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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 3929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3929 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 28/10/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 616 dell'anno 2025 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo GAROFALO con cui Parte_1
elettivamente domicilia in San Bartolomeo in Galdo (BN) alla Via Calvario n. 77
Appellante
E
in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Luigi Fucci, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Airola (BN) alla Via Campo Parco dei Principi int. B
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 26.03.2025, ha Parte_1
proposto appello avverso la sent. n. 987/2024, pubblicata in data 18.10.2024, con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda della ricorrente tesa ad ottenere il risarcimento del danno per l'asserito demansionamento subito.
Con la prima doglianza, l'appellante lamenta “l'erronea/omeSS valutazione da parte del Giudice di prime cure delle allegazioni in fatto ed in diritto contenute nel ricorso introduttivo, della documentazione offerta in produzione e dei mezzi di prova assunti”; con la seconda doglianza, evidenzia che – contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale – “il ricorso introduttivo del giudizio contiene tutti gli elementi (di fatto e di diritto) neceSSri al raggiungimento dello scopo che gli attribuisce l'ordinamento giuridico, vale a dire quello di consentire al Giudice di comprendere immediatamente il thema decidendum, l'instaurazione del contraddittorio processuale e l'attuazione delle garanzie difensive del convenuto, appare, poi, opportuno soffermarsi sui poteri di cognizione del Giudice del lavoro rispetto al contenuto del ricorso”, rimarcando, nel contempo che ben avrebbe potuto il giudice esercitare i suoi poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c.; si duole, inoltre, della decisione nella parte in cui “il Giudice ha ritenuto che non può verificarsi demansionamento per effetto della revoca di una posizione organizzativa” evidenziando che “nel caso di specie, la mancata riattribuzione alla Dr.SS Pt_1
dell'incarico di posizione organizzativa non costituiva una facoltà del
[...]
datore di lavoro pubblico, stante, da una parte, il divieto di commistione tra i ruoli istituzionali di Amministratore e di Responsabile del servizio finanziario e, dall'altro, il fatto che la Responsabilità della posizione organizzativa, data la specificità della figura professionale del Responsabile del servizio finanziario, sarebbe spettata con indiscutibile certezza alla Dr.SS , essendo Parte_1
eSS, all'interno della dotazione organica del , Controparte_1
l'unica figura apicale con il profilo professionale di “Funzionario di Elevata
Qualificazione” (ex Istruttore Direttivo del Settore Economico-Finanziario - categoria “D” del precedente contratto), oltre che in possesso delle specifiche competenze tecniche ed esperienze professionali valide per ricoprire tale ruolo”; lamenta, infine, l'erroneità della sentenza laddove il Giudice nel sostenere che: “Del pari, non integra un demansionamento la mancata autorizzazione a svolgere la prestazione lavorativa “a scavalco” a favore di altri Comuni….ha erroneamente valorizzato un fatto (..... quello del carico di lavoro assegnato alla Dr.SS Pt_1 chiaramente insussistente”. Conclude chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, per l'accoglimento integrale delle proprie domande.
Istauratosi regolarmente il contraddittorio, si è costituito il appellato che, CP_1 con varie argomentazioni, ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
La Corte, all'esito dell'udienza del 28.10.2025, tenuta in modalità scritta, lette le note ritualmente depositate dalle parti, ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Ed invero, il giudice di primo grado ha correttamente interpretato ed applicato i principi dettati in materia dalla Suprema Corte.
È, infatti, pacifico che “in tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del D.Lgs.
n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice poSS sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c.” (così da ultimo
CaSSzione civile sez. lav., n. 26140/2025).
È evidente, però, che ciò non esclude che “ove si sia concretizzato, con la destinazione del dipendente ad altre mansioni, il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa, la vicenda esula dalle problematiche attinenti alla verifica dell'equivalenza formale delle mansioni ex art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, configurandosi non un demansionamento, ma la diversa e più grave figura della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego” (CaSSzione civile sez. lav., n. 11499/2022).
Ciò, tuttavia, implica una precisa allegazione – come ha rimarcato il Tribunale – delle attività concretamente svolte in precedenza e quelle svolte successivamente con il lamentato demansionamento.
Sul punto, si palesa destituita di fondamento la censura sollevata dall'appellante in merito alla validità del ricorso rispettoso dei criteri indicati dall'art. 414 c.p.c.: in questo caso, non si discute della nullità dell'atto introduttivo – che certamente contiene tutti gli elementi neceSSri per l'individuazione del petitum e della causa petendi – ma della sua idoneità a rendere evidente la situazione in fatto tale da consentire, da un lato, l'espletamento dell'istruttoria e, dall'altro lato, di verificare l'effettività del demansionamento.
Al riguardo, parte ricorrente (odierna appellante) allegava una pluralità di atti provenienti dal con i quali le erano stati conferiti vari incarichi dirigenziali CP_1
(neanche precisando, per quanto ciò fosse irrilevante per quanto sopra detto, in concreto le attività svolte, ma semplicemente rinviando al contenuto degli atti di conferimento), lamentando che, interrotto il conferimento di incarichi “La principale condotta lesiva dell'Amministrazione Comunale nei confronti della
Dr.SS è consistita, dunque, nel graduale ed irreversibile Parte_1 svuotamento delle mansioni e responsabilità che facevano capo alla steSS, sfociato nel totale demansionamento ed esclusione da ogni attività lavorativa nell'ambito dell'Ente, o, comunque, richiedendogli prestazioni lavorative non corrispondenti alla professionalità acquisita, né rientranti nella qualifica di appartenenza”.
Tali allegazioni, come ritenuto da Tribunale, non appaiono sufficienti: in primo luogo, ciò che il giudice ha ritenuto mancante non è l'indicazione delle mansioni che deve svolgere un impiegato inquadrato nella categoria D, come la ricorrente (in relazione alle quali indubbiamente vige il principio richiamato dalla MOFFA, iura novit curia, posto che il giudice è tenuto a conoscere il C.C.N.L. applicabile nel caso di dipendenti pubblici contrattualizzati), ma la specificazione delle attività – coerenti con l'inquadramento - che concretamente svolgeva la lavoratrice prima dell'asserito demansionamento. Inoltre, affermare che vi è stato uno svuotamento delle mansioni ed una attribuzione di compiti non corrispondenti alla professionalità acquisita, né rientranti nella qualifica di appartenenza è il frutto di una valutazione che è sottratta alla parte e che deve essere effettuata dal Giudice: ciò che, però, è possibile solo allorquando la parte abbia chiarito in concreto a quali attività sia stata adibita prima e dopo l'affermato demansionamento.
A ciò aggiungasi, che il raffronto non può essere effettuato prendendo a parametro i compiti attribuiti con il conferimento della posizione di responsabilità, dal momento che “in tema di lavoro pubblico negli enti locali, al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa in favore di un dipendente (nella specie veniva in rilievo la posizione di un lavoratore inquadrato nella posizione D3 del
c.c.n.l. del 31 marzo 2009 comparto Regioni ed Autonomie locali) non può attribuirsi alcun rilievo di apicalità in termini di mansioni.
Il conferimento di posizione organizzativa si differenzia, infatti, dalle altre posizioni della categoria D, non caratterizzate dallo svolgimento di compiti di responsabilità di un servizio, solo sotto il profilo economico. Detto incarico non determina, infatti, un mutamento di profilo professionale, bensì soltanto di funzioni, comportanti unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità con correlato beneficio economico, funzioni che ceSSno alla naturale scadenza dell'incarico, di modo che, il mancato rinnovo dello stesso costituisce una facoltà del datore di lavoro pubblico e non può dar luogo a demansionamento”
(CaSSzione civile sez. lav., n. 26140/2025).
Ne consegue anche che il richiamo ai poteri istruttori ufficiosi dell'art. 421 c.p.c., svolto nel secondo motivo, è infondato poiché esso richiede un'allegazione specifica, nel caso di specie mancante come sopra rimarcato.
È per gli stessi motivi che si palesa infondata anche l'ulteriore censura con riferimento al conferimento di incarichi “a scavalco” presso altri enti pubblici, non potendosi ancora una volta prendere a parametro le attività e le responsabilità connesse ad un incarico conferito neceSSriamente a tempo determinato.
Va, da ultimo, evidenziato che è del tutto irrilevante nella fattispecie in esame stabilire se l'incarico sia stato conferito illegittimamente ad altri soggetti o se ciò abbia o meno comportato un risparmio di spesa, non incidendo tali circostanze sull'effettivo demansionamento della lavoratrice.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 1984,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Vittorio Luigi Fucci;
3) Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefania Basso dott. Piero Francesco De Pietro