Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/05/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3909 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
Parte_1 ( P.IVA_1 ), con sede in Acri (CS) alla Via
Lungo Strada San Lorenzo, 49, in persona del suo Presidente Parte_2 nata in [...]ania il
12 febbraio 1977, ed elettivamente domiciliata in Acri (CS) alla Via Vincenzo Padula, 156/1, presso lo
C.F. 1 1) del Foro di Castrovillari che lo studio dell'Avv. Lucantonio CAPALBO ( rappresenta e difende per procura in atti
Opponente
Nei confronti di
,CF P.IVA_2 , rappresentato, congiuntamente e Controparte_1
disgiuntamente, dai funzionari delegati, dott.ssa Controparte_2 dott.ssa Silvana Massaro e dott.
,
,Controparte_3 con domicilio eletto presso la suddetta sede sita in CP_1 ssa alla via R De
Roberto, n. 34
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
Oggetto dell'opposizione, proposta con ricorso del 12.10.2024, è l'ordinanza ingiunzione nr. 109/2024 Con Parte_2 (quale autore delle violazioni) e (notificata il 12/9/24) con cui l' ha ingiunto a
(quale obbligato in solido) il alla società Parte_1
pagamento della sanzione amministrativa per gli illeciti di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. CS00001/2022-509-01 del 07.11.2022.
Parte opponente lamenta la violazione del proprio diritto di difesa per le rilevate discrasie tra il contenuto del verbale e quello dell'ordinanza ingiunzione e, nel merito, l'insussistenza degli illeciti non avendo i soggetti interessati dagli accertamenti disimpegnato attività lavorativa.
Concludeva, quindi, rassegnando le qui di seguito trascritte conclusioni: preliminarmente, accertare e dichiarare, la nullità dell'impugnata Ordinanza - Ingiunzione n. 109/2024/01 notificata in data 12 settembre 2024, in quanto sussiste nel caso di specie, un'assoluta ed insanabile violazione del principio tra contestato e sanzionato, ossia, tra quanto contestato nel verbale unico di accertamento e notificazione n. CS00001/2022-509-01 del 07.11.2022, rispetto a quanto contestato nell'impugnata
Ordinanza - Ingiunzione n. 109/2024/01 notificata in data 12 settembre 2024 e per tutti i motivi su epigrafati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore costituito. Nel merito, accertare e dichiarare, che il sig. Parte_3
[...] non è stato occupato in nero alle dipendenze della ricorrente nel periodo dal 2 aprile 2020 al
5 agosto 2020, essendo stato socio della ricorrente Parte_1 e socio lavoratore per gli anni 2018 e
2019 e per tutti i motivi su epigrafati;
Nel merito, accertare e dichiarare, che il giorno dell'accesso degli ispettori 22 aprile 2022, il sig. Parte_4 si trovava solo a titolo di amicizia con il sig. Parte_5 e non certamente alle dipendenze della Parte_1
[...] e per tutti i motivi su epigrafati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore costituito.
CP_5Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' argomentando diffusamente in ordine all'infondatezza del ricorso ed instando, quindi, per il suo rigetto con il favore delle spese di lite.
Ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Valga rilevare, in via preliminare, l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento previsto, a pena di inammissibilità, dall'art.6 comma 6 del d.lgs. n. 150/2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato in data 14.10.2024 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 12.9.2024 (come evincibile dall'avviso di ricevimento in atti), considerato che il giorno di scadenza (12.10.2024) cadeva di sabato donde la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo (per l'appunto, lunedì 14.10.); cfr. art. 155 comma 4 c.p.c.
L'opposizione, pur ammissibile, è destituita di fondamento e deve essere respinta per le seguenti ragioni.
Parte opponente lamenta anzitutto che le discrasie in punto di giorno dell'accesso ispettivo e di durata del rapporto di lavoro di contenute nell'ordinanza ingiunzione hanno leso il suo Parte_4
diritto di difesa.
L'assunto è del tutto infondato, trattandosi di evidente errore materiale facilmente riscontrabile e osservandosi che, peraltro, non prospetta l'opponente le conseguenze asseritamente lesive derivatene, potendo peraltro escludersi qualsivoglia lesione del diritto di difesa dalle stesse difese svolte nel merito che dimostrano che la parte opponente ha chiaramente inteso gli addebiti al di là dei meri refusi/errori materiali.
Invero, da un lato si tratta ictu oculi di mero errore materiale che risulta immediatamente rilevabile -
posto che quanto all'indicazione del periodo di lavoro "in nero" di se pure è
- Parte_4 -
erroneamente indicato nell'ordinanza ingiunzione il periodo, è pur vero che immediatamente dopo è indicato il numero (tre) di giornate di lavoro effettivo dello stesso conformemente alle risultanze del verbale di accertamento (regolarmente notificato al trasgressore) essendo pertanto del tutto pretestuoso sostenere che la mera indicazione erronea (2024 anziché 2022) abbia potuto ledere il diritto di difesa ovvero generato incertezza sul contenuto dell'addebito essendo evidente, per la contestuale indicazione di giorni tre, che si trattava di mero errore materiale;
parimenti è a dirsi per l'erronea indicazione del giorno dell'accesso ispettivo (22.4.2021 anziché 22.4.2022) avendo il trasgressore ricevuto la notifica del relativo verbale in cui è correttamente indicata la data dell'accesso stesso.
Peraltro, non è dedotto in che termini questi meri refusi/errori materiali ictu oculi rilevabili abbiano leso il diritto di difesa dell'opponente che, invero, prende poi posizione difensiva sul contenuto degli addebiti, osservandosi che persino le violazioni formali (mentre nel caso di specie si tratta di mero errore materiale immediatamente rilevabile) rilevano solo ove sia prospettato in termini concreti che dalle stesse ne sia derivato un pregiudizio alle prerogative difensive.
Ciò posto, nel merito, il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
Giova preliminarmente ricordare che l'opposizione a norma dell'art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 dà luogo ad un normale giudizio di cognizione ed in esso l'opponente ha la posizione sostanziale di convenuto - similmente a quanto avviene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - e che, alla stregua delle ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, grava sul soggetto pubblico che ingiunge il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa (nel caso di specie
Controparte_1 ) l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesaין sanzionatoria e sulla controparte l'onere di contestare i suddetti fatti.
In particolare, la parte opposta, quale titolare della pretesa sanzionatoria, dovrà provvedere ad integrare le sintetiche indicazioni apposte sulla ordinanza ingiunzione con la precisa indicazione dei fatti su cui basa la pretesa fatta valere (ad es. gli accertamenti ispettivi eseguiti dai quali emerge la sussistenza dell'illecito contestato dal quale deriva la sanzione ingiunta) mentre spetterà a parte opponente svolgere le difese in diritto e contestare la pretesa azionata con l'ordinanza ingiunzione.
Appare inoltre opportuno evidenziare, quanto all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, che il consolidato orientamento di legittimità ha, a più riprese, ribadito che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato CP_1 fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti"(tra le altre, Cass. Sez. Lav. 19 aprile 2010, n.9251).
In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (cfr. Cass. Sez. L sent. n. 10427/2014). Invero, trovano applicazione i principi affermati dalla Suprema Corte secondo cui < .... l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità ...> (sez. L, sent. n. 15073/2008; sez. L, sent. n. 3525/2005, tutte richiamate da conf. n. 20019/2018).
I verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15702 del 12/08/2004 (Rv. 575537-01).
Orbene, nel caso di specie, in relazione ai sig. Parte_4 e Parte_3 gli ispettori hanno accertato l'avvenuta occupazione degli stessi “in nero" vale a dire senza alcuna preventiva comunicazione di assunzione per – rispettivamente – tre giorni il primo (dal 20.4.2022 al 22.4.2022) e
-
per il periodo 2.4.2020/5.8.2020 il secondo.
Procedendo alla disamina delle singole posizioni, si osserva che il giorno dell'accesso ispettivo [...]
Parte 4 è stato trovato intento al lavoro;
segnatamente, alla presenza dei funzionari, lo stesso è stato trovato intento a spaccare la legna con macchinario a motore.
Lo stesso, sentito dagli ispettori nel corso dell'accesso, ha dichiarato di aver iniziato a lavorare il giorno
20 aprile, che pertanto quello era il suo terzo giorno di lavoro e che non era stato assunto siccome “in prova". Tali circostanze sono state, peraltro, confermate dallo stesso socio e Parte_5
consigliere della cooperativa nonchè marito della legale rappresentante (che, peraltro, per come emerso svolge di fatto il ruolo di amministratore) il quale con dichiarazione cristallina ha riferito agli
-
ispettori di aver preso lui contatti e avviato al lavoro il Parte_4.
A fronte di tali inequivoche risultanze, si aggiunga che la stessa cooperativa sia pure soltanto in data
22.4.2022 ha provveduto all'assunzione del Parte_4 con decorrenza dal 20.4.2022, con ciò all'evidenza sconfessando l'assunto sostenuto soltanto in questa sede di una collaborazione
"gratuita" e per “amicizia” nei confronti dello stesso Pt_5 resa dal - guarda caso ilParte_4
- giorno dell'accesso ispettivo che, invero, appare palesemente smentita dalle stesse dichiarazioni rese dal Pt 5 che ha riferito di “avviamento al lavoro" del Parte_4 ·
Peraltro, è infondato sia l'assunto secondo cui il Pt 5, marito del Presidente della ricorrente
Parte_1 ha dichiarato agli ispettori, che aveva contattato il sig. Parte_4 al fine di aiutarlo per qualche ora, nel taglio della legna da ardere nel camino di casa (così in ricorso) posto che lo stesso risulta aver dichiarato agli ispettori di averlo contattato e avviato al lavoro (e, per come noto, quanto verbalizzato dagli ispettori fa fede fino a querela di falso in ordine a quanto avvenuto in loro presenza vale a dire quanto dichiarato dal Pt_5 ); inoltre, appare del tutto contradditorio l'assunto secondo cui la prestazione del Pellicorio è stata resa “per amicizia” nei confronti del Pt_5 anche perché, dopo alcuni giorni avrebbe ufficialmente iniziato a lavorare alle dipendenze della ricorrente.
Appare contraddittorio sostenere, da un lato, la prestazione occasionale per amicizia e dall'altro sostenere che l'assunzione sarebbe avvenuta da lì a pochi giorni;
inoltre, il Parte_4 è stato assunto sia pure tardivamente il giorno 22 con decorrenza dal giorno 20 così smentendosi platealmente l'assunto della prestazione di lavoro "per amicizia”.
Quanto al Parte_6 , le contestazioni dell'opponente si rilevano parimenti infondate.
Valga premettere che dagli atti risulta che lo stesso è stato ammesso nella cooperativa quale socio lavoratore, per come evincibile dalla stessa richiesta di adesione alla società da parte del Parte_4 del
2.5.2017 che indica il conferimento di lavoro;
lo stesso risulta aver acquisito nel 2019 specifica professionalità quale addetto all'utilizzo di motosega (come da attestato di formazione in atti) e, quindi, nello specifico settore della cooperativa che ha, come da visura camerale, nel suo oggetto sociale per l'appunto la trasformazione e la vendita di legnami;
inoltre, è comprovato per tabulas che negli anni
2018 e 2019, il sig. è risultato formalizzato, alle dipendenze della societàParte_3
opponente, quale bracciante agricolo, con rapporti di lavoro a tempo determinato negli anni 2018 e
2019 (precisamente nei periodi dal 26.04.2018 al 31.08.2018, per n. 51 gg. e dal 25.09.2018 al
31.12.2018 per n. 51 gg. e, nell'anno 2019, nel periodo dal 9 agosto 2019 al 31.12.2019 per n. 102 gg.).
Non risulta, al contrario, alcuna formalizzazione del rapporto di lavoro nell'anno 2020 e gli ispettori hanno accuratamente accertato, a mezzo dell'audizione di persone del tutto disinteressate agli esiti degli accertamenti, che lo stesso ha lavorato anche nel 2020 (si vedano le dichiarazioni allegate agli atti) osservandosi che, inoltre, parte opponente si è limitata ad una mera negazione della circostanza senza alcun conforto probatorio, essendosi soltanto riservata di produrre verbali di prova relativi a giudizio pendente tra il Parte_3 e la società.
Orbene, a fronte di tali inequivoche risultanze probatorie, si deve ritenere che con la documentazione offerta in produzione -in particolare con i verbali di primo accesso ispettivo, di accertamento e notificazione verbale unico di accertamento e notificazione, corredati dai verbali di sommarie
Con informazioni acquisite-1' di CP_1 abbia dato piena prova dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria fatta valere con la ordinanza impugnata, fatti che non risultano superati da elementi di prova contraria da parte dell'opponente che, invero, si limita a mera negazione ovvero ad allegazione di circostanza del tutto sconfessata dal materiale probatorio acquisito.
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi dell'art. 9 comma 2 D.lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Così deciso in Cosenza, 16 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti