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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/06/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9534/2021
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 9534/2021 promossa da: Parte_1
– parte attrice opponente– contro CP_1
Avv. Sergio Gualco
– parte convenuta opposta – CONCLUSIONI (così come rassegnate all'udienza del 22.01.2025).
- Per parte opponente: precisa le conclusioni come in prima memoria: (“Respinta ogni diversa istanza. Previa in ogni caso declaratoria di estinzione dell'obbligazione di acquisto di forniture di caffè torrefatto della - e quindi della sua garante Parte_2 [...]
- per impossibilità sopravvenuta alla stessa non imputabile ex art. Parte_1
In tutti i casi dichiararsi nullo e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e respingersi totalmente ogni domanda avversaria ovvero in stretto subordine riducendosi ad equità la penale in oggetto. Con il favore delle spese e compenso professionale di causa”);
- Per parte convenuta opposta: precisa le conclusioni come in prima memoria: (“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione ed argomentazione, respingere l'opposizione proposta da controparte in quanto infondata e non provata per le ragioni di fatto e diritto esposte con la comparsa di risposta, e confermare il decreto ingiuntivo n° 2421/2021 emesso dal Tribunale di Genova e comunque condannare, per le ragioni di fatto sopra esposte, la Sig.ra al pagamento in favore di della somma Parte_1 CP_2 complessiv .546,80, o quella meglio vi pimento del contratto di somministrazione del 2.4.2015, oltre gli interessi al tasso legale di cui al D.Lgs. 231/2002 e ciò sino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché spese, onorari, iva cpa e 15% di spese generali”). RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. – Premesso che (nel prosieguo, brevitas, ”) CP_1 CP_1 ricorreva monitoriamente di Parte_3 [...] per ottenere il pagamento . Parte_1
tasso legale di cui al d.lgs. 231/2002 e spese, deducendo di essere creditrice di tale somma in virtù del corrispettivo pattuito nel contratto di somministrazione di caffè stipulato in data 2.04.2015 con la società resistente (doc. 2), pari al 20% dell'importo del caffè non consumato, a seguito dell'interruzione dell'acquisto delle forniture, nonchè in virtù della lettera personale di garanzia sottoscritta da Pt_1
(doc. 1). Specificava che interr Parte_2 unilateralmente in data 11.07.2 ali con , CP_1 consumando solamente 636 kg di caffè, a fronte dei 2.880 kg i contrattualmente;
2. – premesso, altresì, che il Tribunale di Genova accoglieva la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 2421/2021 del 2 settembre 2021, con il quale ingiungeva a e Parte_2 Parte_1 il pagamento, in via solidale tra loro, della somma di euro
[...]
0, oltre interessi al tasso legale ex d.lgs. 231/2002 e spese;
3. – rilevato che proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo, laratoria di estinzione dell'obbligazione di acquisto di fornitura di caffè per impossibilità sopravvenuta, lo stesso venisse revocato e, in subordine, affinché venisse ridotta ad equità la penale. Deduceva, a sostegno delle proprie pretese: 3.1. – che il decreto ingiuntivo è nullo in quanto la medesima domanda monitoria che ha trovato accoglimento con il decreto ingiuntivo opposto era stata originariamente rigettata poichè, trattandosi di somma richiesta a titolo di penale per inadempimento, non sussistevano prove scritte circa la sua commisurazione per la riduzione a equità della medesima (doc. 1); 3.2. – che l'obbligazione assunta da al contratto Parte_2 di somministrazione stipulato con posssibilità CP_1 sopravvenuta della prestazione no utabile al debitore, in quanto, a partire dall'agosto 2018, la proprietaria dei locali dati in locazione a procedeva all'integrale ristrutturazione dello stabile Parte_2 impalcature, tali da impedire l'accesso ai locali, proseguire l'attività e, quindi, continuare a fornirsi di caffè (doc. 2); 3.3. – che la penale richiesta è manifestamente eccessiva essendo pari al 20% del corrispettivo convenuto per forniture di caffè non eseguite, anche alla luce dell'esecuzione dell'obbligazione ad opera di a partire dal 1.04.2015 e fino all'11.07.2018; Parte_2 che si costituiva in giudizio, chiedendo CP_1 preliminarmente che ven ncessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc e, nel merito, che l'opposizione venisse rigettata e il decreto ingiuntivo confermato. Deduceva:
4.1. – che nessuna norma impedisce al creditore di ripresentare un ricorso per decreto ingiuntivo nel caso in cui il Tribunale non lo abbia accolto in precedenza;
4.2. – che, ai sensi dell'art. 6 del contratto di somministrazione del 2.4.2015 (doc. 2 monitorio), si impegnava, in caso di Parte_2 interruzione degli acquisti di pagamento di fatture, di mancata restituzione dell'anticipazione di denaro ricevuta, a corrispondere una somma pari al 20% dell'importo del caffè non consumato;
4.3. – che è documentalmente provata sia l'interruzione degli acquisti di caffè, sia il mancato pagamento delle fatture del caffè, sia la mancata restituzione dell'anticipazione di denaro, sicchè la somma di € 10.546,80 è dovuta;
4.4. – che l'opponente – sul quale grava l'onere della prova – non ha dimostrato l'impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 cc e, in particolare, non ha offerto prova che le impalcature abbiano impedito al bar di lavorare e, comunque, non ha comunicato tempestivamente detto asserito impedimento alla per giustificare l'interruzione degli CP_1 acquisti;
4.5. – che la penale calcolata in una somma pari al 20% dell'importo del caffè non consumato deve essere considerata congrua poichè rappresenta una parte del guadagno che avrebbe CP_1 conseguito, allorché l'opponente avesse completato l'acquisto del quantitativo di caffè pattuito contrattualmente;
5. – rilevato che, all'udienza del 09.03.2022, la Giudice, ritenuto che: “non sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, atteso che dalle pattuizioni contrattuali (artt. 2, 3, 6) e dalla dubbia natura del corrispettivo richiesto, non appare certo il quantum del credito della convenuta opposta”, rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini per il deposito delle memorie di cui all'articolo 183, comma 6, nn. 1), 2) e 3) c.p.c.; 6. – rilevato che parte opponente, con memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., ribadiva le originarie difese, chiariva che il decreto ingiuntivo opposto non fosse stato notificato al Parte_4
di cui non risulta essere più legale rappresentante sin dal
[...] Pt_1
.2019, decreto ingiuntivo è stato opposto unicamente da ed eccepiva l'inammissibilità della domanda di , laddove Pt_1 CP_1 tto, per la prima volta nella sua comparsa d tuzione e risposta, l'asserito mancato pagamento di fatture e la mancata restituzione di anticipazione in danaro, costituendo essa una diversa causa petendi e, dunque, una mutatio libelli;
7. – rilevato che parte opposta, con memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., precisava le proprie conclusioni;
8. – rilevato che parte opponente, con memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c., deduceva un capitolo di prova orale per testi;
9. – rilevato che parte opposta, con memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c., ribadiva i propri assunti, contestava l'eccezione di inammissibilità formulata dall'opponente relativa al mutamento della domanda avanzata da e deduceva capitoli di prova orale per CP_1 interpello e testi;
10. – rilevato che parte opponente, con memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 3) c.p.c., ribadiva le proprie difese, si opponeva all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso dedotte e produceva in prova contraria n. 7 fotografie atte a dimostrare che i ponteggi installati durante i lavori di ristrutturazione impedivano totalmente l'accesso alla clientela;
11. – rilevato che parte opposta, con memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 3) c.p.c., precisava che avesse interrotto gli acquisti Pt_1 di caffè in data 11.7.2018 (doc. 3 monitorio) e, quindi, in data antecedente al posizionamento delle impalcature avvenuto in data 20.08.2018;
12. – rilevato che il Giudice, all'udienza del 09.02.2023, ammetteva la prova orale dedotta dall'opponente, nonché alcuni capitoli di prova dedotti dall'opposta;
13. – rilevato che -a seguito dell'escussione dei testi- la Giudice, con ordinanza dell'1.02.2024, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni;
14. – rilevato che all'udienza del 22.01.2025, le parti procedevano a precisare le conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione;
*_*_*_* 15. – premesso: 15.1. – che è documentalmente provato che , in qualità di CP_1 somministrante, e quale sommi , stipulavano, Parte_2 in data 2.04.201 somministrazione di caffè che prevedeva l'acquisto di 2.880 kg di caffè al prezzo di 23,50 euro al kg (doc. 2 monitorio); 15.2. – che, ai sensi dell'art. 6 del contratto sopra richiamato, in caso di recesso da parte del somministrato – recesso che può avvenire anche tramite comportamenti concludenti – quest'ultimo è tenuto a versare al somministrante, a titolo di corrispettivo per il recesso, una somma pari al 20% del valore del caffè che egli era ancora obbligato ad acquistare in base al contratto;
15.3. – che è pacifico, poichè non contestato, che a fronte del quantitativo pattuito, sono stati effettivamente acquistati dal somministrato 636 kg di caffè; 15.4. – che è documentalmente provato che si costituiva Pt_1 garante di impegnandosi a corrispondere a , a Parte_2 CP_1 semplice r to dovuto dal somministrato in ne al contratto di somministrazione (doc. 1 monitorio);
16. – ritenuto che l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per reiterazione della domanda monitoria originariamente rigettata va respinta. In diritto, sul punto, si osserva che: “Il decreto con il quale il giudice respinge la richiesta di ingiunzione, non essendo suscettibile di dar luogo a una pronuncia definitiva, poiché il terzo comma dell'art. 640 del codice di procedura civile consente la riproponibilità della domanda respinta, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione e non è, pertanto, suscettibile di passare in cosa giudicata. Peraltro, la parte - anziché riproporre la domanda al medesimo giudice - potrà proporre altra istanza di ingiunzione al giudice indicato come competente nel provvedimento di rigetto della prima richiesta di ingiunzione, e, in questo caso, il giudice adito non si troverà di fronte a una "sentenza" dichiarativa della incompetenza del primo giudice, cosicché il regolamento di competenza eventualmente proposto d'ufficio dovrà essere dichiarato inammissibile” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19130 del 29/09/2005), sicché la riproposizione di una precedente domanda monitoria non costituisce nè un vizio del decreto ingiuntivo, nè un impedimento alla reiterazione della domanda stessa. In assenza di un provvedimento passato in giudicato, infatti, la riproposizione di una domanda monitoria non comporta automatica nullità del nuovo decreto. Ne consegue la legittimità del nuovo ricorso per decreto ingiuntivo, fondato su idonea documentazione ex art. 633 c.p.c.; 17. – ritenuto sull'eccezione sollevata da parte opponente di inammissibilità della domanda di controparte per mutatio libelli, in via assorbente di ogni altra considerazione, che le condotte inadempienti allegate in comparsa di costituzione e risposta – consistenti nel mancato pagamento delle fatture ovvero nella mancata restituzione dell'anticipazione di denaro ricevuta- non assumono ivi rilievo, perché il mancato assolvimento di tali obbligazioni ha già ottenuto completo ristoro con il decreto ingiuntivo di cui al doc. 2 bis di parte convenuta opposta e non possono quindi essere oggetto di ulteriore risarcimento mediante la richiesta della penale;
18. – ritenuto, sull'eccezione sollevata dall'opponente circa l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che essa può essere accolta nei termini che seguono. Va preliminarmente precisato che la clausola di cui all'art. 6 del contratto di somministrazione –la quale prevede che: “il somministrato con preavviso di almeno 3 mesi potrà recedere dal presente contratto con il pagamento, quale corrispettivo convenuto per il recesso, di una somma corrispondente al 20% del valore del quantitativo di caffè che il somministrato stesso, a quel momento, aveva ancora l'obbligo di pagare. Il somministrato potrà avvalersi della suddetta facoltà di recesso dal presente contratto con comunicazione esplicita, sia con comportamento concludente non provvedendo cioè a ritirare, alla consegna, la merce di cui alla precedente clausola 2), ovvero non corrispondendo il corrispettivo dovuto per una singola fornitura entro il termine pattuito ovvero non provvedendo a puntuale ed esatto pagamento nella restituzione dell'anticipazione di denaro eventualmente accordata” –, laddove contempla il pagamento di una penale pari al 20% dell'importo residuo dovuto anche in caso di cessazione degli acquisti da parte del somministrato, configura una clausola penale per inadempimento, ancorché espressa nei termini di “recesso per comportamenti concludenti”. L'ipotesi regolata dalla clausola contrattuale, dunque, non riguarda un diritto potestativo di recesso, bensì una condotta del somministrato che si traduce in un inadempimento dell'obbligo di proseguire regolarmente e con continuità l'acquisto dei beni oggetto del contratto. Infatti, nel contratto di somministrazione, quale è il contratto intercorso tra le parti, l'obbligo del somministrato di acquistare i beni pattuiti in maniera continuativa costituisce uno degli elementi essenziali del sinallagma contrattuale e la sua interruzione unilaterale, priva di preavviso o giustificazione, costituisce violazione del vincolo contrattuale. Ne consegue che la clausola in questione non disciplina un mero recesso, ma una fattispecie di inadempimento predeterminata dalle parti, in relazione alla quale è stata convenzionalmente stabilita una misura risarcitoria forfettaria, conforme alla funzione tipica della clausola penale ex art. 1382 c.c. Rammentato che “la pattuizione di una clausola penale non sottrae, tuttavia, il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui provi che l'inadempimento, o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, essendo connotato essenziale di tale clausola la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e non potendo, pertanto, essa configurarsi allorché sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata” (Cass. sent. n. 7180/2012), nel caso di specie l'opponente ha eccepito l'impossibilità sopravvenuta della prestazione dedotta in contratto in ragione dell'interdizione temporanea dei locali in uso a Parte_2 causata dalla presenza di ponteggi e dall' ristrutturazione dell'edificio della stazione ferroviaria. Secondo quanto dedotto, tale situazione avrebbe impedito il regolare svolgimento dell'attività commerciale e, conseguentemente, l'inesigibilità dell'obbligazione di acquisto del caffè previsto dal contratto di somministrazione in essere tra le parti. L'istruttoria orale ha confermato l'esistenza di tale impedimento oggettivo. In particolare, i testi escussi su istanza dell'opponente ( , e hanno riferito in modo concorde Tes_1 Pt_1 Tes_2 Tes_3 al ossibilità di accesso agli stessi. Significativa, in tal senso, è la deposizione del teste , il quale, Tes_1 confermando quanto dedotto nel capitolo di prova (“ partire dal 20 Agosto 2018 Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., proprietaria dei locali dati in locazione alla per l'esercizio del Buffet Stazione Centrale e siti Parte_2 nello stabile della di Ovada, ha proceduto all'integrale Parte_5 ristrutturazione dell medesima circondando lo stabile di Parte_5 impalcature, che hanno l'accesso al Buffet Stazione Centrale, senza più consentirlo”), ha precisato che “tale impalcatura è rimasta per circa sei mesi”. Tali risultanze probatorie consentono di ritenere integrata, nel periodo indicato, un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta temporanea non imputabile al debitore, ai sensi dell'art. 1256, comma 1, c.c., con conseguente sospensione dell'obbligazione di acquisto del caffè in capo all'opponente per tutto il periodo in cui l'attività commerciale è rimasta oggettivamente impedita e cioè per sei mesi. Difetta peraltro la prova della circostanza dedotta da secondo cui CP_1 la decisione di interrompere gli acquisti fosse anteriore al montaggio delle impalcature –il che avrebbe dimostrato che la condotta fosse dipesa da una scelta della somministrata-, in quanto i testi escussi sul punto ( e ) sono tra loro contrastanti ed Testimone_4 Testimone_5 invero la deposizione di risulta in sé anche contraddittoria. Tes_4
Ancora, si soggiunga ch iusura di tutti i varchi di accesso al locale da parte di un terzo non è riconducibile, neppure in via remota, alla sfera del debitore, né sarebbe stata da questi rimovibile, sicchè l'adempimento della prestazione da parte sua non appare esigibile. Inoltre, risulta documentalmente provato che ha, per la prima CP_1 volta, richiesto il pagamento della penale con le viata nel dicembre 2018 (doc. 4 fascicolo monitorio), in un momento in cui – secondo le risultanze probatorie di cui sopra si è dato atto – l'impossibilità della prestazione perdurava ancora, in quanto i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali erano ancora in corso. Dunque, al momento della pretesa insorgenza della penale, la prestazione era sospesa per effetto dell'impedimento oggettivo non imputabile, con conseguente insussistenza di un inadempimento giuridicamente rilevante. Ne discende che non possa riconoscersi alcun diritto alla penale in relazione a un periodo in cui l'obbligazione doveva intendersi sospesa e il debitore esonerato da responsabilità. La domanda di deve quindi essere rigettata, non risultando CP_1 provato un inade nto imputabile del debitore al momento in cui si assume maturata la penale contrattuale;
19. – ritenuto, sulla richiesta di riduzione ad equità della penale contrattuale, che la domanda deve ritenersi assorbita dal rigetto della pretesa principale;
20. – ritenuto, conclusivamente, che l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato;
21. – ritenuto, circa le spese di lite, che, visto l'accoglimento dell'opposizione, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore di in attuazione del D.M. 147/2022, avuto Parte_1 riguardo allo scaglione di riferimento da € 5.200,01 ad €26.000,00;
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza disattese, così decide:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 2421/2021 del 2 settembre 2021 emesso dal Tribunale di Genova;
- condanna a pagare, in favore di CP_1 Parte_1
le spese uida in euro 178,25 p
[...]
per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Genova, 30.05.2025 La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 9534/2021 promossa da: Parte_1
– parte attrice opponente– contro CP_1
Avv. Sergio Gualco
– parte convenuta opposta – CONCLUSIONI (così come rassegnate all'udienza del 22.01.2025).
- Per parte opponente: precisa le conclusioni come in prima memoria: (“Respinta ogni diversa istanza. Previa in ogni caso declaratoria di estinzione dell'obbligazione di acquisto di forniture di caffè torrefatto della - e quindi della sua garante Parte_2 [...]
- per impossibilità sopravvenuta alla stessa non imputabile ex art. Parte_1
In tutti i casi dichiararsi nullo e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e respingersi totalmente ogni domanda avversaria ovvero in stretto subordine riducendosi ad equità la penale in oggetto. Con il favore delle spese e compenso professionale di causa”);
- Per parte convenuta opposta: precisa le conclusioni come in prima memoria: (“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione ed argomentazione, respingere l'opposizione proposta da controparte in quanto infondata e non provata per le ragioni di fatto e diritto esposte con la comparsa di risposta, e confermare il decreto ingiuntivo n° 2421/2021 emesso dal Tribunale di Genova e comunque condannare, per le ragioni di fatto sopra esposte, la Sig.ra al pagamento in favore di della somma Parte_1 CP_2 complessiv .546,80, o quella meglio vi pimento del contratto di somministrazione del 2.4.2015, oltre gli interessi al tasso legale di cui al D.Lgs. 231/2002 e ciò sino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché spese, onorari, iva cpa e 15% di spese generali”). RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. – Premesso che (nel prosieguo, brevitas, ”) CP_1 CP_1 ricorreva monitoriamente di Parte_3 [...] per ottenere il pagamento . Parte_1
tasso legale di cui al d.lgs. 231/2002 e spese, deducendo di essere creditrice di tale somma in virtù del corrispettivo pattuito nel contratto di somministrazione di caffè stipulato in data 2.04.2015 con la società resistente (doc. 2), pari al 20% dell'importo del caffè non consumato, a seguito dell'interruzione dell'acquisto delle forniture, nonchè in virtù della lettera personale di garanzia sottoscritta da Pt_1
(doc. 1). Specificava che interr Parte_2 unilateralmente in data 11.07.2 ali con , CP_1 consumando solamente 636 kg di caffè, a fronte dei 2.880 kg i contrattualmente;
2. – premesso, altresì, che il Tribunale di Genova accoglieva la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 2421/2021 del 2 settembre 2021, con il quale ingiungeva a e Parte_2 Parte_1 il pagamento, in via solidale tra loro, della somma di euro
[...]
0, oltre interessi al tasso legale ex d.lgs. 231/2002 e spese;
3. – rilevato che proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo, laratoria di estinzione dell'obbligazione di acquisto di fornitura di caffè per impossibilità sopravvenuta, lo stesso venisse revocato e, in subordine, affinché venisse ridotta ad equità la penale. Deduceva, a sostegno delle proprie pretese: 3.1. – che il decreto ingiuntivo è nullo in quanto la medesima domanda monitoria che ha trovato accoglimento con il decreto ingiuntivo opposto era stata originariamente rigettata poichè, trattandosi di somma richiesta a titolo di penale per inadempimento, non sussistevano prove scritte circa la sua commisurazione per la riduzione a equità della medesima (doc. 1); 3.2. – che l'obbligazione assunta da al contratto Parte_2 di somministrazione stipulato con posssibilità CP_1 sopravvenuta della prestazione no utabile al debitore, in quanto, a partire dall'agosto 2018, la proprietaria dei locali dati in locazione a procedeva all'integrale ristrutturazione dello stabile Parte_2 impalcature, tali da impedire l'accesso ai locali, proseguire l'attività e, quindi, continuare a fornirsi di caffè (doc. 2); 3.3. – che la penale richiesta è manifestamente eccessiva essendo pari al 20% del corrispettivo convenuto per forniture di caffè non eseguite, anche alla luce dell'esecuzione dell'obbligazione ad opera di a partire dal 1.04.2015 e fino all'11.07.2018; Parte_2 che si costituiva in giudizio, chiedendo CP_1 preliminarmente che ven ncessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc e, nel merito, che l'opposizione venisse rigettata e il decreto ingiuntivo confermato. Deduceva:
4.1. – che nessuna norma impedisce al creditore di ripresentare un ricorso per decreto ingiuntivo nel caso in cui il Tribunale non lo abbia accolto in precedenza;
4.2. – che, ai sensi dell'art. 6 del contratto di somministrazione del 2.4.2015 (doc. 2 monitorio), si impegnava, in caso di Parte_2 interruzione degli acquisti di pagamento di fatture, di mancata restituzione dell'anticipazione di denaro ricevuta, a corrispondere una somma pari al 20% dell'importo del caffè non consumato;
4.3. – che è documentalmente provata sia l'interruzione degli acquisti di caffè, sia il mancato pagamento delle fatture del caffè, sia la mancata restituzione dell'anticipazione di denaro, sicchè la somma di € 10.546,80 è dovuta;
4.4. – che l'opponente – sul quale grava l'onere della prova – non ha dimostrato l'impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 cc e, in particolare, non ha offerto prova che le impalcature abbiano impedito al bar di lavorare e, comunque, non ha comunicato tempestivamente detto asserito impedimento alla per giustificare l'interruzione degli CP_1 acquisti;
4.5. – che la penale calcolata in una somma pari al 20% dell'importo del caffè non consumato deve essere considerata congrua poichè rappresenta una parte del guadagno che avrebbe CP_1 conseguito, allorché l'opponente avesse completato l'acquisto del quantitativo di caffè pattuito contrattualmente;
5. – rilevato che, all'udienza del 09.03.2022, la Giudice, ritenuto che: “non sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, atteso che dalle pattuizioni contrattuali (artt. 2, 3, 6) e dalla dubbia natura del corrispettivo richiesto, non appare certo il quantum del credito della convenuta opposta”, rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini per il deposito delle memorie di cui all'articolo 183, comma 6, nn. 1), 2) e 3) c.p.c.; 6. – rilevato che parte opponente, con memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., ribadiva le originarie difese, chiariva che il decreto ingiuntivo opposto non fosse stato notificato al Parte_4
di cui non risulta essere più legale rappresentante sin dal
[...] Pt_1
.2019, decreto ingiuntivo è stato opposto unicamente da ed eccepiva l'inammissibilità della domanda di , laddove Pt_1 CP_1 tto, per la prima volta nella sua comparsa d tuzione e risposta, l'asserito mancato pagamento di fatture e la mancata restituzione di anticipazione in danaro, costituendo essa una diversa causa petendi e, dunque, una mutatio libelli;
7. – rilevato che parte opposta, con memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., precisava le proprie conclusioni;
8. – rilevato che parte opponente, con memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c., deduceva un capitolo di prova orale per testi;
9. – rilevato che parte opposta, con memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c., ribadiva i propri assunti, contestava l'eccezione di inammissibilità formulata dall'opponente relativa al mutamento della domanda avanzata da e deduceva capitoli di prova orale per CP_1 interpello e testi;
10. – rilevato che parte opponente, con memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 3) c.p.c., ribadiva le proprie difese, si opponeva all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso dedotte e produceva in prova contraria n. 7 fotografie atte a dimostrare che i ponteggi installati durante i lavori di ristrutturazione impedivano totalmente l'accesso alla clientela;
11. – rilevato che parte opposta, con memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 3) c.p.c., precisava che avesse interrotto gli acquisti Pt_1 di caffè in data 11.7.2018 (doc. 3 monitorio) e, quindi, in data antecedente al posizionamento delle impalcature avvenuto in data 20.08.2018;
12. – rilevato che il Giudice, all'udienza del 09.02.2023, ammetteva la prova orale dedotta dall'opponente, nonché alcuni capitoli di prova dedotti dall'opposta;
13. – rilevato che -a seguito dell'escussione dei testi- la Giudice, con ordinanza dell'1.02.2024, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni;
14. – rilevato che all'udienza del 22.01.2025, le parti procedevano a precisare le conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione;
*_*_*_* 15. – premesso: 15.1. – che è documentalmente provato che , in qualità di CP_1 somministrante, e quale sommi , stipulavano, Parte_2 in data 2.04.201 somministrazione di caffè che prevedeva l'acquisto di 2.880 kg di caffè al prezzo di 23,50 euro al kg (doc. 2 monitorio); 15.2. – che, ai sensi dell'art. 6 del contratto sopra richiamato, in caso di recesso da parte del somministrato – recesso che può avvenire anche tramite comportamenti concludenti – quest'ultimo è tenuto a versare al somministrante, a titolo di corrispettivo per il recesso, una somma pari al 20% del valore del caffè che egli era ancora obbligato ad acquistare in base al contratto;
15.3. – che è pacifico, poichè non contestato, che a fronte del quantitativo pattuito, sono stati effettivamente acquistati dal somministrato 636 kg di caffè; 15.4. – che è documentalmente provato che si costituiva Pt_1 garante di impegnandosi a corrispondere a , a Parte_2 CP_1 semplice r to dovuto dal somministrato in ne al contratto di somministrazione (doc. 1 monitorio);
16. – ritenuto che l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per reiterazione della domanda monitoria originariamente rigettata va respinta. In diritto, sul punto, si osserva che: “Il decreto con il quale il giudice respinge la richiesta di ingiunzione, non essendo suscettibile di dar luogo a una pronuncia definitiva, poiché il terzo comma dell'art. 640 del codice di procedura civile consente la riproponibilità della domanda respinta, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione e non è, pertanto, suscettibile di passare in cosa giudicata. Peraltro, la parte - anziché riproporre la domanda al medesimo giudice - potrà proporre altra istanza di ingiunzione al giudice indicato come competente nel provvedimento di rigetto della prima richiesta di ingiunzione, e, in questo caso, il giudice adito non si troverà di fronte a una "sentenza" dichiarativa della incompetenza del primo giudice, cosicché il regolamento di competenza eventualmente proposto d'ufficio dovrà essere dichiarato inammissibile” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19130 del 29/09/2005), sicché la riproposizione di una precedente domanda monitoria non costituisce nè un vizio del decreto ingiuntivo, nè un impedimento alla reiterazione della domanda stessa. In assenza di un provvedimento passato in giudicato, infatti, la riproposizione di una domanda monitoria non comporta automatica nullità del nuovo decreto. Ne consegue la legittimità del nuovo ricorso per decreto ingiuntivo, fondato su idonea documentazione ex art. 633 c.p.c.; 17. – ritenuto sull'eccezione sollevata da parte opponente di inammissibilità della domanda di controparte per mutatio libelli, in via assorbente di ogni altra considerazione, che le condotte inadempienti allegate in comparsa di costituzione e risposta – consistenti nel mancato pagamento delle fatture ovvero nella mancata restituzione dell'anticipazione di denaro ricevuta- non assumono ivi rilievo, perché il mancato assolvimento di tali obbligazioni ha già ottenuto completo ristoro con il decreto ingiuntivo di cui al doc. 2 bis di parte convenuta opposta e non possono quindi essere oggetto di ulteriore risarcimento mediante la richiesta della penale;
18. – ritenuto, sull'eccezione sollevata dall'opponente circa l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che essa può essere accolta nei termini che seguono. Va preliminarmente precisato che la clausola di cui all'art. 6 del contratto di somministrazione –la quale prevede che: “il somministrato con preavviso di almeno 3 mesi potrà recedere dal presente contratto con il pagamento, quale corrispettivo convenuto per il recesso, di una somma corrispondente al 20% del valore del quantitativo di caffè che il somministrato stesso, a quel momento, aveva ancora l'obbligo di pagare. Il somministrato potrà avvalersi della suddetta facoltà di recesso dal presente contratto con comunicazione esplicita, sia con comportamento concludente non provvedendo cioè a ritirare, alla consegna, la merce di cui alla precedente clausola 2), ovvero non corrispondendo il corrispettivo dovuto per una singola fornitura entro il termine pattuito ovvero non provvedendo a puntuale ed esatto pagamento nella restituzione dell'anticipazione di denaro eventualmente accordata” –, laddove contempla il pagamento di una penale pari al 20% dell'importo residuo dovuto anche in caso di cessazione degli acquisti da parte del somministrato, configura una clausola penale per inadempimento, ancorché espressa nei termini di “recesso per comportamenti concludenti”. L'ipotesi regolata dalla clausola contrattuale, dunque, non riguarda un diritto potestativo di recesso, bensì una condotta del somministrato che si traduce in un inadempimento dell'obbligo di proseguire regolarmente e con continuità l'acquisto dei beni oggetto del contratto. Infatti, nel contratto di somministrazione, quale è il contratto intercorso tra le parti, l'obbligo del somministrato di acquistare i beni pattuiti in maniera continuativa costituisce uno degli elementi essenziali del sinallagma contrattuale e la sua interruzione unilaterale, priva di preavviso o giustificazione, costituisce violazione del vincolo contrattuale. Ne consegue che la clausola in questione non disciplina un mero recesso, ma una fattispecie di inadempimento predeterminata dalle parti, in relazione alla quale è stata convenzionalmente stabilita una misura risarcitoria forfettaria, conforme alla funzione tipica della clausola penale ex art. 1382 c.c. Rammentato che “la pattuizione di una clausola penale non sottrae, tuttavia, il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui provi che l'inadempimento, o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, essendo connotato essenziale di tale clausola la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e non potendo, pertanto, essa configurarsi allorché sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata” (Cass. sent. n. 7180/2012), nel caso di specie l'opponente ha eccepito l'impossibilità sopravvenuta della prestazione dedotta in contratto in ragione dell'interdizione temporanea dei locali in uso a Parte_2 causata dalla presenza di ponteggi e dall' ristrutturazione dell'edificio della stazione ferroviaria. Secondo quanto dedotto, tale situazione avrebbe impedito il regolare svolgimento dell'attività commerciale e, conseguentemente, l'inesigibilità dell'obbligazione di acquisto del caffè previsto dal contratto di somministrazione in essere tra le parti. L'istruttoria orale ha confermato l'esistenza di tale impedimento oggettivo. In particolare, i testi escussi su istanza dell'opponente ( , e hanno riferito in modo concorde Tes_1 Pt_1 Tes_2 Tes_3 al ossibilità di accesso agli stessi. Significativa, in tal senso, è la deposizione del teste , il quale, Tes_1 confermando quanto dedotto nel capitolo di prova (“ partire dal 20 Agosto 2018 Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., proprietaria dei locali dati in locazione alla per l'esercizio del Buffet Stazione Centrale e siti Parte_2 nello stabile della di Ovada, ha proceduto all'integrale Parte_5 ristrutturazione dell medesima circondando lo stabile di Parte_5 impalcature, che hanno l'accesso al Buffet Stazione Centrale, senza più consentirlo”), ha precisato che “tale impalcatura è rimasta per circa sei mesi”. Tali risultanze probatorie consentono di ritenere integrata, nel periodo indicato, un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta temporanea non imputabile al debitore, ai sensi dell'art. 1256, comma 1, c.c., con conseguente sospensione dell'obbligazione di acquisto del caffè in capo all'opponente per tutto il periodo in cui l'attività commerciale è rimasta oggettivamente impedita e cioè per sei mesi. Difetta peraltro la prova della circostanza dedotta da secondo cui CP_1 la decisione di interrompere gli acquisti fosse anteriore al montaggio delle impalcature –il che avrebbe dimostrato che la condotta fosse dipesa da una scelta della somministrata-, in quanto i testi escussi sul punto ( e ) sono tra loro contrastanti ed Testimone_4 Testimone_5 invero la deposizione di risulta in sé anche contraddittoria. Tes_4
Ancora, si soggiunga ch iusura di tutti i varchi di accesso al locale da parte di un terzo non è riconducibile, neppure in via remota, alla sfera del debitore, né sarebbe stata da questi rimovibile, sicchè l'adempimento della prestazione da parte sua non appare esigibile. Inoltre, risulta documentalmente provato che ha, per la prima CP_1 volta, richiesto il pagamento della penale con le viata nel dicembre 2018 (doc. 4 fascicolo monitorio), in un momento in cui – secondo le risultanze probatorie di cui sopra si è dato atto – l'impossibilità della prestazione perdurava ancora, in quanto i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali erano ancora in corso. Dunque, al momento della pretesa insorgenza della penale, la prestazione era sospesa per effetto dell'impedimento oggettivo non imputabile, con conseguente insussistenza di un inadempimento giuridicamente rilevante. Ne discende che non possa riconoscersi alcun diritto alla penale in relazione a un periodo in cui l'obbligazione doveva intendersi sospesa e il debitore esonerato da responsabilità. La domanda di deve quindi essere rigettata, non risultando CP_1 provato un inade nto imputabile del debitore al momento in cui si assume maturata la penale contrattuale;
19. – ritenuto, sulla richiesta di riduzione ad equità della penale contrattuale, che la domanda deve ritenersi assorbita dal rigetto della pretesa principale;
20. – ritenuto, conclusivamente, che l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato;
21. – ritenuto, circa le spese di lite, che, visto l'accoglimento dell'opposizione, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore di in attuazione del D.M. 147/2022, avuto Parte_1 riguardo allo scaglione di riferimento da € 5.200,01 ad €26.000,00;
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza disattese, così decide:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 2421/2021 del 2 settembre 2021 emesso dal Tribunale di Genova;
- condanna a pagare, in favore di CP_1 Parte_1
le spese uida in euro 178,25 p
[...]
per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Genova, 30.05.2025 La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel