Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 7098/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 08/05/1979, residente in [...]42 16033
LAVAGNA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. REZZANO PAOLA (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. nato a [...], il Parte_2 C.F._3
23/09/1978, residente in [...]42 16033
LAVAGNA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. REZZANO PAOLA (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in COGORNO il 20/10/2007 che
è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“I coniugi vivranno separati, con obbligo del rispetto reciproco.
Le figlie e di 15 anni, saranno affidate con modalità Per_1 Per_2
condivisa ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza anagrafica e la collocazione prevalente presso la casa della madre.
La casa coniugale di Lavagna Via Venti Settembre n. 42, di proprietà della
SI.ra con tutto ciò che la arreda e correda, viene assegnata alla madre Pt_1
presso cui le figlie minori sono conviventi. Si dà atto che il SI. Parte_2
trasferirà altrove la propria residenza anche anagrafica, avendo già prelevato tutti i propri beni ed effetti personali.
Il padre potrà vedere le figlie con la massima elasticità, compatibilmente con gli impegni delle minori, ed in ogni caso a week end alternati e per almeno due pernotti infrasettimanali (indicativamente il martedì ed il giovedì) quando il fine settimana sarà trascorso dalle figlie presso la casa materna.
Le vacanze natalizie verranno trascorse dalle minori con la madre e con in padre secondo il criterio dell'alternanza. Gli ulteriori giorni di vacanza da scuola verranno trascorsi dalle figlie con tempi auspicabilmente paritari tra i genitori.
Stesso principio sarà osservato per le vacanze Pasquali. Durante le vacanze scolastiche estive i genitori prestano fin d'ora il proprio consenso a che le figlie trascorrano con l'uno o l'altro un periodo continuativo anche di 15 gg.
Il SI. con decorrenza dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo, Parte_2
come sta già facendo dal momento dell'intervenuta cessazione della convivenza coniugale, si è impegnato e obbliga a corrispondere alla SI.ra , a Parte_1
mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro 300/00 (trecento) per dodici mensilità quale contributo per il mantenimento
3 ordinario delle figlie e fino al raggiungimento della loro Per_1 Per_2
completa indipendenza economica. Tale assegno sarà soggetto a rivalutazione, a decorrere dall'anno successivo alla pronuncia della separazione, secondo gli indici ISTAT.
I coniugi concordano che sia il padre SI. a percepire integralmente l' Pt_2
assegno unico universale.
Il SI. sosterrà integralmente la retta della scuola di danza frequentata da Pt_2
mentre la madre sopporterà integralmente le spese per lo sport Per_2
eventualmente praticato da . Per_1
Per quanto non espressamente sopra previsto e per il regime del consenso alle spese, i coniugi si atterranno a quanto previsto dal verbale ex art. 47 OG del
15/09/2016 della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova, protocollo, di cui hanno ricevuto copia al momento della sottoscrizione del ricorso.
I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o della carta d'identità e/o di qualsivoglia altro documento necessario ai fini dell'espatrio”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2007, Numero 33, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso a Genova nella camera di conSIlio del 7.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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