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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/10/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Sentenza nr.
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 21/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4191 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
C.F. 1 ), rappresentata e difesa Parte 1 (C.F.
dagli avv.ti Pietro e Francesca Accardo, con i quali è elettivamente domiciliata in
Reggio Calabria, Via S. Anna II Tronco n. 18/i
Ricorrente
CONTRO CP 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Autieri e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC) Via Matteotti n. 48
OGGETTO: opposizione avverso avvisi di addebito
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza. 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/12/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito n.
39420220002602516000, n. 39420220002602617000, n. 39420220002602718000,
n. 39420220002602819000 e n. 39420220002602920000, notificati in data
28/11/2022, relativi alla revoca dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 2012 al 2016, ente creditore CP_1.
A tal fine, ha esposto:
- che, nel mese di aprile del 2020, 1' CP_1 ha comunicato, attraverso cinque missive, la reiezione delle domande di indennità di malattia, per intervenuta carenza del requisito dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli;
- che ha adito la Sezione Lavoro del Tribunale di Locri per accertare di non essere tenuta alla restituzione delle somme richieste;
che, nonostante la pendenza del procedimento, le sono stati notificati gli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio;
- che la pendenza del procedimento giudiziario relativo alla legittimità delle contestazioni di indebito rende illegittima l'emissione degli avvisi di addebito impugnati;
che l' CP_1 non ha fornito alcuna prova circa l'entità dei singoli presunti pagamenti.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale adito accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o illegittimità degli avvisi di addebito opposti;
in via subordinata, che nulla deve la ricorrente all' in persona del Presidente e legale Controparte_2
rappresentante con sede in Roma EUR Via Ciro il Grande in relazione ai titoli ivi indicati, e per l'effetto annullarli o comunque dichiararli in tutto o in parte privi di efficacia. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le prime e di non avere avuto corrisposti gli altri."
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo: 3
- che, in seguito ad un accertamento ispettivo concluso con verbale ispettivo del 15/11/2018, eseguito nei confronti dell'azienda GI AL, sono state cancellate le giornate dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli assunti a tempo determinato, con riferimento al periodo dal 2012 al 2016;
- che il disconoscimento è stato notificato alla ricorrente con il primo elenco di variazione dell'anno 2019 del Comune di Brancaleone;
- che, successivamente, gli uffici amministrativi hanno provveduto alla riliquidazione a zero dell'indennità di disoccupazione e all'apertura degli indebiti per le prestazioni percepite negli anni oggetto di contestazione;
- che i pagamenti delle prestazioni sono stati eseguiti mediante accredito sugli IBAN indicati;
- che l'importo indicato nelle note di debito del mese di aprile 2020 comprende le somme indebitamente percepite a titolo di prestazioni e gli interessi maturati;
-che il verbale ispettivo fa piena prova circa i fatti attestati dagli ispettori, verificati dai medesimi oppure avvenuti in loro presenza o compiuti da essi.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente la causa, all'odierna udienza, nessuno è comparso per parte ricorrente.
All'esito della discussione orale, il giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con un primo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce la pendenza, tra le medesime parti dinanzi a questo Tribunale, del procedimento n. 1625/2020, avente ad oggetto la legittimità delle contestazioni di indebito presupposte agli avvisi di addebito impugnati, lamentando che l' CP_1 in ragione della pendenza, non avrebbe potuto procedere all'emissione degli avvisi di addebito.
Invero, pur ammettendo che 1' CP_1 non potesse emettere gli avvisi di addebito in pendenza del giudizio di accertamento, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'eventuale violazione dell'art. 24 D.lgs. n. 46/99 non impedisce l'accertamento dell'obbligazione nel merito, con eventuale condanna del debitore al pagamento di quanto dovuto (Cass. nn.
17858/2018, Cass. 14963/2012, 11515/2017; Ordinanza 25 maggio 2020, n. 9596).
Tra l'altro, anche nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 24, si ritenga preclusa l'iscrizione a ruolo, il giudicante non è esonerato dall'onere di esaminare il merito della pretesa creditoria (Cassazione civile n. 4032/2016).
Del resto, nell'opposizione a cartella esattoriale/avviso di addebito, che apre un ordinario giudizio di cognizione, esattamente come accade nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione è investito del potere dovere di
-
pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" (ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio) e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità della cartella. Nondimeno, anche nell'ipotesi in cui sussistano vizi formali del titolo, il giudice è investito del potere dovere di pronunciarsi sulla domanda. Invece, l'unico effetto preclusivo proviene dal giudicato (Cassazione - Sez. L-, Sentenza n. 9159 del 10/04/2017).
Anche successivamente la giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione ha ribadito che, quando l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice;
tuttavia ove tale iscrizione avvenga ugualmente, la ritenuta illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi ricorrendo, nella specie, gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo: pertanto, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, si dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione con la conseguenza che il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, anche ove ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, dovendosi pronunciare sul merito della fondatezza della domanda di pagamento dell'ente creditore (Sez. 6 L, Ordinanza n. 12025 del 07/05/2019; Cass. n.
12102/2017) 5
Conseguentemente, gli eventuali vizi formali della cartella opposta comportano soltanto l'impossibilità per l'istituto di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziale.
Aderendo a tale orientamento, una parte della giurisprudenza si è spinta a sostenere che non si ravvisa un interesse concreto e attuale in capo al ricorrente che rilevi l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, in quanto effettuata in pendenza di un giudizio di opposizione, poiché una eventuale pronuncia sul punto non produrrebbe alcun risultato giuridicamente apprezzabile, nell'ipotesi in cui, come nel caso che ci occupa, venga in rilievo solo la fondatezza della pretesa contributiva dell'ente, non essendo stato nemmeno dedotto che l'avviso di addebito sia stato azionato in via esecutiva.
Pertanto, il merito della pretesa creditoria va esaminato.
Nel merito, parte ricorrente richiama essenzialmente i motivi di diritto illustrati nel ricorso introduttivo al giudizio n. 1625/2020, eccependo la mancata prova dell'entità dei pagamenti eseguiti.
Orbene, l' CP_1 nel costituirsi in giudizio, ha allegato degli estratti del cassetto del cittadino, dai quali si evince l'entità dei singoli pagamenti che risultano essere stati eseguiti in favore della ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni oggetto di giudizio.
In ogni caso, nelle more del giudizio, il procedimento n. 1625/2020 si è concluso con sentenza del 7/10/2023, che ha rigettato la domanda proposta dall'odierna ricorrente, volta all'annullamento dei provvedimenti con i quali è stata chiesta la ripetizione delle somme verste a titolo di indennità di disoccupazione agricola (divenute indebite in seguito alla cancellazione dagli elenchi agricoli), che hanno dato luogo agli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio.
Tale sentenza è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Locri, sicché può essere utilizzata nel presente giudizio e può essere acquisita d'ufficio ai sensi dell'art. 421 c.p.c. in quanto rilevante ai fini del decidere, conclusiva di un procedimento espressamente 9
richiamato dalla parte ricorrente ed essendo stata sottoposta al contraddittorio delle parti.
In particolare, parte ricorrente non è comparsa all'udienza di discussione, nel corso della quale il giudicante, dopo aver sollevato la questione nell'udienza precedente, ha sottoposto la sentenza munita dell'attestazione del passaggio in giudicato al contraddittorio delle parti. preso atto della pronuncia, si è Invece il difensore delegato dell' CP_1 riportati ai propri scritti difensivi.
Orbene, con sentenza del 25 maggio 2001 n. 226, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno assimilato la sentenza pronunciata in un altro processo, divenuta definitiva, ad una norma di diritto, traendone la conseguenza della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e della diretta interpretazione nel giudizio di legittimità, con eventuale esame ed interpretazione di altri atti processuali utili a verificarne la portata.
Pertanto, il giudicato partecipa della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto;
inoltre, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem: conseguentemente, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità delle decisioni.
Tale garanzia di stabilità, essendo anche collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dei giudizi, impedisce di accedere a soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive.
Per tale ragione, non trova ostacolo neppure nei divieti di produzione di nuovi documenti, posto dall'art. 372 c.p.c., che, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato (si veda sez. un.
16 giugno 2006 n.13916, che ha confermato l'orientamento già manifestato da
Cass. 11 gennaio 2006 n.360, superando invece quello precedentemente espresso, 7
tra le altre, da Cass. 27 gennaio 2006, n. 1760, da Cass. 23 luglio 2004 n.13854, e da Cass. 8 gennaio n. 2003 n.11731).
Non vi è dubbio, pertanto, che sia possibile produrre nel corso del giudizio -
o acquisire d'ufficio dinanzi ad un principio di allegazione offerto dalle parti trattandosi di procedimenti incardinati dinanzi allo stesso tribunale la
-
documentazione destinata a provare la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto.
Come ampiamente argomentato, nel caso di specie, si è certamente formato il giudicato sulla legittimità delle richieste di ripetizione di indebito, da cui discendono le pretese oggetto degli avvisi di addebito impugnati nel presente giudizio.
Essendosi formato il giudicato sulla legittimità delle pretese creditorie avanzate dall'ente resistente con missive notificate alla ricorrente nel mese di aprile del 2020, avente ad oggetto la comunicazione del riesame e rigetto delle domande di disoccupazione relative agli anni 2012 al 2017 per mancata iscrizione negli elenchi agricoli (e mancato requisito contributivo) e contestuale recupero della prestazione indebitamente corrisposta, dalle quali sono scaturiti gli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio, possono essere richiamate come argomentazione a sostegno della legittimità degli avvisi di addebito impugnati, in quanto scaturiti da pretese creditorie dichiarate legittime da una sentenza passata in giudicato.
Pertanto, la pretesa oggetto del presente giudizio risulta fondata per effetto del giudicato "esterno”, avente ad oggetto la legittimità delle pretese creditorie dalle quali sono scaturiti gli avvisi di addebito impugnati.
Per tali motivi, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite, in considerazione del concreto dispiegarsi del giudizio e valorizzando la circostanza che 1 CP_1 ha emesso gli avvisi di addebito impugnati pur in pendenza del giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'indebito presupposto agli atti impugnati, restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
8
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice
pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte 1 disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le
Locri, 21/10/2025
del Lavoro, definitivamente
N.RG. 4191 / 2022,
parti.
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
Sentenza nr.
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 21/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4191 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
C.F. 1 ), rappresentata e difesa Parte 1 (C.F.
dagli avv.ti Pietro e Francesca Accardo, con i quali è elettivamente domiciliata in
Reggio Calabria, Via S. Anna II Tronco n. 18/i
Ricorrente
CONTRO CP 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Autieri e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC) Via Matteotti n. 48
OGGETTO: opposizione avverso avvisi di addebito
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza. 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/12/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito n.
39420220002602516000, n. 39420220002602617000, n. 39420220002602718000,
n. 39420220002602819000 e n. 39420220002602920000, notificati in data
28/11/2022, relativi alla revoca dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 2012 al 2016, ente creditore CP_1.
A tal fine, ha esposto:
- che, nel mese di aprile del 2020, 1' CP_1 ha comunicato, attraverso cinque missive, la reiezione delle domande di indennità di malattia, per intervenuta carenza del requisito dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli;
- che ha adito la Sezione Lavoro del Tribunale di Locri per accertare di non essere tenuta alla restituzione delle somme richieste;
che, nonostante la pendenza del procedimento, le sono stati notificati gli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio;
- che la pendenza del procedimento giudiziario relativo alla legittimità delle contestazioni di indebito rende illegittima l'emissione degli avvisi di addebito impugnati;
che l' CP_1 non ha fornito alcuna prova circa l'entità dei singoli presunti pagamenti.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale adito accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o illegittimità degli avvisi di addebito opposti;
in via subordinata, che nulla deve la ricorrente all' in persona del Presidente e legale Controparte_2
rappresentante con sede in Roma EUR Via Ciro il Grande in relazione ai titoli ivi indicati, e per l'effetto annullarli o comunque dichiararli in tutto o in parte privi di efficacia. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le prime e di non avere avuto corrisposti gli altri."
