CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 828/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
08/07/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MINIO EMILIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 08/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 1148/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 2606/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 14 e pubblicata il 19/04/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 412/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti l'avv. Ricorrente_2 proponeva ricorso chiedendo l'ottemperanza alla sentenza n. 2606/14/2024, pronunziata in data 10 ottobre 2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania, nella parte in cui essa “Condanna Resistente_1 s.r.l. alla refusione delle spese del presente giudizio di ottemperanza in favore dell'avv. Ricorrente_2, liquidandole in euro 750,00 oltre accessori, se dovuti.
Si costituiva Resistente_1 s.r.l., deducendo di aver provveduto al pagamento successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non risulta contestato da parte del ricorrente l'avvenuto pagamento dopo la notifica del ricorso per ottemperanza. Deve ritenersi pertanto cessata la materia del contendere.
Le spese seguono il principio della soccombenza virtuale (il pagamento è avvenuto soltanto dopo l'introduzione del giudizio) e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna Resistente_1 s.r.l. alla refusione delle spese di lite in favore della controparte, che liquida in euro 200,00 oltre accessori.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
08/07/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MINIO EMILIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 08/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 1148/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 2606/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 14 e pubblicata il 19/04/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 412/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti l'avv. Ricorrente_2 proponeva ricorso chiedendo l'ottemperanza alla sentenza n. 2606/14/2024, pronunziata in data 10 ottobre 2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania, nella parte in cui essa “Condanna Resistente_1 s.r.l. alla refusione delle spese del presente giudizio di ottemperanza in favore dell'avv. Ricorrente_2, liquidandole in euro 750,00 oltre accessori, se dovuti.
Si costituiva Resistente_1 s.r.l., deducendo di aver provveduto al pagamento successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non risulta contestato da parte del ricorrente l'avvenuto pagamento dopo la notifica del ricorso per ottemperanza. Deve ritenersi pertanto cessata la materia del contendere.
Le spese seguono il principio della soccombenza virtuale (il pagamento è avvenuto soltanto dopo l'introduzione del giudizio) e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna Resistente_1 s.r.l. alla refusione delle spese di lite in favore della controparte, che liquida in euro 200,00 oltre accessori.