021; oltretutto, si precisa, “proprio in seguito al sequestro e distacco materiale del contatore [il sig. ] provvedeva a richiedere un nuovo contratto per la fornitura Pt_1 di energia elettrica per quella stessa attività commerciale”, onde “appare chiaro che alcuna fattura dovrà essere pagata alla società (…) in quanto alcuna fornitura di energia elettrica è stata fornita a far data dal 2.12.2015”.
3. Si è costituita la società opposta che, in via preliminare, ha eccepito la mancata proposizione della domanda di conciliazione;
nel merito, l'opposta ha contraddetto a tutto l'avverso dedotto, in specie evidenziando che il credito in questione è relativo ad altra utenza (attiva dal 20.6.2012 al 6.6.2019), come attestato da certificazione prodotta (relativa all'avvenuto distacco di tale utenza per morosità).
4. Disattese le eccezioni preliminari dell'opposto e denegata la richiesta di concessione della p.e., il Giudice assegnava i termini per le memorie istruttorie;
di poi, disattese le richieste di prova, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.12.2024; in tale occasione, le parti si riportavano ai rispettivi scritti concludendo in conformità.
5. La causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex artt. 189-190 c.p.c.
6. Negli scritti conclusionali le parti si sono riportate ai rispettivi asserti difensivi, ribadendoli.
7. In via preliminare va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche recentemente confermata, “nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, soggette alla disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale, prevista dal Testo Integrato Conciliazione (TICO), così come approvato dalla delibera n. 209/2016 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è il cliente o l'utente finale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, a dover attivare la procedura di conciliazione e non già anche l'operatore o il gestore, nelle ipotesi in cui siano quest'ultimi interessati ad agire in giudizio. In caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui il gestore figuri quale parte opposta, quest'ultimo non è tenuto ad attivare, a pena di improcedibilità del giudizio, la procedura conciliativa” (Cass. 21.1.2025, n. 1498).
8. Ciò detto, nel merito, l'opposizione va rigettata per i motivi che si vanno a dire.
9. L'opponente fonda le proprie difese sulla circostanza che, a far data dal 2.12.2015, non era più titolare dell'utenza corrispondente al contratto POD/PDR n. IT001E04277587; dal verbale – prodotto dallo stesso opponente – si evince quanto segue “durante un normale controllo degli esercizi pubblici unitamente-a personale dell'ENEL Distribuzione, identificati con le matricole 69806/31 e 684426 con la presenza in loco dello stesso ), si giungeva presso il Bar ITALIA Parte_1 sito in Frignano al Corso ITALIA 67. Nell'immediatezza il sig. , Parte_2 gestore del predetto esercizio come da lui stesso dichiarato, da un primo momento alla richiesta di controllare il contatore. Ci portava presso un locale adiacente da dove però accertavamo che il contatore non forniva il al controllo bensì la Parte_3 sala giochi. Successivamente ci riportava all'interno del Bar da dove aprendo una porticina si accedeva al contatore. immediatamente con mossa repentina si impossessava di un magnete che ne modificava la normale funzione, facendo abbassare ma misurazione di circa il settanta per cento. Dopo alcuni istanti, giungeva il personale Enel che provvedeva all'effettuazione di idoneo sopralluogo. La verifica del C.E. matricola 4229 installato all'interno del Bar consentiva di accertare la presenza sul lato superiore della calotta di un grosso magnete che bloccava la normale registrazione di energia. Il successivo riscontro con adeguato strumento campione. registrava un errore negativo dell'70%. Tale manomissione consentiva un prelievo abusivo di energia elettrica. Lo stesso personale provvedeva a repertare il contatore e il relativo magnete”.
10. Tuttavia, dalla consultazione del fascicolo monitorio (nonché dalla produzione di parte opposta, offerta nel presente giudizio) è dato rilevare che: a) il credito in questione è relativo alla fornitura erogata alla stregua del distinto contratto POD n. IT001E83685108(1), attivo, con riferimento all'attività di bar, a far data dal 20.6.2012; b) che le fatture poste alla base del d.i. oggetto di opposizione (tutte successive al 2.12.2015) fanno testuale riferimento a tale contratto;
c) che tale diversa utenza è stata attiva fino al 6.6.2019 (come attestato dal documento n. 8, mai disconosciuto).
11. Tanto chiarito in linea di accertamento fattuale, come attestato da prove di natura documentale, va ricordato che, per costante assunto giurisprudenziale, nell'opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore opposto - ma attore in senso sostanziale
- a dover provare il diritto per cui ha agito ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale, a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto. È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che se la fattura è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori” (tra le più recenti v. Corte app. Napoli, 17.1.2024, n. 156).
Inoltre, è fermo l'orientamento per cui “in caso di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore deve provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare la prova dell'inadempimento della controparte. Il debitore, invece, ha l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligazione (…)” (Cass. 14.11.2024, n. 29400; Cass. 26.6.2024, n. 17676).
Tenuto conto della fonte contrattuale del credito consacrato nel decreto ingiuntivo, deve ritenersi che:
a) il creditore abbia provato la fonte del suo credito nonché l'avvenuta scadenza, periodo per periodo, delle prodotte fatture, ed allegato l'altrui inadempimento;
b) il debitore non abbia assolto all'onere probatorio dell'avvenuto pagamento della somma dovuta ovvero di altro fatto modificativo o estintivo dell'avversa pretesa (così come sopra individuata) ed anche tenuto conto della circostanza che dalla documentazione prodotta non risulta l'avvenuto distacco del contatore né la richiesta dell'attivazione di una diversa utenza. Appare quindi evidente l'infondatezza delle deduzioni dell'opponente.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento, con riguardo ai valori medi, e dell'attività effettivamente compiuta, le stesse sono liquidate in complessivi euro 3.397,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al RG n. 9896/2022, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2598/2022 (come meglio indicato in epigrafe) e lo dichiara esecutivo;
2. CONDANNA l'opponente ( ) alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore della opposta, quantificate in complessivi euro 3.397,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Aversa, il 21.3.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta