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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/10/2025, n. 2935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2935 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Venezia SEZIONE SECONDA R.G. 2036/2023 La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei magistrati: Dott. ssa TE LL Presidente Dott. Enrico Schiavon Consigliere Dott. ssa EN GA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2036 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Arma dei Carabinieri (C.F. ) P.IVA_2
Autorità Amministrativa Cites del Forestale Controparte_1
“Veneto” (C.F. P.IVA_2
Nucleo Carabinieri Cites Vicenza (C.F. P.IVA_2
APPELLANTI rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Venezia, piazza San Marco 63 contro
(C.F. ) CP_2 C.F._1
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATI rappresentati e difesi dall'avv. Prof. Luca R. Perfetti come da procure allegate alla comparsa di costituzione in appello
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1855/2023 del Tribunale di Treviso emessa e pubblicata in data 18.10.2023.
Conclusioni di parte appellante:
- Nel merito:
1. Dichiarare il ricorso originario inammissibile perché infondato;
2. Rigettare IN TOTO l'originario ricorso perché infondato in fatto e in diritto e/o privo di prova;
3. In ogni caso, confermare IN TOTO l'ordinanza-ingiunzione opposta, nell'AN e nel;
CP_4 4. Con rifusione delle spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio, competenze e onorari di causa.
- In via istruttoria: ci si oppone alla C.T.U. richiesta da controparte in primo grado e riproposta nel presente grado di giudizio. Conclusioni di parte appellata:
nel merito, per le ragioni sopra esposte, rigettare l'appello proposto dal
, l'Arma dei Parte_2
Carabinieri, l'Autorità Amministrativa CITES, EUTR/FLEGT del
[...]
e il di Vicenza, e per Controparte_5 Controparte_6
l'effetto confermare (i) la sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione I Civile, n. 1885/2023 e così (ii) l'annullamento dell'Ordinanza e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi incluso il Verbale;
in via istruttoria, qualora ritenuto necessario e per i motivi sopra argomentati, disporre una consulenza tecnica d'ufficio ai fini meglio precisati nel testo della presente memoria. Con vittoria di spese, onorari e competenze come per legge, ivi incluse IVA e CPA e la rifusione del contributo unificato versato in primo grado, per entrambi i gradi di giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, depositato in data 8.7.2022, CP_2
, in nome proprio e nella sua qualità di legale rappresentante di
[...] Controparte_3 proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal
[...]
nr.prot. 395/1/2022, Controparte_7 notificatagli il 9.6.2022, con la quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa di euro 4.395,71, per non avere posto in essere tutte le misure e le procedure di dovuta diligenza, valutazione del rischio e mitigazione del rischio in relazione all'importazione dal di legno segato teak (tectona grandis), per una quantità CP_8 pari a kg 62.795,904424 aventi codice nomenclatura combinata 44072995, in violazione di quanto previsto dall'art. 6, par. 1, lett. a), b) e c), del Reg. UE/995/2010 come da verbale di contestazione 9/2021, invocando l'illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, la violazione del principio di legalità e del legittimo affidamento, l'irragionevolezza, incostanza e illogicità dell'azione amministrativa, la violazione e falsa applicazione del Regolamento, la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della 1.689/1981 e il travisamento dei fatti. L'Autorità Amministrativa resistente depositava documentazione. Il Tribunale di Treviso, con la pronuncia in epigrafe indicata, accoglieva l'opposizione ed annullava l'ordinanza ingiunzione opposta, ritenendo insussistente la violazione a pag. 2/14 fronte del fatto che i lotti oggetto di contestazione erano stati acquistati dalla società Contr
da un intermediario, la Gold Teak Holding Pte. Ltd. di Singapore, il quale, a propria volta, li aveva acquistati negli anni precedenti al 2021, come emerge dalle fatture dell'ente pubblico che gestisce il patrimonio forestale del Paese, il Myanmar Timber Enterprise - MTE, che sono state emesse in un periodo compreso tra il 2014 e il 2020, con la conseguenza che non era necessario che venisse valutato in modo specifico il colpo di Stato in del 2021. Evidenziava, altresì, che la società SGS di CP_8
Yangon, cui si era rivolta la ricorrente per l'ottenimento della due diligence, è in possesso dell'attestazione ISO e che la ricorrente si era inoltre rivolta alla società di consulenza beLab S.p.A., per escludere connessioni della propria filiera di approvvigionamento con attività criminali e non ha ricevuto segnalazioni in merito ai propri canali di fornitura. 2. Con ricorso depositato in data 15.11.2023, il Parte_1
l'Arma dei Carabinieri, l'Autorità Amministrativa Cites del
[...]
Comando Regione Carabinieri Forestale “Veneto” ed il Nucleo Carabinieri Cites Vicenza hanno interposto tempestivo appello avverso la sentenza di primo grado, insistendo per l'integrale rigetto dell'opposizione. L'appello in esame è affidato a due motivi di gravame.
2.1 Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 Reg. (UE) 995/2010. Erronea affermazione dell'insussistenza della violazione contestata per aver il Giudice di prime cure rilevato la non necessarietà della valutazione del colpo di Stato in del 2021. CP_8
Deduce l'appellante che, nel caso di specie, risulta violata la previsione di cui alla lett. a) dell'art. 6 Reg. (UE) 995/2010, relativa all'individuazione della provenienza, quantità e qualità del legname, ritenendo insufficiente la documentazione sulla tracciabilità del legname prodotta, dal momento che non è documentalmente provato che il legname importato (segati) proviene dai tronchi trasportati presso la segheria. Evidenzia al riguardo che: a) i documenti prodotti dal sono scritti alcuni in lingua inglese ed altri in lingua CP_2 birmana, senza che l'opponente ne abbia fornito la traduzione ufficiale;
b) dai documenti denominati “Specification List” si evincono solamente i dettagli dei tronchi trasportati presso la segheria, ma niente a riguardo dei segati ottenuti dalla lavorazione di tali tronchi;
c) il documento definito “cutting permit” è scritto interamente in lingua birmana, ma non risulta, né è stato allegato dalla Parte, alcun attestato inerente alla conoscenza di tale lingua, ergo il documento in parola non può essere utilizzato come prova di tracciabilità dei segati importati, in quanto non poteva in nessun modo essere valutato prima di procedere all'importazione; d) il documento definito “Outturn Percentage” è parzialmente scritto in birmano, sono pag. 3/14 leggibili solamente i nomi dei tipi di segati ottenuti con la lavorazione dei tronchi, le quantità e le percentuali di resa, il tutto senza alcuna unità di misura;
e) il “Delivery Order” si compone di pagine scritte in inglese, dove vengono riportati i dati principali del lotto di tronchi e pagine scritte quasi totalmente in birmano e, quindi, non è valutabile ai fini della tracciabilità dei segati;
f) il “Certificate of Legality”, come molti altri documenti allegati, risultano datati post febbraio 2021, quindi dopo il colpo di stato, quando a capo dello Stato birmano e degli organi tecnici forestali risiedevano soggetti corrotti, facenti parte di una giunta militare, sanzionati poi ufficialmente dal giugno 2021 (Regolamento di esecuzione (UE) 998/2021). g) le prime pagine del “Green Book” niente aggiungono in relazione ai passaggi inerenti alla lavorazione dei tronchi. h) in sede di controllo, i carteggi relativi ai Form D (indicante il materiale in uscita dalla foresta) e le specification list (indicante il materiale in entrata nelle segherie) sono risultati spesso illeggibili, con dati relativi ai tronchi non concordi;
i) non sono stati prodotti né in sede di controllo nè successivamente l'annual allowable cut, ovvero il piano annuale di taglio di Mte, che rappresenta l'autorizzazione del massimo numero di alberi ed equivalente volume (hoppus tons) che può essere tagliato in foresta in una determinata annualità, entro identificati aree e distretti ed è prodromico al rilascio di qualsiasi altro documento di tracciabilità nè l'harvesting plan, che rappresenta l'effettivo numero di alberi che verranno tagliati in una specifica annualità. Sottolinea che il momento in cui l'operatore deve adottare il corretto sistema di dovuta diligenza va individuato non quando il legname viene acquistato, bensì quando l'operatore lo commercializza, ovvero quando invia la bolletta doganale (DAU) e avvia le procedure per l'importazione, che, nel caso in esame, sono posteriori alla data di inizio del conflitto. Rileva che, dopo il colpo di Stato del 1° febbraio 2021, la Commissione europea ha emanato nel giugno del 2021 – quindi in un momento antecedente rispetto alle importazioni effettuate da – il Regolamento di esecuzione (UE) Controparte_3
998/2021, che ha previsto delle misure restrittive nei confronti dei seguenti soggetti:
- Myanmar Timber Enterprise (MTE), impresa di proprietà dello Stato che opera sotto il controllo del Ministero delle Risorse Naturali e della Conservazione Ambientale (MONREC), che è l'unica autorità responsabile della gestione dello sfruttamento delle risorse naturali del paese;
- (FPJVC) società ad azionariato Controparte_9 controllata dallo Stato che opera nell'industria del legname in el settore della CP_8 trasformazione di teak e legno duro;
- Col. (Alias che è l'attuale Persona_1 Persona_2 Persona_3 ministro delle Risorse Naturali e della Conservazione Ambientale (MONREC).
pag. 4/14 Adduce che l'inserimento dei predetti soggetti, che operano prettamente nel settore forestale della Birmania, fra coloro contro i quali l'Unione Europea ha adottato misure sanzionatorie, ha avuto come effetto l'impossibilità di elaborare una dovuta diligenza completa che soddisfi tutte le previsioni del regolamento EUTR per le partite di teak provenienti dal he hanno data di esportazione successiva al 1° febbraio 2021. CP_8
Aggiunge che in data 21.6.2021 anche M.T.E., impresa di proprietà dello Stato che opera sotto il controllo del Ministero delle Risorse Naturali e della Conservazione Ambientale (MONREC) e gode in Myanmar/Birmania di diritti esclusivi sulla produzione e sull'esportazione di legname, è stata oggetto delle sanzioni emesse dal Consiglio dell'UE con Reg. (UE) 998/2021, in quanto, sia MTE che le sue controllate sono sotto il controllo del (nome ufficiale delle forze armate birmane) e CP_10 generano introiti a suo favore, contribuendo così alla sua capacità di svolgere attività che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto e che il basso indice CPI del Paese (indicazione media della percezione della corruzione da parte dell'opinione pubblica) non giova al in quanto rende il rischio di corruzione non CP_8 trascurabile. La stessa autorità italiana competente (MIPAAF-Ufficio DIFOR III) ha proceduto a informare gli operatori, tra cui la stessa con nota prot. 0213741 in data Controparte_3
10/05/2021, che “Per motivi sopra esposti, per l'alto grado di corruzione del Paese, per i recenti accadimenti relativi al colpo di stato ancora in corso, per la difficoltà di adottare adeguate misure di mitigazione del rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo
1, lettera c) dell'EUTR, anche in ragione della prevalenza del conflitto armato, come riportato nelle sopracitate Conclusioni del Gruppo di Esperti della Commissione Europea, all'attualità, attuare una dovuta diligenza che soddisfi le previsioni del regolamento EUTR e adottare adeguate misure di mitigazione, è in definitiva non possibile e l'operatore dovrebbe desistere dalla commercializzazione” (nota Mipaaf prot.0213741 in data 10/05/2021 alla pec (come da atti presenti nel Email_1 fascicolo di primo grado), nonché prot.0338810 Mipaaf in data 23/07/2021).
2.2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 Reg. (UE) 995/2010 e dell'art. 2 Reg. di esecuzione (UE) n. 607/2012 rispetto all'erronea affermazione dell'insussistenza della violazione contestata per aver il Giudice di prime cure rilevato il possesso dell'attestazione ISO da parte dei soggetti certificatori scelti dalla Controparte_11
Rileva che il certificato rilasciato da SGS non è una certificazione di parte terza che certifica l'origine legale del legname, ma un "confirmation report" in cui non vi è alcun riferimento né al c.d. rischio essenza né al c.d. rischio Paese richiesti dall'art. 6, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 995/2010 e soprattutto SGS non è un ente terzo accreditato come organismo di controllo in Italia, non risulta essere riconosciuto a livello internazionale e non garantisce quella terzietà ed imparzialità richieste dal citato art. 4 del Reg. di pag. 5/14 esecuzione (UE) 607/2012. Nemmeno la società beLab s.p.a. risulta accreditata in Italia né riconosciuta da organismi internazionali. 3. Si è costituito in nome proprio e nella sua qualità di legale CP_2 rappresentante di chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_3 sentenza impugnata. Osserva come le sanzioni UE e le raccomandazioni del Ministero si riferiscono ad operazioni aventi ad oggetto legname tagliato ed esportato a partire dal febbraio 2021, a pena di violazione del principio di irretroattività, mentre i lotti commercializzati da Contr
sono usciti dal Paese prima di tale data, acquistati dall'intermediario. Contesta la fondatezza delle critiche formulate dall'appellante al sistema di due diligence adottato in concreto dalla società per individuare provenienza, quantità e qualità del legname evidenziando:
- con riferimento ai documenti redatti in lingua birmana, la normativa UE non stabilisce alcun obbligo di procedere alla loro traduzione né l'amministrazione lo ha mai richiesto a e la stessa si è sempre basata sulla ricostruzione dei Controparte_3 CP_12 documenti in birmano fatta dalla Società e, comunque, la documentazione è prevalentemente in lingua inglese e facilmente intelleggibile conoscendo la struttura e il contenuto dei singoli documenti;
- l'annual allowable cut e l'harvesting plan sono atti a contenuto generale, programmatori del taglio, impossibili da collegare seriamente a singoli lotti;
- il cutting permit, vale a dire la concessione di taglio, è perfettamente leggibile;
- tra l'outturn percentage (che indica le sezioni prodotte dai tronchi entrati in segheria) e specification list (elenco dei tronchi acquistati) c'è precisa coerenza e corrispondenza quanto all'individuazione del lotto di volta in volta coinvolto (risultante dal delivery order);
- la procedura di due diligence adottata dalla società è complessa e non si fonda su un solo documento e perciò non ne può essere revocata in dubbio la serietà sulla base delle (presunte) imperfezioni di questo o quel documento;
- con riguardo ai certificati di legalità (emessi dal Myanmar Forest Department), si tratta di documenti che prendono atto di altra documentazione, di data inequivocabilmente antecedente al colpo di Stato;
- in precedenza i resistenti avevano più volte giudicato sufficiente la procedura di due diligence adottata dalla società;
- la normativa non impone che tra i documenti di due diligence vi siano necessariamente certificazioni di organismi di controllo e la Società non ha mai presentato i certificati di SGS alla stregua di certificazioni di un organismo di controllo, ma piuttosto come uno dei numerosi presidi di garanzia della provenienza legale dei Lotti;
pag. 6/14 - la relazione di beLab, primaria società di consulenza, ha chiarito come non vi fosse alcuna indicazione di allarme in ordine all'eventuale connessione della filiera di approvvigionamento con qualsivoglia attività criminale;
- la società aggiorna periodicamente il proprio sistema di due diligence e non ha mai importato legname birmano con origine successiva all'avvento della giunta golpista e già dal 2018 aveva spontaneamente bloccato i carichi di legname provenienti dalle zone Per_ interessate da conflitti armati, gli stati di , e . Per_4 Per_5
Ripropone i motivi rimasti assorbiti afferenti violazione del principio di buon andamento e del legittimo affidamento, irragionevolezza, incostanza e illogicità dell'azione amministrativa, esclusione dell'elemento soggettivo, tenuto conto che non era mai era stata contestata alla Società alcuna violazione dell'obbligo di dovuta diligenza in relazione alla valutazione dei rischi di conflitto armato nel Paese (si menzionano i controlli dal 13.5.2019 al 6.5.2022) e, anzi, la procedura di due diligence è stata più e più volte avallata dalla stessa amministrazione, persino dopo i fatti di causa, Contr sicchè è quantomeno da escludere la possibilità che e il suo allora legale rappresentante avessero la percezione che il contegno commerciale della Società potesse condurre a qualsivoglia violazione degli obblighi posti dal Regolamento, a maggior ragione di quelli aggiornati e incrementati. 4. Preliminarmente va dato atto che nelle more del giudizio è intervenuto il decesso di come dichiarato dal suo difensore nella memoria conclusionale CP_2 depositata il 12.9.25. Va rammentato che in tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'art. 7, L. 24 novembre 1981, n. 689, non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione (v. Cass. n. 29577 del 22/10/2021). Va, dunque, dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti di , CP_2 senza alcuna regolazione delle spese, non trovando applicazione il principio della soccombenza virtuale. 5. I due motivi di gravame, esaminabili congiuntamente per la stretta connessione delle questioni che pongono, sono fondati. 5.1. La sanzione amministrativa irrogata a in nome proprio e nella sua CP_2 qualità di legale rappresentante di rientra, ratione materiae, nella sfera Controparte_3 di applicazione del Regolamento UE/995/2010, che è stato adottato per contrastare il disboscamento illegale e il connesso commercio di legname ottenuto illegalmente, cioè violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione ed assicurare che solo il legno e prodotti da esso derivati ottenuti in conformità della legislazione nazionale del paese produttore di legname possano entrare nell'Unione. Il Regolamento stabilisce gli pag. 7/14 obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno, nonché gli obblighi dei commercianti, tra i quali vi è quello di esercitare la dovuta diligenza nell'ambito di un sistema di misure e procedure che consenta loro di minimizzare il rischio di commercializzare sul mercato interno legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. In particolare l'art. 4 del succitato Regolamento stabilisce che:
“1. È proibita la commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
2. Gli operatori esercitano la dovuta diligenza nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati. A tal fine utilizzano un insieme di procedure e misure, «sistema di dovuta diligenza», di cui all'articolo 6.
3. Ciascun operatore mantiene e valuta periodicamente il sistema di dovuta diligenza che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo di cui all'articolo 8 …”. Ai sensi dell'art. 6 del Reg. UE, il sistema di dovuta diligenza deve comprendere: a) l'adozione di misure che consentano l'accesso alle informazioni concernenti gli approvvigionamenti legnosi;
b) l' adozione di procedure di valutazione del rischio;
c) l'adozione di eventuali misure di attenuazione del rischio, nel caso in cui il rischio rilevato non sia trascurabile. Le informazioni che gli operatori sono tenuti ad acquisire ai sensi dell'art. 6 lettera a) del Reg. UE n. 995/2010 concernono in particolare:
— descrizione, comprendente denominazione commerciale e tipo di prodotto, nonché nome comune della specie di albero e, se del caso, la sua denominazione scientifica completa,
— paese di produzione, e, se del caso: i) regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto;
e ii) concessione di taglio;
— quantità (espressa in volume, peso o numero di unità),
— nominativo e indirizzo del fornitore dell'operatore,
— nominativo e indirizzo del commerciante cui sono stati forniti il legno e i prodotti da esso derivati,
— documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità di tale legno e dei prodotti da esso derivati con la legislazione applicabile. Riguardo alle procedure di valutazione del rischio che consentono all'operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale, la lettera b) stabilisce che tali procedure tengano conto delle informazioni di cui alla lettera a) e dei criteri pertinenti per la valutazione del rischio, fra cui:
— la garanzia del rispetto della legislazione applicabile, che può comprendere la pag. 8/14 certificazione o altri schemi verificati da parti terze che contemplano il rispetto della legislazione applicabile;
— la prevalenza di produzione illegale di determinate specie di alberi;
— la prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali nel paese di produzione e/o della regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto, tenendo anche conto della prevalenza di conflitti armati;
— le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea sulle importazioni o esportazioni di legno;
— la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati. Infine la lettera c) prevede che tranne il caso in cui il rischio individuato nel corso delle procedure di valutazione del rischio di cui alla lettera b) sia trascurabile, devono essere adottate le procedure di attenuazione del rischio che comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi. Come si evince dall'art. 4 del Regolamento, la diligenza di cui all'art. 6 è riferita alla commercializzazione del legno e, quindi, deve essere esercitata nel momento in cui il materiale viene immesso per la prima volta nel mercato interno, in quanto l'art. 2 b) specifica che per «commercializzazione» si intende la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo. La violazione delle prescrizioni del Regolamento UE n. 995/2010 in tema di sistema di dovuta diligenza è sanzionata dall'art. 6 comma 4 del D.L.vo n. 178/2014, il quale stabilisce che: “salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non dimostra anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, di avere posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione europea, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 5.000 per ogni 100 chilogrammi di merce, con un minimo di euro 300 fino ad un massimo di euro 1.000.000, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni”. 5.2. La sanzione irrogata con l'ordinanza 395/1/2022 riguarda commercializzazioni del legname effettuate dal 15.7.2021 al 30.11.2021 (cfr. verbale di contestazione del 7.12.2021). Dunque, l'argomento secondo cui non può tenersi conto delle sanzioni UE e delle raccomandazioni del Ministero trattandosi di legname uscito dal paese tramite pag. 9/14 l'intermediario in data antecedente non è condivisibile, in quanto, come evidenziato, ai sensi dell'art. 2 b) la commercializzazione rilevante ai fini del rispetto del Regolamento UE 995/2010 è quella con cui il legno viene immesso nel mercato interno sicchè non rileva a tali fini il momento di approvvigionamento della materia. E', dunque, al momento dell'emissione delle bolle doganali per l'introduzione nel mercato UE che la GTH avrebbe dovuto effettuare la due diligence richiesta dal Regolamento, tenendo conto della raccomandazione della MIPAAF e del fatto che il Certificate of Legal Forest Products era stato rilasciato da MTE dopo il colpo di Stato e da parte di organismo che in data 21.6.2021 era stato sanzionato ai sensi del Regolamento UE 998/2021. Inoltre, gli appellati riconoscono (pag.6 comparsa di costituzione) di aver indicato, nel documento di attestazione del sistema di due diligence adottato, come “non trascurabile” il rischio di provenienza illegale del legname importato (v. doc. 7 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente). Dal che consegue che vi era l'obbligo di adottare le procedure di attenuazione del rischio previste dall'art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) n. 995/2010, le quali comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi. Gli appellati deducono di non aver importato legname birmano dopo il colpo di Stato, di aver bloccato già a partire dal 2018 gli acquisti di qualsiasi articolo derivato da tronchi di provenienza da zone interessate da conflitti, come , and Shan States, Per_4 Per_5 di essersi avvalsi nell'ambito del proprio sistema di diligenza della società SGS e di aver richiesto alla società di di effettuare un controllo sul principale Parte_3 fornitore, la società di Singapore, da cui era emerso che Parte_4 non vi era alcuna indicazione di allarme in ordine all'eventuale connessione della filiera di approvvigionamento con qualsivoglia attività criminale (doc.9 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente). Sennonché è dalla stessa relazione che è stata trasmessa dalla predetta società di consulenza che si evince che non ha attuato adeguate procedure di Controparte_3 attenuazione del rischio. Infatti nel citato report datato 18.06.2021 si evidenzia che la società Parte_4 di Singapore, la quale è attiva nella fornitura di legnami di lusso all'industria
[...] della costruzione navale, era stata sottoposta nel 2016 ad una indagine condotta dall'EIA (Environmental Investigation Agency), una O.N.G. internazionale che indaga e svolge campagne contro i crimini e gli abusi ambientali, relative a presunte violazioni del Regolamento (UE) n. 995/2010, in quanto dalle informazioni fornite dalla predetta società in ordine al sistema di dovuta diligenza adottato è risultato che la medesima non era riuscita a fornire le informazioni di base relative a chi aveva raccolto il pag. 10/14 legname, dove era stato tagliato e qualsiasi conferma che le leggi del Paese di produzione erano state rispettate (“From the analysis carried out through open sources web research it emerges an investigation conducted on 2016 by EIA (Environmental Investigation Agency) against nine companies across five EU member nations, among which the Company, related to alleged violations of the EU Timber Regulation (EUTR) establishing the obligations of operators who place timber and timber products on the market. In particular, EIA has examined the due diligence information under article 6 of EUTR, provided by and found that it failed to provide basic Parte_4 information, including who collected the timber, where it was cut, and any confirmation that the relevant laws were complied with”: v. pag. 4). EIA ha inoltre segnalato la società per la fornitura di una spedizione di sei tonnellate di legno illegale dal n Olanda. CP_8
La società di consulenza riferisce di non essere riuscita a reperire notizie in merito allo sviluppo di tali indagini e raccomanda alla committente di condurre ulteriori approfondimenti, richiedendo a di Singapore informazioni Parte_4 in ordine alle misure, indagini, procedimenti anche penali e sanzioni adottate contro la stessa per le presunte violazioni del Regolamento (UE) n. 995/2010 (“with respect to Environmental Investigation Agency's investigation against the Company, it is recommended to conduct further insights requesting the cooperation of the Company to gather information about measures, investigations, procedures, criminal proceedings, or sanctions of any kind related to itself”: v. pag. 4). Ora, non risulta aver dato alcun seguito a tali raccomandazioni, pur in Controparte_3 presenza di una evidente anomalia nella documentazione che le era stata trasmessa dalla fornitrice in relazione all'importazione dal el carico di legname per il quale è CP_8 stata sanzionata, che avrebbe reso necessario eseguire ulteriori approfondimenti. Ci si riferisce al fatto che sebbene, secondo la stessa prospettazione dell'appellata, il legname sia stato venduto in più volte tra il 2014 ed il 2020 da Myanmar Timber Enterprise (MTE) a il Certificate of Legal Forest Parte_4
Products, vale a dire il documento a firma del Forest Department che attesta la regolarità dei segati caricati all'interno del container, è stato emesso solo in data successiva al colpo di Stato del febbraio 2021 (v. doc. 18 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente) e, quindi, anche a distanza di alcuni anni dai singoli atti di acquisto. E dopo il colpo di Stato del 1° febbraio 2021 il Parte_1
aveva proceduto a informare tutti gli operatori del settore, tra cui
[...] la stessa appellata, con lettera trasmessa a quest'ultima via PEC in data 05.05.2021, che
“Per i motivi sopra esposti, per l'alto grado di corruzione del Paese, per i recenti accadimenti relativi al colpo di stato ancora in corso, per la difficoltà di adottare adeguate misure di mitigazione del rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) dell'EUTR, anche in ragione della prevalenza del conflitto armato, come riportato
pag. 11/14 nelle sopracitate Conclusioni del Gruppo di Esperti della Commissione Europea, all'attualità, attuare una dovuta diligenza che soddisfi le previsioni del regolamento EUTR e adottare adeguate misure di mitigazione, è in definitiva non possibile. Pertanto gli operatori dovrebbero astenersi dall'immettere per la prima volta sul mercato dell'UE tutto il legname raccolto in e i prodotti del legno da esso derivati”. CP_8
Ora è pur vero che l'esportazione del legno dal avvenuta prima del colpo di CP_8 stato, ma la sua immissione nel mercato interno dell'UE è avvenuta dopo ed è altrettanto certo che il report del giugno 2021 proveniente dalla società di consulenza che segnalava che la società da cui era rifornita era stata sottoposta ad Parte_5 indagini proprio per presunte violazioni del Regolamento (UE) n. 995/2010, in ordine Contr al sistema di dovuta diligenza adottato, avrebbe dovuta indurre a dubitare dell'attendibilità del certificato di legalità dei prodotti forestali destinati all'esportazione che il Direttore del Dipartimento Forestale della regione di Yangon aveva rilasciato a distanza di alcuni anni dall'esportazione ed in un periodo in cui il Ministero delle risorse naturali e della conservazione ambientale del cui faceva capo il CP_8
Dipartimento Forestale della regione di Yangon, era diretto dal colonnello Persona_1 nei cui confronti il Regolamento di esecuzione (UE) 998/2021 emanato nel giugno
[...] del 2021 dalla Commissione europea aveva adottato delle misure restrittive. In definitiva risulta provato che non ha adottato, prima Controparte_3 dell'importazione contestata, adeguate procedure di attenuazione del rischio di commercializzazione di legno di provenienza illegale, non avendo effettuato tutte le verifiche richieste per poter escludere connessioni della propria filiera di approvvigionamento con qualsivoglia attività di disboscamento illegale i cui proventi siano serviti a finanziare gruppi armati stanziati nel e così contravvenendo CP_8 alla prescrizione di cui all'art. 6 par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) n. 995/2010. 5.3 Sotto il profilo dell'elemento soggettivo dell'illecito ammnistrativo, CP_3
invoca l'esimente della buona fede, quale causa di esclusione della responsabilità
[...] amministrativa. Essa deduce che, in occasione di precedenti verifiche, l'organo accertatore non ha mosso alcun rilievo in ordine ai procedimenti di due diligence e valutazione del rischio adottati dall'operatore avallando la procedura di due diligence adottata anche dopo i fatti di causa (v. docc. 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 19G del fascicolo di primo grado di parte ricorrente) Secondo la giurisprudenza di legittimità, la norma di cui all'art. 3, comma 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa - pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa (v. in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 11777 del 18/06/2020).
pag. 12/14 L'art. 3, comma 2 esclude la responsabilità del soggetto che è incorso in errore sul fatto qualora l'errore non sia determinato da sua colpa (esimente della buona fede). L'esimente della buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (v. Cass. n. 20219 del 31/07/2018). L'ignoranza incolpevole della condotta illecita può essere determinata anche dal comportamento tenuto dall'organo istituzionalmente preposto al controllo di quell'attività, sempre che si accerti che l'affidamento che esso ingenera nel privato rivesta portata tale da escludere ogni incertezza sulla legittimità e liceità della condotta dello stesso (v. Cass. n. 10477 del 08/05/2006). Ora, come poc'anzi indicato, era a conoscenza del report stilato dalla Controparte_3 società di consulenza cui essa aveva conferito l'incarico di verificare l'esistenza di eventuali connessioni della propria principale fornitrice con gruppi militari presenti in
CP_8
Va sottolineato che era stato il Parte_1 con la citata missiva inviata a in data 05.05.2021, a richiedere agli Controparte_3 operatori che acquistavano legname proveniente dal l'adozione a seguito del CP_8 colpo di stato, di ulteriori misure di mitigazione del rischio, tra cui l'assunzione di informazioni riguardanti la proprietà e struttura societaria dei propri fornitori e l'acquisizione di report, attraverso organismi indipendenti, diretti a verificare che non ci fossero stati pagamenti a favore di gruppi armati per consentire il trasporto del legname attraverso il territorio sottoposto a controllo militare. Belab aveva informato dell'esistenza di indagini condotte nel 2016 nei Controparte_3 confronti di per presunte violazioni del Regolamento (UE) Parte_4
n. 995/2010, e l'aveva sollecitata ad effettuare ulteriori approfondimenti. Non risulta che si sia attivata in tal senso. Controparte_3
Non può, quindi, ritenersi che essa abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge e che l'affidamento in essa ingenerato dal comportamento tenuto dall'organo istituzionalmente preposto al controllo sia stato tale da escludere ogni incertezza sulla legittimità e liceità della propria condotta. Deve pertanto escludersi che a sia applicabile l'esimente della buona Controparte_3 fede. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Tuttavia riguardo al primo grado di giudizio, poiché l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio si è limitata a depositare una memoria con la pag. 13/14 documentazione tramite il proprio funzionario, nulla le spetta a titolo di rifusione delle spese di lite.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, in riforma della sentenza impugnata: 1) dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di;
CP_2
2) rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza–ingiunzione n. Controparte_3 prot. 395/1/2022 del 31.5.2022 emessa nei suoi confronti dal
[...]
CITES, ; Controparte_7 CP_13
3) nulla dispone in ordine alle spese processuali del giudizio di primo grado;
4) condanna a rifondere a parte appellante le spese del giudizio di Controparte_3 secondo grado, che si liquidano in € 1923,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 07.10.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
EN GA TE LL
pag. 14/14
Arma dei Carabinieri (C.F. ) P.IVA_2
Autorità Amministrativa Cites del Forestale Controparte_1
“Veneto” (C.F. P.IVA_2
Nucleo Carabinieri Cites Vicenza (C.F. P.IVA_2
APPELLANTI rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Venezia, piazza San Marco 63 contro
(C.F. ) CP_2 C.F._1
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATI rappresentati e difesi dall'avv. Prof. Luca R. Perfetti come da procure allegate alla comparsa di costituzione in appello
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1855/2023 del Tribunale di Treviso emessa e pubblicata in data 18.10.2023.
Conclusioni di parte appellante:
- Nel merito:
1. Dichiarare il ricorso originario inammissibile perché infondato;
2. Rigettare IN TOTO l'originario ricorso perché infondato in fatto e in diritto e/o privo di prova;
3. In ogni caso, confermare IN TOTO l'ordinanza-ingiunzione opposta, nell'AN e nel;
CP_4 4. Con rifusione delle spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio, competenze e onorari di causa.
- In via istruttoria: ci si oppone alla C.T.U. richiesta da controparte in primo grado e riproposta nel presente grado di giudizio. Conclusioni di parte appellata:
nel merito, per le ragioni sopra esposte, rigettare l'appello proposto dal
, l'Arma dei Parte_2
Carabinieri, l'Autorità Amministrativa CITES, EUTR/FLEGT del
[...]
e il di Vicenza, e per Controparte_5 Controparte_6
l'effetto confermare (i) la sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione I Civile, n. 1885/2023 e così (ii) l'annullamento dell'Ordinanza e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi incluso il Verbale;
in via istruttoria, qualora ritenuto necessario e per i motivi sopra argomentati, disporre una consulenza tecnica d'ufficio ai fini meglio precisati nel testo della presente memoria. Con vittoria di spese, onorari e competenze come per legge, ivi incluse IVA e CPA e la rifusione del contributo unificato versato in primo grado, per entrambi i gradi di giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, depositato in data 8.7.2022, CP_2
, in nome proprio e nella sua qualità di legale rappresentante di
[...] Controparte_3 proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal
[...]
nr.prot. 395/1/2022, Controparte_7 notificatagli il 9.6.2022, con la quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa di euro 4.395,71, per non avere posto in essere tutte le misure e le procedure di dovuta diligenza, valutazione del rischio e mitigazione del rischio in relazione all'importazione dal di legno segato teak (tectona grandis), per una quantità CP_8 pari a kg 62.795,904424 aventi codice nomenclatura combinata 44072995, in violazione di quanto previsto dall'art. 6, par. 1, lett. a), b) e c), del Reg. UE/995/2010 come da verbale di contestazione 9/2021, invocando l'illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, la violazione del principio di legalità e del legittimo affidamento, l'irragionevolezza, incostanza e illogicità dell'azione amministrativa, la violazione e falsa applicazione del Regolamento, la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della 1.689/1981 e il travisamento dei fatti. L'Autorità Amministrativa resistente depositava documentazione. Il Tribunale di Treviso, con la pronuncia in epigrafe indicata, accoglieva l'opposizione ed annullava l'ordinanza ingiunzione opposta, ritenendo insussistente la violazione a pag. 2/14 fronte del fatto che i lotti oggetto di contestazione erano stati acquistati dalla società Contr
da un intermediario, la Gold Teak Holding Pte. Ltd. di Singapore, il quale, a propria volta, li aveva acquistati negli anni precedenti al 2021, come emerge dalle fatture dell'ente pubblico che gestisce il patrimonio forestale del Paese, il Myanmar Timber Enterprise - MTE, che sono state emesse in un periodo compreso tra il 2014 e il 2020, con la conseguenza che non era necessario che venisse valutato in modo specifico il colpo di Stato in del 2021. Evidenziava, altresì, che la società SGS di CP_8
Yangon, cui si era rivolta la ricorrente per l'ottenimento della due diligence, è in possesso dell'attestazione ISO e che la ricorrente si era inoltre rivolta alla società di consulenza beLab S.p.A., per escludere connessioni della propria filiera di approvvigionamento con attività criminali e non ha ricevuto segnalazioni in merito ai propri canali di fornitura. 2. Con ricorso depositato in data 15.11.2023, il Parte_1
l'Arma dei Carabinieri, l'Autorità Amministrativa Cites del
[...]
Comando Regione Carabinieri Forestale “Veneto” ed il Nucleo Carabinieri Cites Vicenza hanno interposto tempestivo appello avverso la sentenza di primo grado, insistendo per l'integrale rigetto dell'opposizione. L'appello in esame è affidato a due motivi di gravame.
2.1 Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 Reg. (UE) 995/2010. Erronea affermazione dell'insussistenza della violazione contestata per aver il Giudice di prime cure rilevato la non necessarietà della valutazione del colpo di Stato in del 2021. CP_8
Deduce l'appellante che, nel caso di specie, risulta violata la previsione di cui alla lett. a) dell'art. 6 Reg. (UE) 995/2010, relativa all'individuazione della provenienza, quantità e qualità del legname, ritenendo insufficiente la documentazione sulla tracciabilità del legname prodotta, dal momento che non è documentalmente provato che il legname importato (segati) proviene dai tronchi trasportati presso la segheria. Evidenzia al riguardo che: a) i documenti prodotti dal sono scritti alcuni in lingua inglese ed altri in lingua CP_2 birmana, senza che l'opponente ne abbia fornito la traduzione ufficiale;
b) dai documenti denominati “Specification List” si evincono solamente i dettagli dei tronchi trasportati presso la segheria, ma niente a riguardo dei segati ottenuti dalla lavorazione di tali tronchi;
c) il documento definito “cutting permit” è scritto interamente in lingua birmana, ma non risulta, né è stato allegato dalla Parte, alcun attestato inerente alla conoscenza di tale lingua, ergo il documento in parola non può essere utilizzato come prova di tracciabilità dei segati importati, in quanto non poteva in nessun modo essere valutato prima di procedere all'importazione; d) il documento definito “Outturn Percentage” è parzialmente scritto in birmano, sono pag. 3/14 leggibili solamente i nomi dei tipi di segati ottenuti con la lavorazione dei tronchi, le quantità e le percentuali di resa, il tutto senza alcuna unità di misura;
e) il “Delivery Order” si compone di pagine scritte in inglese, dove vengono riportati i dati principali del lotto di tronchi e pagine scritte quasi totalmente in birmano e, quindi, non è valutabile ai fini della tracciabilità dei segati;
f) il “Certificate of Legality”, come molti altri documenti allegati, risultano datati post febbraio 2021, quindi dopo il colpo di stato, quando a capo dello Stato birmano e degli organi tecnici forestali risiedevano soggetti corrotti, facenti parte di una giunta militare, sanzionati poi ufficialmente dal giugno 2021 (Regolamento di esecuzione (UE) 998/2021). g) le prime pagine del “Green Book” niente aggiungono in relazione ai passaggi inerenti alla lavorazione dei tronchi. h) in sede di controllo, i carteggi relativi ai Form D (indicante il materiale in uscita dalla foresta) e le specification list (indicante il materiale in entrata nelle segherie) sono risultati spesso illeggibili, con dati relativi ai tronchi non concordi;
i) non sono stati prodotti né in sede di controllo nè successivamente l'annual allowable cut, ovvero il piano annuale di taglio di Mte, che rappresenta l'autorizzazione del massimo numero di alberi ed equivalente volume (hoppus tons) che può essere tagliato in foresta in una determinata annualità, entro identificati aree e distretti ed è prodromico al rilascio di qualsiasi altro documento di tracciabilità nè l'harvesting plan, che rappresenta l'effettivo numero di alberi che verranno tagliati in una specifica annualità. Sottolinea che il momento in cui l'operatore deve adottare il corretto sistema di dovuta diligenza va individuato non quando il legname viene acquistato, bensì quando l'operatore lo commercializza, ovvero quando invia la bolletta doganale (DAU) e avvia le procedure per l'importazione, che, nel caso in esame, sono posteriori alla data di inizio del conflitto. Rileva che, dopo il colpo di Stato del 1° febbraio 2021, la Commissione europea ha emanato nel giugno del 2021 – quindi in un momento antecedente rispetto alle importazioni effettuate da – il Regolamento di esecuzione (UE) Controparte_3
998/2021, che ha previsto delle misure restrittive nei confronti dei seguenti soggetti:
- Myanmar Timber Enterprise (MTE), impresa di proprietà dello Stato che opera sotto il controllo del Ministero delle Risorse Naturali e della Conservazione Ambientale (MONREC), che è l'unica autorità responsabile della gestione dello sfruttamento delle risorse naturali del paese;
- (FPJVC) società ad azionariato Controparte_9 controllata dallo Stato che opera nell'industria del legname in el settore della CP_8 trasformazione di teak e legno duro;
- Col. (Alias che è l'attuale Persona_1 Persona_2 Persona_3 ministro delle Risorse Naturali e della Conservazione Ambientale (MONREC).
pag. 4/14 Adduce che l'inserimento dei predetti soggetti, che operano prettamente nel settore forestale della Birmania, fra coloro contro i quali l'Unione Europea ha adottato misure sanzionatorie, ha avuto come effetto l'impossibilità di elaborare una dovuta diligenza completa che soddisfi tutte le previsioni del regolamento EUTR per le partite di teak provenienti dal he hanno data di esportazione successiva al 1° febbraio 2021. CP_8
Aggiunge che in data 21.6.2021 anche M.T.E., impresa di proprietà dello Stato che opera sotto il controllo del Ministero delle Risorse Naturali e della Conservazione Ambientale (MONREC) e gode in Myanmar/Birmania di diritti esclusivi sulla produzione e sull'esportazione di legname, è stata oggetto delle sanzioni emesse dal Consiglio dell'UE con Reg. (UE) 998/2021, in quanto, sia MTE che le sue controllate sono sotto il controllo del (nome ufficiale delle forze armate birmane) e CP_10 generano introiti a suo favore, contribuendo così alla sua capacità di svolgere attività che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto e che il basso indice CPI del Paese (indicazione media della percezione della corruzione da parte dell'opinione pubblica) non giova al in quanto rende il rischio di corruzione non CP_8 trascurabile. La stessa autorità italiana competente (MIPAAF-Ufficio DIFOR III) ha proceduto a informare gli operatori, tra cui la stessa con nota prot. 0213741 in data Controparte_3
10/05/2021, che “Per motivi sopra esposti, per l'alto grado di corruzione del Paese, per i recenti accadimenti relativi al colpo di stato ancora in corso, per la difficoltà di adottare adeguate misure di mitigazione del rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo
1, lettera c) dell'EUTR, anche in ragione della prevalenza del conflitto armato, come riportato nelle sopracitate Conclusioni del Gruppo di Esperti della Commissione Europea, all'attualità, attuare una dovuta diligenza che soddisfi le previsioni del regolamento EUTR e adottare adeguate misure di mitigazione, è in definitiva non possibile e l'operatore dovrebbe desistere dalla commercializzazione” (nota Mipaaf prot.0213741 in data 10/05/2021 alla pec (come da atti presenti nel Email_1 fascicolo di primo grado), nonché prot.0338810 Mipaaf in data 23/07/2021).
2.2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 Reg. (UE) 995/2010 e dell'art. 2 Reg. di esecuzione (UE) n. 607/2012 rispetto all'erronea affermazione dell'insussistenza della violazione contestata per aver il Giudice di prime cure rilevato il possesso dell'attestazione ISO da parte dei soggetti certificatori scelti dalla Controparte_11
Rileva che il certificato rilasciato da SGS non è una certificazione di parte terza che certifica l'origine legale del legname, ma un "confirmation report" in cui non vi è alcun riferimento né al c.d. rischio essenza né al c.d. rischio Paese richiesti dall'art. 6, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 995/2010 e soprattutto SGS non è un ente terzo accreditato come organismo di controllo in Italia, non risulta essere riconosciuto a livello internazionale e non garantisce quella terzietà ed imparzialità richieste dal citato art. 4 del Reg. di pag. 5/14 esecuzione (UE) 607/2012. Nemmeno la società beLab s.p.a. risulta accreditata in Italia né riconosciuta da organismi internazionali. 3. Si è costituito in nome proprio e nella sua qualità di legale CP_2 rappresentante di chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_3 sentenza impugnata. Osserva come le sanzioni UE e le raccomandazioni del Ministero si riferiscono ad operazioni aventi ad oggetto legname tagliato ed esportato a partire dal febbraio 2021, a pena di violazione del principio di irretroattività, mentre i lotti commercializzati da Contr
sono usciti dal Paese prima di tale data, acquistati dall'intermediario. Contesta la fondatezza delle critiche formulate dall'appellante al sistema di due diligence adottato in concreto dalla società per individuare provenienza, quantità e qualità del legname evidenziando:
- con riferimento ai documenti redatti in lingua birmana, la normativa UE non stabilisce alcun obbligo di procedere alla loro traduzione né l'amministrazione lo ha mai richiesto a e la stessa si è sempre basata sulla ricostruzione dei Controparte_3 CP_12 documenti in birmano fatta dalla Società e, comunque, la documentazione è prevalentemente in lingua inglese e facilmente intelleggibile conoscendo la struttura e il contenuto dei singoli documenti;
- l'annual allowable cut e l'harvesting plan sono atti a contenuto generale, programmatori del taglio, impossibili da collegare seriamente a singoli lotti;
- il cutting permit, vale a dire la concessione di taglio, è perfettamente leggibile;
- tra l'outturn percentage (che indica le sezioni prodotte dai tronchi entrati in segheria) e specification list (elenco dei tronchi acquistati) c'è precisa coerenza e corrispondenza quanto all'individuazione del lotto di volta in volta coinvolto (risultante dal delivery order);
- la procedura di due diligence adottata dalla società è complessa e non si fonda su un solo documento e perciò non ne può essere revocata in dubbio la serietà sulla base delle (presunte) imperfezioni di questo o quel documento;
- con riguardo ai certificati di legalità (emessi dal Myanmar Forest Department), si tratta di documenti che prendono atto di altra documentazione, di data inequivocabilmente antecedente al colpo di Stato;
- in precedenza i resistenti avevano più volte giudicato sufficiente la procedura di due diligence adottata dalla società;
- la normativa non impone che tra i documenti di due diligence vi siano necessariamente certificazioni di organismi di controllo e la Società non ha mai presentato i certificati di SGS alla stregua di certificazioni di un organismo di controllo, ma piuttosto come uno dei numerosi presidi di garanzia della provenienza legale dei Lotti;
pag. 6/14 - la relazione di beLab, primaria società di consulenza, ha chiarito come non vi fosse alcuna indicazione di allarme in ordine all'eventuale connessione della filiera di approvvigionamento con qualsivoglia attività criminale;
- la società aggiorna periodicamente il proprio sistema di due diligence e non ha mai importato legname birmano con origine successiva all'avvento della giunta golpista e già dal 2018 aveva spontaneamente bloccato i carichi di legname provenienti dalle zone Per_ interessate da conflitti armati, gli stati di , e . Per_4 Per_5
Ripropone i motivi rimasti assorbiti afferenti violazione del principio di buon andamento e del legittimo affidamento, irragionevolezza, incostanza e illogicità dell'azione amministrativa, esclusione dell'elemento soggettivo, tenuto conto che non era mai era stata contestata alla Società alcuna violazione dell'obbligo di dovuta diligenza in relazione alla valutazione dei rischi di conflitto armato nel Paese (si menzionano i controlli dal 13.5.2019 al 6.5.2022) e, anzi, la procedura di due diligence è stata più e più volte avallata dalla stessa amministrazione, persino dopo i fatti di causa, Contr sicchè è quantomeno da escludere la possibilità che e il suo allora legale rappresentante avessero la percezione che il contegno commerciale della Società potesse condurre a qualsivoglia violazione degli obblighi posti dal Regolamento, a maggior ragione di quelli aggiornati e incrementati. 4. Preliminarmente va dato atto che nelle more del giudizio è intervenuto il decesso di come dichiarato dal suo difensore nella memoria conclusionale CP_2 depositata il 12.9.25. Va rammentato che in tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'art. 7, L. 24 novembre 1981, n. 689, non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione (v. Cass. n. 29577 del 22/10/2021). Va, dunque, dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti di , CP_2 senza alcuna regolazione delle spese, non trovando applicazione il principio della soccombenza virtuale. 5. I due motivi di gravame, esaminabili congiuntamente per la stretta connessione delle questioni che pongono, sono fondati. 5.1. La sanzione amministrativa irrogata a in nome proprio e nella sua CP_2 qualità di legale rappresentante di rientra, ratione materiae, nella sfera Controparte_3 di applicazione del Regolamento UE/995/2010, che è stato adottato per contrastare il disboscamento illegale e il connesso commercio di legname ottenuto illegalmente, cioè violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione ed assicurare che solo il legno e prodotti da esso derivati ottenuti in conformità della legislazione nazionale del paese produttore di legname possano entrare nell'Unione. Il Regolamento stabilisce gli pag. 7/14 obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno, nonché gli obblighi dei commercianti, tra i quali vi è quello di esercitare la dovuta diligenza nell'ambito di un sistema di misure e procedure che consenta loro di minimizzare il rischio di commercializzare sul mercato interno legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. In particolare l'art. 4 del succitato Regolamento stabilisce che:
“1. È proibita la commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
2. Gli operatori esercitano la dovuta diligenza nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati. A tal fine utilizzano un insieme di procedure e misure, «sistema di dovuta diligenza», di cui all'articolo 6.
3. Ciascun operatore mantiene e valuta periodicamente il sistema di dovuta diligenza che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo di cui all'articolo 8 …”. Ai sensi dell'art. 6 del Reg. UE, il sistema di dovuta diligenza deve comprendere: a) l'adozione di misure che consentano l'accesso alle informazioni concernenti gli approvvigionamenti legnosi;
b) l' adozione di procedure di valutazione del rischio;
c) l'adozione di eventuali misure di attenuazione del rischio, nel caso in cui il rischio rilevato non sia trascurabile. Le informazioni che gli operatori sono tenuti ad acquisire ai sensi dell'art. 6 lettera a) del Reg. UE n. 995/2010 concernono in particolare:
— descrizione, comprendente denominazione commerciale e tipo di prodotto, nonché nome comune della specie di albero e, se del caso, la sua denominazione scientifica completa,
— paese di produzione, e, se del caso: i) regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto;
e ii) concessione di taglio;
— quantità (espressa in volume, peso o numero di unità),
— nominativo e indirizzo del fornitore dell'operatore,
— nominativo e indirizzo del commerciante cui sono stati forniti il legno e i prodotti da esso derivati,
— documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità di tale legno e dei prodotti da esso derivati con la legislazione applicabile. Riguardo alle procedure di valutazione del rischio che consentono all'operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale, la lettera b) stabilisce che tali procedure tengano conto delle informazioni di cui alla lettera a) e dei criteri pertinenti per la valutazione del rischio, fra cui:
— la garanzia del rispetto della legislazione applicabile, che può comprendere la pag. 8/14 certificazione o altri schemi verificati da parti terze che contemplano il rispetto della legislazione applicabile;
— la prevalenza di produzione illegale di determinate specie di alberi;
— la prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali nel paese di produzione e/o della regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto, tenendo anche conto della prevalenza di conflitti armati;
— le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea sulle importazioni o esportazioni di legno;
— la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati. Infine la lettera c) prevede che tranne il caso in cui il rischio individuato nel corso delle procedure di valutazione del rischio di cui alla lettera b) sia trascurabile, devono essere adottate le procedure di attenuazione del rischio che comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi. Come si evince dall'art. 4 del Regolamento, la diligenza di cui all'art. 6 è riferita alla commercializzazione del legno e, quindi, deve essere esercitata nel momento in cui il materiale viene immesso per la prima volta nel mercato interno, in quanto l'art. 2 b) specifica che per «commercializzazione» si intende la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo. La violazione delle prescrizioni del Regolamento UE n. 995/2010 in tema di sistema di dovuta diligenza è sanzionata dall'art. 6 comma 4 del D.L.vo n. 178/2014, il quale stabilisce che: “salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non dimostra anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, di avere posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione europea, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 5.000 per ogni 100 chilogrammi di merce, con un minimo di euro 300 fino ad un massimo di euro 1.000.000, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni”. 5.2. La sanzione irrogata con l'ordinanza 395/1/2022 riguarda commercializzazioni del legname effettuate dal 15.7.2021 al 30.11.2021 (cfr. verbale di contestazione del 7.12.2021). Dunque, l'argomento secondo cui non può tenersi conto delle sanzioni UE e delle raccomandazioni del Ministero trattandosi di legname uscito dal paese tramite pag. 9/14 l'intermediario in data antecedente non è condivisibile, in quanto, come evidenziato, ai sensi dell'art. 2 b) la commercializzazione rilevante ai fini del rispetto del Regolamento UE 995/2010 è quella con cui il legno viene immesso nel mercato interno sicchè non rileva a tali fini il momento di approvvigionamento della materia. E', dunque, al momento dell'emissione delle bolle doganali per l'introduzione nel mercato UE che la GTH avrebbe dovuto effettuare la due diligence richiesta dal Regolamento, tenendo conto della raccomandazione della MIPAAF e del fatto che il Certificate of Legal Forest Products era stato rilasciato da MTE dopo il colpo di Stato e da parte di organismo che in data 21.6.2021 era stato sanzionato ai sensi del Regolamento UE 998/2021. Inoltre, gli appellati riconoscono (pag.6 comparsa di costituzione) di aver indicato, nel documento di attestazione del sistema di due diligence adottato, come “non trascurabile” il rischio di provenienza illegale del legname importato (v. doc. 7 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente). Dal che consegue che vi era l'obbligo di adottare le procedure di attenuazione del rischio previste dall'art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) n. 995/2010, le quali comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi. Gli appellati deducono di non aver importato legname birmano dopo il colpo di Stato, di aver bloccato già a partire dal 2018 gli acquisti di qualsiasi articolo derivato da tronchi di provenienza da zone interessate da conflitti, come , and Shan States, Per_4 Per_5 di essersi avvalsi nell'ambito del proprio sistema di diligenza della società SGS e di aver richiesto alla società di di effettuare un controllo sul principale Parte_3 fornitore, la società di Singapore, da cui era emerso che Parte_4 non vi era alcuna indicazione di allarme in ordine all'eventuale connessione della filiera di approvvigionamento con qualsivoglia attività criminale (doc.9 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente). Sennonché è dalla stessa relazione che è stata trasmessa dalla predetta società di consulenza che si evince che non ha attuato adeguate procedure di Controparte_3 attenuazione del rischio. Infatti nel citato report datato 18.06.2021 si evidenzia che la società Parte_4 di Singapore, la quale è attiva nella fornitura di legnami di lusso all'industria
[...] della costruzione navale, era stata sottoposta nel 2016 ad una indagine condotta dall'EIA (Environmental Investigation Agency), una O.N.G. internazionale che indaga e svolge campagne contro i crimini e gli abusi ambientali, relative a presunte violazioni del Regolamento (UE) n. 995/2010, in quanto dalle informazioni fornite dalla predetta società in ordine al sistema di dovuta diligenza adottato è risultato che la medesima non era riuscita a fornire le informazioni di base relative a chi aveva raccolto il pag. 10/14 legname, dove era stato tagliato e qualsiasi conferma che le leggi del Paese di produzione erano state rispettate (“From the analysis carried out through open sources web research it emerges an investigation conducted on 2016 by EIA (Environmental Investigation Agency) against nine companies across five EU member nations, among which the Company, related to alleged violations of the EU Timber Regulation (EUTR) establishing the obligations of operators who place timber and timber products on the market. In particular, EIA has examined the due diligence information under article 6 of EUTR, provided by and found that it failed to provide basic Parte_4 information, including who collected the timber, where it was cut, and any confirmation that the relevant laws were complied with”: v. pag. 4). EIA ha inoltre segnalato la società per la fornitura di una spedizione di sei tonnellate di legno illegale dal n Olanda. CP_8
La società di consulenza riferisce di non essere riuscita a reperire notizie in merito allo sviluppo di tali indagini e raccomanda alla committente di condurre ulteriori approfondimenti, richiedendo a di Singapore informazioni Parte_4 in ordine alle misure, indagini, procedimenti anche penali e sanzioni adottate contro la stessa per le presunte violazioni del Regolamento (UE) n. 995/2010 (“with respect to Environmental Investigation Agency's investigation against the Company, it is recommended to conduct further insights requesting the cooperation of the Company to gather information about measures, investigations, procedures, criminal proceedings, or sanctions of any kind related to itself”: v. pag. 4). Ora, non risulta aver dato alcun seguito a tali raccomandazioni, pur in Controparte_3 presenza di una evidente anomalia nella documentazione che le era stata trasmessa dalla fornitrice in relazione all'importazione dal el carico di legname per il quale è CP_8 stata sanzionata, che avrebbe reso necessario eseguire ulteriori approfondimenti. Ci si riferisce al fatto che sebbene, secondo la stessa prospettazione dell'appellata, il legname sia stato venduto in più volte tra il 2014 ed il 2020 da Myanmar Timber Enterprise (MTE) a il Certificate of Legal Forest Parte_4
Products, vale a dire il documento a firma del Forest Department che attesta la regolarità dei segati caricati all'interno del container, è stato emesso solo in data successiva al colpo di Stato del febbraio 2021 (v. doc. 18 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente) e, quindi, anche a distanza di alcuni anni dai singoli atti di acquisto. E dopo il colpo di Stato del 1° febbraio 2021 il Parte_1
aveva proceduto a informare tutti gli operatori del settore, tra cui
[...] la stessa appellata, con lettera trasmessa a quest'ultima via PEC in data 05.05.2021, che
“Per i motivi sopra esposti, per l'alto grado di corruzione del Paese, per i recenti accadimenti relativi al colpo di stato ancora in corso, per la difficoltà di adottare adeguate misure di mitigazione del rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) dell'EUTR, anche in ragione della prevalenza del conflitto armato, come riportato
pag. 11/14 nelle sopracitate Conclusioni del Gruppo di Esperti della Commissione Europea, all'attualità, attuare una dovuta diligenza che soddisfi le previsioni del regolamento EUTR e adottare adeguate misure di mitigazione, è in definitiva non possibile. Pertanto gli operatori dovrebbero astenersi dall'immettere per la prima volta sul mercato dell'UE tutto il legname raccolto in e i prodotti del legno da esso derivati”. CP_8
Ora è pur vero che l'esportazione del legno dal avvenuta prima del colpo di CP_8 stato, ma la sua immissione nel mercato interno dell'UE è avvenuta dopo ed è altrettanto certo che il report del giugno 2021 proveniente dalla società di consulenza che segnalava che la società da cui era rifornita era stata sottoposta ad Parte_5 indagini proprio per presunte violazioni del Regolamento (UE) n. 995/2010, in ordine Contr al sistema di dovuta diligenza adottato, avrebbe dovuta indurre a dubitare dell'attendibilità del certificato di legalità dei prodotti forestali destinati all'esportazione che il Direttore del Dipartimento Forestale della regione di Yangon aveva rilasciato a distanza di alcuni anni dall'esportazione ed in un periodo in cui il Ministero delle risorse naturali e della conservazione ambientale del cui faceva capo il CP_8
Dipartimento Forestale della regione di Yangon, era diretto dal colonnello Persona_1 nei cui confronti il Regolamento di esecuzione (UE) 998/2021 emanato nel giugno
[...] del 2021 dalla Commissione europea aveva adottato delle misure restrittive. In definitiva risulta provato che non ha adottato, prima Controparte_3 dell'importazione contestata, adeguate procedure di attenuazione del rischio di commercializzazione di legno di provenienza illegale, non avendo effettuato tutte le verifiche richieste per poter escludere connessioni della propria filiera di approvvigionamento con qualsivoglia attività di disboscamento illegale i cui proventi siano serviti a finanziare gruppi armati stanziati nel e così contravvenendo CP_8 alla prescrizione di cui all'art. 6 par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) n. 995/2010. 5.3 Sotto il profilo dell'elemento soggettivo dell'illecito ammnistrativo, CP_3
invoca l'esimente della buona fede, quale causa di esclusione della responsabilità
[...] amministrativa. Essa deduce che, in occasione di precedenti verifiche, l'organo accertatore non ha mosso alcun rilievo in ordine ai procedimenti di due diligence e valutazione del rischio adottati dall'operatore avallando la procedura di due diligence adottata anche dopo i fatti di causa (v. docc. 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 19G del fascicolo di primo grado di parte ricorrente) Secondo la giurisprudenza di legittimità, la norma di cui all'art. 3, comma 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa - pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa (v. in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 11777 del 18/06/2020).
pag. 12/14 L'art. 3, comma 2 esclude la responsabilità del soggetto che è incorso in errore sul fatto qualora l'errore non sia determinato da sua colpa (esimente della buona fede). L'esimente della buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (v. Cass. n. 20219 del 31/07/2018). L'ignoranza incolpevole della condotta illecita può essere determinata anche dal comportamento tenuto dall'organo istituzionalmente preposto al controllo di quell'attività, sempre che si accerti che l'affidamento che esso ingenera nel privato rivesta portata tale da escludere ogni incertezza sulla legittimità e liceità della condotta dello stesso (v. Cass. n. 10477 del 08/05/2006). Ora, come poc'anzi indicato, era a conoscenza del report stilato dalla Controparte_3 società di consulenza cui essa aveva conferito l'incarico di verificare l'esistenza di eventuali connessioni della propria principale fornitrice con gruppi militari presenti in
CP_8
Va sottolineato che era stato il Parte_1 con la citata missiva inviata a in data 05.05.2021, a richiedere agli Controparte_3 operatori che acquistavano legname proveniente dal l'adozione a seguito del CP_8 colpo di stato, di ulteriori misure di mitigazione del rischio, tra cui l'assunzione di informazioni riguardanti la proprietà e struttura societaria dei propri fornitori e l'acquisizione di report, attraverso organismi indipendenti, diretti a verificare che non ci fossero stati pagamenti a favore di gruppi armati per consentire il trasporto del legname attraverso il territorio sottoposto a controllo militare. Belab aveva informato dell'esistenza di indagini condotte nel 2016 nei Controparte_3 confronti di per presunte violazioni del Regolamento (UE) Parte_4
n. 995/2010, e l'aveva sollecitata ad effettuare ulteriori approfondimenti. Non risulta che si sia attivata in tal senso. Controparte_3
Non può, quindi, ritenersi che essa abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge e che l'affidamento in essa ingenerato dal comportamento tenuto dall'organo istituzionalmente preposto al controllo sia stato tale da escludere ogni incertezza sulla legittimità e liceità della propria condotta. Deve pertanto escludersi che a sia applicabile l'esimente della buona Controparte_3 fede. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Tuttavia riguardo al primo grado di giudizio, poiché l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio si è limitata a depositare una memoria con la pag. 13/14 documentazione tramite il proprio funzionario, nulla le spetta a titolo di rifusione delle spese di lite.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, in riforma della sentenza impugnata: 1) dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di;
CP_2
2) rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza–ingiunzione n. Controparte_3 prot. 395/1/2022 del 31.5.2022 emessa nei suoi confronti dal
[...]
CITES, ; Controparte_7 CP_13
3) nulla dispone in ordine alle spese processuali del giudizio di primo grado;
4) condanna a rifondere a parte appellante le spese del giudizio di Controparte_3 secondo grado, che si liquidano in € 1923,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 07.10.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
EN GA TE LL
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