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo: 3
- che, in seguito ad un accertamento ispettivo concluso con verbale ispettivo del 15/11/2018, eseguito nei confronti dell'azienda GI AL, sono state cancellate le giornate dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli assunti a tempo determinato, con riferimento al periodo dal 2012 al 2016;
- che il disconoscimento è stato notificato alla ricorrente con il primo elenco di variazione dell'anno 2019 del Comune di Brancaleone;
- che, successivamente, gli uffici amministrativi hanno provveduto alla riliquidazione a zero dell'indennità di disoccupazione e all'apertura degli indebiti per le prestazioni percepite negli anni oggetto di contestazione;
- che i pagamenti delle prestazioni sono stati eseguiti mediante accredito sugli IBAN indicati;
- che l'importo indicato nelle note di debito del mese di aprile 2020 comprende le somme indebitamente percepite a titolo di prestazioni e gli interessi maturati;
-che il verbale ispettivo fa piena prova circa i fatti attestati dagli ispettori, verificati dai medesimi oppure avvenuti in loro presenza o compiuti da essi.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente la causa, all'odierna udienza, nessuno è comparso per parte ricorrente.
All'esito della discussione orale, il giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con un primo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce la pendenza, tra le medesime parti dinanzi a questo Tribunale, del procedimento n. 1625/2020, avente ad oggetto la legittimità delle contestazioni di indebito presupposte agli avvisi di addebito impugnati, lamentando che l' CP_1 in ragione della pendenza, non avrebbe potuto procedere all'emissione degli avvisi di addebito.
Invero, pur ammettendo che 1' CP_1 non potesse emettere gli avvisi di addebito in pendenza del giudizio di accertamento, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'eventuale violazione dell'art. 24 D.lgs. n. 46/99 non impedisce l'accertamento dell'obbligazione nel merito, con eventuale condanna del debitore al pagamento di quanto dovuto (Cass. nn.
17858/2018, Cass. 14963/2012, 11515/2017; Ordinanza 25 maggio 2020, n. 9596).
Tra l'altro, anche nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 24, si ritenga preclusa l'iscrizione a ruolo, il giudicante non è esonerato dall'onere di esaminare il merito della pretesa creditoria (Cassazione civile n. 4032/2016).
Del resto, nell'opposizione a cartella esattoriale/avviso di addebito, che apre un ordinario giudizio di cognizione, esattamente come accade nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione è investito del potere dovere di
-
pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" (ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio) e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità della cartella. Nondimeno, anche nell'ipotesi in cui sussistano vizi formali del titolo, il giudice è investito del potere dovere di pronunciarsi sulla domanda. Invece, l'unico effetto preclusivo proviene dal giudicato (Cassazione - Sez. L-, Sentenza n. 9159 del 10/04/2017).
Anche successivamente la giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione ha ribadito che, quando l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice;
tuttavia ove tale iscrizione avvenga ugualmente, la ritenuta illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi ricorrendo, nella specie, gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo: pertanto, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, si dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione con la conseguenza che il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, anche ove ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, dovendosi pronunciare sul merito della fondatezza della domanda di pagamento dell'ente creditore (Sez. 6 L, Ordinanza n. 12025 del 07/05/2019; Cass. n.
12102/2017) 5
Conseguentemente, gli eventuali vizi formali della cartella opposta comportano soltanto l'impossibilità per l'istituto di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziale.
Aderendo a tale orientamento, una parte della giurisprudenza si è spinta a sostenere che non si ravvisa un interesse concreto e attuale in capo al ricorrente che rilevi l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, in quanto effettuata in pendenza di un giudizio di opposizione, poiché una eventuale pronuncia sul punto non produrrebbe alcun risultato giuridicamente apprezzabile, nell'ipotesi in cui, come nel caso che ci occupa, venga in rilievo solo la fondatezza della pretesa contributiva dell'ente, non essendo stato nemmeno dedotto che l'avviso di addebito sia stato azionato in via esecutiva.
Pertanto, il merito della pretesa creditoria va esaminato.
Nel merito, parte ricorrente richiama essenzialmente i motivi di diritto illustrati nel ricorso introduttivo al giudizio n. 1625/2020, eccependo la mancata prova dell'entità dei pagamenti eseguiti.
Orbene, l' CP_1 nel costituirsi in giudizio, ha allegato degli estratti del cassetto del cittadino, dai quali si evince l'entità dei singoli pagamenti che risultano essere stati eseguiti in favore della ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni oggetto di giudizio.
In ogni caso, nelle more del giudizio, il procedimento n. 1625/2020 si è concluso con sentenza del 7/10/2023, che ha rigettato la domanda proposta dall'odierna ricorrente, volta all'annullamento dei provvedimenti con i quali è stata chiesta la ripetizione delle somme verste a titolo di indennità di disoccupazione agricola (divenute indebite in seguito alla cancellazione dagli elenchi agricoli), che hanno dato luogo agli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio.
Tale sentenza è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Locri, sicché può essere utilizzata nel presente giudizio e può essere acquisita d'ufficio ai sensi dell'art. 421 c.p.c. in quanto rilevante ai fini del decidere, conclusiva di un procedimento espressamente 9
richiamato dalla parte ricorrente ed essendo stata sottoposta al contraddittorio delle parti.
In particolare, parte ricorrente non è comparsa all'udienza di discussione, nel corso della quale il giudicante, dopo aver sollevato la questione nell'udienza precedente, ha sottoposto la sentenza munita dell'attestazione del passaggio in giudicato al contraddittorio delle parti. preso atto della pronuncia, si è Invece il difensore delegato dell' CP_1 riportati ai propri scritti difensivi.
Orbene, con sentenza del 25 maggio 2001 n. 226, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno assimilato la sentenza pronunciata in un altro processo, divenuta definitiva, ad una norma di diritto, traendone la conseguenza della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e della diretta interpretazione nel giudizio di legittimità, con eventuale esame ed interpretazione di altri atti processuali utili a verificarne la portata.
Pertanto, il giudicato partecipa della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto;
inoltre, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem: conseguentemente, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità delle decisioni.
Tale garanzia di stabilità, essendo anche collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dei giudizi, impedisce di accedere a soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive.
Per tale ragione, non trova ostacolo neppure nei divieti di produzione di nuovi documenti, posto dall'art. 372 c.p.c., che, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato (si veda sez. un.
16 giugno 2006 n.13916, che ha confermato l'orientamento già manifestato da
Cass. 11 gennaio 2006 n.360, superando invece quello precedentemente espresso, 7
tra le altre, da Cass. 27 gennaio 2006, n. 1760, da Cass. 23 luglio 2004 n.13854, e da Cass. 8 gennaio n. 2003 n.11731).
Non vi è dubbio, pertanto, che sia possibile produrre nel corso del giudizio -
o acquisire d'ufficio dinanzi ad un principio di allegazione offerto dalle parti trattandosi di procedimenti incardinati dinanzi allo stesso tribunale la
-
documentazione destinata a provare la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto.
Come ampiamente argomentato, nel caso di specie, si è certamente formato il giudicato sulla legittimità delle richieste di ripetizione di indebito, da cui discendono le pretese oggetto degli avvisi di addebito impugnati nel presente giudizio.
Essendosi formato il giudicato sulla legittimità delle pretese creditorie avanzate dall'ente resistente con missive notificate alla ricorrente nel mese di aprile del 2020, avente ad oggetto la comunicazione del riesame e rigetto delle domande di disoccupazione relative agli anni 2012 al 2017 per mancata iscrizione negli elenchi agricoli (e mancato requisito contributivo) e contestuale recupero della prestazione indebitamente corrisposta, dalle quali sono scaturiti gli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio, possono essere richiamate come argomentazione a sostegno della legittimità degli avvisi di addebito impugnati, in quanto scaturiti da pretese creditorie dichiarate legittime da una sentenza passata in giudicato.
Pertanto, la pretesa oggetto del presente giudizio risulta fondata per effetto del giudicato "esterno”, avente ad oggetto la legittimità delle pretese creditorie dalle quali sono scaturiti gli avvisi di addebito impugnati.
Per tali motivi, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite, in considerazione del concreto dispiegarsi del giudizio e valorizzando la circostanza che 1 CP_1 ha emesso gli avvisi di addebito impugnati pur in pendenza del giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'indebito presupposto agli atti impugnati, restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
8
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice
pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte 1 disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le
Locri, 21/10/2025
del Lavoro, definitivamente
N.RG. 4191 / 2022,
parti.
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci